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Nota illustrativa dei decreti interministeriali per l'attuazione della scelta di destinazione del TFR Roma, 2 Febbraio 2007 Circolare: Nota illustrativa dei decreti interministeriali per l'attuazione della scelta di destinazione del TFR N 18802 Fiscalita', Finanza e Diritto d'impresa Vice Direzione Alle Organizzazioni Confederate 1. INTRODUZIONE Con l emanazione dei decreti interministeriali previsti ex articolo 1, commi 757 e 765 della Legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), il quadro normativo di riferimento sul tema della previdenza complementare e dell utilizzo del TFR è in via di definizione. Il testo dei decreti in oggetto è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e vi è stato già inviato nei giorni scorsi. Si ricorda che, ai fini dell approfondimento di queste tematiche, è stata organizzata una riunione in sede per il prossimo 23 febbraio (sala Q), rivolta a tutte le Associazioni. All incontro, parteciperà il dott. Giovanni Pollastrini, Consigliere per la previdenza complementare del Ministro del Lavoro. I decreti regolano le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 della legge finanziaria - che disciplinano l'istituzione, le finalità e il finanziamento del nuovo Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all art. 2120 del codice civile (da ora in poi fondo per il TFR ) - e le modalità di attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 252 che regolano le procedure di espressione della volont à del lavoratore circa la destinazione del tfr maturando e l'istituzione della forma pensionistica complementare residuale presso l'inps. Per un primo commento di tali norme, nonch é delle altre previsioni normative recate dalla finanziaria 2007 in materia di previdenza complementare si rinvia alla nostra circolare n. 18766 del 22 dicembre 2006. Come premessa alle indicazioni applicative contenute nei decreti, va ricordato che dal 1 gennaio 2007 i lavoratori possono effettuare le seguenti scelte: scelta esplicita verso un fondo pensione mancata scelta (silenzio-assenso) scelta di mantenere la prestazione Tfr e quindi: mantenere il TFR maturando presso l impresa, se l impresa ha meno di 50 addetti; mandarlo al Fondo per il TFR se l impresa ha almeno 50 addetti. Gli effetti delle scelte in termini di decorrenza dei versamenti e di importo delle quote di TFR da versare variano, oltre che in ragione di tali opzioni, anche secondo che il lavoratore dipendente del settore privato: abbia un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006; abbia un rapporto di lavoro iniziato successivamente al 31 dicembre 2006; sia di prima occupazione anteriormente al 29.4.1993. Di seguito, abbiamo elaborato un primo commento dei principali aspetti della disciplina cos ì come integrati dai contenuti dei decreti di attuazione richiamati. Ci riserviamo di fornire ulteriori approfondimenti anche sulla base dei quesiti che ci stanno pervenendo in questi giorni e degli ulteriori chiarimenti che il Ministero del Lavoro potrebbe diffondere a breve. 2. MODALITÀ DI DESTINAZIONE DEL TFR: OPZIONI E DECORRENZE Il lavoratore ha 6 mesi di tempo dal 1 gennaio 2007, o dalla data di prima assunzione, per manifestare la propria scelta circa la destinazione del TFR maturando. Si esporranno di prima le regole che valgono per i lavoratori di prima assunzione dopo il 29 aprile 1993 e in forza nell impresa al 31 dicembre 2006. A seguire, le varianti per le altre due tipologie di lavoratori. Manifestazione esplicita di volontà Nel caso in cui il lavoratore decida di mantenere il TFR in azienda e questa abbia alle dipendenze almeno 50 addetti, i flussi maturandi a partire dal 1 gennaio 2007 verranno versati al Fondo per il TFR. Secondo la disposizione di cui all art. 8, comma 7, lett. a), d.lgs. n. 252/2005 si ritiene che tale scelta potrà essere successivamente revocata, ma solo a favore della destinazione a previdenza complementare. Nel caso in cui l azienda ha meno di 50 addetti il TFR maturando rimane nell azienda stessa. Il decreto ministeriale art. 3, decreto ex art. 1, comma 757, l. n. 296/2006 precisa che per i lavoratori che nel semestre 1 gennaio-30 giugno 2007, manifestano l opzione di mantenere il TFR in azienda, il versamento sarà effettuato a decorrere dal mese successivo a quello in cui è stata espressa l opzione per un importo pari alle quote di TFR maturate dal 1 gennaio 2007, maggiorate delle rivalutazioni con riguardo alle mensilità antecedenti all opzione. In caso di conferimento esplicito del TFR alla previdenza complementare, saranno devoluti alla forma pensionistica

