Il PRESIDENTE. VISTA la legge n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale", come successivamente integrata e modificata;

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E n t e d i d i r i t t o p u b b l i c o L e g g e 2 8 g e n n a i o 1 9 9 4, n. 8 4 CODICE FISCALE 90015100499 ORDINANZA N. 17/2007 (REGOLAMENTO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ PORTUALI SVOLTE NEL PORTO DI PIOMBINO) Il PRESIDENTE VISTA la legge 28.01.1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale", come successivamente integrata e modificata; VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485; CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2-ter, della legge 84/94, a far data del 1 gennaio 1999 sono stati attivati i poteri di cui al precedente comma 2-bis; VISTO il DPR 27 aprile 1955, n. 547, recante le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; VISTO il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, in particolare l articolo 23, comma 4, che mantiene ferme in capo alle autorità portuali le competenze in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori in ambito portuale; VISTA la propria Ordinanza n 09/2006, in data 21 marzo 2006, con la quale veniva approvato il Regolamento per il transito e la sosta delle merci pericolose nel porto di Piombino ; VISTA la propria Ordinanza n 10/2007, in data 13 giugno 2007, con la quale veniva approvato il Regolamento per la disciplina della movimentazione, circolazione e operatività dei mezzi e delle attrezzature portuali nel porto di Piombino ; CONSIDERATA la necessità di disciplinare le attività svolte nel porto di Piombino, la cui competenza è in capo all Autorità Portuale, e che il loro svolgimento in sicurezza riflette direttamente sulla sicurezza generale del porto, al fine di consentire alla stessa Autorità il coordinamento di cui all articolo 6 comma 1 lettera a) e articolo 8 comma 3 lettera f) della Legge 84/94 e ss. mm. e ii., nonché la vigilanza di cui all articolo 24 comma 2-bis della stessa Legge; RITENUTO necessario, pertanto, disciplinare lo svolgimento delle attività svolte nel porto di Piombino, con particolare riferimento ai lavori, alle manutenzione, e ogni altra attività che rifletta o che possa interferire con il regolare svolgimento delle operazioni portuali di cui all articolo 16 della Legge 84/94 e ss. mm. e ii.; SENTITO il Comitato Igiene e Sicurezza del Porto di Piombino, ed acquisito il proprio parere nella seduta del giorno 12 luglio 2007;

ACQUISITO il parere favorevole dell Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, in data 7 agosto 2007; SENTITO il Locale Ufficio di Pubblica Sicurezza, ed acquisito il relativo parere nell ambito del Comitato Igiene e Sicurezza del 12 luglio 2007; SENTITO il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ed acquisito il relativo parere nell ambito del Comitato Igiene e Sicurezza del 12 luglio 2007; SENTITO il Chimico di Porto. Dr. Rodolfo Simoni, ed acquisito il relativo parere nell ambito del Comitato Igiene e Sicurezza del 12 luglio 2007; VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, come successivamente modificato ed integrato, e il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, come successivamente modificato; ORDINA Articolo 1 Con decorrenza 29 agosto 2007 è approvato "Regolamento di coordinamento e sicurezza delle attività portuali svolte nel porto di Piombino, allegato alla presente Ordinanza della quale è parte integrante e sostanziale. Articolo 2 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel Regolamento predetto. I contravventori della presente Ordinanza saranno punibili a norma di legge. Articolo 3 La presente Ordinanza abroga ogni diversa disposizione in materia precedentemente emanata incompatibile e/o in contrasto con le disposizioni di cui al presente regolamento. Piombino, 07.08.2007 Luciano GUERRIERI

