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ha pronunciato la presente

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

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Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

ha pronunciato la presente

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

Transcript:

N. 01417/2010 06108/2006 REG.SEN. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la presente (Sezione Seconda Quater) SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 6108 del 2006, proposto da: Kharel Shrwan Ray, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Sinopoli, con domicilio eletto presso Simona Sinopoli in Roma, via Ottaviano, 9; contro Questura di Roma; Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Questura di Roma, emesso in data 20.4. 2006, con il quale è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2009 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO Con il ricorso in esame il Sig. KHAREL impugna, chiedendone l annullamento, previa sospensione, il decreto del Questore di Roma con il quale è stata respinta l istanza presentata il 18.1.2005 per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio - già rilasciato per la frequenza di un corso di di italiano presso l Istituto Leonardo da Vinci di Roma dal 23.2.2004 al 19.3.2004 al fine di frequentare un corso di lingua inglese presso l UPTER (Università Popolare di Roma) dal 2.2.2005. Il provvedimento risulta adottato sul presupposto che il corso di studi per il quale l interessato aveva ottenuto il permesso di soggiorno era ormai terminato e che pertanto l istante doveva presentare domanda per ottenere un nuovo permesso di soggiorno per studio. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: Eccesso di potere per travisamento dei fatti- carenza di motivazione violazione dell art. 5 co. 5 del d.lvo n. 286/98 e dell art. 10 bis della legge n. 241/90. Si è costituito per resistere il Ministero dell Interno. Con ordinanza n. 4058 dell 11.7.2006 l istanza cautelare è stata respinta. All udienza pubblica del 2 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO Il ricorso è infondato. L impugnato atto di diniego si fonda sulle seguenti considerazioni: a) l odierno ricorrente faceva ingresso nel territorio nazionale con un visto per motivi di studio per la frequenza al corso di lingua italiana presso l Istituto Leonardo da Vinci di Roma dal 23.2.2004 al 19.3.2004 in relazione al quale veniva rilasciato il relativo permesso di soggiorno; b) di tale permesso

non era consentito il rinnovo per frequentare un corso diverso (di lingua inglese presso l Università Popolare di Roma), dovendosi a tal fine chiedere un nuovo titolo, alla luce delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell Interno, Dipartimento della P.S. Servizio Immigrazione n. 300/C/2001/1951/P12.214.39/1^Div del 16.1. 2002 e nell art. 5, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286. In sostanza, pertanto, la ragione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio consiste nella diversità del corso frequentato rispetto a quello per cui era stata presentata l istanza di rinnovo, circostanza che impone all istante di munirsi di nuovo visto d ingresso. Orbene, nella fattispecie in esame, la diversità dei corsi di studio in questione risulta incontestata. Ne risulta che il provvedimento di rigetto dell istanza risultava, per l amministrazione un atto dovuto, ai sensi dell art. 5, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 286/1998 che espressamente sancisce che la durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d ingresso La durata non può essere superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali. Tale disposizione prevede che il visto d ingresso ed il relativo permesso di soggiorno vengano rilasciati per una durata determinata dal tipo di corso seguito al fine di consentire la completa frequentazione dello stesso, consentendone il rinnovo nel caso di corsi di durata superiore; con la conseguenza che terminato il corso di studi - e, comunque, entro il periodo massimo di un anno, il cittadino extra comunitario deve rientrare nel proprio paese di origine-, stante la cessazione di efficacia sia del visto d ingresso che del relativo permesso di soggiorno. In altri termini, il Legislatore ha riconosciuto ai cittadini stranieri la possibilità di fare ingresso e soggiornare nel territorio nazionale unicamente

possibilità di fare ingresso e soggiornare nel territorio nazionale unicamente in relazione ad uno specifico corso di studi, senza possibilità, quanto meno senza giustificato motivo, sia di modificarlo che di ottenerne il rinnovo, salvo solo l ipotesi di corsi pluriennali, intendendosi per tali, come evidenziato nella citata circolare, non soltanto quelli ab origine pluriennali, ma anche quelli che costituiscono naturale prosecuzione dei primi, come nel caso dei corsi di studi universitari conseguenti alla ultimazione degli studi medio superiori. Come già chiarito dalla Sezione, con tale norma il Legislatore ha voluto prefissare termini di durata certa della permanenza nel territorio nazionale dei predetti cittadini, sicchè consentire, invece, come prospettato dal ricorrente, rinnovi del permesso di soggiorno sul presupposto di altri corsi di studio equivarrebbe a permettere la permanenza nel territorio nazionale per un periodo di tempo illimitato, che è in contrasto con la natura stessa del permesso di soggiorno che è la temporaneità (TAR Lazio, II quater, n. 6313 dell 11.7.2007). Nella specie, pertanto, essendo evidente la diversità del corso di lingua italiana, per il quale il ricorrente aveva ottenuto il visto d ingresso ed il relativo permesso di soggiorno, rispetto al corso di lingua inglese in relazione al quale era stato richiesto il rinnovo del citato permesso di soggiorno, il ricorrente non aveva titolo ad ottenere il rinnovo del predetto permesso, in quanto ormai lo stesso aveva esaurito la propria funzione in relazione a quello specifico corso per il quale era stato rilasciato. Legittimamente, pertanto, la Questura, preso atto che il ricorrente aveva ultimato il corso, ha respinto l istanza del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno. Ne consegue che risulta infondata anche la censura ove il ricorrente deduce la violazione dell art. 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241, atteso che, vista la natura vincolata dell atto impugnato, l interessato non avrebbe comunque potuto utilmente giovarsi della partecipazione al procedimento in esame.

Né assume alcun rilievo la circostanza che in data 13.3.2006 il ricorrente abbia iniziato la frequenza di un corso annuale di lingua italiana presso l Istituto Dante Alighieri che nella specie non risulta neppure essere stata tempestivamente comunicata all autorità procedente in quanto successiva al termine del corso (avvenuto il 19.3.2004) per il quale era stato rilasciato il titolo di cui si chiedeva il rinnovo. In conclusione, il ricorso va respinto in quanto infondato. Sussistono, tuttavia, motivi d equità per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, respinge il ricorso indicato in epigrafe. Spese, diritti e onorari, compensati. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati: Lucia Tosti, Presidente Stefania Santoleri, Consigliere Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/02/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO