Accordo di rinnovo del CCNL QUADRI DIRETTIVI. cosa non va. cosa è indifferente. cosa va bene.

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Accordo di rinnovo del CCNL QUADRI DIRETTIVI cosa non va cosa è indifferente. cosa va bene.

Indice: art. 17 reperibilità pag. 3 art. 24 missioni pag. 4 art. 28 trattamento di fine rapporto..pag. 6 art. 29 ruoli chiave.pag. 8 art. 30 fungibilità pag. 9 art. 31 prestazione lavorativa.pag. 10 art. 32 trasferimenti pag. 12 all. 6 preavviso.pag. 16 allegato parametri..pag. 18 2

artt. 42/74 buono pasto/assistenza sanitaria...pag. 19 argomento CCNL 1999 Nuovo testo Considerazioni 3

Reperibilità Art. 32 1. Per il personale delle 3 aree professionali e per il 1 e 2 livello dei quadri direttivi, l azienda ha facoltà di chiedere... 2. Al personale di cui al comma che precede spettano: il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso d intervento; L. 56.300 ( 29,08) (L. 55.000 [ 28,41] fino al 31.12.1999) ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, con un minimo di L. 25.600 ( 13,22) (25.000 [ 12,91] fino al 31.12.1999); limitatamente al personale appartenente alle 3 aree professionali, il compenso per lavoro straordinario per la durata dell intervento medesimo, con un minimo di L. 33.800 ( 17,46) (L. 33.000 [ 17,04] fino al 31.12.1999).. 3. L azienda provvederà a predisporre opportune turnazioni... I quadri direttivi di 3 e 4 livello la cui presenza è necessaria per la estrazione dei valori... Al personale di cui al comma che precede, cui l azienda richieda Chiarimento a verbale Al personale inquadrato nel 1 e 2 livello retributivo... Art. 17 1. L azienda ha facoltà di chiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a particolari servizi (ad esempio, centri elettronici, personale necessario per l estrazione di valori; 2. Al personale di cui al comma che precede spettano: il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso d intervento; 30,68 ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, con un minimo di 13,95 ; limitatamente al personale appartenente alle 3 aree professionali, il compenso per lavoro straordinario per la durata dell intervento medesimo, con un minimo di 18,42; per i quadri direttivi gli interventi effettuati vanno tenuti in considerazione ai fini dell autogestione della prestazione lavorativa di cui all art. 71. 3. L azienda provvederà a predisporre opportune turnazioni 1 2 3 4 Anche per i QD3 e QD4, come per il resto della categoria, l azienda avrà facoltà di chiedere la reperibilità se operanti in particolari servizi, ai quali, rispetto al precedente CCNL è stato aggiunto quello dei centri elettronici. Tutti i Q.D. percepiranno, oltre il rimborso spese sostenute per il trasporto, 30,68 quale reperibilità ragguagliata a ventiquattro ore con un minimo di 13,95. Mentre per i tutti i Q.D. la prestazione effettuata rientra nell ambito dell autogestione dell orario. In precedenza i QD3 e QD4 dovevano assicurare la presenza per l estrazione dei valori e solo nei casi di emergenza l azienda poteva richiedere per altri motivi l intervento, fra l altro remunerato in maniera ben superiore a quello oggi previsto con 58,13 per ogni intervento effettuato a prescindere dal tempo impiegato. argomento CCNL 1999 Nuovo testo Considerazioni 4

