Capitolo 17. L equipaggio. 1. Nozione



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Edizioni Simone - Vol. 18 Diritto della navigazione Capitolo 17 L equipaggio Sommario 1. Nozione. - 2. Natura giuridica. - 3. Requisiti. - 4. Composizione ed organizzazione. 5. Gerarchia. - 6. Doveri. - 7. La responsabilità delle compagnie di navigazione marittima. 8. I documenti di identità dei marittimi. - 9. La Convenzione Ilo sul lavoro marittimo e la direttiva 2009/13/CE. 1. Nozione L equipaggio della nave marittima è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutte le altre persone arruolate per il servizio della nave (persone addette ai sensi tecnici della navigazione e persone adibite ai servizi complementari di bordo). L equipaggio della nave della navigazione interna è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutti gli altri iscritti nelle matricole del personale navigante imbarcati per il servizio della nave. Dell equipaggio fa inoltre parte il pilota, durante il periodo in cui presta servizio a bordo (art. 316). La composizione e la forza minima dell equipaggio è determinata dal comandante del porto, in base alla normativa fissata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L equipaggio dell aeromobile è costituito dal comandante e dalle altre persone addette al servizio in volo dell aeromobile stesso (art. 895). La composizione è determinata dall esercente ma, per gli aeromobili adibiti al trasporto di persone in servizio pubblico, essa deve essere in ogni caso approvata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sulla base delle disposizioni normative dianzi descritte, l equipaggio può definirsi come «il complesso delle persone imbarcate con l obbligo di prestare le proprie energie lavorative al servizio della nave o dell aeromobile». Non basta la sola prestazione di lavoro a bordo (retribuita o gratuita), ma occorre altresì che tale prestazione sia rivolta alla navigazione del mezzo nautico o all impiego di esso, in un determinato viaggio, per un determinato scopo tecnico. Deve considerarsi «al servizio della nave e dell aeromobile», pertanto, non solo chi è addetto a fare navigare il veicolo, ma anche chi viene imbarcato col compito di procedere ad operazioni di manutenzione del carico, di pesca, di assistenza e salvataggio, di recupero, etc. (GAETA). La presenza dell equipaggio a bordo della nave marittima è documentata dal ruolo di equipaggio delle navi maggiori e dal ruolino equipaggio delle navi minori e dei galleggianti. L annotazione di imbarco (che presuppone necessariamente la presenza dell imbarcato e la produzione del libretto di navigazione da parte del medesimo) segna, dunque, l ingresso ufficiale del marittimo nella compagine dell equipaggio; l annotazione di sbarco, invece, non sempre avviene simultaneamente all effettivo abbandono della nave da parte del marittimo.

184 Capitolo 17 L equipaggio della nave marittima, pertanto, oltre che dall elemento sostanziale della prestazione di lavoro a bordo della nave e per il servizio della medesima, è identificato dall elemento formale dell arruolamento ed in proposito deve ricordarsi che l espressione «persone arruolate», usata nell art. 316, significa persone iscritte sul ruolo di equipaggio o sul ruolino equipaggio, non già persone assunte con un contratto di arruolamento. Il contratto di arruolamento, infatti, è un negozio giuridico di diritto privato, mentre l atto di arruolamento è un atto amministrativo posto in essere dall autorità marittima o consolare. Le annotazioni del ruolo di equipaggio hanno efficacia di prova legale ex art. 178, trattandosi di annotazioni eseguite dall autorità marittima, che dimostrano la sussistenza di un contratto di arruolamento, stipulato anche esso, ex art. 328, per atto pubblico. Ne consegue che le suddette annotazioni possono essere inficiate soltanto con querela di falso. Ruolo di equipaggio e contratto di arruolamento che ne è alla base dimostrano, quindi, la sussistenza di un lavoro subordinato, escludente «a priori» qualunque altra configurazione giuridica, in difetto di prova contraria (Cass. civ., sez. lavoro, 3-9-2007, n. 18480). Vi sono dei casi nei quali una persona entra a fare parte dell