REGOLAMENTO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ PORTUALI SVOLTE NEL PORTO DI PIOMBINO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 (Finalità del provvedimento) 1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le attività svolte nel porto di Piombino la cui competenza è in capo all Autorità Portuale di Piombino, nonché di attuare il coordinamento di cui all articolo 6 comma 1 lettera a) e articolo 8 comma 3 lettera f) della Legge 84/94 e ss. mm. e ii., e la vigilanza di cui all articolo 24 comma 2- bis della stessa Legge. Articolo 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente Regolamento e, salvo che non sia diversamente ed espressamente indicato, valgono le seguenti definizioni: Autorità Portuale, l'autorità Portuale di Piombino; Autorità Marittima, il competente Ufficio Marittimo; A.S.L,, Azienda Sanitaria Locale 6 LIVORNO - Dipartimento della Prevenzione - Area Funzionale della Val di Cornia Servizio Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro; Ufficio Sicurezza, l Ufficio Sicurezza e Ambiente dell Autorità Portuale di Piombino; Agenzie, l Agenzia Marittima, l Agente Marittimo, Ship Agent,o comunque colui che a qualunque titolo assiste il Comandante e la sua nave nei confronti delle autorità locali e dei terzi, provvedendo a quanto di interesse dell armatore o del vettore che lo ha nominato; Attività Tecnica, l operazione di bunkeraggio e/o rifornimento provviste e/o rifornimento idrico e/o conferimento sloop e/o manutenzione; Veicoli, tutte le macchine, di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall'uomo; Imprese portuali, i soggetti autorizzati ex articolo 16 della Legge 84/94 e ss. mm. e ii all espletamento di operazioni e servizi portuali; Lavoratori portuali, dipendenti delle imprese portuali iscritti nei Registri di cui all articolo 24/comma 2 della Legge 84/94 e ss. mm. e ii.

Operazioni e servizi portuali, le attività di cui all'articolo 16 della Legge 84/94 e ss. mm. e ii; Mezzi portuali, le gru, tutti i carrelli elevatori, trattori, pianali/carrelli, motopale ecc, indicati nell elenco mezzi delle singole imprese portuali e risultanti dagli appositi Registri tenuti dall Autorità Portuale; Aree comuni, tutte le strade portuali, i piazzali di imbarco, le aree di sosta e tutte quelle non ricompresse tra le zone operative cosi come successivamente definite, Zone operative, le zone, così come individuate nella planimetria TAV. 1 - Allegato V, debitamente recintate, nell ambito delle quali avvengono le operazioni portuali di cui all art. 16 della L. n 84/94, Area Magona Area a terra prospicienti la banchina G. Pecoraro quando recintate e segnalate, le aree a terra prospicienti la banchina Trieste; Documento di sicurezza, documento di cui all articolo 4 del D.Lgs n 272/99 e/o all articolo 4 del D.Lgs n 626/94 come ss. ii. e mm. Pescherecci, navi da pesca così come definite dalla Convenzione Solas, al Capitolo 1 Regola 2; Merci pericolose, le merci di cui al codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (codice I.M.D.G.); Nave, le navi da carico e/o navi cisterne, così come definite dalla Convenzione Solas, al Capitolo 1 Regola 2; Incidenti, tutti gli incidenti sul lavoro occorsi ai lavoratori portuali e/o a coloro che svolgono un attività lavorativa in ambito portuale correlata all operatività del porto comportanti perdita di vita, gravi lesioni o incapacità al lavoro e casi di specifiche malattie da lavoro; Eventi pericolosi, tutti gli altri casi non rientranti nella definizione di Incidenti, come per esempio, il crollo di gru o bighi, esplosioni e gravi incendi, e comunque ogni altro evento straordinario che determini la sospensione e/o il rallentamento delle operazioni portuali, indipendentemente dal fatto che provochi o non provochi danni alle cose e/o persone. Articolo 3 (Campo di applicazione) 1. Il presente regolamento si applica alle seguenti attività svolte nel porto di Piombino: operazioni portuali; lavori in porto; alaggi e vari; sbarco del pescato; uso di fiamme libere. 2. Il presente regolamento non si applica alle attività svolte nel porto di Piombino, dalle Forze dell Ordine e dalle Forze di Polizia in ragione del proprio ufficio.