Missioni Art.52 1. Al personale inviato in missione compete: a) per il personale delle aree professionali e per il 1 e 2 livello dei quadri direttivi il rimborso delle spese effettive di viaggio i... Per i quadri direttivi di 3 e 4 livello il rimborso delle spese di. b) il rimborso delle spese effettive c) il rimborso delle spese sostenute. d) il trattamento di seguito.. 2. Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione. 3. Oltre il predetto limite temporale il lavoratore/lavoratrice può optare per il trattamento di diaria.. 4. Nei confronti del personale che effettua almeno 5 giornate di missione nel corso del mese, il trattamento di diaria è corrisposto.. 5. Nell ipotesi di cui al 4 comma può essere concesso in. 6. Per i lavoratori/lavoratrici appartenenti alle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª), nonché al 1 e 2 livello retributivo dei quadri direttivi, nel caso di missione con durata superiore... 7. Per i quadri direttivi di 3 e 4 livello, nel caso di missione per un periodo superiore a 45 giorni,.. 8. Al personale inviato in missione all estero, spetta, nel caso di superamento dei 4 giorni di missione nel mese, oltre il rimborso delle spese Art. 24 1. Al personale inviato in missione compete: li il rimborso delle spese effettive di viaggio... a) per il personale delle aree professiona li il rimborso delle spese effettive di viaggio... Per i quadri direttivi il rimborso ; b) il rimborso delle spese effettive c) il rimborso delle spese sostenute. d) il trattamento di seguito.. 2. Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione... 3. Oltre il predetto limite temporale il lavoratore/lavoratrice può optare per il trattamento di diaria Nei confronti dei quadri direttivi il trattamento di diaria resta comunque escluso per i primi 4 giorni di missione nel mese. 4. Il trattamento di diaria è corrisposto. 5. Nell ipotesi di cui al 4 comma può essere concesso in. 6. Per i lavoratori/lavoratrici appartenenti alle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª), 7. Per i quadri direttivi, nel caso di missione per un periodo superiore a 45 giorni,... 8. Al personale inviato in missione all estero, spetta, nel caso di superamento dei 4 giorni di missione nel mese, oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggio e permanenza all estero in relazione al mandato ricevuto, una diaria non 1 2 3 4 La misura della diaria per i QD1 e QD2 è unificata a quella dei QD3 e QD4 a 133,66. Anche i QD1 e QD2 per i loro spostamenti potranno utilizzare, il treno in 1 classe o l aereo in classe turistica. La riduzione della diaria per i QD1 e QD2 scatterà come per i QD3 e QD4 solo dopo 45 giorni di missione anziché com era in precedenza dopo 30 giorni. Vengo fortemente penalizzati i QD3 e QD4, per i quali è prevista l applicazione della norma generale che in caso di missione riconosce il trattamento di diaria solo a partire dal 5 giorno di missione nel mese, regolando i primi 4 giorni a piè di lista. ABI, nel suo bollettino alle associate, non manca di sottolineare la propria soddisfazione per tale acquisizione. 5

argomento CCNL 1999 Nuovo testo Considerazioni 6

Trattamento di fine rapporto Art. 65 1. La retribuzione annua di riferimento per il calcolo.. 2. Per le aree professionali dalla 1ª alla 3ª e per i quadri direttivi di 1 e 2 livello: stipendio; scatti di anzianità; importo ex ristrutturazione tabellare; e, ove spettino, da assegno di cui all art. 84, ultimo comma; indennità di rischio; indennità per lavori svolti in locali sotterranei; concorso spese tranviarie; indennità di cui all art. 86, 3 comma; indennità di turno diurno; assegni di cui all art. 97; indennità di ruolo chiave; eventuale ex premio di rendimento aziendale. 3. Per i quadri direttivi di 3 e 4 livello: stipendio; tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti, l indennità di rischio. 4. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 52 e 72 del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al Art. 28 1. La retribuzione annua di riferimento per il calcolo... 2. Per le aree professionali dalla 1ª alla 3ª : stipendio; scatti di anzianità; importo ex ristrutturazione tabellare; e, ove spettino, da assegno di cui all art. 84, ultimo comma; indennità di rischio; indennità per lavori svolti in locali sotterranei; concorso spese tranviarie; indennità di cui all art. 86, 3 comma; indennità di turno diurno; assegni di cui all art. 97; eventuale ex premio di rendimento aziendale. 3. Per i quadri direttivi: stipendio; tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti, l indennità di rischio. 4. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 52 e 72 del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo trasferito o in missione. 5. Nei confronti del personale già 1 In questo caso siamo in presenza di una omogeneizzazione all interno dell Area dei QD delle previsioni contrattuali che tuttavia non producono rilevanti benefici agli appartenenti ai 2 livelli inferiori. 7

