(ALLEGATO E) SCHEMA STATUTO

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(ALLEGATO E) SCHEMA STATUTO TITOLO I Denominazione Sede Durata Oggetto Art. 1 E costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata "NEWCO s.r.l." Art. 2 La Società ha sede in Comune di Cassano Spinola. La società potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze ed agenzie anche altrove sia in Italia che all'estero. Art. 3 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell assemblea straordinaria degli azionisti. Art. 4 La società ha per oggetto le seguenti attività: a) progettazione, costruzione e gestione di centrali idroelettriche; b) vendita di energia elettrica prodotta dalle centrali idreoelettriche gestite c) (altro da definirsi eventualmente con il Partner) La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali ed industriali ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, reali e personali, a favore di terzi e, nei limiti sanciti dall'articolo 2361 del codice civile ed al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento, potrà assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società italiane ed estere aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio ed esercitarne il coordinamento tecnico e finanziario.

E' espressamente esclusa ogni attività fiduciaria di cui alla legge 23/11/1939 n. 1966, del R.D. 21/04/1940 n. 531, del D.L. 05/06/1986 n. 233, della legge 01/08/1986 n. 430 e successive modificazioni. Sono altresì escluse le operazioni di raccolta di risparmio e di quelle riportate dall'articolo 2 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 nonchè le attività previste dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e dalla legge 5 luglio 1991 n. 197. TITOLO II Capitale sociale Art. 5 Il capitale sociale è di Euro 95.000,00 (novantacinquemila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge e può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura. Art. 6 La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione all atto costitutivo della Società e al presente statuto. Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri Sociali. Art. 7 I versamenti sulle quote sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall articolo 2466 del codice civile. Eventuali finanziamenti effettuati dai soci a favore della società sono infruttiferi di interessi salvo diversa delibera dell assemblea. Art. 8 I soci non potranno cedere in nessun modo e in nessun caso la propria partecipazione detenuta nella Societa per un periodo di 5 anni dalla data di costituzione della Societa stessa. Successivamente resta stabilito quanto segue. Le quote e i diritti di opzione sono liberamente trasferibili tra i soci.

I trasferimenti delle quote e dei diritti di opzione a terzi sono, invece, soggetti alla seguente disciplina. Nel prosieguo ogni volta che si indica quota o partecipazione, deve comunque estendersi anche ai diritti di opzione la stessa disciplina. Per terzi si intendono soggetti diversi dai soci. Il socio che intende cedere in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà comunicare agli altri soci a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all indirizzo indicato nel libro soci, il nominativo dell acquirente, il prezzo, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie. Il socio che intende esercitare il diritto di prelazione dovrà offrire le medesime condizioni, comunicandolo al socio cedente e per conoscenza agli altri soci, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da consegnare alle poste per la spedizione entro il trentesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione di vendita. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l intera partecipazione posta in vendita e non in misura parziale. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, la partecipazione offerta in vendita verrà attribuita ai soci esercitanti in proporzione alla rispettiva partecipazione posseduta nel capitale della Società. Nel caso uno o più soci esercitanti il diritto di prelazione eccepiscano la non aderenza del prezzo richiesto al valore effettivo della partecipazione, il prezzo al quale dovrà avvenire la vendita a detto socio esercitante la prelazione sarà, salvo diverso accordo tra le parti, determinato da un perito estimatore, che avrà il compito di stimare il valore effettivo della società e quindi della partecipazione posta in vendita alla data della comunicazione da parte del socio cedente agli aventi diritto di prelazione. Agli altri soci esercitanti il diritto di prelazione che non hanno eccepito la non aderenza del prezzo richiesto al valore effettivo della partecipazione non si applicherà la suddetta procedura di stima. Tale esperto sarà nominato di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale pro-tempore competente in ragione della sede legale della società. Il costo dell esperto sarà a carico del socio cedente, se il valore determinato dall esperto sarà inferiore del 25% del prezzo comunicato dal cedente, diversamente sarà a carico del/degli esercitanti il diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni. Trascorso il termine per l esercizio del diritto di prelazione senza che nessuno lo abbia esercitato, o se, comunque, risulti che il diritto di prelazione sia stato esercitato solo