TITOLO II COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI PORTUALI RELATIVE ALLE NAVI DA CARICO CAPO I - AGENZIE MARITTIME / RACCOMANDATARI MARITTIMI / INSTITORI - Articolo 4 (Comunicazioni relative all accosto delle navi da carico) 1. Al fine di consentire all Autorità Portuale l attuazione del coordinamento di cui al precedente articolo 1, le agenzie delle navi, che richiedono l accosto alle banchine del porto di Piombino, per lo svolgimento di operazioni portuali e/o finalizzate allo svolgimento di sola attività tecniche, dovranno inviare per conoscenza copia della Domanda d accosto e delle eventuali successive comunicazioni di variazione, anche all Ufficio Sicurezza. 2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 potrà essere inviata, anche a mezzo fax / posta elettronica, CAPO II IMPRESE PORTUALI - Articolo 5 (Comunicazione di operazione portuale) 1. Al fine di consentire all Autorità Portuale l attuazione del coordinamento di cui al precedente articolo 1, le imprese portuali titolari di commesse/contratti relative ad operazioni portuali da svolgere su navi ormeggiate nel porto di Piombino, o di segmenti del ciclo delle operazioni, dovranno inviare, a mezzo fax / posta elettronica, all Ufficio Sicurezza la Scheda operazione nave, secondo il modello in allegato I, debitamente compilato in ogni sua parte per le informazioni disponibili, e successivamente integrato via via che si aggiornano/modificano/integrano le informazioni in esso riportate. 2. Nella Scheda operazione nave dovrà essere specificato in particolar modo: l elenco dei lavoratori impiegati con relativa mansione; l elenco dei mezzi con l indicazione dell eventuale numero; l elenco dei dispositivi di protezione individuali, previsti dal documento di sicurezza dell impresa redatto ex art. 4 del Decreto Legislativo 272/99, per la specifica operazione da svolgere;

l avvenuta condivisione delle procedure di sicurezza con eventuali altri soggetti che cooperano nel ciclo di operazione portuale relativo alla stessa nave. 3. La comunicazione di cui al precedente comma 1 dovrà essere inviata, con i dati disponibili, almeno 24 ore prima del previsto arrivo della nave se noto, e successivamente integrata e aggiornata ogni qual volta vengono modificati i dati di cui al precedente comma 2, ovvero ad ogni cambio turno di lavoro dell impresa portuale. Articolo 6 (Coordinamento tra imprese) 1. Nell ambito dello svolgimento delle operazioni portuali, qualora dovessero sussistere, anche in zone/aree diverse rispetto all accosto della nave, intersezioni tra mezzi portuali di diverse imprese portuali, intersezioni tra lavoratori portuali e mezzi portuali ovvero tra attività di imprese portuali o soggetti diversi, con particolare riferimento alle aree di commistioni e intersezione tra operazioni di imbarco/sbarco merce e imbarco/sbarco passeggeri, ovvero incolonnamento, dovrà essere redatta dai soggetti operanti un documento di condivisione delle procedure di sicurezza. 2. Copia delle procedure di sicurezza di cui al comma 1 dovranno sempre essere a disposizione del Capo turno. TITOLO III LAVORI IN PORTO CAPO I LAVORI DA ESEGUIRE IN AMBITO PORTUALE - Articolo 7 (Richiesta Nulla Osta) 1. Fatte salve le disposizioni inerenti alla vigilanza ex articolo 68 del Codice della Navigazione, nonché la disciplina per la tutela dei beni demaniali marittimi, ogni lavoro/intervento edile, di carpenteria, di manutenzione, meccanico, elettrico, o qualunque altra tipologia che possa interferire con il regolare svolgimento delle attività portuali, svolto nel porto di Piombino è soggetto al preventivo nulla osta dell Autorità Portuale, da richiedere all Ufficio Sicurezza, rilasciato al fine di attuare il coordinamento di cui al precedente articolo 1.