equipaggio di una nave, e quindi è formalmente arruolata al servizio di essa, senza stipulare un contratto di arruolamento o, per lo meno, senza essere legata all armatore da un rapporto di lavoro. Si pensi al personale radiotelegrafista direttamente dipendente dalla società concessionaria dei servizi radiotelegrafici di bordo; al personale che presta la propria opera presso gli uffici bancari esistenti sulle grandi navi da passeggeri; al personale delle botteghe di bordo non gestite direttamente dall armatore della nave. 2. Natura giuridica Varie norme del codice della navigazione considerano l equipaggio come un complesso unitario di persone, ma la dottrina prevalente (TORRENTE, DOMINEDÒ, LEFEBVRE- PESCATORE, FIORENTINO) esclude che esso costituisca un associazione, sia pure non riconosciuta. Nell equipaggio, infatti, (come rileva GAETA) non si rinviene la gestione di un interesse comune, che è elemento indispensabile per l esistenza di un associazione; esso, inoltre, è privo di organi e, come tale, non è in grado di intrecciare rapporti con i terzi, né con gli stessi suoi membri. TORRENTE lo configura come un organizzazione diretta al raggiungimento di un risultato unitario di ordine tecnico-produttivo: il fine tecnico riguarda anche lo Stato sotto l aspetto della sicurezza della navigazione e della disciplina di bordo. SCIALOJA rileva, in proposito, che l impiego delle persone dell equipaggio a bordo della nave o dell aeromobile «è un fatto privato, destinato a servire interessi privati. Tuttavia la sicurezza della navigazione e la riuscita di una spedizione marittima od aerea sono cose di pubblico interesse, ed in molte ed in varie circostanze durante il viaggio sorgono questioni e difficoltà di carattere pubblico». Non può attribuirsi, pertanto, natura pubblicistica all equipaggio; così come non si può ricomprendere tra i fini dello Stato il fine tecnico per cui l equipaggio stesso è costituito. GIANNINI e GAETA, infine, contestano la concezione dell equipaggio come «istituzione» adottata da SANTI-ROMANO, rilevando la mancanza di normazione interna (non potendosi considerare tale il «regolamento di bordo», che proviene dall armatore o dalla contrattazione collettiva delle associazioni sindacali degli armatori e della gente di mare).

L equipaggio 185 3. Requisiti Requisiti dell equipaggio L equipaggio di navi ed aeromobili nazionali deve essere costituito da: cittadini italiani o degli altri Stati membri dell Unione europea; iscritti nelle matricole, negli albi o nei registri del personale della navigazione marittima, interna o aerea; in possesso del titolo o della qualifica professionale che consenta loro di svolgere la specifica funzione per la quale vengono imbarcati. A) Nazionalità L equipaggio delle navi nazionali, armate nei porti della Repubblica, deve essere composto interamente da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all Unione europea (art. 318, 1 comma, come modificato dalla legge n. 30/1998). L art. 318 subisce le seguenti eccezioni: innanzitutto, a tale norma può derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi imbarcati in base a tale norma derogatoria, di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, non sono richiesti visto d ingresso, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro (art. 318, 2 comma, come sostituito dalla legge 16-3-2001, n. 88); per le navi adibite alla pesca marittima, l autorità marittima periferica delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti autorizza, previa richiesta dell armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante (art. 318, 3 comma); nei porti esteri e nei porti nazionali, ove non sia disponibile personale di nazionalità italiana, possono essere assunti anche stranieri, in misura non superiore ad un quarto dell intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere (art. 319, 1 comma); in caso di speciali esigenze l autorità consolare o la Capitaneria di porto può autorizzare l assunzione di stranieri in misura superiore ad un quarto dell equipaggio (art. 319, 2 comma). Per le navi adibite alla navigazione internazionale ed iscritte nel relativo Registro, istituito dall art. 1 della legge n. 30/1998, l art. 2 della