argomento CCNL 1999 Nuovo testo Considerazioni 1 Ruoli Chiave Art. 66 La predetta procedura di confronto, della durata massima di 30 giorni, è finalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine ai criteri di cui ai comma che precedono, fermo restando che al termine della procedura stessa l azienda rende operativi i propri provvedimenti. Procedura analoga, ma della durata massima di 20 giorni, deve essere seguita nel caso di eventuali modifiche che l azienda intendesse apportare successivamente. Art. 29 La predetta procedura di confronto, della durata massima di 35 giorni, è finalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine ai criteri di cui ai comma che precedono, fermo restando che al termine della procedura stessa l azienda rende operativi i propri provvedimenti. La prima fase di detta procedura, salvo diversi accordi tra le parti, deve esaurirsi entro il termine di 10 giorni. Qualora in tale sede non si giunga ad una soluzione condivisa si darà luogo ad ulteriori incontri che devono esaurirsi entro altri 25 giorni. Nei predetti incontri gli organismi sindacali aziendali possono farsi assistere da un esponente nazionale o territoriale competente e l azienda può farsi assistere da ABI. Al QD che abbia stabilmente espletato l attività cui è correlata l indennità di Ruolo Chiave per almeno 12 mesi da computare a decorrere dall assegnazione e comunque non prima della data di stipulazione del presente accordo verrà assicurato, in caso di revoca dell incarico cui è correlata l indennità stessa, un importo corrispondente sotto forma di assegno ad personam riassorbibile. 2 3 Continua a non esserci alcun legame fra il Ruolo Chiave e la effettiva professionalità del Q.D. a qualsiasi livello esso appartenga; Anche se i tempi del confronto fra Sindacato ed azienda, in occasione dell assegnazione del Ruolo Chiave, si sono allungati di 5 giorni passando da 30 a 35, la previsione contrattuale resta debole. Infatti, dopo 35 giorni l azienda comunque rende operativi i propri provvedimenti. La nuova formulazione contrattuale, prevede che dopo 12 mesi dall espletamento dell attività per la quale è stato assegnato il Ruolo Chiave, la prevista indennità viene confermata sotto forma di assegno ad personam riassorbibile. Tale novità tuttavia, può soddisfare solo in parte perché: 1. si sancisce, concordandola, la natura indennitaria dell erogazione; 2. ciò non corrisponde al riconoscimento professionale richiesto dal sindacato in ambo le piattaforme. 8

argomento CCNL 1999 Nuovo testo Considerazioni 9

Fungibilità Art. 67 1. In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggiore interscambio nei compiti in azienda, può essere attuata la piena fungibilità nell ambito della categoria dei quadri direttivi rispettivamente fra il 1 e il 2 livello retributivo e fra il 3 e il 4 livello retributivo. 2. Ai sensi dell art. 6, l. n. 190 del 1985,... 3. Tuttavia, il quadro direttivo di 1 livello retributivo che sostituisce quello di 2 livello assente con diritto alla conservazione del posto, acquisisce il relativo livello retributivo superiore esclusivamente nel caso in cui venga a cessare, per qualsiasi motivo, il rapporto di lavoro dell assente e comunque non prima di sei mesi dall inizio della sostituzione. Art. 30 1. In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggiore interscambio nei compiti in azienda, può essere attuata la piena fungibilità nell ambito della categoria dei quadri direttivi rispettivamente fra il 1, il 2 e il 3 livello retributivo e fra il 2, il 3 e il 4 livello retributivo. Nei confronti di Q:D: di 3 e 4 livello cui sia sta attribuita l indennità di ruolo chiave, la piena fungibilità può essere attuata solo rispetto ai livelli immediatamente inferiori 2. Ai sensi dell art. 6, l. n. 190 del 1985,... 3. Nei casi sopra indicati.. 1 2 L allargamento delle fungibilità obbliga: 1. ad un incremento della responsabilità nelle fungibilità verso l alto; 2. ad un inutile declassamento nel caso di fungibilità verso il basso. L accordo produrrà, certamente, un rallentamento degli avanzamenti di carriera. Ci chiediamo: perché le aziende dovrebbero concedere l avanzamento quando potranno liberamente utilizzare, ad esempio il QD1 in mansioni da QD3? 4. Nei casi sopra indicati.. 10

