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R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033. Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso (I) (II) (III) agrario e di prodotti agrari. (pubbl. in Gazz. Uff. n. 281 del 3 dicembre 1925). (Omissis) (IV) CAPO VIII VIGILANZA E SANZIONI (V) 40. L applicazione del presente decreto è affidata al Ministero dell economia nazionale, dell interno e delle finanze, secondo la rispettiva competenza. 41. Chiunque vende, o comunque fa commercio delle sostanze e dei prodotti di cui al presente decreto è tenuto a fornire, dovunque la merce si trovi, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti tutti di polizia giudiziaria, degli ufficiali ed agenti comunali, degli agenti del dazio consumo, degli agenti giurati di cui all art.46, dei funzionari ed agenti delegati dai Ministeri dell economia nazionale, dell interno e delle finanze, dai capi degli istituti che saranno designati con appositi decreti dei I Convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, n. 562. II Le violazioni previste come reato dalla presente legge, ai sensi dell art. 1 del D.Leg.vo 30 dicembre 1999, n. 507, sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli artt. 2 e 3 del Decreto stesso. III Ai sensi dell art. 51 del D.Leg.vo 24 giugno 1998, n. 213 a decorrere dal 1 gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. A decorrere dal 1 gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. Se l operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali. IV Il decreto si sviluppa con disposizioni di ordine generale e di ordine speciale, regolamentanti singoli prodotti, per molti dei quali sono successivamente intervenuti altri provvedimenti normativi. La polivalenza operativa del decreto comporta che il rapporto tra lo stesso e le normative successive si risolve non in chiave di abrogazione, ma di successione di legge, in quanto operando su materia specifica nessuna delle leggi successive è dotata di capacità abrogatrice generale. Ne consegue che in ambito sia di etichettatura, che di produzione e vendita di sostanze alimentari, la specifica normativa non può sviluppare efficacia abrogativa nei confronti del decreto, le cui norme pertanto sono da ritenersi tuttora in vigore, anche se per ogni specifica materia, soggiacciono al vaglio dei principi generali di successione di leggi. V Per quanto concerne lo specifico, importantissimo aspetto della vigilanza e del controllo, la situazione normativa vigente non si presenta come ispirata ad un principio uniforme di centralizzazione, ma si sviluppa per il tramite di una serie di provvedimenti che si susseguono con diverse motivazioni, alle volte anche emozionali, senza che si verifichi una armonica successione. Ne consegue che le varie disposizioni si sovrappongono lasciando inalterate ciascuna le competenze delle altre, realizzandosi così un contesto di norme frammentarie e non coordinate, nonostante i propositi espressi nelle disposizioni più recenti. Pertanto la vigilanza è tuttora demandata alle varie Autorità che di volta in volta vengono considerate dai diversi provvedimenti normativi, di seguito riportati, così come le modalità operative. Al riguardo numerosi autori hanno lamentato il mancato coordinamento tra questi testi, con conseguente frammentazione amministrativa nelle attività di vigilanza e minor chiarezza normativa. Renato Piccinino, nel suo testo Diritto Penale Alimentare, UTET, 1988, con la consueta dovizia di informazioni e profondità di analisi, evidenzia la chiara dicotomia che si realizza fra gli artt. 1 L. 30 aprile 1962, n. 283 e 19 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 da un lato e gli artt. 44 e 45 del presente decreto dall altro, ribadendo la piena vigenza di questi ultimi.