parzialmente e non per l intera partecipazione posta in vendita, il socio cedente dovra richiedere al Consiglio di Amministrazione della Societa il gradimento sull acquirente indicato nella comunicazione di vendita secondo le modalita che seguono. Scaduto il termine per l esercizio del diritto di prelazione senza che questo sia stato esercitato per l intera partecipazione posta in vendita, il socio cedente entro 15 giorni dalla scadenza medesima, dovra inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione tramite raccomandata r.r. la richiesta di gradimento sull acquirente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovra entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta convocare il Consiglio stesso perche si pronunci in merito al gradimento sull acquirente. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione neghi il gradimento dovra indicare un altro acquirente a cui il socio cedente potra cedere la partecipazione posta in vendita alle condizioni indicate nella dichiarazione di vendita. Il socio cedente sara libero di cedere la partecipazione posta in vendita all acquirente indicato dal Consiglio di Amministrazione o di rinunciare alla vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovra comunicare al socio cedente la decisione del Consiglio stesso, qualunque essa sia, entro 15 giorni dalla data della relativa assunzione. In ogni caso la cessione della partecipazione posta in vendita dovra avvenire entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del socio cedente della comunicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tutte le clausole relative al diritto di prelazione e al gradimento non sono applicabili alle cessioni di quote a favore di altre società controllate da socio cedente, il quale dovra, tuttavia, conservare il controllo per 5 anni dalla data della cessione. Le azioni sono altresì liberamente trasferibili per successione a causa di morte. TITOLO III Assemblea Art. 9 L Assemblea rappresenta l universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Art. 10 L assemblea deve essere convocata a cura del Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente o del Vice Presidente, se nominato. La convocazione potrà avvenire anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

L avviso di convocazione deve indicare: - il luogo dove si svolge l assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; - la data e l ora di convocazione dell assemblea; - le materie all ordine del giorno. L avviso della convocazione deve essere comunicato ai Soci mediante qualsiasi mezzo che consenta la prova dell avvenuta ricezione (compresi il fax e la posta elettronica), almeno otto giorni prima della data dell adunanza. Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta. Sono valide le Assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci se nominati sono presenti o n formati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al presidente dell' assemblea di accertare l' identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell' adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; L assemblea si intende tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente della stessa e il segretario della riunione o il notaio che roga la relativa delibera. Art. 11 L Assemblea si riunisce almeno una volta all anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell esercizio sociale o, qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, entro un termine maggiore, non superiore, comunque, a centottanta giorni dalla sopraddetta chiusura, per la approvazione del bilancio. In questo ultimo caso gli amministratori devono segnalare, nella propria relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

L Assemblea è convocata, inoltre, qualora lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione e comunque ogni qualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge. L Assemblea verrà, altresì, convocata a richiesta di tanti soci che rappresentino le percentuali minime previste dalla normativa applicabile. Art. 12 L Assemblea si costituisce con la presenza di più della metà del capitale sociale e delibera con la maggioranza del capitale rappresentato. Tuttavia per l assunzione delle deliberazioni aventi ad oggetto: - la modifica dello statuto, - la trasformazione della società, - fusioni e scissioni, - lo scioglimento anticipato della società; - il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l assemblea si costituisce e delibera validamente con la maggioranza del 60% del capitale sociale. La constatazione della legale costituzione dell Assemblea è fatta dal Presidente e, una volta avvenuta, la validità della costituzione stessa non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti. Art. 13 Hanno diritto ad intervenire all Assemblea tutti i soci che risultano regolarmente iscritti a libro soci almeno dal giorno precedente l assemblea stessa. Art. 14 Ogni socio che abbia diritto di intervento all Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge. Spetta al Presidente dell Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto alla stessa. Art. 15 L Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, dal Vice Presidente se nominato. In difetto di ciò l Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell Assemblea, su designazione dell assemblea, nomina un segretario, anche non socio, il quale provvede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario medesimo, da cui sono fatte constare le deliberazioni dell Assemblea. Nei casi stabiliti dalla legge, o in caso lo decida il Presidente dell Assemblea, il relativo verbale è redatto da un Notaio. I processi verbali delle deliberazioni assembleari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario o dal Notaio. TITOLO IV Amministrazione Nomina Poteri Art. 16 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri dispari non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), eletti dall Assemblea, la quale, di volta in volta, prima di procedere alla elezione degli amministratori, determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti. Ai fini dell elezione, ogni socio titolare può presentare in Assemblea liste di candidati, ciascuna delle quali non potrà essere composta da un numero superiore a quello degli amministratori da eleggere. Ogni quota di partecipazione dà diritto di esprimere una sola preferenza per i candidati facenti parte delle liste. All elezione degli amministratori si procede come segue: - ciascuna lista indicherà un numero di candidati, elencati in ordine di preferenza con un numero progressivo, pari al numero degli amministratori da eleggere; - a ciascun candidato di ciascuna lista verrà attribuito un numero di voti pari al quoziente tra il numero complessivo di voti ottenuti dalla lista cui il candidato appartiene ed il numero progressivo attribuitogli nella lista stessa; - tutti i candidati indicati nelle varie liste dovranno essere ordinati in un unica graduatoria decrescente, secondo il numero dei voti ottenuti; - risulteranno eletti quelli che avranno ottenuto il numero di voti più elevato; - in caso di parità, sarà eletto il candidato indicato da quella delle liste cui appartengano i candidati in parità, che abbia ottenuto complessivamente il minor numero di voti e, a parità di numero complessivo di voti, il candidato più anziano di età. In caso di mancata presentazione di più liste di candidati, il Consiglio di Amministrazione sarà eletto secondo le norme del codice civile. L assemblea, una volta eletto il Consiglio di Amministrazione secondo quanto sopra previsto, procede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente dello stesso.

