Conto Energia Termico 2012



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Studio Bernardi di Andrea Per.Ind. Bernardi Progettazione impianti tecnologici, antincendio e consulenze energetiche Conto Energia Termico 2012 Versione 1 21/11/2012 Via Roma, 223/B 30038 Spinea (VE) - Tel. 041-992757 E-mail: info@studiobernardi.eu - P.IVA 03737380273

Sommario Conto Energia Termico: chi può richiedere gli incentivi 3 I soggetti ammessi a richiedere gli incentivi del Conto Energia Termico 3 Piccoli interventi: cosa sono? 4 Esempi applicativi 6 Come accedere agli incentivi del Conto Energia Termico 8 Gli altri documenti da allegare alla domanda di accesso agli incentivi 8 2

Conto Energia Termico: chi può richiedere gli incentivi A inizio novembre 2012, dopo tanti mesi di attesa, è stato finalmente annunciato il lancio del decreto sul Conto Energia Termico, che prevede un tesoretto di 900 milioni di euro da destinare a chi effettuerà interventi di piccole dimensioni per l incremento dell efficienza energetica in edilizia e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Il testo, ancora in bozza, è attualmente all esame della Conferenza unificata Stato-Regioni, ma già ora è possibile un esame approfondito dei contenuti del Conto Energia Termico per capire un po meglio di cosa si tratta e chi ne potrà beneficiare. Anzitutto, i 900 milioni di incentivi messi a disposizione dal Conto Energia Termico saranno suddivisi tra soggetti privati e soggetti pubblici. Agli interventi nel settore privato sono destinati 700 milioni, mentre alle pubbliche amministrazioni i restanti 200 milioni di euro. Come per quanto avvenuto con il Conto Energia per il fotovoltaico, gli incentivi smetteranno di essere erogati trascorsi due mesi dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari alle cifre sopra ricordate (700 milioni per i privati e 200 milioni per il settore pubblico). I soggetti ammessi a richiedere gli incentivi del Conto Energia Termico Come detto sopra, sia i soggetti pubblici che i soggetti privati potranno usufruire degli incentivi messi a disposizione del d.m. termico. Nello specifico, per privati, il decreto individua: persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa (imprenditori individuali). Le amministrazioni pubbliche che possono accedere al bonus del Conto Energia Termico sono tutte quelle indicate all art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, che recita: si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni 3

universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Piccoli interventi: cosa sono? Con successivi post sull argomento, torneremo sulla definizione di piccoli interventi e su quali, nello specifico, potranno usufruire degli incentivi messi a disposizione. Per ora, forniamo la definizione di piccolo intervento, così come indicata nel testo del Conto Energia Termico, distinguendo tra interventi per il miglioramento dell efficienza energetica da quelli per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Interventi di piccole dimensioni di incremento dell efficienza energetica Rientrano tra i lavori incentivabili dal Conto Energia Termico per questa classe di interventi effettuati su edifici esistenti (o sue parti) o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione: isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernali utilizzanti generatori di calore a condensazione; installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da SSE a SSO, fissi o mobili, non trasportabili. Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili Rientrano tra i lavori incentivabili dal Conto Energia Termico per questa classe di interventi: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche; 4

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomasse; installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling; sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore 5

Esempi applicativi Per le energie rinnovabili termiche verranno incentivati impianti con potenza fino a 500 kw che dovranno avere determinati requisiti prestazionali. Fino a 35 kwl'incentivo verrà erogato su 2 anni, sopra quella taglia su 5 anni. Incentivo per utenza domestica: appartamento monofamiliare di 90 mq in zona climatica D (Roma) Per esempio, per pompe di calore, caldaie e stufe la somma erogata verrà calcolata con una formula che tiene conto di un incentivo a kwh prodotto diverso per taglia e tecnologia, della potenza della macchina, della zona climatica in cui viene installata e, per caldaie e stufe, anche delle prestazioni in termini di emissioni. Per il solare termico invece l'incentivo è per metro quadro installato: 170 euro/mq sotto ai 50 mq di superficie e 55 euro/mq per impianti oltre i 50 mq di superficie che salgono rispettivamente a 255 e 83 euro/mq nel caso di impianti che fanno anche solar cooling, cioè raffrescamento. 6

Per dare un'idea degli importi, un impianto solare termico da 4 mq - 3.600 euro di costo indicativo - avrebbe diritto a 1.360 euro di incentivo spalmato su 2 anni, una pompa di calore elettrica da 24 kwt di potenza, costo indicativo 6.500 euro, se installata in zona climatica D (per esempio a Roma) riceverebbe 2.772 euro di incentivo in due anni, una stufa a pellet da 22 kwt di potenza, costo indicativo 4mila euro, sempre in zona D prenderebbe 1.392 euro in due anni. Cifre insomma meno generose dell'attuale 55%, che hanno però il vantaggio di venire erogate in 2 anni contro i 10 delle detrazioni. Da notare che le caldaie e le stufe a biomassa, anche quando scaldano serre, sono incentivate solo se vanno a sostituire impianti a biomassa, a carbone o a gasolio: resta così escluso chi, nelle zone non metanizzate del Paese, vorrebbe sostituire con il riscaldamento a biomasse l'impianto alimentato con il GPL, il gas del bombolone. Gli incentivi, ricordiamo, non valgono per quegli impianti installati per coprire l'obbigo per gli edifici nuovi o ristrutturati. Solo la quota eccedente all'adempimento dell'obbligo sarà incentivabile: un conteggio che potrebbe essere difficile da fare. Non c'è invece un conto energia vero e proprio per gli interventi di efficienza energetica: qui l'incentivo che, ricordiamo, è riservato agli enti pubblici - è pari a una percentuale della spesa, fatti salvi massimali di spesa diversificati, a volte, secondo le zone climatiche. Per tutti gli interventi di efficientamento, come anche per gli scaldacqua a pompa di calore incentivabili anche per i privati, l'incentivo copre il 40% della spesa. 7

Come accedere agli incentivi del Conto Energia Termico Proseguiamo nella serie di post di approfondimento basati sull analisi approfondita della bozza del decreto relativo al Conto Energia Termico, illustrando la procedura che consente ai soggetti pubblici e privati che ne fanno richiesta di accedere agli incentivi per l installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per il miglioramento dell efficienza energetica degli edifici (leggi anche Conto Energia Termico: chi può richiedere gli incentivi). Per accedere agli incentivi, il richiedente deve presentare la domanda al GSE tramite la scheda domanda che sarà messa a disposizione sul sito del Gestore per i servizi energetici. La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell intervento o di ultimazione dei lavori. Nel caso in cui i lavori siano terminati prima della pubblicazione online della domanda di accesso agli incentivi del Conto Energia Termico, il decreto prevede che la domanda possa essere inoltrata anche entro 60 giorni successivi alla data in cui sarà resa disponibile sul sito GSE la scheda domanda. La domanda per accedere agli incentivi previsti dal Conto Energia Termico deve indicare in modo chiaro il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile consuntivata per la realizzazione dell intervento. La domanda deve essere firmata dal soggetto responsabile che ne fa richiesta e accompagnata da una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Gli altri documenti da allegare alla domanda di accesso agli incentivi Il decreto sul Conto Energia Termico prevede che chi chiede gli incentivi deve fornire informazioni su uno o più dei seguenti documenti, che potranno essere richiesti dal GSE anche in formato cartaceo: 1. Attestato di certificazione energetica redatto secondo quanto definito dal d.lgs. 192/2005 2. Asseverazione di un tecnico abilitato che attesti l appropriato dimensionamento del generatore di calore e la rispondenza dell intervento ai requisiti tecnici indicati negli allegati del Conto Energia Termico 8

3. Schede tecniche dei componenti e delle apparecchiature installate 4. Fatture attestanti le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta di incentivazione e le relative ricevute dei bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento 5. Diagnosi energetica (ove prevista) 6. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non incorrere nel divieto di cumulo. Nell ambito dell autodichiarazione, occorre dichiarare eventuali incentivi aggiuntivi percepiti 7. Dichiarazione di conformità dell impianto resa dall installatore 8. Certificato per il corretto smaltimento degli interventi oggetto di sostituzione e smaltimento (ove previsto) 9. Certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell applicazione del fattore premiante, distinto per tipologia installata (ove previsto). È appena il caso di notare che, in riferimento al punto 1, il Conto Energia Termico prevede che l attestato di certificazione energetica riporti la raccomandazione a effettuare l intervento oggetto della richiesta di incentivo, valutandone costi e benefici sia in termini economici che energetici e sia, altresì, certificata la prestazione e la classe energetica raggiunta dopo avere eseguito l intervento. 9