legge medesima prevede alcune possibilità di deroga all art. 318, con accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative, relativo a ciascuna nave e da depositarsi presso l ufficio di iscrizione di essa. Le deroghe devono essere annotate nella tabella di armamento della nave. Per l equipaggio degli aeromobili nazionali l art. 897 non esige il requisito della cittadinanza italiana, limitandosi a richiedere l iscrizione negli albi o nel registro del personale di volo. I requisiti per l iscrizione sono stabiliti dall ENAC con propri regolamenti. B) Iscrizione in matricole, albi e registri La legge, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, impone un organizzazione della gente di mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale

186 Capitolo 17 di volo che precede la formazione dell equipaggio: l imprenditore nautico e l esercente, pertanto, hanno l obbligo perentorio di costituire l equipaggio assumendo soltanto gli iscritti nelle matricole e gli iscritti negli albi o nel registro del personale di volo (artt. 316, 317, comma 3 e 1178). L iscrizione non è necessaria per i cittadini stranieri, nei casi eccezionali (dianzi specificati) in cui sono ammessi a fare parte delle navi nazionali. Per gli aeromobili, inoltre, all estero ed in caso di necessità l autorità consolare può autorizzare che dell equipaggio facciano parte persone non iscritte negli albi o nel registro, anche se cittadini stranieri, a condizione che: siano in possesso del prescritto titolo professionale o di altro corrispondente; l assunzione sia limitata fino al ritorno dell aeromobile nel primo aeroporto nazionale (art. 898). C) I requisiti minimi di formazione della gente di mare L equipaggio della nave deve essere composto da persone che siano in possesso delle competenze professionali relative alle mansioni che ciascuno deve esplicare a bordo (artt. 123 e 134), ed allo stesso modo l equipaggio dell aeromobile deve essere munito dei brevetti, delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni prescritte dall ENAC (art. 734). I requisiti minimi di formazione della gente di mare sono disciplinati dal D.Lgs. 12-5-2015, n. 71, recante Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/ CE. Il decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di Stati membri dell Unione europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell Unione europea, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad eccezione: a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprietà o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali; b) delle navi da pesca; c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale; d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale. Ai sensi del predetto D.Lgs. n. 71/2015: le autorità competenti, ciascuna per le parti di propria competenza, devono assicurare che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave adibita alla navigazione marittima ricevano una formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW, di cui all allegato I del decreto; le autorità marittime di cui all articolo 3, comma 3, del decreto devono assicurare che i suddetti lavoratori marittimi siano in possesso di un «certificato di competenza» o di un «certificato di addestramento» di cui all articolo 2, comma 1, lettere uu) e vv) e delle prove documentali di cui all articolo 2, comma 1, lettera zz) del decreto medesimo. Segnatamente, il comandante, il direttore di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina, l ufficiale elettronico, i comuni di coperta e di macchina, i marittimi abilitati di coperta e di macchina, il comune elettrotecnico e, ove previsto, gli altri lavoratori marittimi contemplati nelle regole dell annesso alla Convenzione STCW, devono essere in possesso di un «certificato di competenza» o di un «certificato di addestramento» ovvero della convalida di riconoscimento di un certificato di competenza rilasciati da una delle amministrazioni indi-

