DIPARTIMENTO SANITA PUBBLICA Workshop Piano di vigilanza ed ispezione su REACH e CLP LORENA BEDOGNI Autorità competente REACH/CLP Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Reggio Emilia REGGIO EMILIA 20 LUGLIO 2016
La vigilanza del Gruppo Rischio Chimico SPSAL nei Comparti stampaggio materie plastiche e verniciatura
VIGILANZA RISCHIO CHIMICO PROGRAMMA ATTIVITA Progetto bi-triennale Attività di stampaggio a caldo di materie plastiche e verniciature, in aziende con più di 10 addetti 2015: 17 aziende 2016: circa 25 aziende 2017: micro aziende? 3
OBIETTIVI «CLASSICI» Verifica idoneità e funzionalità impianti di aspirazione sulle macchine Presenza e aggiornamento documento di valutazione del rischio chimico Formazione soggetti: lavoratori, RLS, RSPP, squadre emergenza antincendio e PS «NUOVI» Completezza e qualità delle informazioni e delle schede di sicurezza delle materie prime utilizzate Presenza di sostanze oggetto del progetto pilota ECHA (ftalati) Rischio da esposizione a formaldeide
DATI 2015
LE SOSTANZE CONTROLLATE in All. XIV o in Candidate List Sostanza CAS Stato Dipentyl phthalate(dpp) 131-18-0 C.L. 20/06/2013 N-pentyl-isopentylphthalate 776297-69-9 C.L. 19/12/2012 Diisopentylphthalate 605-50-5 C.L. 19/12/2012 Diisobutyl phthalate (DIBP) 84-69-5 Scadenza 21/02/2015 Dihexyl phthalate 84-75-3 C.L. 16/12/2013 Dibutyl phthalate(dbp) 84-74-2 Scadenza 21/02/2015 Bis(2-methoxyethyl) phthalate 117-82-8 C.L. 19/12/2011 Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 117-81-7 Scadenza 21/02/2015 Benzyl butyl phthalate(bbp) 85-68-7 Scadenza 21/02/2015 Cromato di Piombo 7758-97-6 Scadenza 21/05/2015 Piombo cromato molibdato solfato rosso (CI Pigment Red 104) Giallo di piombo solfocromato(ci Pigment Yellow 34) 12656-85-8 Scadenza 21/05/2015 1344-37-2 Scadenza 21/05/2015
GLI STRUMENTI UTILIZZATI 1. Vengono impiegati ftalati? SI NO Sostanza CAS Stato Dipentyl phthalate (DPP) 131-18-0 C.L. 20/06/2013 N-pentyl-isopentylphthalate 776297-69-9 C.L. 19/12/2012 Diisopentylphthalate 605-50-5 C.L. 19/12/2012 Diisobutyl phthalate (DIBP) 84-69-5 Scadenza 21/02/2015 Dihexyl phthalate 84-75-3 C.L. 16/12/2013 Dibutyl phthalate (DBP) 84-74-2 Scadenza 21/02/2015 Bis(2-methoxyethyl) phthalate 117-82-8 C.L. 19/12/2011 Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 117-81-7 Scadenza 21/02/2015 Benzyl butyl phthalate (BBP) 85-68-7 Scadenza 21/02/2015 2. Sono state richieste al fornitore informazioni riguardanti l autorizzazione ai sensi del Regolamento REACH? SI NO IN PARTE 5. Viene impiegato 4,4 - Diaminodiphenylmethane (MDA)? SI NO N. EC 202-974-4 N. CAS101-77-9 6. Il cadmio CAS No 7440-43-9 EC No 231-152-8 e/o i suoi composti sono presenti nelle miscele impiegate NB: nessuna come domanda materie prime? di autorizzazione ai sensi del Reg. REACH presentata entro il 21/08/2014 SI % NO
USI ESENTATI DALL AUTORIZZAZIONE Nei DISPOSITIVI MEDICI: per rendere morbido e flessibile il PVC, in particolare DEHP, BBP, DBP. Sui dispositivi stessi o sulla loro confezione deve essere apposta un etichetta che indichi che si tratta di un dispositivo contenente ftalati. La domanda (di autorizzazione) non comprende i rischi per la salute umana derivanti dall uso della sostanza in uno dei dispositivi medici disciplinati dalle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE o 98/79/CE [art. 62(6)] Nel CONFEZIONAMENTO PRIMARIO DI MEDICINALI Benzyl butyl phthalate (BBP) 201-622-7 85-68-7 21/02/2015 21/08/2013 Uses in the immediate packaging of medicinal products covered under Regulation (EC) No 726/2004, Directive 2001/82/EC, and/or Directive 2001/83/EC. Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 204-211-0 Diisobutyl phthalate (DIBP) 201-553-2 84-69-5 21/02/2015 21/08/2013 117-81-7 21/02/2015 21/08/2013 Uses in the immediate packaging of medicinal products covered under Regulation (EC) No 726/2004, Directive 2001/82/EC, and/or Directive 2001/83/EC. Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4 84-74-2 21/02/2015 21/08/2013 Uses in the immediate packaging of medicinal products covered under Regulation (EC) No 726/2004, Directive 2001/82/EC, and/or Directive 2001/83/EC.