complementare prescelta, con decorrenza 1 luglio 2007, i flussi di TFR maturati dalla data di adesione. Il decreto interministeriale di attuazione dell art. 1, comma 765 della finanziaria 2007 precisa inoltre che il TFR maturato prima dell adesione alla previdenza integrativa, se questa avviene nel corso del semestre, rimane in azienda, a prescindere dal limite dimensionale. Rimane in azienda anche il TFR maturato dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2007, ove il lavoratore sia rimasto silente. Tale previsione risponde ad una precisa richiesta di Confindustria, volta ad evitare lo spacchettamento del TFR su pi ù destinazioni, con inutile aggravio di oneri per l azienda. Conferimento tacito Se il lavoratore sino al 30 giugno 2007 non esprime alcuna scelta, dal 1 luglio 2007 vedrà confluire il proprio TFR, maturando da quella data: alla forma collettiva di riferimento, salvo diverso accordo aziendale; se sussiste pi ù di una forma collettiva, al fondo pensione individuato con accordo aziendale; in mancanza di accordo, al fondo pensione con maggior numero di iscritti nell azienda; in caso di mancato accordo tra le parti e in mancanza di fondi pensione collettivi di riferimento, al FONDINPS, fondo residuale istituito presso l Inps, ai sensi dell art. 9, d. lgs. n. 252/05, su cui si dirà al par. 3. Lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 Il lavoratore assunto dopo il 31 dicembre 2006 ha sei mesi di tempo dall assunzione per effettuare la scelta. Il decreto interministeriale di attuazione dell art. 1, comma 765 della finanziaria 2007 precisa che, in caso di opzione espressa per un fondo pensione nel semestre da parte del lavoratore neo-assunto, i flussi di TFR maturati sino all adesione devono essere versati al Fondo per il TFR. Ciò vale anche nel caso in cui il lavoratore sia rimasto, nel semestre, silente. Nel caso in cui il lavoratore decida di mantenere il TFR in azienda e l azienda abbia più di 50 addetti, i flussi TFR maturati dall assunzione, rivalutati nei termini di legge vanno versati, dal mese successivo alla consegna del modulo di adesione, al Fondo per il TFR. Resta fermo che anche per i lavoratori assunti nei primi sei mesi del 2007, il versamento alla previdenza complementare non potr à avvenire prima del 1 luglio 2007, a prescindere dal momento in cui effettuino la scelta. Lavoratori con prima occupazione antecedente al 29.4.1993 Questi lavoratori, se già iscritti alla previdenza complementare al 31.12.2006 anche tramite conferimento di una quota di TFR, possono decidere di versare anche la quota residua al fondo pensione a cui già aderiscono. In alternativa, possono mantenere la quota residua di TFR maturando in azienda, con le già dette conseguenze derivanti dalla soglia dimensionale. Se non iscritti a previdenza complementare e destinatari di accordi o contratti collettivi che prevedono la possibilità di conferire il TFR, questi lavoratori possono decidere se mantenere il TFR maturando in azienda, o destinarlo alla previdenza complementare nella misura prevista dai contratti o accordi collettivi di riferimento o in misura integrale (art. 8, comma 7, lett. c, punto 2), d.lgs. n. 252/2005). Giova precisare che nel caso in cui si intenda conferire alla previdenza complementare solo la quota di TFR prevista in percentuale dagli accordi o contratti collettivi di riferimento, la residua parte rimane in azienda, con il conseguente conferimento obbligatorio al Fondo Tesoreria nel caso di soglia dimensionale superiore a 50 addetti. Questa previsione si conforma all interpretazione fornita dalla Covip nelle Direttive Generali emanate il 28 giugno 2006. Viene espressamente esclusa, dunque, la possibilità di splittare il TFR su più di un fondo pensione. Nel caso in cui i lavoratori iscritti ad un regime pensionistico di base prima del 29.4.1993, non iscritti a previdenza complementare, non siano destinatari di accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR, possono decidere di mantenere il TFR in azienda (salvo l'obbligatorio trasferimento al Fondo per il TFR nelle imprese con più di 50 addetti). Nel caso di adesione alla previdenza complementare, tali lavoratori possono versare il TFR nella misura non inferiore al 50% o in misura integrale (art. 8, comma 7, lett. c, punto 2, d.lgs. n. 252/2005). Anche in questo caso si precisa che la devoluzione del TFR in misura inferiore al 100% comporta che la residua quota rimanga in azienda con le note conseguenze in base alla soglia dimensionale. I lavoratori che già versino l intero TFR ad una forma pensionistica complementare non devono sottoscrivere alcuna adesione perché in questo caso la destinazione del TFR è già individuata. Manifestazione della volontà La manifestazione di volontà deve avvenire attraverso i moduli allegati al decreto che, previa consegna di copia controfirmata al lavoratore, devono essere conservati dal datore di lavoro. Quanto agli effetti della scelta, si conferma quanto già precisato al titolo Destinazione del TFR. Si precisa che i lavoratori, che abbiano già espresso l adesione alla data di pubblicazione del decreto, debbano ratificare la scelta attraverso la compilazione dei moduli allegati entro 30 giorni dalla pubblicazione. In caso di positivo adempimento, rimangono salvi gli effetti della scelta dalla data in cui è stata espressa.