L equipaggio 187 cate all articolo 3 del D.Lgs. n. 71/2015, che abilita il titolare a svolgere le competenze menzionate nel certificato stesso. I radio operatori devono essere in possesso di un certificato di competenza sepa- Requisiti dell equipaggio rato, rilasciato dall autorità competente di cui all articolo 3, comma 6, del suddetto decreto, ovvero della convalida di riconoscimento di cui all articolo 2, comma 1, lettera fff), del medesimo decreto, nel quale deve essere indicato che il titolare ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme. Gli artt. 11 e 13 del decreto disciplinano rispettivamente i requisiti per il rilascio ed il rinnovo del certificato di competenza e del certificato di addestramento. Con provvedimenti dell autorità competente di cui all articolo 3, comma 1, del decreto possono essere peraltro determinate disposizioni più favorevoli, che soddisfino le disposizioni della sez. A/1-3 del codice STCW, in materia di istruzione e formazione per i lavoratori marittimi che prestano la propria opera a bordo di unità adibite esclusivamente a viaggi costieri. Tali provvedimenti, per i marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana regolarmente adibite a viaggi costieri al largo della costa di un altro Stato membro dell Unione europea o di un altro Stato parte della Convenzione STCW, prevedono requisiti di formazione, esperienza o di abilitazione equivalenti a quelli stabiliti dallo Stato membro dell Unione europea o dallo Stato parte STCW. 4. Composizione ed organizzazione La composizione dell equipaggio varia in relazione alle singole navi ed aeromobili. Secondo i servizi ai quali sono adibiti: i componenti dell equipaggio della nave si distinguono in (art. 115): a) personale addetto ai servizi di coperta, di macchina ed agli altri servizi tecnici di bordo; b) personale addetto ai servizi complementari; i componenti dell equipaggio dell aeromobile si distinguono in (art. 732): a) personale addetto al comando, alla guida, al pilotaggio; b) personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo; c) personale addetto ai servizi complementari. La distribuzione delle competenze a bordo risulta dalla ripartizione dei vari servizi, fondamentalmente distinti in servizi tecnici e servizi complementari. I servizi tecnici di bordo comprendono: il servizio nautico (di coperta, a bordo delle navi; di comando, guida e pilotaggio, a bordo degli aeromobili); il servizio di macchina, dell apparato propulsore e degli altri meccanismi di bordo; il servizio radioelettrico. I servizi complementari comprendono, per la nave, il servizio sanitario; il servizio di commissariato (da cui dipendono i servizi camera e cucina); il servizio turistico; etc. Nell aeromobile l articolazione di tali servizi è assai ridotta ed i compiti di ospitalità verso i passeggeri sono assolti a mezzo di assistenti di volo. Ciascun componente dell equipaggio è tenuto a prestare il solo servizio per il quale è stato assunto; ma il comandante, nell interesse della navigazione, ha la facoltà di adibire temporaneamente un componente dell equipaggio ad un servizio diverso, purché non sia inadeguato al suo titolo professionale ed al suo grado (artt. 334 e 905).

188 Capitolo 17 5. Gerarchia L equipaggio costituisce un organizzazione rigidamente gerarchica, al cui vertice è posto il comandante. L articolazione gerarchica dipende, ex lege, dalle qualifiche di arruolamento e non dal semplice titolo professionale. I componenti dell equipaggio devono rispettare i superiori (artt. 1251, n. 6 e 1104), prestare ad essi obbedienza ed uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo (artt. 187 e 810). Inoltre, nel caso di commissione di reati contro le autorità di bordo, i membri dell equipaggio devono: dare assistenza o aiuto al superiore fatto oggetto di minaccia o violenza (art. 1107); adoperarsi per sciogliere o impedire una manifestazione tumultuosa (art. 1107); avvertire il comandante del complotto ordito contro di lui (art. 1108). Contro i provvedimenti del comandante della nave, che concernono l esercizio della loro attività, i componenti dell equipaggio possono presentare reclamo al comandante del porto o all autorità consolare; il comandante della nave, inoltre, non può impedire che chi intende proporre reclamo si presenti alle predette autorità, salvo che per urgenti esigenze del servizio a bordo (art. 187 cpv.). A differenza della navigazione marittima, il comandante dell aeromobile non ha poteri disciplinari, ma solo un obbligo di denunzia: le infrazioni vengono accertate dall Ente Nazionale per l Aviazione Civile (E.N.A.C.) e dalle autorità consolari all estero (art. 1250). È previsto il ricorso ad una Commissione di reclami. 