RESTRIZIONI Allegato XVII REACH Si applicano quando la fabbricazione, l uso o l immissione sul mercato di una sostanza comportano un rischio inaccettabile per la salute o per l ambiente. Il DDL dovrà verificare se utilizza la sostanza conformemente alle restrizioni, o sostituirla se un determinato uso èvietato. Fftalatodi bis(2-etilesile) (DEHP) Dibutilftalato(DBP) Benzilbutilftalato(BBP) FTALATI punti 51 e 52 Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in conc. > allo 0,1 % in pesodel materiale plastificato, nei giocattoli e negli articoli di puericultura. I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato Diisononilftalato(DINP) N. CAS 28553-12-0 e 68515-48-0 Diisodecilftalato(DIDP) N. CAS 26761-40-0 e 68515-49-1 Ftalato di diottile(dnop) N. CAS 117-84-0 N. CE 204-214-7.nei giocattoli e negli articoli di puericultura che possono essere messi in bocca dai bambini.
RESTRIZIONI Allegato XVII REACH CADMIO E SUOI COMPOSTI Elimi nati 2012 Aggiornato dal Reg. 494/2012
RESTRIZIONI Allegato XVII REACH Deroga per il PVC riciclato utilizzato in alcuni determinati prodotti riportanti il pittogramma cadmium zinc sulphide yellow (EC 232-466-8, CAS 8048-07-5) cadmium sulphoselenide red (EC 261-218-1, CAS 58339-34-7) cadmium sulphoselenide orange (EC 235-758-3, CAS 12656-57-4) Vietati in pitture 0,01% in peso
DOVE TROVARE LE INFORMAZIONI? Reg. Reach. Art. 31.1 OBBLIGO DI TRASMISSIONE DI SDS a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri per la classificazione come pericolose secondo il Regolamento1272/2008 (Art. 59 c.2 lett. a CLP). b) la sostanza è PBT (Persistente-Bioaccumulabile-Tossica) o vpvb (molto Persistente-molto Bioaccumulabile) (Allegato XIII); c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, (Candidate List of SVHC Substances of Very High Concern for Authorisation).
DOVE TROVARE LE INFORMAZIONI? Reg. CLP Allegato I Disposizioni relative alle classificazioni e all etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose 1.3.4. Metalli in forma massiva, leghe, miscele contenenti polimeri, miscele contenenti elastomeri 1.3.4.1. I metalli in forma massiva, le leghe, le miscele contenenti polimeri, le miscele contenenti elastomeri, anche se classificati come pericolosi secondo i criteri del presente allegato, non richiedono un etichetta conforme al presente allegato se non presentano un pericolo né per la salute umana a seguito di inalazione, ingestione o contatto con la pelle né per l ambiente acquatico nella forma in cui sono immessi sul mercato 1.3.4.2. Il fornitore comunica però le informazioni agli utilizzatori a valle o ai distributori nella SDS
SDS - Art. 31 REACH e Reg. 830/2015 Sez. 2: Identificazione dei pericoli 2.1 CLASSIFICAZIONE SOSTANZA O MISCELA 2.2 ELEMENTI DELL ETICHETTA - Pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo - Devono essere fornite informazioni sul fatto che la sostanza o miscela soddisfi i criteri per PBT o vpvb - numero o i numeri di autorizzazione delle sostanze presenti all interno della miscela soggette ad autorizzazione Sez. 15: Informazioni sulla regolamentazione Vanno riportate informazioni su altre regolamentazioni pertinenti Va riportato se la sostanza o miscela è oggetto di autorizzazione o restrizione, le condizioni della restrizione
ESEMPIO DI SCHEDA DI SICUREZZA DI MATERIA PLASTICA
ESEMPIO DI SCHEDA DI SICUREZZA DI MATERIA PLASTICA MA DI NORMA LE MATERIE PLASTICHE NON SONO CLASSIFICATE PERICOLOSE!!