Ministri competenti e, per quanto riguarda i prodotti alimentari e i mangimi concentrati, dall autorità sanitaria. In caso di assenza o di rifiuto della persona tenuta a fornire i campioni o del suo rappresentante, il prelevamento sarà fatto d ufficio o con l intervento di uno degli ufficiali di polizia giudiziaria menzionati nel primo e nel terzo comma dell art. 164 codice procedura penale. (VI) I campioni prelevati agli effetti del presente decreto saranno pagati al prezzo corrente di vendita, salvo il caso di prelevamento eseguito dall autorità sanitaria. 42. La regia guardia di finanza provvederà al servizio di polizia e di prelevamento dei campioni a mezzo del personale delle brigate volanti in occasione dei compiti di istituto delle medesime. I militari del corpo anzidetto, per i servizi fuori sede, compiuti espressamente su richiesta del Ministero dell economia nazionale e dell interno o degli istituti ed uffici incaricati dell applicazione del presente decreto dipendenti dai Ministeri medesimi, avranno diritto, a carico di questi ultimi, al pagamento delle indennità di missione e di trasferta nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni. 43. Tutte le analisi occorrenti in applicazione del presente decreto saranno eseguite con i metodi ufficiali prescritti e i relativi certificati saranno rilasciati in esenzione dalla tassa di bollo. Occorrendo, i direttori dei laboratori dipendenti dallo Stato incaricati delle analisi potranno, per queste, avvalersi sotto la loro responsabilità, di analizzatori di loro fiducia, i quali saranno compensati in ragione delle analisi eseguite, con i fondi messi a disposizione dei detti direttori per l esecuzione del servizio. 44. Quando dall analisi dei campioni risulti che le sostanze analizzate non rispondono, in tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del servizio presenterà immediata e circostanziata denuncia all autorità giudiziaria competente, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi, e contemporaneamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all interessato l esito dell analisi e il giudizio sfavorevole. L autorità giudiziaria, in base alla denuncia, deve ordinare il sequestro della merce, ovunque si trovi. Gli interessati possono impugnare i risultati dell analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all autorità giudiziaria competente e, per conoscenza, all istituto di vigilanza nel termine perentorio di giorni quindici a partire da quello di ricevimento della comunicazione. Alla richiesta di revisione deve essere unita la lettera di comunicazione, nonché la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 50.000 (VII) (VIII) per ogni campione. 45. In ogni caso in cui agli effetti giudiziari od amministrativi, portati dal presente decreto, occorra una perizia od una revisione delle analisi, queste dovranno essere eseguite da uno dei seguenti Istituti: VI Ora art. 57 cod. proc. pen. VII Così sostituito dall art. 1 L. 27 febbraio 1958, n. 190 e dall art. unico L. 23 aprile 1975, n. 149. VIII Con sentenza 27 novembre-3 dicembre n. 149, la Corte costituzionale ha dichiarato l illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale.

a) per analisi chimiche: dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma, dal Laboratorio di chimica agraria della Facoltà di agraria dell Università degli studi di Milano, dal Laboratorio chimico dell Alto Commissariato per l igiene e la sanità pubblica, dal Laboratorio centrale delle dogane e imposte dirette; b) per le analisi botaniche: dalla Stazione agraria sperimentale di Modena e dall Istituto di allevamento vegetale di Bologna. Per quanto riguarda le analisi chimiche, la perizia e la revisione dell analisi sarà fatta di regola: a) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma o dal Laboratorio di chimica agraria dell Istituto agrario della Facoltà di agraria dell Università degli studi di Milano, per le analisi eseguite dai laboratori dipendenti dal Ministero dell agricoltura e delle foreste; b) dal Laboratorio chimico dell Alto Commissariato per l igiene e la sanità pubblica, per le analisi eseguite dai laboratori comunali e consorziali di vigilanza igienica; c) dal Laboratorio centrale delle dogane ed imposte indirette per le analisi eseguite dai laboratori chimici dipendenti dal Ministero delle finanze. (IX) La revisione delle analisi è definitiva. Tutte le spese relative alle analisi, alle loro revisioni ed alle perizie sono a carico del richiedente ove la prima analisi venga confermata. (X) 46. Gli enti e le associazioni agrarie e le altre associazioni interessate che siano compresi in appositi elenchi approvati con decreti del Ministro per l economia nazionale secondo norme da stabilirsi nel regolamento, potranno costituirsi parte civile nei procedimenti per le infrazioni al presente decreto. (XI) Gli enti e le associazioni suddette potranno altresì far procedere a loro spese, mediante propri agenti giurati da assumersi con le norme che saranno stabilite dal regolamento, a prelevamenti presso chiunque produca le materie o i prodotti di cui al presente decreto e ne faccia commercio. 47. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, o fornisce ai propri dipendenti per obbligo contrattuale, le sostanze e i prodotti di cui al presente decreto senza le dichiarazioni e le indicazioni o contro i divieti e le limitazioni previste dal presente decreto e dal regolamento esecutivo di esso, è punito con la pena pecuniaria da lire 250.000 a lire 5.000.000. Se sia omessa la sola dichiarazione sugli involucri e recipienti la pena è dell ammenda da lire 125.000 a lire 2.500.000. 48. Chiunque, scientemente, con qualsiasi mezzo, pone in vendita, vende o mette altrimenti in commercio, ovvero fornisce ai propri dipendenti per obbligo contrattuale, sostanze o prodotti di cui al presente decreto comunque non corrispondenti alle dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal decreto medesimo e dal regolamento, è punito con la multa fissa di lire 1.250.000 e con quella proporzionale di lire IX In ambito di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari considerate dal D.L. n. 282/1986, vedasi il D.M. 12 agosto 1986. X Così sostituito dall art. 2 L. 27 febbraio 1958, n. 190. XI Per quanto concerne le infrazioni al D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 sulla produzione e commercio del vino, vedasi l art. 8-bis della legge n. 462/1986 che introduce l art. 109-bis del D.P.R. citato, secondo il quale per la legittimazione alla costituzione di parte civile non è necessaria la prova di danno immediato e diretto.