2. Per il rilascio del nulla osta di cui al precedente comma 1, l impresa esecutrice dei lavori dovrà presentare all Autorità Portuale apposita istanza, in regola con la normativa sul bollo, secondo il modello in allegato II, con almeno 7 giorni lavorativi di anticipo dall inizio dei lavori stessi. Detta istanza dovrà essere corredata di: a. Copia della Commessa/Contratto; b. elenco del personale impiegato; c. elenco mezzi impiegati; d. copia di Polizza assicurativa dei veicoli e ogni altro mezzo impiegato; e. copia della carta di circolazione dei veicoli impiegati, nonché eventuali certificati di revisione periodica di altri mezzi; f. copia di polizza assicurativa per Responsabilità Civile, contratta dall impresa esecutrice dei lavori, con massimale unico minimo di 500.000; g. estratto del documento di sicurezza aziendale e scheda di sicurezza relativa all operazioni da svolgere; h. una planimetria della zona e delle aree adiacenti a quella in cui devono essere effettuati i lavori, riportante l area della zona delimitata da impedimenti e segnaletica. Articolo 8 (Rilascio Nulla Osta) 1. L Autorità Portuale rilascerà il proprio nulla osta, tenuto conto anche degli eventuali pareri al riguardo resi dall ASL, dall Autorità Marittima, dai Vigili del Fuoco e/o dal Servizio Chimico di Porto. 2. Potranno essere rilasciati nulla osta richiesti con un preavviso inferiore ai 7 giorni lavorativi solo ed esclusivamente nel caso di assoluta e comprovata necessità dell esecuzione dei lavori connessa al verificarsi di fatti imprevedibili. 3. Per il rilascio del nulla osta di cui al precedente comma 1, l Autorità Portuale, qualora lo ritenga opportuno, avrà facoltà di richiedere ulteriori informazioni all impresa esecutrice e, a se necessario, potrà subordinare il proprio nulla osta al parere del Comitato Igiene e Sicurezza, nonché del Servizio Chimico di Porto. 4. Per i lavori in cui è previsto l uso di fonti termiche/impiego fiamme libere, l impresa esecutrice, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, dovrà attivare la procedura prevista dal Regolamento per l uso delle fonti termiche nel porto di Piombino. 5. Le eventuali spese connesse al rilascio dei pareri di cui al predente comma 3 saranno a carico dell impresa esecutrice.

Articolo 9 (Dispositivi di Protezione Individuali) 1. Fermo restando quanto previsto dai documenti di sicurezza delle singole aziende, per coloro che svolgono un attività lavorativa in porto è obbligatorio indossare i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale, a seconda della zona ove questi operano tenuto conto della planimetria in allegato V: a. ZONE OPERATIVE: i. Elmetto Protettivo; ii. Vestiario alta visibilità per il 50%; iii. Scarpe antinfortunistica; b. AREE COMUNI: i. Vestiario alta visibilità per il 50%; CAPO II ALAGGI E VARI - Articolo 10 (Istanza da presentare) 1. Fatte salve le disposizioni inerenti alla vigilanza ex articolo 68 del Codice della Navigazione, chiunque intenda effettuare operazioni di alaggio/varo nel porto di Piombino dovrà presentare con almeno 48 ore di anticipo all Ufficio Sicurezza apposita richiesta di nulla osta, vistata per presa visione dall Ufficio Circondariale Marittimo, in regola con la normativa sui bolli, in duplice copia, utilizzando l apposito modello in allegato III, debitamente compilato in ogni sua parte. 2. L Autorità Portuale si riserva di prendere in esame le richieste pervenute oltre il termine fissato. 3. I cantieri navali, officine meccaniche, rivendite e concessionarie di unità in genere che per motivi derivanti dalla propria attività lavorativa tecnico commerciale avessero la necessità di effettuare, nello stesso giorno più operazioni di alaggio e varo di una medesima unità o di unità diverse, possono presentare un'unica istanza cumulativa indicando le caratteristiche di ogni imbarcazione.

