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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 6 13.01.2016 Premio congruità e prescrizione del periodo d imposta 2011 Categoria: Studi di settore Sottocategoria: Adeguamento Ai sensi degli artt. 43, D.P.R. 600/1973 e 57, D.P.R. 633/1972 gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali ed Iva, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 4 anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31.12 del 5 anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Il 31 dicembre 2015 sono pertanto scaduti i termini per l accertamento riguardante il periodo d imposta 2010 (o 2009 in caso di omessa dichiarazione). Ricordiamo però che il D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia ), art. 10, commi da 9 a 13 b) ha previsto la riduzione di 1 anno (da 4 a 3) dei termini di decadenza per l attività di accertamento ex art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/73 e art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/72 per i contribuenti congrui coerenti e fedeli agli studi di settore. Per i contribuenti che rispettano tali requisiti il 31.12.2015 è quindi scaduto il termine di accertamento relativo al periodo d imposta 2011. Si evidenzia però che tale beneficio spetta ad un ristretto gruppo di contribuenti in quanto gli studi di settore che possono fruire dell agevolazione sono solamente quelli individuali dal Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 12.07.2012. Premessa Il D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia ), art. 10, commi da 9 a 13, ha introdotto un premio per i contribuenti che risultano congrui, coerenti e che rispettano gli altri indicatori, sia quelli di normalità economica, sia quelli di coerenza. 1

In particolare, i commi da 9 a 13, art. 10, riguardano i benefici spettanti ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell art. 10, Legge n. 146/1998, i quali dichiarano, anche per effetto dell adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall applicazione degli studi medesimi. Tali benefici consistono: a) nella preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/73 e art. 54, comma 2, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/72, secondo i quali l esistenza di attività non dichiarate o l inesistenza di passività dichiarate, e, in generale, le omissioni e le false o inesatte indicazioni, sono desumibili anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti; b) nella riduzione di 1 anno (da 4 a 3) dei termini di decadenza per l attività di accertamento ex art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/73 e art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/72: pertanto, la notifica degli avvisi di accertamento dovrà essere realizzata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Tale beneficio non trova applicazione qualora il contribuente abbia commesso una violazione che comporti l obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000; c) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all art. 38, D.P.R. n. 600/1973, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo (e non un quinto) quello dichiarato. Viene in tal modo stabilita una nuova franchigia, che in molti casi può evitare accertamenti da redditometro. Benefici per contribuenti accertabili con gli studi di settore Preclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici. Riduzione di 1 anno dei termini per l attività di accertamento. Determinazione sintetica del reddito complessivo solo se il reddito complessivo accertabile eccede di 1/3 quello dichiarato. 2

Condizioni per beneficiare delle agevolazioni I benefici sopra indicati si applicano solo qualora il contribuente soddisfi tutte le seguenti condizioni. a) Obblighi di comunicazione La norma in questione prevede che, per l accesso ai benefici previsti, il contribuente debba risultare in linea con il ricavo/compenso puntuale elaborato da Ge.Ri.Co., a condizione che quanto indicato nel Modello di raccolta dati, sia fedele. In buona sostanza gli elementi indicati nel Modello studi di settore da allegare ad UNICO devono essere perfettamente rispondenti al vero e il Modello non deve contenere errori nei dati comunicati. b) Coerenza indicatori Fra le condizioni richieste affinché operino i benefici previsti dalla norma in commento viene prevista la necessità che la posizione del contribuente sia coerente con gli specifici indicatori previsti dai Decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili. Condizioni per beneficiare del regime premiale per contribuenti soggetti agli studi di settore Regolare assolvimento degli obblighi di comunicazione e fedele indicazione dei dati. Congruità. Rispetto degli indicatori di coerenza e di normalità economica. Provvedimento del 12.07.2012 L Agenzia delle Entrate, così come disposto dal comma 12 del citato art. 10, con il Provvedimento 12.7.2012 ha fornito le disposizioni attuative del regime in esame e in particolare l elenco degli studi di settore che possono beneficiare dello stesso per il periodo d imposta 2011. Nel citato Provvedimento 12.7.2012 l Agenzia innanzitutto ha precisato in merito alla congruità/coerenza delle risultanze degli studi di settore e alla fedeltà dei dati ivi indicati che: la coerenza deve necessariamente sussistere per tutti gli indicatori di coerenza e di normalità economica previsti dallo specifico studio di settore applicato; per il contribuente che esercita sia un attività d impresa che di lavoro autonomo gli studi di settore devono risultare applicabili a entrambe le attività; il contribuente che applica 2 studi di settore deve risultare congruo e coerente per entrambi; la comunicazione fedele di tutti i dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore sussiste anche in presenza di 3