6. Doveri I membri dell equipaggio hanno anzitutto il dovere di prestare le proprie energie lavorative, nell interesse dell armatore o esercente verso il quale sono obbligati, con le modalità e nei limiti risultanti dal titolo in base al quale sono stati immessi nella organizzazione di bordo (GAETA). A tal fine essi debbono recarsi a bordo nel termine stabilito e non possono abbandonarlo senza l assenso del comandante o dell autorità amministrativa. I componenti dell equipaggio hanno, inoltre, gli obblighi già ricordati riconducibili al rapporto di gerarchia ed i doveri: di osservare le disposizioni del regolamento di bordo (art. 1251, n. 1); di non turbare l ordine o la disciplina di bordo (artt. 1251, nn. 6 e 7, 1105 n. 2); di mantenere buona condotta, non addormentarsi in servizio e non ubriacarsi (artt. 1251, n. 9, 1119, 1120); di non scendere a terra senza autorizzazione del comandante (artt. 188, 1251, n. 4); di non invocare, trovandosi all estero e potendo ricorrere alle autorità consolari, la protezione delle autorità straniere (art. 1208); di prestare la loro opera, allorché ne siano legittimamente richiesti, per il perseguimento delle seguenti finalità di carattere pubblico: a) arresto di persona a bordo (art. 1096); b) salvezza della nave e dell aeromobile, delle persone imbarcate e del carico (fino a quando il comandante non abbia dato l ordine di abbandonare il veicolo);

L equipaggio 189 c) recupero dei relitti della nave naufragata e dell aeromobile perduto, immediatamente dopo il naufragio o la perdita; d) salvataggio o assistenza di altra nave o aeromobile in pericolo. Doveri dell equipaggio 7. La responsabilità delle compagnie di navigazione marittima Ai sensi del D.Lgs. n. 71/2015, la compagnia di navigazione deve assicurare che a bordo delle proprie navi: a) i lavoratori marittimi possiedano un certificato rilasciato in conformità alle disposizioni del suddetto decreto; b) l equipaggio sia formato in conformità alle disposizioni in materia di tabella minima di sicurezza di cui all articolo 16, commi 4 e 5, del decreto medesimo; c) la documentazione e i dati relativi ai lavoratori marittimi siano conservati, ai sensi dell articolo 6, comma 14, e tenuti a disposizione includendo, tra l altro, documenti e dati relativi alla loro esperienza, formazione, idoneità fisica e competenza ai fini dei compiti loro assegnati; d) i lavoratori marittimi, all atto dell ammissione in servizio a bordo di una nave, familiarizzino con i propri compiti specifici e con i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure e le caratteristiche della nave, rilevanti ai fini dei loro compiti abituali e di emergenza; e) l equipaggio sia in grado di coordinare le proprie attività nelle situazioni di emergenza ed adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell inquinamento. f) il personale marittimo abbia seguito corsi per il ripasso e l aggiornamento dell addestramento come previsto dalla Convenzione STCW; g) la comunicazione orale sia efficace e conforme al capo V, regola 14, paragrafi 3 e 4, della Convenzione Solas 74, nella versione modificata. La compagnia di navigazione, il comandante e i membri dell equipaggio sono individualmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del corretto adempimento delle disposizioni sopra richiamate, nonché dell adozione di ogni altra misura eventualmente necessaria per assicurare che ciascun membro dell equipaggio contribuisca, con le proprie cognizioni e capacità, alla sicurezza della nave. La compagnia di navigazione deve fornire al comandante della nave istruzioni scritte, secondo quanto disposto dalla regola VIII/2 della Convenzione STCW e della sezione A-VIII/2 del codice, che indichino: a) le strategie e le procedure da seguire per garantire che ogni membro dell equipaggio appena imbarcato abbia la ragionevole possibilità di familiarizzarsi con l equipaggiamento della nave e con le procedure operative e le altre disposizioni necessarie per il corretto assolvimento dei propri compiti, prima che essi gli siano stati demandati. Tali strategie e procedure includono la previsione di un ragionevole lasso di tempo durante il quale il lavoratore marittimo neoassunto abbia l opportunità di conoscere: 1) l equipaggiamento specifico che utilizzerà o farà funzionare; 2) le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell ambiente e di emergenza specifiche della nave e le disposizioni necessarie per il corretto adempimento dei compiti assegnatigli;

