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Allegato n. 4 MODALITA DI ESERCIZIO DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI DA PARTE DEI FARMACISTI Legge Regionale n. 9 del 19 febbraio 2007 Accordo Stato Regioni n. 54/CSR del 7 febbraio 2013 PROTOCOLLO DI INTESA TRA La REGIONE TOSCANA, rappresentata da Luigi Marroni, Assessore al Diritto alla Salute, con sede in Firenze, Via Taddeo Alderotti n. 26/N E La CONSULTA REGIONALE ORDINI DEI FARMACISTI DELLA TOSCANA, rappresentata dal Dott. Andrea Giacomelli, con sede in Pistoia, Via Castaldi n. 14 Preso atto che le attività di Medicine Complementari (MC) quali agopuntura, fitoterapia e omeopatia, sono ormai entrate nella pratica terapeutica corrente, sia in ambito privato che in ambito pubblico, come dimostrano le indagini effettuate dai media o dagli istituti scientifici sulla materia Rilevato che la Regione Toscana ha da tempo dimostrato una particolare attenzione a tali discipline, in ragione della elevata richiesta da parte degli utenti e della presenza di numerosi professionisti ed Istituti pubblici e privati sul territorio regionale Considerato che, in attuazione dei pregressi Piani sanitari regionali, la Regione ha adottato numerose iniziative per l inserimento delle attività di Medicine Complementari all interno del SSR Considerato che in data 13.02.2007 è stata approvata la L.R. 9/2007, (come modificata dalle LL.RR. 31/2007, 56/2008 e 10/2011), con la quale sono definite le Modalità di esercizio delle Medicine Complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti Considerato che in data 8 aprile 2008 è stato sottoscritto dalla Regione Toscana e dagli Ordini professionali regionali, ai sensi dell art. 3 comma 3 della L.R. 9/2007, un Protocollo di intesa che definisce i criteri per l ammissione all elenco dei medici chirurghi ed odontoiatri, medici veterinari e farmacisti che praticano le MC Considerato che in data 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 54/CSR) è stato sottoscritto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominato Accordo, concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti Preso atto che detto Accordo è espressamente richiamato nel PSSIR 2012-2015, al capitolo 3.2.5 L appropriatezza sulle Medicine complementari e non convenzionali Valutata la successiva Nota di chiarimenti del Ministero della Salute Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane, Servizio Sanitario Nazionale prot. n. 0040978 P, del 24/07/2014, di seguito denominata Nota

Valutato che l Accordo Stato Regioni individua, in via prioritaria, esclusivamente i criteri della formazione dei medici chirurghi ed odontoiatri esercenti l agopuntura, la fitoterapia e l omeopatia, per l iscrizione agli elenchi, istituiti presso gli Ordini professionali provinciali e che, all art. 10, comma 5, rinvia l estensione dei contenuti dello stesso Accordo per le professioni di medico veterinario e farmacista, da realizzarsi con atto successivo, acquisito il parere della Federazione nazionale ordini veterinari italiani e della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani; Ritenuto opportuno modificare il succitato Protocollo di intesa al fine di uniformare le linee di indirizzo attuative della Modalità di esercizio delle medicine complementari... di cui alla L.R. 9/2007 con quanto previsto dall Accordo Stato Regioni e dalla Nota del Ministero della Salute Valutato necessario prevedere uno specifico impegno della Regione Toscana per promuovere presso la Conferenza Stato Regioni la stipula di uno specifico Accordo per la regolamentazione della formazione della professione di farmacista come specificato dall art. 10 comma 5 dell Accordo, individuando eventuali altre medicine complementari cui estendere il presente protocollo; Precisato che permangono validi i criteri di ammissione e l iscrizione, agli elenchi dei Farmacisti esperti delle medicine complementari, dei professionisti già iscritti ai sensi delle disposizioni della L.R. 9/2007 e del successivo protocollo di intesa sottoscritto in data 8 aprile 2008 fra la Regione Toscana e gli Ordini Professionali Rilevato che le parti non