Art. 32 REACH - OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI IN CASO DI NON OBBLIGO DI FORNIRE LA SDS Il fornitore è tenuto a comunicare al destinatario: numero di registrazione se la sostanza è soggetta ad autorizzazione precisazione sulle eventuali restrizioni ogni altra informazione disponibile per consentire di applicare misure appropriate REACH non specifica il formato della «SCHEDA INFORMATIVA»
Art. 32 REACH - ESEMPI
SCHEDA INFORMATIVA Art. 32 REACH
DISPOSIZIONE - TIPO Alcune informazioni concernenti le materie prime utilizzate in azienda sono da completare, nello specifico quelle relative alla eventuale presenza nei materiali plastici di Ftalati, di composti del Cadmio e dei coloranti Giallo di piombo solfocromato(colorante CI PigmentYellow 34) Numero CAS: 1344-37-2 e Piombo cromato molibdato solfato rosso (colorante CI Pigment Red 104) Numero CAS: 12656-85-8. SI DISPONEdi chiedere ai fornitori, in ragione di quanto previsto dai Regolamenti Europei 1907/2006 (Reach) e 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e integrazioni, documentazione attestante l eventuale presenza o assenza di sostanze inserite in Candidate List (Lista delle sostanze altamente preoccupanti per la salute e per l ambiente Art. 59 Reg. Reach), o in Allegato XVII (Reg. Reach Elenco di sostanze il cui uso è oggetto di restrizione) o in Allegato XIV (Reg. Reach -Elenco delle sostanze il cui uso deve essere autorizzato), salvo che tali informazioni siano già state inserite nella scheda di sicurezza, se prevista, o trasmesse in altro modo dal fornitore. Nel caso del Piombo cromato molibdato solfato rosso, che è sicuramente inserito nell Allegato XIV citato sopra, si dovrà chiedere al fornitore se qualcuno all interno della catena di approvvigionamento ha presentato domanda di autorizzazione ai sensi del Regolamento Reach, relativamente all uso come colorante per materie plastiche
ESEMPI DI RISPOSTE
ESEMPI DI RISPOSTE
ESEMPI DI RISPOSTE
PRO MEMORIA DELLE AZIONI DA COMPIERE 1. Richiedereai propri fornitori le informazioni sulla presenza/assenza di sostanze in Candidate List o Allegato XIV o Allegato XVII 2. Conservaretutti gli scambi avuti coi fornitori (mail o altro), anche in caso di non risposta, o di risposta con documentazione non aggiornata 3. Consultareperiodicamente il sito di ECHA per verificare le eventuali inclusioni di nuove sostanze in Candidate List e le relative date di scadenza, se presenti nel proprio ciclo produttivo 4. Conformare il proprio uso della miscela contenente sostanza autorizzata, a quello descritto nell autorizzazione concessa a monte 5. Notificarea ECHA l uso della sostanza autorizzata a un attore a monte entro tre mesi dalla prima fornitura della sostanza autorizzata 6. Conservare la documentazione per almeno 10 anni
DISCIPLINA SANZIONATORIA D.Lgs. 133/2009 Art. 10 Violazioni degli obblighi in materia di informazioni all interno della catena d approvvigionamento 2. 4. Il fornitore che non trasmette una SDS per sostanze/miscele pericolose, o su richiesta una SDS per miscele non pericolose, gratuita, aggiornata o, se tenuto a fare il CSA, non trasmette una SDS comprensiva degli scenari di esposizione coerenti con il CSA 10.000-60.000 3. Chi trasmette una SDS non in italiano, non datata o incompleta o inesatta 3.000-18.000 5. Chi, pur non avendo l obbligo di trasmettere una SDS, non dà informazioni su sostanze soggette ad autorizzazione/restrizioni 10.000-60.000 7. Chi non comunica a monte della catena di approvvigionamento nuove informazioni sulle proprietà pericolose o sull inadeguatezza delle misure di gestione del rischio 3.000-18.000 8. Il datore di lavoro che non permette di accedere alle SDS o alle informazione su sostanze autorizzate/ristrette 15.000-90.000 9. Chi non assicura la disponibilità delle informazioni per almeno 10 anni 3.000-18.000
BUON LAVORO!!!!!