190 Capitolo 17 b) la designazione di un membro esperto dell equipaggio che avrà la responsabilità di assicurargli la comunicazione delle informazioni essenziali in una lingua comprensibile. Le compagnie di navigazione devono garantire che i comandanti, gli ufficiali e il personale in servizio con funzioni e responsabilità specifiche a bordo delle proprie navi ro-ro passeggeri abbiano completato la formazione necessaria per acquisire le capacità adeguate al compito da svolgere e alle funzioni e responsabilità da assumere, tenendo conto degli orientamenti forniti alla sezione B-I/14 del codice STCW. Le compagnie devono inoltre assicurare che a bordo delle proprie navi siano disponibili i testi delle normative nazionali e internazionali aggiornate in materia di salvaguardia della vita umana in mare, protezione e tutela dell ambiente marino i quali sono messi a disposizione dei comandanti, ufficiali e radio operatori al fine di tenerne aggiornate le conoscenze. 8. I documenti di identità dei marittimi Il 9-2-2005 è entrata in vigore la Convenzione Ilo n. 185, riveduta nel 2003 «Convention on seafarers identity documents». Tale Convenzione, che si applica alle persone che lavorano a qualsiasi titolo su navi normalmente adibite alla navigazione marittima ed ha lo scopo di garantire una maggiore sicurezza dei trasporti marittimi dopo i noti eventi terroristici, prevede un nuovo sistema di identificazione dei marittimi. Il documento di identità dei marittimi, che non sostituisce il passaporto, contiene i seguenti elementi: a) nome e cognome per esteso; b) sesso; c) data e luogo di nascita; d) cittadinanza; e) ogni particolare fisico che permetta di agevolare l identificazione; f) fotografia digitale o originale; g) firma. È altresì prevista una rappresentazione biometrica del titolare, corrispondente alle specificazioni dell Allegato I della Convenzione, in vista dell inclusione nel documento di identità dei marittimi. La Convenzione è stata ratificata da 29 Paesi. 9. La Convenzione Ilo sul lavoro marittimo e la direttiva 2009/13/CE Il 23 febbraio 2006 l Organizzazione internazionale del lavoro ha adottato la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 al fine di creare un unico strumento coerente che incorporasse, nella misura del possibile, tutte le norme di convenzioni e raccomandazioni internazionali sul lavoro marittimo, nonché i principi fondamentali contenuti in altre convenzioni internazionali sul lavoro. La Convenzione ha, in particolare, i tre seguenti obiettivi: a) stabilire, negli articoli e nelle regole, un insieme solido di diritti e di principi; b) lasciare agli Stati Membri, grazie alle disposizioni del Codice, una maggiore flessibilità nel modo in cui attuare questi principi e diritti;

L equipaggio 191 c) vigilare, attraverso il Titolo 5, che i principi ed i diritti siano correttamente rispettati ed applicati. Convenzione Ilo sul lavoro marittimo La Convenzione si compone di tre parti distinte ma collegate fra loro: gli Articoli, le Regole e il Codice. Gli articoli e le regole enunciano i diritti e i principi fondamentali nonché gli obblighi principali degli Stati Membri che hanno ratificato la Convenzione. Solo la Conferenza può modificare Articoli e Regole in base all articolo 19 della Costituzione dell ILO (articolo XIV della Convenzione). Il Codice fornisce indicazioni su come applicare le regole. Esso si compone di una parte A (Standard obbligatori) e di una parte B (Linee Guida non obbligatorie). Il Codice può essere modificato seguendo la procedura semplificata descritta nell articolo XV della Convenzione. Poiché esso contiene indicazioni dettagliate sulla maniera in cui le disposizioni devono