TITOLO V COORDINAMENTO UNITA DA PESCA E RELATIVE OPERAZIONI DI SBARCO DELLE PESCATO Articolo 11 (Pescherecci non di stanza nel porto) 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 179 e 181 del Codice della Navigazione, i pescherecci che intendono approdare al porto di Piombino, anche per periodi di tempo limitati, per lo sbarco del pescato, dovranno attenersi a quanto disposto dal presente Regolamento. 2. Dovranno inviare all Ufficio Sicurezza la comunicazione di cui all allegato IV, compilata in ogni sua parte. 3. La permanenza a banchina delle unità di cui al precedente comma 1 dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento dell operazione di sbarco del pescato. 4. Salvo che per comprovate necessità, durante la permanenza a banchina delle unità di cui al precedente comma 1, l equipaggio dovrà rimanere a bordo. 5. I soggetti operanti nell attività di sbarco del pescato, se non previsto dal rispettivo documento di sicurezza, durante lo svolgimento della propria attività presso l area di cui al punto 1 del successivo articolo 12, sono esentati dall obbligo di cui al di cui al precedente articolo 11, punto 1, lettera a, linea i. Articolo 12 (Banchina destinata allo sbarco del pescato) 1. La banchina di Levante della Darsena Magona è destinata allo sbarco del pescato dai pescherecci non di stanza nel porto di Piombino. 2. Ferme restando le competenze, di cui all articolo 62 del Codice della Navigazione, in capo all Autorità Marittima, al fine di consentire all Autorità Portuale l attuazione del coordinamento di cui al precedente articolo 1, eventuali deroghe al precedente comma 1 dovranno essere valutate, anche via telefono, dall Ufficio Sicurezza.

TITOLO VI COORDINAMENTO PORTUALE Articolo 13 (Predisposizione del Piano di Coordinamento Portuale) 1. Ogni giorno feriale, alle ore 11, l Ufficio Sicurezza predisporrà un Piano di Coordinamento Portuale, che terrà conto: delle operazioni portuali da svolgere; di tutti i lavori in porto per il quale sia stato rilasciato apposito nulla osta; di tutti gli alaggi e vari autorizzati; dell uso di fiamme libere per il quale sia stato rilasciato apposito nulla osta; dei nulla osta rilasciati per i transiti di merci pericolose destinate all imbarco e/o provenienti dallo sbarco; dei transiti di trasporti eccezionali per i quali sia stato rilasciato apposito nulla osta; ogni altra attività che possa interferire con il regolare svolgimento delle attività portuali, per la quale l Autorità ha rilasciato il proprio nulla osta Articolo 14 (Comunicazione del Piano di Coordinamento Portuale) 1. Il Piano di Coordinamento Portuale di cui al precedente articolo 14, sarà comunicato, entro le ore 11.30 di ogni giorno feriale all Autorità Marittima al fine di consentire alla stessa la predisposizione degli accosti giornalieri. TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 15 (Allegati) 1. Il presente Regolamento è corredato di n VI Allegati, i quali sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Articolo 16 (Accesso a Zone Operative) 1. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina sugli accessi, nonché alle procedure di security, chiunque accede alle zone operative del porto di Piombino di cui alla planimetria in allegato V, e a qualunque titolo, dovrà indossare i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale: Elmetto Protettivo Vestiario Alta Visibilità 50%.- Articolo 17 (Comunicazione di Incidenti e/o Eventi pericolosi) 1. Fermo restando quanto previsto dalle altra vigenti normative, qualunque Incidente e/o Evento pericoloso dovrà essere notificato dall Impresa titolare dell operazione portuale o dalla direzione dell Impresa che effettua i lavori, nel più breve tempo possibile all Autorità, all ASL ed all Autorità Marittima, secondo il modello in allegato VI.

ALLEGATO I OGGETTO: Riferimento Ordinanza n.17/07 Comunicazione di Operazione Portuale. Nave: - Banchina: Operazione da svolgere: IMBARCO SBARCO - Merce: Tonnellate: Impresa titolare della commessa: Altre imprese operanti: [quando operano più imprese, documento analogo per ogni impresa] Data/Ora inizio operazione portuale Data/Ora fine operazione portuale (presunta) 1. Elenco dei Lavoratori impiegati con relativa mansione: 2. Elenco Mezzi: 3. D. P. I. : 4. Avvenuta Condivisione delle Procedure (ex art. 7 comma 2, 626/94): [Firma] 5. Compilatore della Scheda (Legale Rappresentante/Dirigente/Capoturno): [Firma]

