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Transcript:

IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO? Per Allevamenti (della specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina avicunicoli, api), per stalle di sosta, per il trasporto di animali vivi per le esigenze della propria azienda e per la registrazione delle produzioni alimentari dell azienda, compresa la registrazione dei produttori di latte crudo. Il modulo si usa anche per la regolarizzazione degli allevamenti suini ai sensi della D.G.R. n. 46/4 del 10.08.2016 Più nello specifico con il presente modello si adempie ai seguenti obblighi: 1. la registrazione all anagrafe animale per l ottenimento o l aggiornamento del codice aziendale (D.P.R. n 317/1996 e s.m.i.), il modello è pertanto necessario per attivare un allevamento di animali della specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, avicola e di acquacoltura, nonché per le successive variazioni nelle stesse aziende; sono esclusi coloro che detengono non più di tre capi ovicaprini; 2. il titolo abilitativo per l esercizio di una stalla di sosta (DPR n 320/1954, art. 17), si usa pertanto per l'avvio dell'attività di una stalla di sosta, nonché per le successive variazioni delle attività esistenti; 3. la notifica igienico-sanitaria (Reg. CE 852/2004) per attività soggette a sola registrazione, in luogo del modello E1; 4. la notifica per trasporto di animali vivi per le esigenze della propria azienda (Reg. CE 1/2005), 5. la notifica per industrie insalubri (R.D. 1265/1934, art. 216), il modello è pertanto necessario per ogni apertura di nuovo esercizio, subingresso, trasferimento di sede, ampliamento o cessazione di tutte le tipologie di attività ricomprese nell'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 1265/34), ovvero di tutte le attività ricadenti all'interno dell'allegato del Decreto del Ministero della Sanità del 5/09/94; 6. la notifica per produzione, deposito, stoccaggio e miscelazione dei mangimi per il fabbisogno esclusivo dell azienda (Reg. CE n 183/2005) Nel caso del punto 1, il servizio veterinario a seguito della richiesta di attivazione si reca nell'azienda dove devono essere allevati gli animali e rileva le coordinate geografiche, attribuisce il codice aziendale e inserisce tutti i dati relativi all'azienda appena registrata. Nel caso del punto 5, l'elenco del Ministero è articolato in due classi. - Industrie insalubri di Prima Classe: sono le attività che devono essere tenute lontano dai centri abitati, salvo che il titolare non riesca a provare che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato - Industrie insalubri di Seconda Classe: sono le attività che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato. Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), al tipo di attività esercitata. La norma settoriale prevede che le industrie insalubri siano soggette ad una preventiva notifica. Relativamente alle industrie insalubri di prima classe ubicate all'interno del centro abitato, in virtù del fatto che sussiste una certa discrezionalità circa la possibilità di consentirne o meno l'esercizio, le stesse impongono l'avvio di un procedimento di Conferenza di Servizi. Analogamente, le industrie insalubri di prima classe che producono emissioni in atmosfera rientrano nell'elenco di cui all'art. 1, comma 24 della L.R. n 3/2008 e devono essere esaminate in sede di Conferenza di Servizi. IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO? Per il trasporto di animali vivi in conto terzi si utilizza il modello E13 in luogo del modello B33.

QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA? Il procedimento per l esercizio dell attività è l immediato avvio a zero giorni. Tuttavia esso potrebbe essere soggetto a procedimenti diversi (immediato avvio a 20 giorni o Conferenza di Servizi) qualora l intero intervento da realizzare comprendesse altri procedimenti più complessi (interventi edilizi, vincoli, ). Si vedano a proposito le schede relative agli altri moduli collegati alla pratica. QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE? Trasmissione del presente modello allegato alla Duaap. QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI? Quando Ente e ufficio competente Descrizione Per tutte le attività ASL - Servizio Veterinario di Sanità Animale Verifiche sui requisiti igienico sanitari per l esercizio dell attività e registrazione della ditta L ufficio ASL competente entra nel merito delle seguenti specifiche: Per le industrie insalubri ASL - Dipartimento di Prevenzione - Classe di appartenenza e ubicazione dell'impianto produttivo; - Individuazione delle attività classificate come industrie insalubri e ricadenti nelle norme succitate; - Descrizione delle cautele adottate e del ciclo produttivo dell'impianto. Per le attività che trattano alimenti di origine animale ASL - Servizio igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) L ufficio ASL competente ha il compito di verificare il possesso dei requisiti igienico sanitari richiesti dalle norme vigenti Per le attività di produzione, deposito, stoccaggio e miscelazione dei mangimi per il fabbisogno esclusivo dell azienda RAS Ass.to Igiene e Sanità Tenuta del registro delle attività registrate QUAL È IL TERMINE DI VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO? Il titolo abilitativo vale a tempo indeterminato.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI 1. DATI GENERALI DELL INTERVENTO Inserisci il nominativo del soggetto che sottoscrive digitalmente le dichiarazioni contenute nel modulo, assumendo pertanto le responsabilità in merito. 2. SPECIFICHE RELATIVE ALL ATTIVITA Barra le caselle e fornisci informazioni di dettaglio laddove richiesto. 3. SPECIFICHE DELLE SPECIE E DELLE TIPOLOGIE DI ALLEVAMENTO Barra le caselle e fornisci informazioni di dettaglio laddove richiesto. 4. DESCRIZIONE DELLA STALLA DI SOSTA Compila con specifiche descrizioni i campi. 5. DATI SPECIFICI SULLA PRODUZIONE DI ALIMENTI In caso di attività di produzione di alimenti soggette a riconoscimento, salta il presente quadro e allega il modello E1 6. ATTIVITA DI TRASPORTO CONNESSE ALLE ESIGENZE AZIENDALI 7. ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, DEPOSITO, STOCCAGGIO E MISCELAZIONE DEI MANGIMI PER ESIGENZE AZIENDALI 8. DATI RELATIVI ALLE INDUSTRIE INSALUBRI 9. DATI RELATIVI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 10. DICHIARAZIONI GENERALI 11. ALLEGATI Il quadro 10 serve a indicare gli allegati. Barra i documenti e gli elaborati indicati che saranno allegati alla pratica.

