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parte dei Servizi Sociali del Comune oppure in presenza di espressa autocertificazione circa la fonte del proprio sostentamento.

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ALLEGATI N. COPIA COMUNE DI MONTEPULCIANO PROVINCIA DI SIENA Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 159 Adunanza del giorno 01-06-2010 OGGETTO: FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI - Anno 2010 L anno Duemiladieci, addì Uno del mese di Giugno alle ore 15:30 in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti i Sigg.ri: PRESENTI ROSSI ANDREA (Sindaco) GAROSI LUCIANO (Assessore) ANGIOLINI ALESSANDRO (Assessore esterno) RASPANTI ALICE (Assessore esterno) ROSSI FRANCO (Assessore esterno) TERROSI TIZIANA (Assessore) ASSENTI BIAGIANTI ANDREA (Assessore) 6 1 Presiede il Sig. Andrea Rossi Sindaco Partecipa il Segretario Generale Sig. Domenico Smilari incaricato della redazione del processo verbale. Accertata la legalità dell adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.

LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che con Legge 9 dicembre 1998, n. 431, Art. 11, è stato istituito il Fondo nazionale per il sostegno all accesso delle abitazioni in locazione; CHE con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 7 giugno 1999, pubblicato in G.U. n. 167 del 19 luglio 1999, sono stati individuati i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al suddetto fondo nazionale; CHE con decreto n. 1191 del 19.3.2010 la Regione Toscana ha approvato il Fondo Nazionale per l integrazione canoni di locazione per l anno 2010 ed ha riconfermato i criteri, procedure e termini per la ripartizione e l erogazione dello stesso già stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 265 del 6.4.2009; VISTO, inoltre che fino ad esaurimento delle risorse, la ripartizione ai Comuni avverrà, con riferimento al comma 1 dell art.1 del Decreto del Ministero LL.PP. 7/6/1999, sulla base della graduatoria definitiva, approvata, ed inviata agli Uffici regionali, secondo le seguenti priorità, come da comunicazione della Regione Toscana in data 23 marzo 2010: Contributi a favore dei soggetti collocati nella Fascia A (ISE non superiore a due pensioni minime INPS euro 11.985,22 - rispetto al quale l incidenza del canone risulti superiore del 14%); Contributi a favore dei soggetti collocati nella Fascia B (ISE compreso tra l importo corrispondente a due pensioni minime INPS e l importo di 26.587,925, rispetto al quale l incidenza del canone risulti non inferiore al 24%) e valore ISEE non superiore a 14.715,00 (nuovo limite di accesso all ERP stabilito con delibera G.R.628/2009). CONSIDERATO che i competenti Uffici regionali, provvederanno alla ripartizione definitiva ai Comuni del Fondo Nazionale, maggiorato delle risorse messe a disposizione dalla regione e delle eventuali economie maturate negli anni precedenti; RITENUTO opportuno, pertanto rivedere i criteri adottati per lo scorso anno relativamente alla concessione dei contributi tenendo conto delle priorità indicate dalla Regione Toscana ed approvare l avviso pubblico; VISTI i pareri ai sensi dell art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli EE.LL. ; Ad unanimità di voti, palesemente espressi, DELIBERA 1. di approvare la disciplina relativa all accesso al Fondo Nazionale per il sostegno per l accesso alle abitazioni in locazione nonché alla individuazione dei requisiti minimi per beneficiare dei contributi ed i criteri per l attribuzione degli stessi contenuti nell allegato A) a questo atto, redatta ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del ministero dei LL. PP. 7 giugno 1999 e successive integrazioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 6.4.2009 che restano in vigore anche per l anno 2010, come specificato nel decreto Dirigenziale R.T. 1191 del 19.3.2010;

2. di approvare l Avviso pubblico allegato B) al presente atto in forma integrante e sostanziale; 3. di dare atto che le somme relative all erogazione del fondo verranno previste ed impegnate nei rispettivi capitoli di Bilancio al momento della ripartizione delle risorse da parte della Regione Toscana ; 4. di inviare copia del presente atto agli uffici interessati per gli atti di spettanza; 5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell art. 134, quarto comma, del D.Leg.vo n. 267/2000.