In caso di mancato adempimento, il lavoratore sar à considerato silente e il TFR alla scadenza del semestre (il 30 giugno 2007 o entro 6 mesi dalla data di assunzione se successiva al 31 dicembre 2006) sarà devoluto alla forma pensionistica complementare di natura contrattuale o, in difetto ed in via residuale, al Fondinps. Calcolo della soglia dimensionale Secondo il decreto ex art. 1, comma 757, l. n. 296/2006 (art.2, commi 5-9), al conferimento del TFR al Fondo per il TFR sono tenuti i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. Tale limite dimensionale viene determinato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nel 2006 per le imprese già esistenti. Per le aziende che iniziano l attività successivamente al 1 gennaio 2007, si fa riferimento alla media annuale nell anno solare di inizio attività. Peraltro, si ricorda che secondo il Memorandum d intesa del 23 ottobre 2006 tra Confindustria, CGIL,CISL e UIL e il Governo l'intera materia del conferimento del TFR a questo nuovo Fondo andr à riesaminata nel corso del 2008. Nel computo dimensionale rientrano tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla forma contrattuale e dall orario di lavoro osservato, compresi i lavoratori non destinatari del TFR. Vengono dunque ricomprese anche le tipologie contrattuali, che - secondo la specifica normativa di settore e la contrattazione collettiva- vengono di regola escluse dal computo delle soglie dimensionali, quali: contratto a termine di durata inferiore a 9 mesi contratto di apprendistato; contratto di inserimento ; contratto di lavoro intermittente. Solo per i lavoratori con contratto di lavoro part-time si segue la specifica normativa di settore (d.lgs. n. 61/2000) specificando che vanno computati in proporzione dell'orario svolto. Riteniamo che tale impostazione non sia condivisibile. Come più volte sostenuto nelle more della stesura definitiva, stante il principio della gerarchia delle fonti del diritto, il decreto ministeriale, fonte normativa secondaria, non può derogare, in assenza di espressa previsione normativa, alla normativa primaria vigente sul computo. In particolare: i lavoratori con contratto a tempo determinato sono di regola computabili solo ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi (art. 8, d.lgs. n. 368/2001), principio pacificamente confermato nell avviso comune tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL su Informazione e consultazione del 27 novembre 2006; i lavoratori con contratto di apprendistato sono di regola esclusi da questo tipo di computo ex art. 53 n. d.lgs. n. 276/2003; i lavoratori con contratto di inserimento sono di regola esclusi ex art. 59 n. d.lgs, n. 276/2003) secondo l art. 39 d.lgs. n. 276/2003, il lavoratore intermittente deve essere computato solo in proporzione all orario di lavoro svolto effettivamente nell arco di ciascun semestre. Devono poi ritenersi escluse dal computo tutte le forme di parasubordinazione, di lavoro autonomo, partite IVA etc. Il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. Anche se rientranti nel computo dimensionale, per le categorie di lavoratori di seguito elencati, I datori di lavoro sono esonerati dal versamento del TFR al Fondo per il TFR: i. per i lavoratori con contratto di lavoro inferiore a 3 mesi, ii. per i lavoratori a domicilio, iii. per impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo iv. per quei lavoratori per cui il contratto collettivo prevede l erogazione periodica delle quote di TFR maturate o l accantonamento delle stesse presso terzi (ad. es. l ENPAIA per i lavoratori agricoli). Tra gli adempimenti che il datore di lavoro deve compiere in relazione al computo si segnalano: il rilascio all INPS di apposita dichiarazione; l integrazione delle denunce individuali e -mens (art. 44 d.l. 269/2003) con indicazione del n. di lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito ad una forma di previdenza complementare, a cui versano integralmente il TFR; con la scelta effettuata dal lavoratore sulla base del modulo allegato al decreto ministeriale o attraverso modalità tacite; con la quota dell importo di TFR da versare e dell importo della detrazione dello 0,50 di cui all art. 3, l. 297/82 cit. 3. FONDO PER L EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Il decreto ex art. 1, comma 757, l. n. 296/2006 (art. 1, commi 1-4) precisa che il Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all art. 2120 del codice civile (da ora Fondo per il TFR),

