N. 01003/2015 REG.PROV.COLL. N. 01091/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2014, proposto da: Ics Grandi Lavori Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Salvadori, Andrea Musenga, Davide Angelucci, con domicilio eletto presso Alberto Salvadori in Brescia, Via XX Settembre, 8; contro Anas Spa, rappresentata e difesa per legge dall'avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6; per l'annullamento DEL SILENZIO RIFIUTO SERBATO DALL ANAS SULL ISTANZA DI EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA AUTOSTRADA A4 E VAL TROMPIA (TRONCO OSPITALETTO-SAREZZO, TRATTO CONCESIO- SAREZZO);
e per la condanna AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA RITARDO. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa; Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Tenuto conto: - che all odierna Camera di consiglio i legali delle parti hanno convenuto sulla possibilità di decidere la domanda principale (azione contro il silenzio), per le ragioni indicate nel verbale in atti; - che la ricorrente agisce per ottenere la conclusione del procedimento di gara per la realizzazione del raccordo autostradale di cui all oggetto; - che, in esito ad un prolungato procedimento, che ha contemplato l esclusione della concorrente piazzatasi al primo posto della graduatoria e un contenzioso avviato dalla medesima (e definitivamente conclusosi in senso a lei sfavorevole con sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV 11/12/2014 n. 6085), ANAS risulta aver compiuto tutti gli atti prodromici all affidamento alla seconda classificata (ossia la ricorrente), la quale è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria con verbale della Commissione di gara in data 25/9/2012; - che, nel corso del 2013, si sono perfezionati i procedimenti di esproprio nei confronti dei soggetti privati interessati; - che, ad avviso di parte ricorrente, l ANAS è tenuta ad emettere l atto finale di aggiudicazione definitiva;
- che, malgrado i ripetuti solleciti (cfr. note del 19/2/2014, 7/5/2014, 16/6/2011), la resistente non ha fornito alcun riscontro; Atteso: - che, con ordinanza n. 863 adottata da questa Sezione il 5/11/2014, la domanda cautelare è stata accolta, statuendo che l ANAS è tenuta a concludere il procedimento attivato con un provvedimento espresso, che dia conto di tutte le circostanze medio tempore intervenute e degli (eventuali) elementi ostativi all adozione dell atto di aggiudicazione definitiva, e ordinando ad ANAS di provvedere entro il 10/1/2015; - che l Avvocatura dello Stato, con memoria del 22/1/2015, dava conto dei perduranti problemi connessi al finanziamento dell opera, risolvibili con la presentazione di un Piano economico finanziario ad opera della Società concessionaria (adempimento da effettuare entro il 30/6/2015), e pertanto chiedeva una proroga del termine fissato da questo T.A.R.; - che ICS, con memoria depositata il 22/1/2015, prestava adesione all istanza di proroga, cosicché alla Camera di consiglio del 28/1/2015 la trattazione della causa veniva rinviata alla data odierna; Considerato: - che, ai sensi dell art. 2 della L. 241/90, una gara pubblica espletata dall amministrazione ma non ultimata dalla medesima, integra un evidente inadempienza al dovere di conclusione espressa di un procedimento tipico avviato d ufficio; - che, in assenza di nuovi sviluppi, la pretesa avanzata merita accoglimento, con obbligo di ANAS di emettere un formale provvedimento amministrativo; - che in buona sostanza l atto deve rappresentare le circostanze nel frattempo intervenute e dare conto degli (eventuali) elementi ostativi all aggiudicazione definitiva;
- che il predetto provvedimento dovrà essere adottato, sottoscritto e notificato alla parte ricorrente entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della presente sentenza; Evidenziato: - che ICS ha contestualmente avanzato domanda di risarcimento del danno da ritardo; - che, ai sensi dell art. 117 comma 6 cpa, Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria ; - che, a questo punto, può essere emessa una sentenza parziale sul silenzio, rinviando la decisione sulla domanda risarcitoria ad una futura udienza pubblica, che si ritiene di fissare per il 26 ottobre 2016; - che la statuizione sulle spese può essere rinviata alla sentenza definitiva; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso contro il silenzio, lo accoglie e, per l effetto, ordina al Direttore generale di ANAS di emanare un provvedimento espresso inerente il procedimento di cui si controverte, nel termine fissato in narrativa. Avverte sin da ora che, in caso di inottemperanza, parte ricorrente ha facoltà di chiedere la nomina di un Commissario ad acta, riservandosi questo Tribunale di segnalare il fatto alle autorità competenti per l individuazione di profili di responsabilità.rinvia la trattazione della domanda di risarcimento del danno da ritardo all udienza pubblica del 12 ottobre 2016 ore di rito. Spese al definitivo. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati: Giorgio Calderoni, Presidente Stefano Tenca, Consigliere, Estensore Mara Bertagnolli, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 17/07/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)