N. 131 A.L Servizi s.r.l. Via Bergamo n. 25 24035 Curno (Bg) P.Iva e C.F. 03252150168 Marzo 25.03.2010 Tel. 035.43.76.262 - Fax 035.62.22.226 E-mail:info@alservizi.it Reg.Imprese di Bergamo n. REA 362371 www.lalentesulfisco.it A cura di Laura Zanolin La memory Per i pensionati residenti all estero in arrivo il Red/Est 2010 da riconsegnare entro il 30 giugno 2010 I nuovi modelli Red/Est 2010 necessari per l accertamento dei redditi percepiti da pensionati residenti all estero, e la conseguente verificare del diritto a prestazioni aggiuntive, devono essere presentati all Inps entro il 30.06.2010, attraverso i Consolati o i Patronati abilitati o, in alternativa, direttamente all Istituto. Le istruzioni e le modalità di compilazione e presentazione del Red/Est 2010 sono contenuti nel messaggio n. 7977 del 19.03.2010 pubblicato sul sito dell Istituto previdenziale. L Inps si impegna ad inviare entro il 31.03.2010 ai pensionati residenti all estero il plico contenente la modulistica necessaria. Premessa La legge 412/1991 stabilisce l obbligo per l Inps di procedere all accertamento della situazione reddituale dei pensionati al fine di procede all eventuale erogazione di prestazioni aggiuntive, quali l integrazione del minimo, la maggiorazione sociale, i trattamenti di famiglia. La legge Finanziaria 2002 (Legge 448/2001) fissa l incremento della maggiorazione sociale nella misura massima di 123,77 per i cittadini titolari di pensioni residenti all estero e aventi diritto a tale incremento. La Finanziaria 2003 (Legge 289/2002) specifica che l incremento della maggiorazione sociale deve garantire un reddito proprio comprensivo della predetta maggiorazione sociale nonché di trattamenti previdenziali e assistenziali anche corrisposti all'estero, che garantisca al soggetto un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, ossia un reddito annuo di 6.713, 98 euro, tenendo conto del costo 1
della vita nei rispettivi Paesi di residenza. Tale disposizione ha l obiettivo di bilanciare la reale capacità di acquisto in aree geografiche differenti. La Finanziaria 2003, quindi, aggiunge il beneficio ulteriore del reddito equivalente a quello della maggiorazione sociale. E importante sottolineare che anche in presenza del reddito equivalente la maggiorazione sociale non può comunque essere inferiore a 123,77 (art. 38, comma 9 L. 289/2002). L accertamento dei redditi ai fini dell accesso alle prestazioni pensionistiche deve essere fatto solo sui redditi che se prodotti in Italia sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, ossia: Redditi da indicare redditi previdenziali italiani ed esteri; redditi da lavoro; redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione; redditi di capitali e di partecipazione; redditi a carattere assistenziale. L accertamento avviene tramite apposita documentazione distinta per ogni tipologia di reddito (come argomentato in seguito) da allegare al modello Red/Est 2010. Il modello Red/Est 2010 La compilazione del modello Red/Est 2010 al fine dell accertamento dei redditi 2009 deve essere effettuata entro il 30.06.2010 dai soggetti titolari di trattamenti pensionistici residenti all estero. Presentazione modello Red/Est 2010 entro il 30.06.2010 Tramite Enti di Patronato o ai Consolati d Italia presenti nei Paesi esteri in cui il pensionato è residente. Tali istituzioni devono spedire entro il 30.06.2010 il modello all Inps. I pensionati possono spedire autonomamente alla sede Inps che ha in carico la pensione (che dovrebbe essere precompilata nel modello Red/Est 2010 recapitato per posta al pensionato). I 2
l modello Red/Est 2010 verrà recapitato ai pensionati residenti all estero insieme al modello CUD e ai modelli da utilizzare per la detrazione d imposta. Come per l anno scorso il modello contiene le istruzioni per la compilazione e la produzione della documentazione ai fini dell accertamento del reddito come descritto sopra. OSSERVA E prevista la possibilità per i pensionati di rinunciare a fornire la dichiarazione dei redditi 2009, possibilità prevista anche per le dichiarazioni precedenti. In questo caso il pensionato rinuncia all erogazione delle prestazioni legate al reddito sulla sua pensione. Dovrà comunque essere compilata la sezione 1 del modello Red/Est 2010 relativa ai dati anagrafici e nella sottostante sezione 2 Altri redditi dovrà essere barrata la casella che indica la rinuncia alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso Le restanti parti del modello non vanno compilate. Dati personali La sezione Dati personali contiene i dati anagrafici del pensionato. Questa sezione può essere in parte pre-compilata con le informazioni già in possesso dell Inps, in tal caso vanno compilate solo le parti mancanti. Sottolineiamo che in caso di dati precompilati erronei questi devono essere rettificati ed aggiornati. OSSERVA Se il pensionato ha trasferito la propria residenza in Italia, l informazione va riportata in questa sezione comunicando nell apposita casella la data del rientro; l intera modulistica va restituita alla sede Inps di competenza e il pensionato dovrà fornire le informazioni reddituali secondo quanto previsto per i pensionati residenti in Italia (modello Red). In questa sezione è richiesto anche di dichiarare la cittadinanza italiana tramite autocertificazione; tale requisito verrà verificato da parte dell Inps. Altri redditi I pensionati che scelgono di presentare la dichiarazione dei redditi devono compilare le parti relative agli specifici redditi conseguiti. 3