Comune di Montepulciano Provincia di Siena AREA AMMINISTRATIVA Servizio alla Persona Bando per l assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione Premesso che: ANNO 2010 - la legge 9 dicembre 1998 n. 431 all art. 11 istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai comuni, anche attraverso la costituzione di agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati; - con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione; - che la Giunta Regionale, con proprio atto n 265 del 6.4.2009, ha indicato i criteri di ripartizione tra i Comuni toscani, delle risorse assegnate dallo Stato alla Regione Toscana per l erogazione dei contributi in questione ed ha stabilito le modalità operative, le procedure ed i termini per il trasferimento ai Comuni delle somme loro spettanti; - che deti criteri sono validi anche per l anno 2010 come indicato nel decreto dirigenziale R.T. n. 1191 del 19.3.2010; - il D.L. n. 112/2008, convertito in L. 133/2008, ha stabilito che i requisiti minimi per beneficiare dei contributi devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione; - che la Giunta Comunale con deliberazione n. in data ha approvato il presente bando per l anno 2010; RENDE NOTO che secondo quanto predisposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione dalla data di pubblicazione del presente bando per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso. ART. 1 - REQUISITI PER L AMMISSIONE AL BANDO Per l ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all Unione Europea. Possono presentare domanda anche i cittadini extracomunitari, purchè in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione ai sensi e per gli effetti dell art. 11 comma 13 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008;

b) avere la residenza anagrafica nel Comune di Montepulciano e nell immobile con riferimento al quale si chiede il contributo; c) sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) e d) della Tabella A allegata alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, e successive modifiche e integrazioni(meglio specificati nell allegato A al presente bando; d) essere titolari di un regolare contratto di locazione di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 96/96 e di quelli concessi in locazione dall Amministrazione Comunale e aventi un canone calcolato ai sensi della L.R.96/96 e successive modificazioni), adibito ad abitazione principale, corrispondente alla propria residenza anagrafica, redatto ai sensi dell ordinamento vigente al momento della stipula, anche avente natura transitoria, purché conforme agli Accordi Territoriali o, in mancanza di quest ultimi, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14 Luglio 2004, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto, al netto degli oneri accessori. Qualora il contratto prodotto non fosse pienamente rispondente ai requisiti di cui sopra, la domanda, fermo restando il possesso degli altri requisiti del presente bando, verrà comunque accettata ma, in tal caso, l erogazione del contributo sarà vincolata alla regolarizzazione del contratto stesso che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2010. Il requisito della titolarità del contratto non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con il proprietario dell immobile. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell alloggio presentano domanda ed il contributo è calcolato sulla base dell importo che i soggetti corrispondono per l immobile. e) essere in possesso di una attestazione ISEE/ISE, con scadenza non anteriore alla data di presentazione della domanda e sottoscritta entro il termine di scadenza del bando, rilasciata dall INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato. f) avere un I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) il cui importo, calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non sia superiore ad Euro 26.587,925 ed un I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore ad Euro 14.715,00 (limite massimo per l accesso all E.R.P. stabilito con delib. G.R. 628/2009); g) avere valori ISE o ISEE, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, ed un incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri: Fascia A Valore ISE uguale o inferiore all importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l anno 2010 ( Euro 11.985,22). Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%. Fascia B Valore ISE compreso tra l importo di Euro 11.985,22 e l importo di Euro 26.587,925. Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore ad Euro 14.715,00 (limite per l accesso all ERP determinato con deliberazione della Giunta Regionale n. 628/2009). h) di non essere titolare di altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi.

In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto. I requisiti del presente articolo deve essere posseduto alla data di pubblicazione del bando, nonché permanere al momento e nel corso dell erogazione dei contributi. ART. 2 - REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO a) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una attestazione ISEE/ISE, con scadenza non anteriore alla data di presentazione della domanda e comunque sottoscritta entro il termine di scadenza del bando, rilasciata dall INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato. b) Per gli studenti universitari la attestazione ISEE/ISE è quella relativa al nucleo familiare del quale lo studente è fiscalmente a carico; c) L erogazione del contributo a soggetti che dichiarano ISE zero è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure, nel caso in cui il soggetto non sia a carico dei Servizi Sociali del Comune, l ammissibilità è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale si evince la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione; d) Nella fascia di ISE zero oltre ad essere compresi tutti quei soggetti che hanno un ISE pari a zero si intendono ricompresi anche tutti quei soggetti il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sia superiore all importo derivante dalla somma dei redditi della dichiarazione e quella del patrimonio mobiliare desunti dall attestazione ISEE prodotta. e) Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l anno 2009 e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre gli aggiornamenti e al netto degli oneri accessori, ed in regola con le registrazioni annuali; f) In caso di residenza nell alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell alloggio. ART. 3 - NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO Il nucleo familiare di riferimento è quello presente nella attestazione ISE/ISEE da allegare alla domanda, così come previsto dal D.P.C.M. n. 221 del 7 Maggio 1999 e successive modifiche o integrazioni. ART. 4 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n 445 del 28.12.2000) il richiedente può ricorrere all autocertificazione dei requisiti richiesti dall art. 1 punti a), b) e c) del presente bando e delle condizioni previste per l attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 6. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, l Amministrazione Comunale in fase di istruttoria o successivamente, potrà effettuare i necessari controlli per accertare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE I requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando e le condizioni soggettive ed oggettive rilevanti ai fini dell attribuzione dei relativi punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n 445/2000. Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti: a) Attestazione ISEE/ISE rilasciata dall INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato con data di scadenza non anteriore alla data della domanda. b) Copia del contratto di locazione e copia del versamento dell imposta di registro annuale. c) Certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione; d) Copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità. e) copia dela sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati; f) copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. ART. 6 - ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE 3. I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all art.. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A) e in fascia B) sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone /valore ISE e nel rispetto dei seguenti criteri di priorità: d) presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni punti 1 e) nucleo familiare monogenitoriale e monoreddito con uno o più figli a carico punti 1 f) nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per morosità punti 1 I punteggi di cui alle precedenti lettere a) b) c) sono tra loro cumulabili. 4. In ciascuna delle due fasce A) e B) i soggetti richiedenti sono ordinati in base ai punteggi di priorità e alla percentuale di incidenza canone/valore ISE. In caso di parità dei punteggi di priorità, l ordine è effettuato sulla base dell incidenza canone/valore ISE e, solo nel caso di ulteriore parità, l ordine verrà assegnato tramite sorteggio. In caso di ISE zero verrà considerato quale riferimento il canone di locazione risultante dal contratto e la domanda verrà collocata in graduatoria, partendo dal canone più alto in ordine decrescente. ART. 7 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI a) Istruttoria delle domande L Ufficio competente istruisce le domande presentate verificandone la completezza, la regolarità e attribuendo i punteggi relativi ed entro i 20 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, lo stesso Ufficio redige la graduatoria generale secondo l ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e la trasmette alla Commissione Comunale di cui all Art. 8 della legge regionale 96/96. b) Formazione della graduatoria generale La Commissione entro lo stesso termine, formula ed approva la graduatoria PROVVISORIA che viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi. E possibile presentare ricorso contro la collocazione in graduatoria entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all Albo Pretorio.

