N. 105/I Reg. Determinazioni Valeggio s/m 21/07/2014 Determinazione del Responsabile dell Area Servizi alla Persona - Attività Produttive Risorse Umane OGGETTO: CENTRI ESTIVI RICREATIVI. APPROVAZIONE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E INCARICHI II TURNO. IL RESPONSABILE DELL AREA Premesso che: - con propria determinazione n. 77/I del 16/05/2014 veniva approvato l avviso di procedura comparativa per la formazione di distinte graduatorie di incaricati di prestazione d opera occasionale da collocare all interno dei centri estivi ricreativi; - l avviso di procedura comparativa è stato pubblicato all Albo Pretorio ON LINE rilevabile dal sito INTERNET: www.comune.valeggiosulmincio.vr.it nel periodo compreso tra il 16/05/2014 e il 26/05/2014; - con determinazione n. 88/I del 06/06/2014 si è proceduto all approvazione del prospetto della Commissione giudicatrice che ha provveduto a valutare le manifestazioni di interesse curricula pervenuti in base ai criteri stabiliti nell avviso di procedura comparativa pubblicato e dal colloquio effettuato; - con determinazione n. 95/I del 30/06/2014 si è proceduto all affidamento degli incarichi ai coordinatori, ai bagnini e agli educatori del I turno; Dato atto che si rende ora necessario affidare gli incarichi agli educatori individuati per il II turno, dal 21/07/2014 al 08/08/2014; Ritenuto che la stipula del contratto qui allegato sarà effettuata per: ANIMATORI SCUOLA INFANZIA II TURNO - BASSI SONIA n. 3 settimane pari ad Euro 1.500,00 - NUCERA MARIA n. 3 settimane pari ad Euro 1.500,00 - BERTOLACCI ELISA n. 2 settimane pari ad Euro 1.000,00 - CIRESOLA SELENE n. 3 settimane pari ad Euro 1.500,00 - ESTER WEGHER n. 3 settimane pari ad Euro 1.500,00 - ZANOLLI LINDA n. 1 settimana pari ad Euro 500,00 - FORONI MONICA n. 1 settimana pari ad Euro 500,00 ANIMATORI COLONIA ELIOTERAPICA II TURNO - VIVIANI VITTORIA n. 1 settimana pari ad Euro 500,00 - TREVENZOLI DAMIANO n. 3 settimane pari ad Euro 1.500,00 - LEONI GIOELE n. 1 settimana pari ad Euro 500,00 - SESSA PAMELA n. 3 settimane pari ad Euro 1.500,00 - NIDINI ELEONORA n. 3 settimane pari ad Euro 1.500,00 - PICCOLI IRENE n. 2 settimane pari ad Euro 1.000,00 - ZUANETTI DANIELA n. 2 settimane pari ad Euro 1.000,00 - TONOLLI ANDREA n. 1 settimana pari ad Euro 500,00 - FORONI MONICA n. 1 settimana pari ad Euro 500,00 TOTALE Euro 16.500,00 Pag.1
D E T E R M I N A 1. Di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende ripreso in ogni sua parte. 2. Di approvare il contratto di collaborazione occasionale di lavoro da stipulare con i collaboratori che saranno incaricati all interno della Colonia Elioterapica di Borghetto ed alla Scuola dell Infanzia Estiva secondo la graduatoria approvata con determinazione n. 88/I del 06/06/2014 e la disponibilità manifestata dalle persone utilmente collocate in graduatoria che hanno dato la disponibilità di accettare l incarico nei termini indicati nell avviso pubblicato. 3. Di dare atto che il presente provvedimento: - non soggiace alle limitazioni di cui all art. 6 c. 7 del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 in quanto l attività non rientra in una attività di studio e di consulenza; - trattasi di incarico consistente nella resa di un servizio avente le caratteristiche dell autonomia nello svolgimento dello stesso oltre che della natura dell occasionalità della prestazione che si dovrà eseguire (vedi deliberazione della Corte dei Conti SS.RR. in sede di controllo n. 6 del 15/02/2005); - debba essere pubblicato nell apposita sezione degli incarichi sul sito istituzionale del Comune di Valeggio sul Mincio www.comune.valeggiosulmincio.vr.it ai sensi dell art. 3 c. 54 della L. 244/2007. 4. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio di Controllo Interno. 