Riforma Costituzionale Un Sì per il cambiamento

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Riforma Costituzionale Un Sì per il cambiamento Come comunicare la Riforma. Alcune risposte alle domande più frequenti. Rielaborazione testi a cura di Elisa Filippi

Perchè questa Riforma? Nessun paese al mondo ha un Parlamento con due diverse assemblee entrambe elette direttamente che fanno esattamente le stesse cose Riforma politico-istituzionale necessaria precondizione per riforme economiche Superare bicameralismo sia x efficienza, sia x Stato Regionalista. Dal gennaio 1948 le stesse forze che avevano votato la Costituzione cominciarono a prendere le distanze dal bicameralismo delineato in Costituzione (Vedi durata Senato, elez. 1948. La Costituzione italiana è stata riformata 15 volte, quella tedesca, che ha una data di nascita simile, 58 volte

Perchè così in fretta? Le commissioni parlamentari che nel corso degli anni si sono occupate di approfondire e studiare soluzioni: Commissione bicamerale c.d. Bozzi (dal nome del suo presidente), 1983-1985 Commissione bicamerale c.d. De Mita-Iotti, 1992-1994 Comitato Speroni, governo Berlusconi I, 1994 Commissione bicamerale D Alema, 1997-1998 Comitato Brigandì, governo Berlusconi II, 2002-2004 Progetto di revisione approvato dalle Camere, 2005 Referendum costituzionale che ha bocciato il progetto approvato dalle Camere, 2006 Progetto della I Commissione della Camera (c.d. Violante), 2007 Commissione di saggi (c.d. Quagliariello), Governo Letta, 2013.

Che cosa NON cambia? Non cambiano i poteri del presidente del Consiglio, Non cambiano poter e funzioni PdR. Non viene introdotta neppure la sfiducia costruttiva. Non viene abolito nessun contrappeso. Modificati in senso rafforzativo i quorum previsti per eleggere (a scrutinio segreto) il presidente della Repubblica. Esempio: Due terzi. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. + Leggi costituzionali e che regolano il sistema restano bicamerali. + Introdotto giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso di un quarto dei componenti della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica.

E la riforma di Renzi, senza mediazioni. Il testo iniziale del governo è stato profondamente inciso in sede parlamentare. Decine di emendamenti hanno modificato 27 dei 43 articoli della Costituzione toccati dalla proposta governativa. Poi una serie di modifiche ed emendamenti (calcolati in circa il 10-15% del testo Senato). La riforma è stata votata ben 6 volte da 180 senatori su 315 elettivi, ovvero il 57%

La riforma è illegittima perché varata da un Parlamento eletto sulla base di una legge elettorale dichiarata illegittima Nella sentenza n. 1 del 2014, la Corte ha espressamente scritto che la illegittimità della legge elettorale non travolgeva la legittimazione giuridica delle Camere della XVII legislatura. Diversamente si sarebbero sciolte la Camere. + Referendum. La prima parte (fino art.55) non viene modificata. La Costituzione non si tocca. La seconda parte della Costituzione ordinamento della Repubblica ha presentato gravi difficoltà. [ ] Non abbiamo risolto con piena soddisfazione tutti i problemi istituzionali. Ad esempio, per la composizione delle due Camere e il loro sistema elettorale Meuccio Ruini Art. 138 è stato scritto prevedendo la possibilità di modifiche i Costituenti

La riforma concentra potere incontrollabile in un uomo solo. Critica infondata. Solo Camera voterà fiducia al Governo. In base a Italicum, Partito vincente avrà alla Camera un limitato premio di governabilità con 340 seggi su 630. Il massimo di scarto tra i voti (II turno) e i seggi ottenuti è del 4%. Dei 340 deputati di maggioranza, almeno 240 saranno eletti con le preferenze. Facciamo due conti. Camera Deputati + Senato: 725 componenti. Premio ne attribuisce: 340. Sotto di 23 rispetto alla maggioranza assoluta; di 95 rispetto alla maggioranza dei 3/5; di 142 rispetto a quella dei 2/3. =>il premio, da solo, non permette l elezione delle più alte cariche dello Stato e degli organi di giustizia

Il voto a data certa sulle proposte di legge del Governo dà a quest ultimo poteri eccessivi. No serve insieme ai limiti introdotti nell art. 77 ad evitare la decretazione d urgenza (che poi spesso si unisce ai c.d. maxiemendamenti) e nel contempo, serve al Governo per attuare il programma per il quale è stato (indirettamente) votato. Più poteri al Governo con uso indisrciminato di Decreti-Legge. Vengono introdotti alcuni limiti alla possibilità di adottare decreti legge da parte del Governo: anche perché il Governo potrà chiedere la votazione a data certa. I decreti-legge non possono più essere convertiti in legge in commissione (solo in aula).

Senato: senatori-consiglieri saranno dei nominati e che tempo avranno? Senato non sarà un organo riunito in permanenza come le Camere attuali. Esempio Bundesrat, che si riunisce e vota una volta al mese. Immaginiano una settimana di lavori e una per le votazioni. Non si semplifica. Il nuovo art.70 è molto più lungo dell attuale. Certo perchè cadendo il bicameralismo perfetto, cambia il processo di formazione delle leggi. Il nuovo art. 70 disciplina le tipologie di legge sulle quali è prevista competenza a legiferare anche del Senato. Restano bicamerali: leggi costituzionali leggi attuazione costituzione su certe materie indicate leggi riguardanti l ordinamento degli enti locali leggi di principio sulle associazioni fra comuni leggi sulla partecipazione a formare/attuare diritto UE leggi su prerogative senatori legge elettorale Senato leggi ratifica trattati UE leggi attuazione titolo V (regioni, enti locali)

E una Riforma contro le Autonomie Speciali, in particolare TAA. No, anzi. Tutte le innovazioni relative a Regioni e Province non si applicano che alle quindici Regioni ad autonomia ordinaria, mentre per le altre cinque (Sicilia, Sardegna, Valle d'aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia) tutto resta come prima, in ipotetica attesa di future modifiche dei loro statuti speciali (che sono leggi costituzionali). Addirittura il forte gruppo di pressione che evidentemente ha operato sia al governo che nella Commissione ha addirittura fatto prevedere che queste future modifiche potranno intervenire solo se il Parlamento conseguirà previe intese con le Regioni e Province autonome interessate».

E una Riforma contro le Autonomie Speciali, in particolare TAA. 1) Autonomia speciale viene conservata (a differenza di quanto richiesto da più parti.) 1) art. 39 al comma 13, esclude l applicabilità diretta della riforma alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome fino alla revisione dei rispettivi statuti + La revisione degli statuti dovrà infatti essere operata sulla base di intese con le medesime Regioni e Province ad Autonomia Speciale, da concludere dopo il referendum 2) Regionalismo differenziato: nuovo art. 116, comma 3, permette anche alle Regioni ordinarie di acquisire nuove e maggiori competenze (e risorse), se ciò è operato in condizioni di stabilità finanziaria. 3) TAA rappresentato con 4 componenti: 2 Bolzano e 2 Trento.