Gli amministratori durano in carica non oltre tre esercizi e scadono alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli stessi sono rieleggibili. Se cessa per qualsiasi causa dalla carica anche uno solo dei Consiglieri: - nel caso in cui si sia proceduto alla nomina mediante voto di lista, subentrera al consigliere cessato il primo dei non eletti della lista di cui faceva parte il cessato medesimo; - nel caso in cui si sia proceduto alla nomina con il metodo tradizionale il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovra convocare lo stesso affinche nomini per cooptazione un consigliere in sostituzione di quello cessato, il quale rimarra in carica fino alla successiva assemblea dei soci. Art. 17 Il Presidente riunisce e presiede il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale, se nominato. In caso di assenza o impedimento del Presidente l adunanza è presieduta dal Vice Presidente, ove nominato; in loro assenza o impedimento presiede l adunanza il Consigliere più anziano di età. La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene fatta dal Presidente e in caso di assenza o impedimento di questo dal Vice Presidente, e in mancanza di questo dal consigliere più anziano di età. La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l ora della riunione e gli argomenti all ordine del giorno, viene fatta almeno tre giorni prima dell adunanza, tramite raccomandata, fax o telegramma. Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche 24 ore prima dell adunanza, tramite fax o telegramma. Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato nella sede sociale o altrove, purché in Italia, ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta l'amministratore Delegato, se nominato, oppure un consigliere in carica o il Collegio Sindacale, se nominato. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l' identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trovano il Presidente ed il Segretario. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Tuttavia le deliberazioni relative alle seguenti materie: 1) nomina dell amministratore delegato e attribuzione dei relativi poteri; 2) determinazione degli emolumenti da riconoscere agli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi del terzo comma dell articolo 2389 del codice civile; 3) approvazione degli indirizzi strategici, dei piani di investimento, dei piani di sviluppo e commerciali; 4) approvazione dei piani di assunzione del personale; 5) alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how; 6) acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma; 7) le prestazioni di garanzia e le concessioni di prestiti; 8) compravendite e permute di beni immobili; 9) assunzione di mutui, vengono assunte con il voto favorevole dell 85% dei presenti. Art. 18 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri o anche al di fuori, un Segretario, che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso. In caso di assenza il Segretario potrà essere sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l adunanza.

I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute. Art. 19 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all Assemblea. Art. 20 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o ad un altro dei suoi membri, che assumerà la qualifica di Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì delegare singoli amministratori per determinati settori dell attività sociale. Rientrano, peraltro, nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, e non sono delegabili, oltre ai poteri e alle attribuzioni spettanti al Consiglio per legge, i poteri relativi alle materie per cui e richiesta una maggioranza qualificata per l assunzione delle relative delibere, come stabilito al precedente articolo 17. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria od amministrativa e di fronte ai terzi spetta al Presidente, nonché al Vice Presidente ed all Amministratore Delegato nei limiti della delega, se nominato, disgiuntamente l uno dall altro. I legali rappresentanti potranno, con firma singola, rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Società e/o a terzi e revocarle.

TITOLO V Collegio Sindacale Art. 21 Il Collegio Sindacale viene nominato nei casi stabiliti dall articolo 2477 del codice civile in cui la nomina e prevista come obbligatoria, nonché, indipendentemente da ciò, qualora lo disponga l Assemblea dei soci. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono in concomitanza con l approvazione da parte dell Assemblea del bilancio relativo all ultimo esercizio del loro mandato, con precisazione che la cessazione per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. L Assemblea determina, altresì, il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale. I Sindaci uscenti sono rieleggibili. TITOLO VI Bilanci ed utili Art. 22 L esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio. Art. 23 L utile netto di bilancio sarà ripartito come segue: - il 5% alla riserva legale fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa; - il rimanente a disposizione dell Assemblea per l assegnazione dei dividendi ai soci, salvo l eventuale deliberazione di destinare l utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva ordinario, a fondi di accantonamento speciale, ad erogazioni straordinarie od al rinvio a nuovo.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato da quest ultimo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della Società. TITOLO VII Scioglimento e liquidazione della Società Art. 24 In caso di scioglimento della Società, l Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Art. 25 Per tutto quanto non è qui espressamente regolato e previsto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile e leggi vigenti.