intendono in alcun modo individuare, predefinire o incidere sui profili professionali delle discipline di cui sopra, il cui ambito di attività è soltanto attribuibile all ordinamento statale Tanto premesso 1. Principi fondamentali LE PARTI CONCORDANO I principi fondamentali che ispirano la L.R. 9/2007 e l Accordo Stato Regioni sono: - garantire la libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico in adesione ai principi del Codice di Deontologia Medica, nell ambito del rapporto consensuale informato tra medico e paziente, e nel rispetto delle leggi dello Stato - tutelare l esercizio delle medicine complementari all interno delle norme della citata legge e nel quadro delle competenze assegnate alle Regioni dal titolo V della Costituzione - riconoscere il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline di cui all art. 2 della L.R. 9/2007 e agli art. 1 e 2 dell Accordo Stato Regioni quali agopuntura, fitoterapia e omeopatia nella quale sono comprese tutte le terapie che utilizzano i medicinali in diluizione, come specificato dal Decreto Legislativo 219/2006 e successivi atti. Infatti tali discipline sono considerate come sistemi di diagnosi, di cura e prevenzione che affiancano la medicina ufficiale avendo come scopo comune la promozione e la tutela della salute, la cura e la riabilitazione - agevolare i cittadini che, per loro specifiche e particolari esigenze, intendano rivolgersi a farmacisti esperti nelle discipline di cui sopra, nella ricerca dei suddetti professionisti attraverso la consultazione di appositi elenchi istituiti presso gli Ordini provinciali dei farmacisti

- certificare la qualità della formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, individuando i criteri e i requisiti minimi e uniformi dei percorsi formativi idonei a qualificare i professionisti che esercitano tali attività, le quali costituiscono atto sanitario e restano riservate alle competenze individuate dall ordinamento statale ai medici chirurghi e agli odontoiatri, ai medici veterinari e ai farmacisti L iscrizione agli elenchi non è da considerare come un abilitazione per l esercizio, bensì come la certificazione di una competenza acquisita per l esercizio della professione nelle suddette medicine complementari. 2. Criteri per l ammissione all elenco dei farmacisti che praticano le MC Presso gli Ordini provinciali dei farmacisti sono istituiti gli elenchi dei professionisti esperti in medicine complementari (MC) -fitoterapia -fitoterapia della medicina tradizionale cinese -omeopatia Possono essere inseriti nell elenco delle singole discipline di MC gli iscritti all Albo dell Ordine in possesso di attestato rilasciato dagli Istituti pubblici e privati di formazione inseriti nell elenco di cui all art. 6 della citata L.R. 9/07 Possono altresì essere inseriti nell elenco delle singole discipline di MC i professionisti che abbiano effettuato il percorso formativo in Istituti pubblici e privati di formazione diversi da quelli di cui all art. 6, e che presentino attestato che dimostri la sussistenza dei requisiti di cui all art. 3 comma 3 lettera a) della legge regionale suddetta Ai fini delle definizione dei criteri sufficienti, di cui all art.3 comma 3 lettera a), gli Istituti pubblici e privati di formazione devono attenersi ai seguenti criteri - i corsi di formazione dovranno prevedere un monte ore complessivo teorico-pratico non inferiore a 100 ore - la durata di detti corsi non può essere inferiore ad 1 anno - l attestato sarà rilasciato ai candidati che abbiano soddisfatto le seguenti condizioni: 1. Obbligo di frequenza dell 80% dell insegnamento 2. Superamento di una prova finale 3. Conoscenza della legislazione vigente e delle norme che regolano il diritto all informazione - Dovranno inoltre valutare i crediti formativi da attribuire ai discenti sulla base del programma didattico articolato in - lezioni frontali - seminari/lavori di gruppo - studio individuale - Ai fini della definizione dei criteri sufficienti, di cui all art.3 comma 3 lettera a), gli Istituti pubblici e privati di formazione devono inoltre rispondere ai seguenti requisiti: 1. Il responsabile didattico dell Istituto pubblico e privato deve essere un laureato in farmacia, o in medicina e chirurgia, con almeno 5 anni di esperienza documentata e con almeno 3 anni di docenza specifica della medicina complementare in oggetto 2. I docenti titolari/ordinari della formazione devono essere prevalentemente laureati in farmacia o medicina e chirurgia, salvo nei casi di insegnamenti specifici di tipo complementare 3. I docenti, siano essi responsabili didattici o altri docenti dell Istituto pubblico e privato di formazione devono essere in possesso di un adeguato curriculum, del quale sia garante la

