CONFERENZA DEI SINDACI DEI COMUNI DELLA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N 2 FELTRE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI E DEL PROPRIO ESECUTIVO DEI COMUNI APPARTENENTI ALL'U.L.S.S. N. 2 DI FELTRE (art. 5 comma 3 L.R. n. 56/1994) Aggiornamento alla Delibera C.d.S. n 111 del 24/11/2008 ART. 1 - Composizione 1. Ai sensi dell art. 5 della Legge regionale 14.9.1994, n. 56, la Conferenza dei Sindaci dell Unità Locale Socio Sanitaria n. 2 è costituita dai Sindaci dei seguenti Comuni della provincia di Belluno (popolazione rilevata anagrafe Ulss 1.1.08) COMUNE abitanti Alano di Piave 2.942 Arsié 2.679 Cesiomaggiore 4.166 Feltre 20.566 Fonzaso 3.353 Lamon 3.236 Lentiai 3.016 Mel 6.217 Pedavena 4.480 Quero 2.554 San Gregorio n.a. 1.651 Santa Giustina 6.658 Sedico 9.564 Seren del Grappa 2.602 Sospirolo 3.249 Sovramonte 1.621 Trichiana 4.758 Vas 883 TOTALE U.L.S.S. 84.195 2. In caso di decadenza, ciascun Sindaco continua a rappresentare il Comune di appartenenza sino alla nomina del suo successore. 3. Il Presidente del Comprensorio del Primiero, o suo delegato, partecipa alla Conferenza con funzioni consultive, senza diritto di voto, in particolare per le problematiche ed i servizi oggetto delle convenzioni tra Regione Veneto e Provincia autonoma di Trento e tra Ulss n 2 ed ASL di Trento. ART. 2 - Sede e Segreteria 1. La Conferenza dei Sindaci ha sede presso la sala riunioni dell ospedale di Feltre, e può convocare le proprie sedute presso i Comuni dell Ulss o in altre sedi per particolari argomenti o incontri. Il criterio della rotazione delle sedute sul territorio è adottato quale ordinaria modalità di esercizio secondo le disponibilità delle amministrazioni interessate. Segreteria: 32032 Feltre - Via Bagnols sur Cèze 3 - tel. 883705 fax 883683 pag. 1
2. L attività di segreteria viene svolta secondo modalità organizzative concordate tra il Presidente della Conferenza e il Direttore Generale dell ULSS n. 2. ART. 3 - Presidente 1. Il Presidente viene nominato a maggioranza assoluta dei componenti la Conferenza, a scrutinio segreto mediante scheda e con l'espressione di una sola preferenza. 2. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza nelle prime due votazioni, a partire dalla terza è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 5. 3. Il Presidente: - convoca la Conferenza e la presiede; - formula l ordine del giorno degli argomenti da trattare; - fa parte di diritto dell Esecutivo e lo presiede; - firma gli atti attinenti alle funzioni della Conferenza; 4. il Vice presidente, eletto come previsto all art. 8 co. 2.1, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo; il Presidente può delegare, in caso di assenza o impedimento del Vice presidente, un componente dell Esecutivo a rappresentarlo nell esercizio delle funzioni o nella firma di atti; 5. In caso di rinnovo di oltre la metà delle amministrazioni comunali che costituiscono la Conferenza, il Presidente decade dalla sua carica e si procede ad una nuova nomina con i neo eletti rappresentanti dei Comuni. ART. 4 - Competenze della Conferenza 1. La Conferenza dei Sindaci svolge le funzioni previste dall'art. 3 comma 14 del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni (fino al D.Lgs. 229/99) e dalla normativa regionale attuativa di detto decreto (fino alla L.R. 11/01). 2. Alla Conferenza compete in particolare: 1) adottare il regolamento per disciplinare l attività propria e quella dell Esecutivo, avuto riguardo alle direttive regionali per le modalità di funzionamento; 1 bis) La Conferenza esercita le funzioni di indirizzo e di valutazione. Si riunisce in seduta plenaria almeno in occasione dell esame degli atti di bilancio, dell emanazione degli indirizzi per l elaborazione del Piano Attuativo Locale e l espressione del relativo parere, per l espressione dell intesa sul Programma delle Attività Territoriali (PAT) assorbendo le funzioni del Comitato dei Sindaci di distretto; 2) disciplinare il proprio Esecutivo tenendo conto della rappresentatività dei comuni per densità demografica e della loro collocazione rispetto all'articolazione territoriale dei servizi distrettuali socio-sanitari; Aggiornamento delibera CdS 111 del 24/11/2008 pag. 2
3) approvare i piani di zona dei servizi sociali (art.8 L.R. n. 56/94 e art. 18 L. 328/00); 4) esprimere parere sulla articolazione del territorio in distretti (art. 22 L.R. n. 56/94); 5) approvare gli atti generali di programmazione e quelli specificatamente individuati dalla normativa regionale in campo socio-sanitario. 3. La Conferenza può inoltre promuovere udienze invitando a parteciparvi la popolazione dei comuni facenti parte dell'ulss e le sue espressioni associative. ART. 5 - Funzionamento della Conferenza 1. La Conferenza viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno della riunione. 2. L'avviso di convocazione deve pervenire, anche a mezzo telegramma o telefax o e-mail, ai componenti la Conferenza almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi d'urgenza tale termine è ridotto a 24 ore. 3. Comuni ed Ulss provvederanno a dare adeguata pubblicità alle sedute. 4. La Conferenza deve essere convocata qualora richiesto da almeno un terzo dei componenti. La convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. 