125.000 per ogni quintale o frazione di quintale di merce posta in vendita, venduta o somministrata. 49. Se il fatto preveduto nel precedente articolo sia commesso senza che il colpevole conosca che le sostanze e i prodotti da esso posti in vendita, venduti o somministrati, non corrispondono alle dichiarazioni e indicazioni fatte, la multa è ridotta da un quinto alla metà. 50. Qualora le sostanze e i prodotti posti in vendita, venduti o messi in commercio, in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto, siano, secondo i casi, nocivi agli uomini, agli animali o alle piante, cui sono destinati, alle pene pecuniarie previste dai precedenti articoli è aggiunta la reclusione fino a 5 mesi. Se il fatto sia commesso senza che il colpevole conosca che le sostanze o i prodotti sono nocivi, alla reclusione è sostituita la detenzione. 51. Chiunque verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa, od in qualsiasi altro modo, offre in vendita sostanze e prodotti di cui al presente decreto, adottando nomi impropri non rispondenti alla natura della merce o tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura della merce stessa, è punito con la multa da lire 1.250.000 a lire 12.500.000, qualora non siano applicabili le pene maggiori portate dagli articoli precedenti. Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi altro modo, annunziano la vendita di materie atte a fabbricare artificialmente le sostanze o i prodotti considerati nel presente decreto, ovvero a sofisticarli, nonché coloro che esibiscono a scopo di commercio formule od altre indicazioni per la preparazione di vini, burri, formaggi, ecc., non genuini. Il tipografo, l editore, il proprietario del giornale e l assuntore della pubblicità, il quale non sia in grado di indicare da chi abbia avuto l incarico di stampare o pubblicare l annunzio, di cui al precedente comma, è punito con l ammenda non inferiore a lire 650.000. 52. (omissis). 53. (omissis). 54. Le infrazioni alle disposizioni degli artt. 21, 22 e 30 del presente decreto saranno punite con l ammenda di lire 2.500.000. 55. Qualora le infrazioni alle disposizioni del presente decreto riguardino sostanze o prodotti presentati per l esportazione, le pene saranno applicate nel massimo, e, ove sia stabilita una pena fissa, questa sarà raddoppiata. 56. Chiunque si rifiuta di fornire o di far prelevare campioni delle sostanze e dei prodotti di cui al presente decreto, è punito con l ammenda di lire 1.250.000. 57. In caso di recidiva le pene previste dal presente decreto saranno raddoppiate. 58. Nelle ipotesi previste negli artt. 47 (primo comma), 48, 49, 50, 51 (primo comma), 52 e 53, la merce sarà confiscata e verrà a seconda dei casi utilizzata a beneficio dello Stato o distrutta.

59. In caso di recidiva, nelle ipotesi previste negli artt. 47 (primo comma), 48, 49, 50 e 51 (primo e secondo comma), 52 e 54, sarà sempre ordinata la sospensione dell esercizio sino ad un anno. 60. Le pene comminate dal presente decreto non pregiudicano l applicazione di quelle maggiori previste dal codice penale e da altre leggi speciali. 61. Il giudice, qualora pronunci sentenza di condanna, dispone che questa sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali fra i più diffusi della Regione, dei quali uno scelto tra i giornali politici e l altro tra quelli agrari. È in facoltà del giudice disporre la pubblicazione integrale, qualora la ritenga necessaria. Copia della sentenza viene affissa all albo della Camera di commercio della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore. L estratto della sentenza, anche in caso di assoluzione, è trasmesso all ufficio che ha inoltrato la denuncia. (XII) 62. (omissis). (XIII) 63. Le contravvenzioni alle speciali disposizioni che verranno stabilite nel regolamento per l esecuzione del presente decreto saranno punite con l ammenda sino a lire 2.500.000, qualora non siano applicabili le maggiori pene comminate col decreto stesso. (Omissis) XII Così modificato dall art. 3 L. 18 ottobre 1959, n. 945. XIII Articolo abrogato dalla L. 5 aprile 1961, n. 322.