argomento CCNL 1999 Nuovo testo Considerazioni 11

Prestazione lavorativa Art. 71 1. La prestazione lavorativa dei 2. La prestazione si effettua... 3. Per il 1 e 2 livello le tabelle retributive fissate in sede nazionale sono commisurate ivi compresa la c.d. forfettizzazione del compenso per lavoro straordinario di cui al seguente Chiarimento delle Parti ad una prestazione corrispondente all orario normale della 3a area professionale, maggiorata di 10 ore mensili medie. Prestazioni eccedenti in misura significativa il predetto limite orario convenzionale, che non sia stato obiettivamente possibile "gestire" secondo il meccanismo suesposto, verranno rappresentate dall interessato all azienda, la quale valutatane la congruità corrisponderà un apposita erogazione. Per il 3 e 4 livello retributivo l azienda valuta la possibilità di corrispondere.. 4. Le predette erogazioni possono essere corrisposte 5. La prestazione.. 6. Ai quadri direttivi utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22.00 e le ore 6.00) spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, il compenso di cui all all. n. 3. Ai quadri direttivi di 1 e 2 livello che svolgono attività 7. L indennità di turno notturno viene Art. 31 1. La prestazione lavorativa dei 2. La prestazione si effettua. 3. L azienda valuta la possibilità di corrispondere al quadro direttivo un apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente4 significativo durante l anno. Tale valutazione avviene nell ambito di quanto previsto dagli artt. 57 e 57 del presente contratto. Nel corso dell incontro annuale di cui all art. 10 l azienda fornisce un informativa, di complesso e consuntivo, sulle proprie determinazioni in materia. 4. La predetta erogazione può essere corrisposta.. 5. La prestazione.. 6. Ai quadri direttivi utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22.00 e le ore 6.00) spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, il compenso di cui all all. n. 3. Ai quadri direttivi che svolgono attività. 7. L indennità di turno notturno viene erogata in misura 8. In relazione a quanto precede, nei casi in cui abbiano. 9. Su richiesta di una delle Parti NORMA TRANSITORIA 1 2 3 4 Con il nuovo articolato si abbandona definitivamente il concetto di orario di lavoro per i QD1 e QD2. L unificazione di un riferimento di orario di lavoro per tutti gli appartenenti all Area, era auspicabile solo a fronte di un considerevole incremento salariale per i 2 livelli inferiori (nella nostra piattaforma era richiesto il raddoppio della forfetizzazione). Oggi ciò avviene con un incremento parametrale che garantirà, dal 1 di ottobre, ai QD1 e QD2, oltre gli incrementi medi, circa 45 mensili. Oltre a ciò, l accordo prevede che anche li dove si erano raggiunte in sede aziendale interessanti intese sulla remunerazione delle prestazioni eccedenti, queste cesseranno la loro validità a partire dall 1.1.05. Vi è da notare che ABI, nell ABI news di febbraio, bollettino indirizzato alle banche associate,definisce di rilevante interesse la disposizione secondo la quale le precedenti soluzioni adottate aziendalmente sull argomento si applicheranno non oltre il 31.12.2004. Il passaggio per i QD1 e QD2. alla apposita erogazione, fa divenire ancora più aleatoria la remunerazione delle ore eccedenti prestate. Infatti, sempre l ABI nel suo bollettino, afferma che: per i QD1 e QD2 vi è il superamento della c.d. autocertificazione, con l estensione a tutta la categoria della precedente previsione sull apposita 12