BOLLO ALLEGATO II All AUTORITA PORTUALE DI PIOMBINO UFFICIO SICUREZZA / AMBIENTE OGGETTO: Riferimento Ordinanza n 17/07 Richiesta Nulla Osta per Lavori. Il sottoscritto in qualità di Legale Rappresentante della: - (Impresa esecutrice), iscritta nei Registri di cui all art. 68 del C. della N., presso l Autorità Portuale di Piombino, al n CHIEDE Il rilascio del NULLA OSTA per l esecuzione dei lavori di seguito specificati: Descrizione dei lavori: ; Zona di esecuzione: ; Periodo dei lavori: Data di inizio data fine lavori. All uopo si specifica che il Responsabile dei Lavori sarà il - Il sottoscritto, inoltre, dichiara: di aver preso visione della zona interessata dai lavori; di aver valutato tutti i possibili rischi derivanti dallo svolgimento dei lavori richiesti; che verranno adottate tutte le misure di sicurezza previste dalle vigente normative; che l are di cantiere sarà delimitata per mq. ; che il Responsabile dei Lavori sarà reperibile, per tutta la durata degli stessi, ai seguenti recapiti. Firma L Impresa Esecutrice (TIMBRO) Visto del Responsabile dei Lavori Visto del Committente

ALLEGATO III BOLLO All UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO SETTORE ACCOSTI O AUTORITA PORTUALE DI PIOMBINO UFFICIO SICUREZZA / AMBIENTE GGETTO: Richiesta Autorizzazione alle operazioni di Alaggio / Varo nel Porto di Piombino. Il sottoscritto in qualità di Legale Rappresentante della: (Impresa esecutrice), iscritta nei Registri di cui all art. 68 del C. della N., presso l Autorità Portuale di Piombino, al n CHIEDE l Autorizzazione ad effettuare nel porto di Piombino la seguente/i operazione/i di alaggio / varo: Data: Ora: Banchina preferita: Tipo di imbarcazione: Lunghezza: Larghezza: Mezzo utilizzato: Targa: Data Firma MINISTERO DEI TRASPORTI UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO Piazzale Premuda n 2/e 57025 PIOMBINO (LI) +39 (0) 565224240-0565221000 +39 (0) 565/261011 E-MAIL:.piombino@guardiacostiera.it Web: www.guardiacostiera.it VISTO PER PRESA VISIONE ALLE OPERAZIONI DI ALAGGIO / VARO ALLA BANCHINA Data IL NOSTROMO DEL PORTO AUTORITA PORTUALE DI PIOMBINO UFFICIO SICUREZZA / AMBIENTE VISTA: la sopraccitata istanza; il nulla osta alle operazioni rilasciato dall Ufficio Circondariale marittimo di Piombino AUTORIZZA LE OPERAZIONI DI ALAGGIO / VARO Il (data e ora) alla Banchina del porto di Piombino. Piombino, Firma

ALLEGATO IV All AUTORITA PORTUALE DI PIOMBINO UFFICIO SICUREZZA / AMBIENTE Riferimento Ordinanza n 17/07 del 07/08/2007 OGGETTO: Sbarco del pescato Pescherecci non di stanza nel porto di Piombino.- Il sottoscritto in qualità di Comandante del peschereccio iscritto al numero del porto di COMUNICA di effettuare le operazioni di sbarco del pescato nel porto di Piombino nel periodo. All uopo dichiara di aver preso atto e di essere a conoscenza delle previsioni del Regolamento di coordinamento e sicurezza delle attività portuali, approvato con Ordinanza n 18/07 LISTA EQUIPAGGIO NUM. NOME E COGNOME QUALIFICA A BORDO

ALLEGATO VI Comunicazione di INCIDENTE - EVENTO PERICOLOSO Data Ora Banchina/Area Portuale Operazioni/Servizi/Attività Portuali in corso al momento dell evento Descrizione dell accaduto: ****************************************************************************************************** IN CASO DI INCIDENTE Diagnosi: - Giorni E stato necessario il trasferimento dell infortunato presso struttura ospedaliera? (SI NO) (se SI) E stato necessario il ricovero? (SI NO) Quali D.P.I. indossava l infortunato al momento dell incidente? Mansione svolta dall infortunato al momento dell incidente: ******************************************************************************************************* IN CASO DI EVENTO PERICOLOSO Descrizione dell Accaduto: Mezzo/Attrezzatura Portuale interessata (inserire eventuale numero o sigla di identificazione/targa/matricola) Danni riportati Numero di lavoratori presenti all evento D.P.I. indossati dai lavoratori presenti all evento: