LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE Come cambierà l ordinamento? Sei macro aree di intervento A CURA DI GIUSEPPE ARCONZO (Università degli Studi di Milano)
Come cambierà l ordinamento? Sei macro aree di intervento 1) Superamento del bicameralismo perfetto 2) Modifica della composizione e delle funzioni del Senato 3) Modifica del Titolo V, parte II, della Costituzione 4) Modifiche relative agli istituti di democrazia diretta 5) Novità relative al Presidente della Repubblica e alla Corte costituzionale 6) Ulteriori interventi: modifiche al sistema delle fonti, eliminazione delle province, soppressione del CNEL, norme per l equilibrio di genere
SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO La fiducia al Governo verrà accordata o revocata solo dalla Camera. La Camera eserciterà la funzione di indirizzo politico e la funzione di controllo dell operato del Governo. La funzione legislativa viene esercitata nella maggior parte dei casi dalla solo Camera dei deputati. Il procedimento bicamerale resta solo per alcuni casi elencati dal nuovo art. 70 Cost. (leggi di revisione della Costituzione e altreleggi costituzionali; leggi per la tutela delle minoranze linguistiche; leggi che coinvolgono gli enti territoriali; etc.).
Il «NUOVO» SENATO Il Senato sarà composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e 5 senatori di nomina presidenziale I consigli regionali e le province autonome di Trento e Bolzano eleggeranno, con metodo proporzionale ed «in conformità alle scelte espresse dagli elettori», i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori (una legge successiva darà attuazione a questa norma) La durata del mandato dei senatori coinciderà con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono eletti. Il Senato, pertanto, è organo che si rinnova periodicamente e parzialmente I senatori non potranno più godere dell indennità parlamentare, beneficiando del solo stipendio percepito in ragione della loro posizione ricoperta all interno dell istituzione territoriale in cui sono stati eletti
MODIFICA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE Inversione di tendenza rispetto alla riforma del 2001 Torna allo Stato il compito di disciplinare materie su cui prima legiferavano anche le Regioni (ad esempio, trasporto e distribuzione nazionale dell energia) Introduzione della clausola di supremazia statale in forza della quale una legge dello Stato può intervenire anche in materia non riservata allo Stato, «quando lo richieda la tutela dell unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell interesse nazionale»
ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA Aumenta a 150.000 (oggi 50.000) il numero di firme necessarie per la presentazione di un disegno di legge di iniziativa popolare, con la previsione di garanzie procedurali in ordine all effettiva discussione e deliberazione su tali leggi; Si abbassa il quorum necessario per la validità della votazione: se richiesto da almeno 800.000 firmatari, il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati (dunque, non più il 50% più 1 degli aventi diritto) Introduzione dell istituto del referendum propositivo e di indirizzo al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche
CORTE COSTITUZIONALE E PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Dei 15 giudici della Corte costituzionale, tre saranno eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica Prima della promulgazione, le leggi elettorali potranno essere sottoposte al giudizio preventivo della Corte costituzionale, su ricorso di almeno un quarto dei componenti della Camera o di almeno un terzo dei componenti del Senato Il Presidente della Repubblica verrà eletto solo dai deputati e dai senatori (non è più prevista la partecipazione dei 59 delegati regionali); viene inoltre modificata la procedura di votazione a partire dal quarto scrutinio (con la previsione di quorum più alti) Il Presidente della Repubblica potrà sciogliere solo la Camera dei deputati
ULTERIORI INTERVENTI Modifiche al sistema delle fonti (decreto legge e voto a data certa) Abolizione delle province: la Repubblica sarà dunque costituita «solo» da Comuni, Città Metropolitane, Regioni e Stato. Soppressione del CNEL Introduzione di norme volte a favorire l equilibrio di genere nella rappresentanza politica
UN PAESE PIÙ EFFICIENTE, PIÙ SEMPLICE, PIÙ FORTE Efficacia del lavoro del Parlamento: oggi per approvare una legge occorrono in media 422 giorni Il Parlamento deve poter discutere di politica e quindi votare le leggi, mentre oggi il 55% delle leggi è costituito da conversioni di decreti legge di iniziativa governativa Si devono discutere le proposte di legge di iniziativa popolare, nelle ultime cinque legislature ne sono state approvate soltanto 4 in totale Si riduce molto il contenzioso di competenze tra Stato e Regioni, oggi davanti alla Corte Costituzionale queste cause sono 7 volte di più che nel 2000