ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

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ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Prot. n.00242 Decisione n. 22 Anno 2014 L Alta Corte di Giustizia Sportiva composta da dott. Franco Frattini - Presidente dott. Dante D Alessio - Relatore prof. Massimo Zaccheo prof.ssa Virginia Zambrano prof. Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. n. 14/2014, sul ricorso proposto in data 19 maggio 2014 dal sig. Luca Bellora contro la Federazione Italiana di Football Americano (F.I.D.A.F.) per l abrogazione e/o l eliminazione dell art. 17 del Regolamento del tesseramento FIDAF e dell art. 7 del tesseramento sanitario FIDAF; visti tutti gli atti e i documenti di causa; uditi, all udienza pubblica del 24 giugno 2014, l avv. Andrea Rodelli per il ricorrente Luca Bellora e l avv. Giovanni Fontana per la resistente F.I.D.A.F.; udito il Relatore, cons. Dante D Alessio. Foro Italico Palazzo H L.go Lauro de Bosis, 15 00194 - Roma Segreteria: tel. +39 06 3685.7382 - fax +39 06 32723729 altacorte@coni.it - altacorte@cert.coni.it - www.coni.it Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni

Ritenuto in fatto 1.- Il signor Luca Bellora, giocatore di american football, ha impugnato, davanti all Alta Corte, l art. 17 del Regolamento del tesseramento FIDAF e l art. 7 del Regolamento sanitario FIDAF, nella parte in cui prevedono che non possa essere svolta attività agonistica in età superiore ai 48 anni. Il signor Luca Bellora ha ricordato di avere svolto attività agonistica dal 1984 e fino al 31 dicembre 2013, e che, avendo compiuto 49 anni il 4 gennaio 2014, non può più partecipare al campionato italiano di american football a causa delle suddette disposizioni che limitano il suo diritto all esercizio dell attività sportiva. Il signor Bellora ha, quindi, sostenuto l illegittimità delle indicate disposizioni per la violazione degli articoli 3 e 18 della Costituzione, dell art. 1 della legge n. 91 del 1981, dell art. 14 della Convenzione europea per i diritti dell uomo, dell art. 16, comma 1, del d. lgs. n. 242 del 1999 e dell art. 6 del codice sportivo CONI del 30 ottobre 2012. Il ricorrente ha poi aggiunto che le impugnate disposizioni determinano anche una discriminazione per gli atleti italiani, tenuto conto della mancanza di analoga disposizione limitativa negli altri campionati europei. 2.- Al ricorso si oppone la FIDAF, Federazione Italiana di American Football, che ha sostenuto la tardività del ricorso, la sua inammissibilità, in relazione alla richiesta di espungere dall ordinamento sportivo una norma regolamentare, nonché la sua infondatezza, considerato il diritto/dovere delle Federazioni sportive di fissare un limite di età allo svolgimento dell attività sportiva agonistica. Considerato in diritto 1.- Si può prescindere dall esame delle eccezioni di rito sollevate dalla FIDAF tenuto conto della evidente infondatezza del ricorso. 2.- Si deve, al riguardo, ricordare che il Consiglio Federale della FIDAF ha posto il contestato limite di età di 48 anni, per lo svolgimento dell attività agonistica, con delibera del 28 luglio 2013, approvata dal CONI il 12 novembre 2013, nell esercizio delle sue funzioni di autoregolamentazione dell attività sportiva e tenendo conto dell esigenza di tutelare la salute di coloro che svolgono attività sportiva agonistica. 3.- In materia era stata emanata la legge 26 ottobre 1971, n. 1099, sulla tutela sanitaria delle attività sportive, che, all art. 2, aveva stabilito che con decreto del Ministro per la Sanità, sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dovevano essere emanate «le norme regolamentari volte a disciplinare le modalità di esercizio della tutela per le singole attività sportive, con particolare riferimento all'età, al sesso ed alla qualifica dilettantistica o professionistica di coloro 2