istituito dalla legge Finanziaria 2007, è destinato a raccogliere, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1 gennaio 2007, le quote di TFR che maturano da tale data e non destinate alle forme di previdenza complementare, per effetto sia di conferimento esplicito che di conferimento tacito (art.1, comma 1, del decreto). La quota di TFR conferita: a. si intende al netto del contributo dello 0,5% destinato alla copertura degli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (art. 3, ult. co., l. 297/82) dall applicazione della perequazione automatica delle pensioni (art.1, comma 2 del decreto). b. dovrà essere versata mensilmente insieme ai contributi previdenziali obbligatori a cui la quota è peraltro equiparata. Nel decreto viene infatti precisato che al versamento mensile delle quote di TFR si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva. I contributi versati a titolo di TFR potranno essere conguagliati, secondo gli stessi termini e modalità previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria, dal datore di lavoro a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. Giova precisare che, malgrado le modalità di versamento appena riferite, questo Fondo garantirà non una seconda pensione complementare ma il normale TFR che non cambia natura e rimane soggetto alla disciplina dell art. 2120 c.c. Liquidazione ed anticipazione del TFR devoluto al Fondo per il TFR ll Fondo per il TFR gestito dall Inps garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l erogazione dei trattamenti di fine rapporto (liquidazione e anticipazioni), nei limiti delle quote effettivamente affluite ad esso con decorrenza 1 gennaio 2007. Si ricorda che l anticipazione del TFR avviene, secondo le modalità e la tempistica dell art. 2120 c.c., nei limiti del 70% del montante maturato. Tale importo viene liquidato direttamente dal datore di lavoro nei limiti della capienza del TFR accantonato in azienda sino al 31 dicembre 2006. Anche la differenza, di competenza del Fondo, viene anticipata dall azienda. In sostanza, nella gestione delle prestazioni legate al TFR, l unico referente del lavoratore rimane il datore di lavoro, che, dietro apposita domanda, corrisponderà anche la parte versata al Fondo presso la Tesoreria, compensandola con i contributi a questo dovuti. In particolare, secondo il meccanismo previsto dal decreto, la compensazione deve essere effettuata (art.2, decreto ex art.1, comma 757, l. n. 296/2006): i. prioritariamente con le quote di TFR mensili dovute al Fondo; ii. sull ammontare dei contributi dovuti complessivamente, in quel mese, agli enti previdenziali, se tali quote sono insufficienti. Se l importo di competenza del Fondo, che il datore di lavoro deve erogare, eccede l ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva, è il Fondo stesso, su espressa richiesta del datore di lavoro, ad erogare entro 30 giorni l importo delle prestazioni per la parte di sua competenza (art. 2, commi 1-4, decreto ex art. 1, comma 757, l. n. 296/2006). Il TFR accumulato presso questo Fondo viene rivalutato ogni anno ad un tasso pari all 1,5% più lo 0,75% dell inflazione e, come i flussi accantonati in azienda, viene liquidato in forma di capitale. 4. FONDINPS In attuazione di quanto previsto all art. 9, d.lgs. n. 252/2005 viene istituita presso l INPS la forma pensionistica complementare destinata ad intercettare il TFR dei lavoratori silenti e che non possiedono una forma pensionistica collettiva prevista da accordi o contratti collettivi o diversi accordi aziendali. Nel rispetto del dettato normativo, il Fondo sarà amministrato da un Comitato amministratore, composto da 9 membri, nominati con decreto, di cui 3 in rappresentanza dei lavoratori e 3 in rappresentanza dei datori di lavoro. I componenti resteranno in carica per quattro anni e non potranno essere nominati per più di due volte, anche non consecutive. Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto all ente di previdenza obbligatoria. Il patrimonio è destinato all erogazione delle prestazioni agli aderenti e non può essere distratto da tale fine. Inoltre su tale patrimonio non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell Inps. L adesione a Fondinps è individuale, secondo le modalità tacite di cui all art. 8, comma 7, d.lgs n. 252/05 e pu ò avvenire non solo tramite il conferimento del TFR. Il decreto riconosce al lavoratore la possibilità di finanziare la propria posizione pensionistica integrativa anche mediante una quota di contributi a suo carico, anche sospendendo o riattivando i versamenti volontari. Quanto alle linee di investimento, il TFR conferito tacitamente è destinato, al momento dell adesione, alla linea di investimento prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR. Il Fondo potr à anche dotarsi di un sistema multicomparto, con politiche di investimento più coraggiose, definite dal Comitato amministratore. In questo caso, l aderente può variare il comparto gi à dopo un anno di permanenza. Nel rispetto di quanto previsto dall art.9 d.lgs. n. 252/2005, la posizione individuale costituita presso Fondinps può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare dopo un anno dall adesione.

Il Direttore Strategico Elio Schettino Per informazioni rivolgersi a: Area: ASFD - Fisco, Previdenza e Sanità Riferimento: Simona Palone Telefono: 06/5903767 E-mail: s.palone@confindustria.it Copyright - Tutti i diritti riservati - Privacy Disclaimer Confindustria - Viale dell'astronomia, 30-00144 ROMA