4 bis Le sedute dell assemblea sono valide: a) in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto; b) in seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno, quando siano presenti almeno un terzo degli aventi dritto. 5. In caso di impedimento, ciascun Sindaco può farsi rappresentare da un assessore o da un consigliere, delegato per iscritto. 6. E ammessa la partecipazione, senza diritto di voto, di un assessore o di un consigliere comunale unitamente al Sindaco di ciascun Comune. 7. La Conferenza assume le proprie deliberazioni a voto palese, fatti salvi i casi delle nomine di competenza, compresa quella dei componenti dell Esecutivo. Le deliberazioni in materia di bilanci dell'ulss, di distrettualizzazione, di nomina del Direttore dei Servizi Sociali, di approvazione e di modifica del regolamento devono ottenere l'approvazione della maggioranza dei componenti assegnati alla Conferenza. Tutte le altre deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 8. Le sedute della Conferenza sono normalmente pubbliche. 9. Il pubblico presenzia alle sedute nello spazio ad esso riservato, deve rimanere in silenzio ed astenersi dal manifestare in qualunque modo, verbale o tramite manifesti, striscioni o simili, approvazione o disapprovazione. Aggiornamento delibera CdS 111 del 24/11/2008 pag. 3
10. Le sedute sono segrete quando si tratti di questioni concernenti apprezzamenti sulle persone. Sulla proposta di passare a seduta segreta la Conferenza delibera senza discussione. Su quanto ha formato oggetto di discussione in seduta segreta i presenti sono vincolati al segreto. 11. Ogni Sindaco ha la facoltà di chiedere l'inserimento di specifici punti all'ordine del giorno della Conferenza ed il Presidente li inserisce nel primo ordine del giorno successivo alla richiesta. 12. Prima che inizi la discussione di un argomento o durante la discussione medesima, ogni componente la Conferenza può presentare ordini del giorno o emendamenti sull'argomento trattato. Essi sono votati subito dopo la chiusura della discussione. Gli ordini del giorno e gli emendamenti devono avere forma scritta ed essere firmati e depositati sul banco del Presidente che ne dà lettura. 13. Gli atti della Conferenza vengono trasmessi a ogni Comune e al Direttore Generale dell'ulss. Le deliberazioni ed i verbali delle riunioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario. ART. 6 - Deposito e consultazione degli atti 1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede della Conferenza lo stesso giorno in cui viene diramato l'avviso di convocazione. 2. I componenti la Conferenza hanno diritto di prendere visione di tali atti, nonché degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati, dei precedenti verbali della Conferenza e di tutti gli atti del Direttore Generale soggetti a pubblicazione, anche se non aventi diretta connessione con gli argomenti all'ordine del giorno. A tal fine il Presidente della Conferenza concorda con il Direttore Generale le modalità e gli orari per la consultazione. ART. 7 - Esecutivo 1. L Esecutivo, costituito come previsto dal successivo art. 8, svolge tutti i compiti non espressamente riservati alla Conferenza, in particolare quelli previsti all art. 5, 7 co., e art. 16, 2 co., L.R. 56/94. A tal fine: - dà attuazione agli indirizzi e valutazioni espressi dalla Conferenza; - svolge attività di proposta ed impulso nei confronti della Conferenza; - esamina gli atti degli organi dell'ulss ed ogni altro dato informativo o relativo alla gestione come da art. 5 della L.R. 56/94 e relaziona alla Conferenza; - istruisce gli atti della Conferenza; - svolge compiti conoscitivi ed istruttori in merito a particolari problemi su incarico della Conferenza; - designa uno dei cinque componenti del Collegio sindacale (D. Lgs. 229/99); 2. Per l esercizio delle Sue funzioni si avvale della segreteria e della sede della Conferenza. 3. La convocazione avviene per disposizione del Presidente, il quale formula contestualmente un ordine del giorno di massima. Aggiornamento delibera CdS 111 del 24/11/2008 pag. 4
ART. 8 - Costituzione dell Esecutivo. 1. L Esecutivo viene nominato a scrutinio segreto mediante scheda e con l'espressione di una sola preferenza. 2. L Esecutivo è costituito da: - il Presidente della Conferenza, componente di diritto, che lo presiede; - sei Sindaci, 4 effettivi e 2 supplenti. 2.1 In seno all Esecutivo sarà nominato il Vicepresidente. 2.2 ciascuno dei componenti l Esecutivo potrà sostituire il Presidente per la partecipazione alle riunioni della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria, qualora siano impossibilitati a partecipare sia il Presidente che il Vicepresidente. 3. In caso di decadenza del Presidente, decade contestualmente anche l Esecutivo. ART. 9 - Modalità operative dell Esecutivo 1. L esecutivo dà attuazione alle proprie competenze di norma tramite determinazioni sottoscritte dal Presidente e dal verbalizzante. 2. I pareri e le determinazioni si intendono assunte all unanimità, salvo dichiarazioni contrarie espresse a verbale ART. 10 - Rapporti con l U.L.S.S. 1. La Conferenza dei Sindaci e l Esecutivo intrattengono rapporti con l ULSS tramite il Direttore Generale, che può essere invitato dal Presidente a partecipare alle sedute, particolarmente in occasione dell esame del bilancio pluriennale e della verifica dell andamento generale dell attività dell ULSS. RegolamentoModifiche_2008.doc Aggiornamento delibera CdS 111 del 24/11/2008 pag. 5