Semplificazioni in materia di compilazione e presentazione dei modelli INTRASTAT

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ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 2 16 GENNAIO 2006 Semplificazioni in materia di compilazione e presentazione dei modelli INTRASTAT Copyright 2006 Acerbi & Associati ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I 36100 VICENZA, VIA NAPOLI 66 TEL. 0444322866-0444322705 R.A. FAX. 0444545075 Codice fiscale e partita I.V.A. 02380850244 Indirizzo E-Mail: info@studioacerbi.com - Web-site: www.studioacerbi.com

Il Regolamento CE n. 638/2004 ed il Regolamento CE n. 1982/2004 hanno sottolineato l opportunità di mantenere nelle informative relative agli scambi tra i paesi dell Unione europea un sistema di soglie in forma semplificata, limitando l onere di fornire le informazioni relative al valore statistico, alle condizioni di consegna e alle modalità di trasporto. Inoltre viene previsto l esonero dalla compilazione e presentazione dei modelli Intrastat per la movimentazione di alcuni prodotti. A tal fine è stato emanato il D.M. 3 agosto 2005, modificativo del D.M. 27 ottobre 2000 concernente l approvazione dei modelli Intrastat (il citato decreto del 2000 era già stato modificato con D.M. 12 dicembre 2002 commentato nella Circolare di Studio n. 2/2003 disponibile nel sito www.fiscoeimpresa.com). Le nuove disposizioni, a norma dell art. 3 del D.M. 3 agosto 2005, si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall anno 2006. Pertanto le semplificazioni riguardano gli scambi intracomunitari realizzati a partire dal mese di gennaio 2006, con la conseguenza che, per gli operatori che presentano i modelli con cadenza mensile, le novità si rifletteranno dall adempimento dichiarativo del 20 febbraio 2006. Le novità del D.M. 3 agosto 2005 1. Nuove soglie relative all indicazione dei dati statistici L art. 1 del decreto dispone l innalzamento e il coordinamento delle soglie che rendono obbligatoria, negli elenchi riepilogativi mensili, l indicazione dei dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna e alle modalità di trasporto. In particolare, sono tenuti all indicazione del valore statistico, delle condizioni di consegna e delle modalità di trasporto: per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell anno precedente o, in caso di inizio dell attività relativa agli scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell anno in corso un valore annuo delle spedizioni superiore ad euro 10.000.000,00; per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell anno precedente o, in caso di inizio dell attività relativa agli scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell anno in corso un valore annuo degli arrivi superiore ad euro 10.000.000,00. Sono stati quindi aumentati e resi uguali i due importi sia per gli acquisti che per le vendite a valere dall anno 2006. Si ricorda che il sistema attuale prevede, in via presuntiva in sede di inizio attività, quali soglie per l esonero dagli obblighi di segnalazione di cui sopra 4.300.000,00 euro per le cessioni e 2.500.000,00 per gli acquisti, limiti vigenti fino al 31 dicembre 2005 (quindi anche per gli elenchi che si andranno a presentare entro il prossimo 20 gennaio 2006). La tabella che segue riepiloga le nuove regole. tipologia modelli Intrastat riepilogativi delle cessioni e degli acquisti importo spedizioni/arrivi valore superiore ad euro 10.000.000,00 Periodicità Mensile dati statistici obbligatori 1) valore statistico 2) condizioni di consegna 3) modalità di trasporto 2

Il decreto 3 agosto 2005 in oggetto lascia invariati gli altri limiti di cui agli artt. 3 e 6 del D.M. 27 ottobre 2000 relativi alle soglie che determinano la periodicità di presentazione degli elenchi Intrastat ed agli stessi termini di presentazione, riepilogati dalla tabella che segue: cessioni intracomunitarie (modelli intra 1) ammontare cessioni realizzate periodicità di termine di presentazione nell anno precedente, o presunte per l anno in corso nel caso di inizio attività presentazione dei modelli Intrastat oltre 200.000,00 euro mensile entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento tra 40.000,00 e 200.000,00 euro trimestrale entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento fino a 40.000,00 euro annuale entro il giorno 31 del mese successivo all anno di riferimento acquisti intracomunitari (modelli intra 2) ammontare acquisti realizzati periodicità di termine di presentazione nell anno precedente, o presunti per l anno in corso nel caso di inizio attività presentazione dei modelli Intrastat oltre 150.000,00 euro mensile entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento fino a 150.000,00 euro annuale entro il giorno 31 del mese successivo all anno di riferimento Si ritiene di rammentare che con il D.P.R. 14 luglio 2004 n. 190 pubblicato nella G.U. n. 178 del 31 luglio 2004 è stata disposta in via definitiva la proroga dei termini di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di luglio, in scadenza il 20 agosto, al 6 settembre, per cui il 6 settembre diventa un termine fisso di presentazione per i modelli INTRASTAT in scadenza il 20 agosto. Si ricorda ancora una volta che la cadenza dei due elenchi è autonoma, nel senso che i modelli vanno presentati con la periodicità propria secondo le singole soglie previste per le operazioni di cessione ovvero di acquisto intracomunitario. La periodicità di presentazione degli elenchi resta immutata se i limiti suddetti vengono superati nel corso dell anno (il cambio di periodicità decorre dall anno successivo); inoltre, si ricorda che gli operatori hanno in ogni caso la facoltà di presentare gli elenchi mensilmente anche qualora la naturale scadenza sia trimestrale od annuale, ovvero di presentarli trimestralmente ancorché siano soggetti all obbligo di presentazione annuale (C.M. 5 agosto 2004 n. 39). Il Ministero delle Finanze ha precisato, a questo proposito, con C.M. 12 marzo 1999 n. 60/D che, nel caso in cui il soggetto obbligato alla presentazione annuale opti per la periodicità trimestrale o mensile ovvero che il soggetto obbligato alla presentazione trimestrale opti per la presentazione mensile, ai fini della compilazione del campo del frontespizio del modello Intra relativo all indicazione del «Tipo di riepilogo» dovrà essere portata la lettera (M) o (T) corrispondente alla periodicità dallo stesso prescelta e non a quella che sarebbe stata dovuta in relazione al volume delle cessioni o degli acquisti intracomunitari realmente effettuati e che l opzione di cui sopra è tuttavia vincolante per il soggetto di imposta almeno per l intero anno solare di riferimento in cui essa viene esercitata. 3