Il ricorso sarà esaminato dalla commissione entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza di pubblicazione. La Commissione decide sulle opposizioni a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l opposizione, purché relativi a condizioni esistenti alla data del bando e dichiarate nella domanda. Quindi, dopo aver effettuato il sorteggio tra i richiedenti che abbiano ottenuto lo stesso punteggio, formula la graduatoria generale DEFINITIVA. La graduatoria definitiva, pubblicata all Albo pretorio per 10 giorni consecutivi, è valida fin dal 1 giorno di pubblicazione. ART. 8 - DURATA ED ENTITA DEL CONTRIBUTO Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse annue disponibili assegnate dalla Regione. Il contributi sono assegnati ed erogati secondo l ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva. L entità del contributo da erogare ai richiedenti utilmente collocati in graduatoria è determinata in rapporto all incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contributo è così determinato: a) per i nuclei rientranti nella fascia A di cui all art.1 del presente bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui; b) per i nuclei rientranti nella fascia B di cui all art.1 del presente bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui; c) per i nuclei familiari beneficiari dell integrazione del canone da parte del Servizio Sociale o tramite lo strumento dell Agenzia Casa, la somma attribuita ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto versato dall Ente, ma andrà a scomputo di tale somma d) I contributi di cui al presente bando sono erogati secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana e nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana. L Amministrazione Comunale, all atto dell erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Toscana ed in relazione alla loro entità, si riserva la facoltà di: a) destinare percentuali diverse dal 100% del contributo eventualmente spettante a ciascun beneficiario; b) destinare una percentuale alla fascia B ; tale percentuale, ove non sia stato assegnato un contributo a tutti i soggetti della fascia A, non può superare il 40% delle risorse assegnate. ART. 9 - MODALITA DI EROGAZIONE DEL FONDO Il contributo è erogato per il periodo 1 Gennaio 2010 31 Dicembre 2010. Il Comune provvederà all erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e dietro presentazione, nei termini che il Comune stesso comunicherà agli interessati, di copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone relativo all anno 2010 o di idonea documentazione equipollente a firma del proprietario. La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo; b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante. L entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica. L erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. E causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell alloggio, l eventuale assegnazione dell alloggio di edilizia residenziale pubblica. La data di disponibilità dell alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell alloggio. E inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di una alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all ISE. L entità del contributo non può in ogni caso superare l importo del contributo originario. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell alloggio a cui si riferisce la domanda. ART. 10 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L erogazione potrà avvenire anche tramite l associazione della proprietà edilizia, all uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l avvenuta sanatoria (comma 3 dell art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni (Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore). In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. ART. 11 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Il termine per la presentazione delle domande il termine è fissato nel trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando, termine entro il quale le domande devono pervenire all Ufficio Protocollo del Comune.. ART. 12 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti distribuiti presso l Ufficio SPIC del Comune P.zza Grande, 1, che effettua il seguente orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì,