Pensioni italiane Il modello è già pre-compilato con le informazioni relative alle pensioni presenti nel Casellario dei Pensionati. In caso di omissione o di indicazioni errate il soggetto deve provvedere alla relativa rettifica ed eventuale modifica. Pensioni estere Anche la sezione dedicata alle pensioni estere è precompilata con le informazioni già in possesso dell Istituto, eventuali altre pensioni estere dovranno essere indicate nei sottostanti righi bianchi. Indicare l importo di ogni trattamento pensionistico percepito nell anno 2009, al netto di eventuali arretrati corrisposti nell anno ma di competenza degli anni precedenti, dei trattamenti di famiglia e degli eventuali contributi previdenziali. Gli importi delle pensioni devono essere indicati nella valuta del Paese che eroga il trattamento. Indicare il numero dei mesi di percezione della pensione. Redditi non pensionistici Nella sezione 4 devono essere indicati i redditi da lavoro diversi da quelli pensionistici, ossia: redditi da lavoro dipendente; redditi da lavoro autonomo; redditi da immobili (esclusa la prima casa); redditi da capitale; 4
redditi relativi ad arretrati riferiti agli anni precedenti; rendite vitalizia o a tempo determinato; redditi assistenziali. Indicare i redditi prodotti per l anno 2009 al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi nella moneta dello Stato nel quale il pensionato risiede. Indicare i redditi prodotti per l anno 2009 al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi in euro. Redditi coniuge o altri familiari trattamenti pensionistici. Le sezioni successive riguardano i redditi prodotti eventualmente dal coniuge o da altri familiari che fanno parte del nucleo familiare e devono essere compilate seguendo le medesime indicazioni fornite per il titolare dei OSSERVA Al modello Red/Est 2010 deve essere allegata: copia del documento d identità; copia di un documento attestante la cittadinanza; certificato dell ente estero previdenziale o assistenziale che eroga la prestazione pensionistica; in caso di altri redditi la certificazione necessaria. Inoltre il pensionato si impegna a certificare all Inps ogni variazione inerente le informazioni fornite nel modello Red/Est 2010 entro 30 giorni dall avvenuto cambiamento. Documentazione per l accertamento dei redditi Al modello Red/Est 2010 deve essere allegata la relativa documentazione che accerti i redditi dichiarati. L accertamento dei redditi ai fini dell accesso alle prestazioni pensionistiche è disciplinato dall art. 49, comma 1 della Legge 289/2002 e dal successivo Decreto ministeriale di attuazione del 12.05.2003 che definisce le equivalenze dei redditi e le modalità di certificazione. 5
Le modalità di accertamento dei redditi si dividono in base al Paese in cui risiede il soggetto titolare del trattamento pensionistico, ossia tra Paesi che applicano le norme Ue o che hanno stipulato con l Italia accordi bilaterali sulla sicurezza sociale (indicati nella tabella del Dm sopra citato e riportata in seguito) e Paesi che non rientrano in tali norme o accordi. Modalità di accertamento dei redditi Dm del 12.05.2003 Stati compresi nella tabella di cui al Dm 12.05.2003 Stati non compresi nella tabella di cui al Dm 12.05.2003 REDDITI DERIVANTI DALLA PERCEZIONE DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Devono essere certificati, anche con certificazione negativa, dagli Organismi che erogano le prestazioni nei singoli Stati. Devono essere certificati, anche con certificazione negativa, dagli Organismi che erogano le prestazioni nei singoli Stati. Riportiamo alcune delle possibili tipologie di certificazione degli Enti previdenziali e/o assistenziali esteri, valide ai fini dell'accertamento in questione: certificazione già in possesso del pensionato, assimilabile ai modd. ObisM e CUD; certificazione, rilasciata a richiesta dell'interessato, dalla quale risulti la titolarità della prestazione ed il relativo importo; ricevuta o avviso di pagamento, solo nel caso in cui sia evidenziato l'organismo ordinante e si possa desumere l'importo complessivo annuo della pensione. ALTRI REDDITI Devono essere certificati attraverso la presentazione di copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti l'avvenuto inoltro all'autorità fiscale del Paese di residenza. Devono essere attestati mediante autocertificazione. I pensionati per i quali non è prevista la presentazione della dichiarazione, sulla base del livello del reddito e della normativa locale, devono integrare con una autocertificazione dalla quale 6
risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti la presentazione della dichiarazione all Autorità fiscale. Linkare per scaricare il dettaglio. Paesi che applicano le norme Ue o che hanno stipulato con l Italia accordi bilaterali sulla sicurezza sociale. Tabella art 2 all.1 del decreto 12 maggio 2003 di attuazione delle disposizioni di Australia Francia Canada Germania Cipro Spagna Corea Grecia Estonia Paesi Bassi Giappone Regno Unito cui al comma1 dell art 49 della L. 27/12/2002 n. 289 Israele Danimarca Lettonia Portogallo Lituania Finlandia Malta Svezia Nuova Zelanda Belgio Polonia Lussemburgo Repubblica Ceca Irlanda Repubblica Slovacca Austria Slovenia Norvegia Stati Uniti Islanda Turchia Liechtenstein Ungheria Repubblica di San Marino Città del Vaticano Copyright La Lente sul Fisco 7