argomento CCNL 1999 Nuovo testo Considerazioni 13

Trasferimenti Art. 72 1. L azienda, per comprovate esigenze tecniche... 2. Nei confronti dei quadri direttivi di 1 e 2 livello, che abbiano compiuto 45 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 30 km. e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate. 3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d urgenza non lo consentano, viene disposto dall azienda nel rispetto dei seguenti termini: per i quadri direttivi di 1 e 2 livello, con un preavviso non inferiore a 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza per la piazza (per il comune) di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore ai 30 km.; - per i quadri direttivi di 3 e 4 livello, con un preavviso non inferiore a 45 giorni.. 4. Se il trasferimento. 1.) - al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all obbligo degli alimenti: - il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell art. 52; - il rimborso delle spese ; - il rimborso della eventuale perdita di canone di locazione ; - la diaria nella misura prevista in all. n. 7 o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all art. 52 per il tempo necessario Art. 32 1. L azienda, per comprovate esigenze tecniche.. 2. Nei confronti dei quadri direttivi di 1 e 2 livello, che abbiano compiuto 45 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/ lavoratrice stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km e,... 3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d urgenza non lo consentano, viene disposto dall azienda, con un preavviso non inferiore a 45 giorni... 4. Se il trasferimento comporta.: 1. al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all obbligo degli alimenti: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio ; b) il rimborso delle spese.; c) il rimborso della eventuale perdita di canone di locazione ; d) la diaria nella misura prevista in all. n. 7 o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all art. 52 per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo un massimo normalmente di 60 giorni. 2. al quadro direttivo che abbia familiari..: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio.; b) il rimborso delle spese ; c) il rimborso dell eventuale..; 1 2 3 4 Penalizzati i QD1 e QD2, per i quali è ridimensionata la previsione relativa al consenso al trasferimento, che varrà a partire dal trasferimento a 50Km. di distanza anziché a 30 Km.. Per i QD1 e QD2, il preavviso al trasferimento, come per i QD3 e QD4, passa da 15 o 30 gg. a secondo della distanza, a 45 giorni. Vengono uniformate a favore dei QD1 e QD2 le previsioni in occasione di trasferimenti con cambio di residenza. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro viene unificata, a favore dei QD1 e QD2 la previsione del rimborso spese che è previsto qualora la risoluzione avvenga entro 5 anni dall ultimo trasferimento. 14

argomento CCNL 1999 Nuovo testo Considerazioni Preavviso Allegato 6 Per l argomento è prevista la completa armonizzazione delle previsioni con marginali miglioramenti per i QD1 e i QD2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. a) dell'art.61, l'indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti misure: a) Trattamento di previdenza migliorativo spettante in misura massima b) Trattamento di previdenza migliorativo spettante in misura inferiore alla massima c) Assenza di trattamento di previdenza migliorativo Quadri direttivi, 3 e 4 livello retributivo 4 mesi trattamento sub c) ridotto del 25% 5 mensilità con anzianità non superiore a 6 anni ed un ulteriore ½ mese per ogni successivo anno di anzianità, con un massimo di altri 5 mesi Quadri direttivi, 1 e 2 livello retributivo, 3ª e 2ª area professionale, 3 livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) 2 mesi trattamento sub c) ridotto del 25% ½ mensilità per ogni anno, con il minimo di 2 e con il massimo di 8 mensilità Qualora la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa del lavoratore/lavoratrice, questi è esonerato dall'obbligo del preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. b) dell'art.61, il preavviso o in difetto la corrispondente indennità compete nelle seguenti misure: a) Trattamento di previdenza migliorativo b) Assenza di trattamento di previdenza migliorativo 15