Scuola che lo propone come docente, e laddove sia possibile, sia garante, con la stessa qualifica, anche una società scientifica del settore 4. Ogni docente titolare/ordinario deve avere frequentato una scuola almeno annuale o poter documentare titoli di formazione equivalenti 5. Ogni Istituto pubblico e privato deve avere un minimo di 3 docenti titolari 6. I docenti che non rispondono ai requisiti di cui sopra sono definiti docenti collaboratori 7. Gli Istituti pubblici e privati operanti in Toscana devono assicurare la presenza all esame finale di un Commissario designato dall Ordine dei farmacisti competente per territorio 8. Il monte ore complessivo deve essere suddiviso in modo tale da garantire la formazione di base, come descritto qui di seguito: Fitoterapia Esistenza di un programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici: - Conoscenza dei principi fondamentali di fitoterapia, con nozioni delle materie di base: biologia vegetale, botanica farmaceutica, fitochimica, tecniche estrattive, controllo di qualità, galenica, farmacognosia, tossicologia - Tecniche della comunicazione in fitoterapia - Aspetti legislativi - Fisiopatologia dei principali apparati - Aspetti clinici della medicina fitoterapia - Principali applicazioni cliniche dei medicinali fitoterapici - Interazioni tra farmaci vegetali, farmaci di sintesi, alimenti - Capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante il colloquio con il paziente/cliente - Fondamentali per il consiglio del trattamento più idoneo - La ricerca in fitoterapia. La parte che concerne la formazione e pratica sarà attinente all allestimento di preparazioni galeniche. dovrà essere previsto sul lavoro in piccoli gruppi per favorire l apprendimento attivo da parte dei discenti Fitoterapia della Medicina Tradizionale Cinese Esistenza di un programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici: - Fondamenti del pensiero medico cinese - Fitochimica, estrazione e caratterizzazione dei principi attivi da matrici vegetali - Tecnologia e legislazione dei fitoterapici - Classificazione tradizionale dei rimedi e delle ricette della Farmacologia cinese - Materia medica: le 18 classi tradizionali delle droghe singole e i 25 rimedi - Ricette composte: le 18 classi tradizionali delle ricette composte, 20 ricette fra quelle delle classi tradizionali. Per la formazione pratica dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l apprendimento attivo da parte dei discenti.

Omeopatia Esistenza di programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici: - Conoscenza dei principi fondamentali dell omeopatia - Conoscenza del medicinale omeopatico: principi di legislazione internazionale, metodi di preparazione e farmacopee internazionali - Indicazioni e limiti di impiego. Effetti avversi dei medicinali omeopatici - Comprensione della relazione tra il metodo clinico dell omeopatia e quello della medicina convenzionale - Aspetti deontologici dell impiego della medicina omeopatica - La metodologia omeopatica di approccio alla malattia acuta - Capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del rimedio più idoneo - Nozioni di materia medica omeopatica - La ricerca scientifica La parte che concerne la formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica dell Omeopatia. Dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l apprendimento attivo da parte dei discenti. Firenze Luigi Marroni Assessore al Diritto alla Salute Regione Toscana Andrea Giacomelli Consulta Regionale Ordini dei Farmacisti della Toscana