essere applicate, le modifiche eventualmente apportate non dovranno ridurre la portata generale degli Articoli e delle Regole. Le Regole ed il Codice sono articolati secondo aree generali identificate con i seguenti cinque titoli: Titolo 1: Requisiti minimi per il lavoro dei marittimi a bordo delle navi Titolo 2: Condizioni di impiego Titolo 3: Alloggi, strutture ricreative, alimentazione e servizio mensa Titolo 4: Tutela della salute, assistenza sanitaria, tutela del benessere e sicurezza sociale Titolo 5: Verifica di Conformità e applicazione delle disposizioni Ogni Titolo contiene dei gruppi di disposizioni connesse a un diritto o un principio (o a una misura di implementazione del Titolo 5), con una numerazione corrispondente. In questo modo, il primo gruppo del Titolo 1 comprende la Regola 1.1, lo Standard A1.1 e la Linea Guida B1.1 relativa all età minima. La flessibilità di applicazione risulta essenzialmente da due elementi: il primo è la facoltà data a ogni Stato Membro, se necessario (cfr. articolo VI, paragrafo 3) di dare attuazione alle prescrizioni dettagliate nella parte A del Codice mettendo in opera misure equivalenti (come definito all articolo VI, paragrafo 4). Il secondo elemento di flessibilità si rileva dalla formulazione, alquanto generale, delle prescrizioni obbligatorie delle numerose disposizioni della Parte A, in modo da lasciare maggiore spazio a determinate misure che dovranno essere prese a livello nazionale. In questo caso, sono forniti orientamenti per la loro attuazione nella Parte B, non obbligatoria, del Codice. In tal modo, gli Stati Membri che hanno ratificato la presente Convenzione possono verificare il tipo di misure che si prevede applichino in virtù dell obbligo generale enunciato nella Parte A, nonché le misure non necessariamente richieste. Ad esempio, lo Standard A4.1 prescrive che tutte le navi devono permettere un accesso rapido ai medicinali necessari per le cure mediche a bordo delle navi (paragrafo 1.b) e che «dispongano di una farmacia di bordo» (paragrafo 4.a). La Convenzione, entrata in vigore il 20-8-2013, è stata ratificata dall Italia con la legge 23-9-2013, n. 113. Sul piano europeo, conformemente all articolo 138, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha consultato le parti sociali sull oppor tunità di sviluppare l acquis comunitario mediante l adattamento, il consolidamento o l integrazione alla luce della convenzione sul

192 Capitolo 17 lavoro marittimo del 2006. Il 29 settembre 2006 l Associazione armatori della Co munità europea (ECSA) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare negoziati ai sensi dell articolo 138, paragrafo 4, del trattato. Il 19 maggio 2008 le suddette organizzazioni hanno concluso un accordo sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 («l ac cordo») tenuto conto di quanto previsto dall art. VI della convenzione stessa in materia di adozione di misure «sostanzialmente equivalenti». L accordo ha trovato attuazione attraverso la direttiva 2009/13/CE del Consiglio. L entrata in vigore della convenzione CLM 2006 ha reso altresì necessario l aggiornamento della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo dello Stato di approdo, aggiornamento intervenuto attraverso la direttiva 2013/38/UE. La direttiva 2013/38/UE, recepita dall Italia con il decreto legislativo n. 67/2015, inserisce la predetta convenzione fra le convenzioni la cui attuazione deve essere verificata dalle autorità degli Stati membri nei loro porti ed introduce specifici controlli con riguardo a tale materia. Di particolare importanza risulta la disciplina introdotta per la gestione a terra degli esposti provenienti dai marittimi e riguardanti le violazioni delle prescrizioni imposte dalla convenzione. Infine, si registra la direttiva 2013/54/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione. La direttiva stabilisce norme intese ad assicurare che gli Stati membri adempiano efficacemente ai loro obblighi di Stati di bandiera per quanto riguarda l attuazione delle parti pertinenti della CLM 2006, facendo salve le direttive 2009/13/CE e 2009/21/CE ed eventuali norme più rigorose ivi stabilite in materia di condizioni di vita e di lavoro dei marittimi.