Quadri direttivi, 3 e 4 livello retributivo Quadri direttivi, 1 e 2 livello retributivo, 3ª e 2ª area professionale, 3 livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) 4 mesi 2 mesi - con anzianità non superiore a 5 anni 4 mensilità - con anzianità da 5 a 10 anni 5 mensilità - con anzianità superiore a 10 anni 6 mensilità In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. c) dell'art.61, il preavviso o in difetto la corrispondente indennità compete nelle seguenti misure: Quadri direttivi, 3 e 4 livello retributivo - con anzianità non superiore a 5 anni 5 mensilità - con anzianità da 5 a 10 anni 6 mensilità - con anzianità da 10 a 15 anni 7 mensilità - con anzianità superiore a 15 anni 8 mensilità Quadri direttivi, 1 e 2 livello retributivo, 3ª e 2ª area professionale, 3 livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) - con anzianità non superiore a 5 anni 3 mensilità - con anzianità da 5 a 10 anni 4 mensilità - con anzianità da 10 a 15 anni 5 mensilità - con anzianità superiore a 15 anni 6 mensilità In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. g)dell'art.61, l'indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti misure: a) Trattamento di previdenza migliorativo b) Assenza di trattamento di previdenza migliorativo 16

Quadri direttivi, 3 e 4 livello retributivo 5 mesi - con anzianità non superiore a 6 anni 5 mensilità - per ogni anno successivo ½ mensilità con un massimo di altre 5 mensilità Quadri direttivi, 1 e 2 livello retributivo, 3ª e 2ª area professionale, 3 livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) 3 mesi - con anzianità non superiore a 5 anni 2 mensilità - con anzianità da 5 a 10 anni 3 mensilità - con anzianità superiore a 10 anni 4 mensilità Ai fini della presente tabella: si considera l'anzianità di effettivo servizio del lavoratore/lavoratrice; per trattamento di previdenza "aziendale migliorativo" si intende quello per il quale il lavoratore/lavoratrice venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie. argomento CCNL 1999 Nuovo testo Considerazioni 1 Parametri vecchi e nuovi parametri in vigore dall 1.10.2005 2 Come già detto, gli esigui incrementi parametrali non giustificano l abbandono di fatto del concetto di orario di lavoro per i QD1 e QD2. In piattaforma era presente una richiesta di incremento parametrale anche per i QD4 i quali invece col nuovo contratto restano fermi al 232,56 del 1999. Ciò rappresenta un interessante riconoscimento delle professionalità espresse!!!!!!!! 17

differenza tra vecchi parametri parametri richiesti nuovi parametri incrementi mensili dal 1.10.2005 per effetto della nuova parametrazione inquadramento parametri 1999 richiesta piattaforma nuovi parametri inquadramento stipendio fabi/dircredito/sinfub 4 livello 232,56 238,39 232,56 4 livello 0,00 Quadri direttivi 3 livello 195,08 205 196,80 Quadri direttivi 3 livello 25,78 2 livello 172,71 185 175,70 2 livello 44,86 1 livello 162,41 175 165,20 1 livello 41,83 4 livello 144,00 150 144,75 4 livello 11,26 3 area profess. 3 livello 134,00 138 134,55 3 Area prof. 3 livello 8,26 2 livello 127,00 129 127,00 2 livello 0,00 1 livello 120,00 120 120,00 1 livello 0,00 argomento CCNL 1999 Nuovo testo Considerazioni 18

Ticket pasto Nessuna variazione 1 Per i QD3 e QD4 si è trattato di una autentica beffa, poiché fino all ultima ora ABI aveva assicurato l estensione del beneficio anche ai due livelli superiori dell Area. Sono state poi ragioni di compatibilità economica da parte dell ABI a privare i colleghi di tale beneficio argomento CCNL 1999 Nuovo testo Considerazioni 1 Polizza sanitaria Nessuna variazione La beffa questa volta l hanno dovuta subire i QD1 e QD2 per i quali, nell ambito della omogeneizzazione dei trattamenti, fino all ultimo momento era prevista l estensione della polizza sanitaria riconosciuta ai QD3 e QD4. Anche in questo caso, ragioni di compatibilità economica, hanno privato i colleghi di tale beneficio 19

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