venerdì e sabato, dalle ore 8,45 alle ore 12,30 e nel giorno di mercoledì anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00.. Alle istanze, debitamente sottoscritte e corredate da una copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità, deve essere allegata tutta la necessaria ed idonea documentazione. ART. 13 - MOTIVI NON SANABILI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE Sono motivi non sanabili di esclusione della domanda: a) Domanda non firmata o priva della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità; b) Domanda priva dell attestazione ISEE/ISE; c) domanda priva del contratto di affitto e della copia del versamento dell imposta di registro annuale. ART. 14 - CONTROLLI E SANZIONI L elenco degli aventi diritto al contributo saranno trasmessi, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti. In ogni caso, l Amministrazione Comunale, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999, procederà, comunque, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche d intesa con gli Uffici dell Agenzia delle Entrate e del Territorio. Ferme restando le sanzioni penali previste dall art. 76 del D.P.R. n 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dall intero contributo ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti. L Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali. ART. 15 - NORMA FINALE Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T.. 96/1996 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo n 109/1998 e alle direttive regionali in materia. ******************************************* Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy in vigore dal 10.1.2004 (D. lgs:916/2003): i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Patrimonio.

Allegato A Estratto Tabella A - Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 5, comma 1) a) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso o nei comuni limitrofi in caso di bando comunale; si intende adeguato l alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;(30) b) 1. non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza o, se diverso, del comune per il quale si concorre. Se nel territorio comunale di riferimento non è presente la categoria catastale A3, si considera, come tariffa d'estimo, la media del valore delle prime tre classi della categoria A2 di zona periferica ove prevista.(31) COMPONENTI DEL VANI CATASTALI NUCLEO FAMILIARE 1 3 2 4 3 4,50 4 5 5 6 6 e oltre 7

Comune di Montepulciano Provincia di Siena AREA AMMINISTRATIVA Servizio alla Persona FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ESTRATTO del BANDO PRESENTAZIONE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER L ANNO 2010 A seguito della determinazione dei criteri effettuata dalla Regione Toscana, con deliberazione n. 265 del 6.4.2009, riconfermati come da Decr.Dirig. 1191/2010 è possibile presentare domanda per l attribuzione di contributi economici a sostegno del pagamento del canone di affitto dell abitazione principale. Per chiedere la concessione del contributo occorre: a) essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all Unione Europea.Possono presentare domanda anche i cittadini extracomunitari, purchè in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni anni nella medesima regione ai sensi del DL 112/2008 convertito in L. 133/208; b) avere la residenza anagrafica nell immobile con riferimento al quale si chiede il contributo; c) sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) e d) della Tabella A allegata alla legge regionale 20 dicembre 1996, n.96, e successive modifiche e integrazioni; d) essere titolari di un regolare contratto di locazione di un alloggio di proprietà privata, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla propria residenza anagrafica, redatto ai sensi dell ordinamento vigente al momento della stipula, anche avente natura transitoria, purché conforme agli Accordi Territoriali o, in mancanza di quest ultimi, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14 Luglio 2004, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare. e) essere in possesso di una attestazione ISEE/ISE, con scadenza non anteriore alla data di presentazione della domanda e sottoscritta entro il termine di scadenza del bando, rilasciata dall INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato. f) avere un ISE il cui importo, calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non sia superiore ad Euro 26.587,925; g) avere valori ISE o ISEE, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, ed un incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri: Fascia A Valore ISE uguale o inferiore all importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l anno 2010 (Euro 11.985,22). Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%. Fascia B Valore ISE compreso tra l importo di Euro 11.913,20 e l importo di Euro 26.587,25. Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore ad Euro 14.715,00 ( limite per l accesso all ERP stabilito con delib. G.R. 628/2009). Le domande da presentare al Comune debbono essere scritte esclusivamente sui moduli predisposti in distribuzione all Ufficio SPIC del Comune. Il termine per presentare la domanda è fissato nel trentesimo giorno dalla data di pubblicazione di questo avviso (termine entro il quale le domande devono pervenire all Ufficio Protocollo del Comune). Per ogni informazione e per ottenere copia dei criteri per la concessione dei contributi è possibile rivolgersi all Ufficio SPIC del Comune P.zza Grande n.1 (0578 7121) aperto al pubblico nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 8,45 alle ore 12,30 e nel giorno di mercoledì anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00. Montepulciano, IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto IL SINDACO Andrea Rossi IL SEGRETARIO GEN.LE Domenico Smilari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio dal 09-06-2010 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n 267. Pubblicata N. 165 IL MESSO COM.LE IL SEGRETARIO GENERALE Domenico Smilari Per copia conforme all originale Lì, 09/06/2010 IL SEGRETARIO GENERALE Domenico Smilari Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267: Comunicazione ai Capigruppo il 09-06-2010 prot. n. ESECUTIVITA - la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-06-2010 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).. X decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).. lì, IL SEGRETARIO GENERALE