Regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo

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Regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 279) N. 357 30 marzo 2016

CAMERA DEI DEPUTATI XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni Regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 279) N. 357 30 marzo 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile 066760-2174 / 066760-9455 bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione 066760-3545 / 066760-3685 com_bilancio@camera.it La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO Atto n. 279 Natura dell atto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica Titolo breve: Regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo Riferimento normativo: articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 Relatore per la Commissione di merito: Carrescia Gruppo: PD Relazione tecnica (RT): presente Commissione competente: VIII (Ambiente) Il regolamento in esame adottato in attuazione delle disposizioni di cui all art. 8 del D.L. 133/2014 reca norme finalizzate a rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, nonché disposizioni di riordino e di semplificazione della materia. Normativa vigente: il D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell ambiente), art. 186, ha dettato norme destinate a regolare l utilizzo delle terre e rocce da scavo al di fuori della disciplina sui rifiuti. Successivamente, in attuazione della direttiva sui rifiuti 2008/98/CE, il D.Lgs. 205/2010 ha introdotto nel testo del Codice uno specifico articolo (il 184-bis) che ha stabilito le condizioni in presenza delle quali una sostanza o un oggetto sono considerati un sottoprodotto e non un rifiuto. Con il D.M. 161/2012 ("Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"), sono stati stabiliti i criteri qualitativi e quantitativi da soddisfare per considerare come sottoprodotti, e non rifiuti, le terre e rocce da scavo. Con il decreto-legge n. 69 del 2013 è stata modificata la disciplina che consente l'utilizzo delle terre e rocce da scavo al di fuori della normativa sui rifiuti, chiarendo i casi in cui si applica il D.M. 161/2012: in particolare, tale decreto si applica nell'ambito di attività o opere soggette a VIA (valutazione di impatto ambientale) o ad AIA (autorizzazione integrata ambientale); negli altri casi la normativa da rispettare è quella dettata dai commi 1-4 dell'art. 41-bis del D.L. 69/2013. Da ultimo, l articolo 8 del decreto-legge 133/2014 (Apertura dei cantieri e realizzazione di opere pubbliche) ha previsto l emanazione di disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina relativa alle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. A tal fine la norma ha indicato specifici principi e criteri direttivi. La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo allegati al DL 133/2014 non hanno ascritto all articolo 8 effetti finanziari. Il provvedimento, composto di 31 articoli e di 9 allegati, è corredato di relazione tecnicofinanziaria, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione - 1 -

tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica. VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI Articolo 1: si precisa che il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo viene operata con particolare riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del D.Lgs. 152/2006, provenienti sia da cantieri di piccole dimensioni che da quelli di grandi dimensioni (assoggettati o meno a valutazione di impatto ambientale, VIA, o ad autorizzazione integrata ambientale, AIA), compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti; alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica. Articoli 9-12, 13, 16, 20, 21 e 27: dettano la disciplina relativa al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo da redigersi a cura del proponente e da trasmettere all amministrazione individuata quale autorità competente, all ARPA e all APPA per la verifica del rispetto dei requisiti che qualificano le terre e le rocce da scavo come sottoprodotti. Gli oneri derivanti dalle attività di verifica svolte dall ARPA o dall APPA sono a carico dei proponenti (articoli 9-12). E previsto che, nel caso in cui l ARPA o l APPA non eseguano le attività di controllo previste, le stesse possono, su richiesta e con oneri a carico del proponente, essere eseguite anche da altri organi dell amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti (Articolo 13, comma 1). Nel caso di aggiornamento o proroga del piano di utilizzo, l autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all articolo 4, comma 2 ovvero quelli previsti affinché le terre e rocce da scavo siano qualificate come sottoprodotti - dispone con provvedimento motivato il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti (articolo 16, comma 20). Vengono disciplinate le attività a carico dell ARPA e dell APPA nei casi in cui il sito di produzione delle terre e rocce da scavo ricada in un sito oggetto di bonifica, nonché le attività di ispezione, controllo, prelievo e verifica che i due organi devono - 2 - ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA La relazione tecnica rileva, innanzi tutto, che dall applicazione della disciplina recata dallo schema di DPR in esame non derivano nuovi e/o maggiori oneri per lo Stato o per le singole amministrazioni coinvolte. A tale proposito, la RT precisa che lo schema reca essenzialmente disposizioni di riordino e di semplificazione della materia afferente all utilizzo di terre e rocce da scavo. Afferma, inoltre, che la neutralità finanziaria del provvedimento è assicurata dalla circostanza che il sistema dei controlli da parte di ARPA/APPA e autorità competenti unico aspetto suscettibile di apprezzamento economico risulta sostanzialmente invariato rispetto alla previgente normativa recata dal DM n. 161/2012. La relazione tecnica segnala che l articolo 27, comma 4, stabilisce che i proventi derivanti dalle tariffe corrisposte dal proponente o dal produttore per le attività di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 16, comma 20, e 21, comma 6, rese dall ARPA o dall APPA nonché dagli organi dell amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente, sono versati all entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell ambiente provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti i proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle attività svolte. Riguardo, in particolare, alle previsioni contenute nell articolo 13 in materia di controllo equipollente da parte di altri organi dell amministrazione pubblica, la RT ricorda che gli oneri sono esclusivamente a carico del proponente e, pertanto, senza alcun aggravio per la finanza pubblica. Con riferimento alle attività indicate nell articolo 21, la RT evidenzia che esso ripropone nella sostanza quanto già previsto dall art. 41-bis del DL n. 69/2013. La RT afferma che l onere economico derivante dalle predette attività di controllo è a carico del produttore senza nuovi o

DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI effettuare secondo una programmazione annuale. I relativi oneri sono a carico del produttore (articoli 20 e 21, comma 6). Il comma 4 dell art. 27 disciplina la destinazione dei proventi derivanti dalle tariffe corrisposte per le verifiche e i controlli previsti dallo schema in esame. Viene previsto che gli stessi siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il Ministro dell'ambiente provvederà poi, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti i proventi derivanti dalle tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attività svolte. Articoli 15, 16, 17 e 28: disciplinano le modalità di aggiornamento del piano di utilizzo (articolo 15); dispongono in materia di inizio dei lavori e durata del piano di utilizzo (articolo 16); prevedono l obbligo di comunicazione alle autorità competenti del nominativo dell esecutore del piano di utilizzo e disciplinano gli obblighi in capo al medesimo, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 17); prevedono che le autorità di controllo effettuino, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e degli obblighi assunti nel piano di utilizzo o con la dichiarazione di utilizzo o nella DAU (dichiarazione di avvenuto utilizzo). Articolo 30: dispone che dall attuazione del regolamento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all attuazione delle disposizioni previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse derivanti dall approvazione delle tariffe previste dal presente decreto. ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica, con riferimento agli oneri connessi alle previsioni di cui agli articoli 15, 15, 17 e 28, evidenzia che le attività poste in capo all autorità competenti risultano speculari a quelle del DM n. 161/2012 e pertanto dal loro svolgimento non emergono nuovi oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione. In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che - come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica - gli adempimenti previsti dalla disciplina possano essere effettuati dalle amministrazioni competenti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, quindi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene alle attività i cui costi sono a carico dei proponenti, andrebbe altresì confermato che le modalità di imputazione e acquisizione delle somme siano idonee ad assicurare l integrale copertura dei costi delle attività - 3 -

medesime anche sotto il profilo dell allineamento temporale tra somme corrisposte dagli interessati e spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni competenti. - 4 -