che praticano le rispettive attività, nonché a prevedere i casi in cui sono obbligatorie le visite prima e dopo le gare in relazione al rischio ed al carico al quale viene sottoposto l'atleta». In attuazione di tale disposizione, il Decreto del Ministro della Sanità, in data 5 luglio 1975, ha stabilito, in una dettagliata tabella, i limiti minimi e massimi di età entro i quali, per ogni sport, può essere svolta l attività agonistica. In tale decreto non era peraltro compresa la disciplina sportiva del football americano che all epoca non si era ancora sviluppata. Era stato, invece, previsto per il rugby (lo sport che può ritenersi più affine al football americano) il limite massimo di età di 40 anni. 4.- E poi intervenuto il D.M. del 18 febbraio 1982 con il quale il Ministro della Salute, nel dettare i criteri per l effettuazione dei controlli sanitari di idoneità sportiva per la parte relativa all attività agonistica, ha stabilito, all art. 2, che «l'accertamento di idoneità, relativamente all'età ed al sesso, per l'accesso alle singole attività sportive agonistiche viene determinato dai medici di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge n. 33 del 1980, sulla base della valutazione della maturità e della capacità morfofunzionale e psichica individuale, tenuto conto delle norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali». Per effetto di tale disposizione, è stato assegnato alle Federazioni sportive il potere/dovere di individuare criteri generali, anche in relazione all età (massima o minima), per lo svolgimento dell attività sportiva agonistica. Una recente nota dell Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, in data 11 settembre 2013, ha ribadito che, alla luce della normativa vigente, la qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola Federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 5.- L attività agonistica deve, pertanto, ritenersi preclusa non solo a coloro che (individualmente) risultino, all esito dei necessari controlli preventivi, non in possesso di quei determinati requisiti psicofisici che sono ritenuti indispensabili (per ogni disciplina) ad evitare l'avverarsi di eventi dannosi o pericolosi per la salute (individuale o collettiva), ma anche a coloro che (in via generale) sono ritenuti non idonei per l età anagrafica. La preclusione determinata dall età dell atleta ha carattere generale e si fonda su una presunzione assoluta, basata su dati clinici e statistici, secondo cui prima di una certa età (o dopo una certa età) l attività agonistica può determinare un concreto rischio per la salute dell atleta (ed anche di altri partecipanti alle competizioni) ed è, quindi, giustificata dalle finalità sociali che le indicate disposizioni perseguono. 6.- Le Federazioni sportive, in applicazione della richiamata disciplina, hanno dettato, pertanto, criteri per lo svolgimento dell attività sportiva agonistica, anche in relazione all età dei tesserati, e facendo applicazione di tale disciplina la FIDAF ha stabilito il limite massimo di età entro il quale un proprio tesserato può svolgere l attività sportiva agonistica. 3

7.- Le norme regolamentari impugnate si devono ritenere peraltro esenti dai vizi denunciati, ben potendo, come si è visto, le Federazioni stabilire le regole ed i limiti, anche ai fini della tutela della salute, entro i quali è consentito lo svolgimento dell attività agonistica e non risultando manifestamente illogico il limite di età stabilito. 8.- In particolare l esercizio, in concreto, del potere assegnato in materia alle Federazioni sportive è espressione di una valutazione tecnico/discrezionale che è effettuata tenendo conto delle caratteristiche della diverse discipline sportive e delle conseguenti implicazioni di carattere fisico - sanitario. 9.- Nella fattispecie, la scelta di non consentire lo svolgimento dell attività agonistica in età superiore ai 48 anni, effettuata sulla base del parere espresso dalla Commissione Medico Federale, non può ritenersi manifestamente irragionevole tenuto conto della particolare natura dell attività sportiva agonistica del football americano. Peraltro, il limite imposto dalla FIDAF non appare nemmeno eccessivamente rigoroso considerato che, per il rugby, che è l attività agonistica più vicina a quella del football americano, la Federazione ha poi posto il limite massimo di 42 anni. 10.- In conclusione, per tutte le esposte ragioni, si deve ritenere che non sussistano le violazioni delle norme (anche costituzionali) richiamate dal ricorrente che, come ricordato dalla FIDAF, può comunque continuare a svolgere attività sportiva con la stessa Federazione (nel football senza contatto) o con altre Federazioni. 11.- Il ricorso deve essere pertanto respinto. Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti. P.Q.M. L Alta Corte di Giustizia Sportiva Respinge il ricorso. Spese compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 24 giugno 2014. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Dante D Alessio 4

Depositato in Roma in data 28 luglio 2014. Il Segretario F.to Alvio La Face 5