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Corte dei Conti Parere n. 3/Par./2005 SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 16 marzo 2005, composta dai Magistrati: Dott. Ivo MONFELI Presidente Dott. Ugo REPPUCCI Consigliere Relatore Dott. Gianfranco BATTELLI Consigliere Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Vista la legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, ed in particolare l art.7, comma 8; 1

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva; Vista la richiesta di parere da parte del Sindaco di Limone Piemonte in data 12 febbraio 2005 n. 1245 avente ad oggetto l indebitamento del Comune a seguito di accordo di programma; Vista l Ordinanza n. 2/Par./2005, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta ed ha nominato relatore il Consigliere Ugo Reppucci; Udito il relatore; Ritenuto in FATTO La richiesta di parere all esame di questa Sezione viene formulata ai sensi dell art.7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n.131, recante: disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3. Essa proviene dal Sindaco del Comune di Limone Piemonte (CN) il quale chiede di sapere se l accordo di programma può considerarsi impegno di spesa per cui è possibile derogare al limite del 12% dell indebitamento fissato dalla legge finanziaria 2005 e se, qualora si procedesse all indebitamento, si possa ravvisare danno erariale. MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, è prevista dall art.7, comma 8, della Legge n.131/2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali 2

funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell efficienza ed efficacia dell azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica, aggiungendo che analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane. La funzione consultiva in parola è stata disciplinata, quanto a principi e modalità, dalla Sezione delle Autonomie con documento adottato nell adunanza del 27 aprile 2004, con il quale sono stati preliminarmente dettati i criteri atti a garantire l uniformità di indirizzo e, quindi, individuati i soggetti legittimati alla richiesta, l ambito oggettivo della funzione, l ufficio competente a rendere il parere in relazione al carattere generale o locale dello stesso, il procedimento per l esercizio della funzione con indicazione dei relativi profili temporali. Pertanto, ai fini dell ammissibilità della richiesta di parere in esame, occorre verificare la legittimazione del soggetto richiedente ed il profilo oggettivo della richiesta. 1) Legittimazione della richiesta: La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla norma. Al riguardo si rileva che non risulta ancora entrato in funzione in Piemonte il Consiglio delle autonomie locali, per cui non esistono preclusioni, sotto questo profilo, all ammissibilità della richiesta. 3

La stessa può considerarsi ammissibile se proveniente dall Organo rappresentativo dell Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio regionale, provinciale, comunale). Nel caso in esame nessun dubbio sussiste circa la legittimazione del soggetto richiedente. Ed invero il parere è stato richiesto dal Sindaco quale organo rappresentativo dell Ente ai sensi del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. La richiesta di parere, in quanto atto propulsivo dell esercizio della funzione consultiva da parte di un organo magistratuale in posizione di neutralità e di collaborazione con le autonomie locali, può farsi fondatamente rientrare nei generici poteri di iniziativa del Capo dell Amministrazione, cui oltre alla rappresentanza dell Ente, spetta il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici (att.50 del citato T.U. delle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali). Sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere si appalesa ammissibile. 2) Profilo oggettivo della richiesta. I pareri sono, dalla norma, previsti esclusivamente nella materia della contabilità pubblica. L ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo, è limitato agli atti generali, ovvero atti o schemi di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o materie comportanti spese, circolari), o inerenti all interpretazione di norme vigenti, nonché in merito a soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella 4

compilazione dei bilanci e dei rendiconti, o attinenti alla preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli Enti intendessero adottare. Sotto tale profilo il parere richiesto non rientra in nessuna delle casistiche sopra delineate. Tra l altro, nelle fattispecie, il parere avrebbe per oggetto un modulo pattizio perfetto, la cui esecuzione verrebbe condizionata dal parere stesso. Inoltre il citato Documento delle Sezioni Autonomie del 27/04/2004 espressamente ha stabilita che la funzione consultiva non dovrà svolgersi in ordine a quesiti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie della Procura Regionale. Sotto il profilo oggettivo la richiesta è pertanto inammissibile. P.Q.M. La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte dichiara inammissibile la su indicata richiesta del Comune di Limone Piemonte. Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all Amministrazione che ne ha fatto richiesta. Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 16 marzo 2005. Il Relatore Il Presidente Dott. Ugo REPUCCI Dott. Ivo MONFELI Depositato in Segreteria il Il Direttore Dott.ssa Anna Maria Ferrero 5