12. NOTE In questa sezione si possono inserire eventuali ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le caratteristiche dell intervento. Occorre per questo tener conto degli uffici che visioneranno il presente modulo e i suoi allegati. 13. DATA E FIRMA DEL TITOLARE DELL AZIENDA Indica la data e il nominativo dell interessato. 14. DATA E FIRMA DEL DETENTORE RESPONSABILE DEGLI ANIMALI. Indica la data e il nominativo dell interessato. Allegato A RELAZIONE RELATIVA ALLA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO NORMATIVA DI RIFERIMENTO Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 1265/34) Decreto del Ministero della Sanità del 5/09/94. D.P.R. 320/1954 art. 17 D.P.R. 317/96 D.Lgs. 366/99 INFORMAZIONI SPECIFICHE PER LA REGOLARIZZAZIONE DI ALLEVAMENTI SUINI In riferimento a quanto previsto all articolo 2, comma 1 lett.c) del Decreto dell Assessore, si evidenzia che ai fini della regolarizzazione di cui al medesimo Decreto, devono essere posseduti, a pena di irricevibilità della pratica, i requisiti indicati nel modello B33 da dichiarare nei campi che di seguito si precisano: a) quadro 10.1 Dichiarazioni generali - Il sottoscritto dichiara di impegnarsi a comunicare, entro sette giorni, le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato con il presente atto; - che l attività è in regola con le norme di edilizia, urbanistica, tutela del paesaggio, forestale e idrogeologica, tutela delle acque e del suolo, sicurezza, destinazione d uso ed agibilità dei locali; b) quadro 10.5 - che l attività opera nel rispetto dei requisiti di cui all allegato 4 del secondo provvedimento del responsabile dell unità di progetto per l eradicazione della peste suina africana (Determinazione prot. 10887, n. 2 del 08/06/2016 e ss.mm.ii.) e del D. Lgs. 122/2011;

- che vengono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia d igiene, di cui all art. 4, comma 1 del Regolamento CE 852/2004; - di essere a conoscenza degli obblighi imposti dall Art.5 del Regolamento C.E. n. 852/2004 in materia di sistema HACCP; - descrizione delle installazioni esistenti in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 122/2011 e dell Allegato 4 della Determinazione del responsabile dell Unità di Progetto per l eradicazione della peste suina africana prot. 10887, n. 2 del 8.06.2015 e ss.mm. (recinzioni, strutture, locali, ecc.). c) quadro 11 Allegati - (per allevamenti di suini semibradi) Planimetria della recinzione esistente, in scala adeguata e preferibilmente 1:2000 o 1:4000, a firma di tecnico abilitato, datata e sottoscritta dal titolare, con le seguenti indicazioni: perimetro recinzione e viabilità al servizio dell allevamento Nel fare presente che sarà assicurata adeguata informazione anche presso gli sportelli dell Agenzia Laore presenti nel territorio e nei punti informativi temporanei di cui alla DGR 46/4 del 10.08.16, si indicano, di seguito, in modo non esaustivo, i campi che devono essere obbligatoriamente compilati a pena di irricevibilità della pratica: Quadri 1, 2, 3- sezione suini, 8, 9, 10.1, 10.5, 13 e 14 Per le pratiche di regolarizzazione non è di per sé necessario compilare ulteriori riquadri o allegare gli altri documenti indicati nel quadro 11, oltre alla planimetria della recinzione esistente, salvo che l imprenditore non effettui nella medesima azienda ulteriori attività di produzione alimentare, trasporto di alimenti o animali vivi, trattamento di mangimi ecc. per le quali è necessario compilare ulteriori quadri del modello ed allegare gli ulteriori documenti indicati nel quadro 11. A tale ultimo riguardo, si precisa che il requisito indicato nel campo 10.2, alla voce di aver già predisposto il piano di autocontrollo previsto dalle norme HACCP non è obbligatorio per la produzione primaria (all. I Reg 852/04), ma solo per la produzione secondaria di alimenti (all. II Reg. 852/04). Infine, si evidenzia che ai fini della regolarizzazione i soggetti interessati saranno tenuti al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 200/2010 e del DPR n. 320/54 le cui violazioni saranno contestate e sanabili secondo quanto disciplinato dal Decreto dell Assessore, articoli 2 e 3.