errori/omissioni che non comportino modifiche delle risultanze dello studio rispetto allo stesso compilato con dati veritieri. La fedeltà dei dati dichiarati sussiste, quindi, se dalla (ri)elaborazione dello studio risultano invariati: l assegnazione ai cluster; il calcolo dei ricavi/compensi presunti; il posizionamento rispetto agli indicatori di normalità/coerenza. Accesso al regime premiale per il 2011 Ai sensi del citato comma 12, l Agenzia può differenziare i termini di accesso alla disciplina in esame avendo riguardo alle diverse tipologie di attività/studi di settore. Con il citato Provvedimento è stato disposto che per il 2011 il regime in commento venga limitato a 55 studi di settore (rispetto a un totale di 206 studi applicabili). Tali studi sono stati individuati tra quelli per i quali risultano approvati: almeno 4 delle seguenti 5 tipologie di indicatori di coerenza economica (ciò si riscontra per 18 studi di settore): 1. di efficienza e produttività del fattore lavoro; 2. di efficienza e produttività del fattore capitale; 3. di efficienza di gestione delle scorte; 4. di redditività; 5. di struttura; almeno 3 delle suddette 5 tipologie di indicatori di coerenza economica che, come specificato nel Provvedimento in esame, risultano altresì (ciò si riscontra per 31 studi di settore): riferibili a settori di attività economica per i quali, in base alle risultanze della relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro «Economia non osservata e flussi finanziari», istituito dal Ministero dell Economia e delle Finanze in vista della riforma fiscale, [ ] è stata a suo tempo stimata una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia (ipotesi massima). Gli studi di settore che soddisfano le predette caratteristiche sono 55 e risultano essere i seguenti: TG98U - Riparazione di beni di consumo nca; UD05U - Produzione e conservazione di carne; UD11U - Fabbricazione olio di oliva e di semi; UD15U - Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati; UD17U - Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica; 4

UD22U - Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche; UD23U - Laboratori di corniciai; UD25U - Concia delle pelli e del cuoio; UD29U - Produzione di calcestruzzo e di altri prodotti per l edilizia; UD30U - Recupero e preparazione per riciclaggio e commercio all'ingrosso di rottami metallici; UD31U - Fabbricazione di saponi, detersivi, profumi e oli essenziali; UD36U - Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro; UD37U - Costruzione e riparazione di imbarcazioni; UG38U - Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio; UG52U - Confezionamento di generi alimentari e non; VG36U - Servizi di ristorazione commerciale; VG37U - Bar, gelaterie e pasticcerie; VM01U - Commercio al dettaglio di alimentari; UD39U - Fabbricazione di coloranti, pitture, vernici; UD40U - Fabbricazione di motori, generatori ed altri apparecchi elettrici; UD41U - Fabbricazione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio; UD42U - Fabbricazione e riparazione di elementi per ottica; UD43U - Fabbricazione di apparecchi medicali e protesi; UD44U - Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette; UD46U - Fabbricazione di prodotti chimici; UD49U - Fabbricazione di materassi; VD01U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di pasticceria; VD02U - Produzione di paste alimentari; VD03U - Molitoria dei cereali; VD04B - Segagione, frantumazione e lavorazione artistica del marmo e pietre affini; VD06U - Fabbricazione di ricami; VD07A - Fabbricazione di articoli di calzetteria; VD07B - Confezione ed accessori per abbigliamento; VD08U - Fabbricazione di calzature, parti e accessori; VD09A - Fabbricazione di mobili, poltrone e divani, porte e finestre in legno; VD09B - Lavorazione del legno; 5

VD10U - Confezione di biancheria; VD12U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria; VD13U - Nobilitazione dei tessili; VD14U - Produzione tessile; VD16U - Confezione su misura di vestiario; VD18U - Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta; VD19U - Fabbricazione di porte e finestre in metallo, tende da sole; VD20U - Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo; VD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali comuni e da vista; VD24U - Confezione e commercio al dettaglio di articoli in pelliccia; VD26U - Confezione di vestiario in pelle; VD27U - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria; VD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro; VD32U - Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine e apparecchi meccanici; VD33U - Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria; VD34U - Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie; VD35U - Editoria, prestampa, stampa e legatoria; VD38U - Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi; VD47U - Fabbricazione di articoli in carta e cartone. Decadenza accertamento Per i contribuenti sopraesposti pertanto il termine per accertare il periodo d imposta 2011 è scaduto lo scorso 31.12.2015. Si evidenzia che soltanto una parte limitata dei contribuenti che applicano gli studi di settore può ipotizzare di accedere al regime premiale, in quanto, in termini percentuali, ammonta a circa il 27% del totale degli studi di settore approvati per il 2011. Non è detto, però, che soltanto il 27% circa dei contribuenti potrà accedere al regime premiale, in quanto occorre verificare quanti sono i contribuenti che applicano uno o più dei 55 studi di settore individuati rispetto al totale dei contribuenti. È in ogni caso significativo che il provvedimento attuativo abbia ritenuto meritevole dell accesso al regime premiale soltanto un quarto circa degli studi di settore applicabili al 2011. 6

Di fatto la norma ha affermato un principio generale, poi nell'attuazione è stata scelta una drastica riduzione dell'applicabilità. Si rischia, in tal modo, di ingenerare delle differenziazioni poco comprensibili per il contribuente. CONTRIBUENTI CONGRUI E COERENTI E FEDELI AGLI STUDI DI SETTORE CHE APPLICANO UNO DEI 55 STUDI D SETTORE INDIVIDUATI DAL PROVVEDIMENTO 12.07.2012 PER IL PERIODO D IMPOSTA 2011 IL TERMINE DI ACCERTAMENTO E SCADUTO LO SCORSO 31.12.2015 - Riproduzione riservata - 7