5. Di dare che al presente provvedimento trattandosi di incarico ex art. 7 del DLGS n. 165/2001 non soggiace alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari per cui non è necessario acquisire il CIG mentre soggiacerà al momento del pagamento all indicazione dell accredimento della somma su conto corrente dedicato e di cui dovrà essere richiesta la relativa documentazione. 6. Di richiedere ad ogni incaricato al momento della stipula apposita dichiarazione sostitutiva in merito alla lotta agli abusi ed allo sfruttamento dei minori di cui al DLGS n. 39/2014 in attesa di richiedere il casellario giudiziale secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. N. 37/0007175/MA008.A001 demandando all ufficio scuola l acquisizione della documentazione necessaria. 7. Di imputare la spesa di Euro 16.500,00 all intervento 1.10.04.03 Cap. 11043/4 Prestazioni di servizi per funzionamento della Colonia del Bilancio 2014. IL RESPONSABILE DELL AREA Albertini dott. Paolo Pag 2
La spesa di Euro 16.500,00 farà carico al Bilancio 2014all intervento 1.10.04.03 - Cap. 11043/4 «Prestazioni di servizi per funzionamento della Colonia» (impegno 534/2014 SUB-IMPEGNO 110/2014) Che offre la necessaria disponibilità. Per i fini di cui all art. 153-5º co. del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestando altresì la copertura finanziaria. Valeggio sul Mincio, lì.... p. IL RESPONSABILE DELL AREA FINANZIARIA IL SEGRETARIO GENERALE Peruzzi Dr.Giovanni Pag 3
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE TRA Il Comune di Valeggio Sul Mincio con sede in Piazza Carlo Alberto 48 (CF.00346630239) in persona del Responsabile del Settore Servizi alla Persona Ed Attività Economiche nominato con decreto sindacale n. del (committente) Il (collaboratore)... E 1. Il committente conferisce incarico al Sig. nato a.. il. e. residente in Via. C.F..- il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto animatore presso la Colonia Elioterapica/Scuola dell Infanzia Estiva; 2. Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno a lui avanzate dagli organi del coordinamento del servizio educativo comunale; 3. Le parti prendono atto che ai sensi dell art. 4 lett. c) n. 2, legge 14 febbraio 2003 n. 30, per rapporti di lavoro meramente occasionali vanno intesi i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5000 euro.. 4. La prestazione avrà inizio con il giorno. per terminare inderogabilmente il giorno.. 5. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfettariamente in. al lordo della ritenuta d acconto. Il corrispettivo non tiene conto degli eventuali oneri previdenziali dovuti a coloro che sono iscritti alla gestione separata dell INPS. In tale caso l importo sarà rivisto tenuto conto degli oneri previdenziali a carico del collaboratore.tale somma dovrà essere corrisposta posticipatamente al termine del contratto. Nel corrispettivo sopra determinato non si intendono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti la prestazione stessa. Il Committente si impegna a versare quanto di sua competenza stabilito dalle normative in essere; 6. Il committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno dieci giorni a mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso; 7. Controversie Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la direzione Provinciale del Lavoro di Verona; 8. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto; 9. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, talché l inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente; Pag 4
10. Il Committente, inoltre, dovrà provvedere a sollevare da ogni responsabilità civile il collaboratore e provvedere a stipulare in proprio idonea polizza assicurativa in favore del Collaboratore a copertura dei seguenti rischi: responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le spese legali ed i danni arrecati eventualmente alla società; tutela giudiziaria. Letto, confermato e sottoscritto Pag 5