La circolare chiarisce anche che nel caso in cui gli elenchi vengano opzionalmente presentati con cadenza mensile, dovranno essere indicati sia i dati di interesse fiscale che quelli di interesse statistico riferiti alle cessioni e agli acquisti che vengono riepilogati, se obbligatori. Se invece, sempre con riguardo ad un soggetto che opzionalmente presenta i modelli con periodicità mensile, i beni sono inviati o ricevuti con obbligo di rilevazione solo statistica (ad esempio per le lavorazioni intracomunitarie), non va compilato il modello. La citata circolare ha anche precisato che non è necessario presentare gli elenchi nel caso in cui, nel periodo di riferimento, non siano state effettuate operazioni di scambio con paesi membri della UE. La presentazione avviene presso gli uffici doganali abilitati (circoscrizioni doganali e alcuni uffici doganali distaccati), a mano o tramite raccomandata e su supporto cartaceo o magnetico o per via telematica. Gli uffici doganali devono essere quelli territorialmente competenti in relazione all ambito circoscrizionale nel quale è situata la residenza, il domicilio o la sede legale del contribuente o del soggetto delegato alla sottoscrizione. La Circolare ministeriale n. 39/40 del 5 febbraio 1993 prevede la facoltà di presentare elenchi riepilogativi separati per ciascuna filiale o stabilimento della stessa impresa. Per quanto riguarda le scadenze per la presentazione che cadono in giorni festivi, la C.M. n. 60/D/1999 richiama gli artt. 1187 e 2963 del codice civile in base ai quali tutte le scadenze che cadono in giorni festivi sono prorogate di diritto al giorno seguente non festivo. I giorni festivi agli effetti civili sono stabiliti dalle Leggi n. 260 del 27 maggio 1949, n. 132 del 4 marzo 1958 e n. 54 del 5 marzo 1977; rileviamo che il sabato, alla luce delle norme soprariportate, non è considerato festivo (a differenza di quanto avviene ad esempio nella normativa fiscale relativa a scadenze per pagamenti e presentazione di dichiarazioni fiscali). Pertanto, se il giorno 20 di scadenza ordinaria, ovvero il giorno 6 settembre per i modelli INTRASTAT relativi alle operazioni di luglio, cade di sabato il termine ultimo di presentazione degli elenchi INTRASTAT è il sabato stesso. 2. Merci escluse dall obbligo di rilevazione statistica L art. 2 del D.M. 3 agosto 2005 modifica le istruzioni per l uso e la compilazione degli elenchi Intrastat ed aggiunge nell Allegato n. 7 del D.M. 27 ottobre 2000 la nuova tabella E contenente l elenco delle merci escluse in ogni caso dalla rilevazione statistica sugli scambi di beni tra stati membri della UE, con conseguente esonero dalla compilazione e dalla presentazione dei modelli Intrastat per la movimentazione dei citati prodotti. TABELLA E a) strumenti di pagamento aventi corso legale e valori b) oro detto monetario c) soccorso d urgenza in regioni sinistrate d) merci che beneficiano dell immunità diplomatica, consolare o simile e) merci destinate a un uso temporaneo, purché siano rispettate le seguenti condizioni: 1) non è prevista né effettuata alcuna lavorazione 2) la durata prevista dell uso temporaneo non è superiore a 24 mesi 3) la spedizione o l arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini dell IVA f) beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonché beni forniti a complemento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario 4

g) purché non siano oggetto di una transazione commerciale 1) materiale pubblicitario 2) campioni commerciali h) beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L obiettivo dell operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni i) merci spedite alle forze armate nazionali stanziate al di fuori del territorio statistico e merci provenienti da un altro stato membro che hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché merci acquistate o cedute nel territorio statistico di uno stato membro dalle forze armate di un altro stato membro che vi stazionano j) mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e all arrivo, in vosta del lancio nello spazio e durante il lancio k) vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all IVA a cittadini privati di altri stati membri 5