Comune di TORRIGLIA Provincia di Genova Area Urbanistica Edilizia Privata

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Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 43 del 07/10/2011 Comune di TORRIGLIA Provincia di Genova Area Urbanistica Edilizia Privata REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI PER OPERE ABUSIVE IN AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELL INDENNITA RISARCITORIA DI CUI ALL ART. 167 D.LGS. 42/04 E S.M.I. Il Sindaco: Maurizio Beltrami l Assessore all Urbanistica Edilizia Privata: Arch. Raffaella Musante

INDICE: ART. 1 PREMESSE 2 ART. 2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 2 ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE 3 ART. 4 CASI DI ESCLUSIONE 3 ART. 5 FASI DEL PROCEDIMENTO 4 ART. 6 CRITERI DI CALCOLO DELL INDENNITÀ PECUNIARIA 4 ART. 7 CALCOLO DELL INDENNITÀ PECUNIARIA: DETERMINAZIONE 6 DEL PROFITTO ART. 8 CALCOLO DELL INDENNITÀ PECUNIARIA: DETERMINAZIONE 6 DEL DANNO AMBIENTALE ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI 6 2

ART. 1 - PREMESSE Con il presente Regolamento si intende, nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti, definire la metodologia gestionale ed operativa in merito alla determinazione delle sanzioni amministrative (di cui all art.167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.) per la violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. Si richiamano le seguenti fonti normative: ART. 2 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO - Legge 29.06.1939, n. 1497, Protezione delle bellezze naturali abrogata dall art. 166 del D. Lgs. 29.10/1999, n.490; - D.P.R. 24.07/1977, n. 616, Attuazione della delega di cui all art. 1 della legge 22.07/1975, n. 382 ; - Legge 28.05.1985, n. 47 Norme in materia di controllo dell attività urbanistico edilizia. Sanzioni amministrative e penali ; - Legge 08.08.1985, n. 431 Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale ; - Legge Regionale 21.08.1991 n. 20 Riordino delle competenze per l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali ; - Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26.09.1997, Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione dell indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo ; - D. Lgs. 29.10.1999, n. 490 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell articolo 1 della L. 08.10.1997, n. 352, abrogato dall art. 184 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42; - Decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 2 giugno 2000, n.3184 Applicazione dell art.15 della L.29.06.1939, n.1497 (ora art.164 del D.lgs.490/99) ; - il D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); - Decisione del Consiglio di Stato in adunanza generale n. 2340/2001 dell 11 aprile 2002; - Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i.(codice dei beni culturali e del paesaggio); - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Gazzetta ufficiale n. 25 del 31/01/2006); 3

ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE L applicazione dell indennità risarcitoria ai sensi dell art. 167 del D.lgs 42/2004 riguarda qualsiasi intervento realizzato abusivamente nelle aree sottoposte al vincolo paesistico ambientale, che abbia apportato modifica all aspetto esteriore dei luoghi e/o dei manufatti preesistenti, con esclusione delle opere indicate all art. 149 del D. Lgs 42/04. Tale indennità è dovuta anche per le istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle LL. 47/85, 724/94 e 326/03 e L.R. 5/04 (nel caso in cui le aree e/o immobili siano soggetti al vincolo paesistico) nonché a quelle presentate ai sensi dell art. 1 comma 36 punto 1quater e comma 37 (cosiddetto condono ambientale) della Legge 308/04 (come da modifiche apportate all art. 181 D. Lgs. 42/04), nonché agli interventi in sanatoria la cui competenza in materia paesaggistica ambientale ai sensi della L.R. 20/91 è di competenza della Regione Liguria. Il presente atto di indirizzo trova quindi applicazione, ai sensi della normativa vigente, nelle seguenti fattispecie: - art.167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.; - art. 1 comma 37 lettera b) della L.308/2004 per gli abusi commessi entro e non oltre il 30 settembre 2004 e soggetti a domanda di sanatoria ambientale presentata entro il 31 gennaio 2005; - trasgressioni oggetto di condono edilizio ai sensi della Legge 28.2.1985 n 47, della Legge 23.12.1994 n 724, della Legge 24.11.2003, n 326 e successive e analoghe disposizioni di legge; - art. 182, comma 3-bis, del D.Lgs. 42/2004 e s. m. e i. che, in deroga al divieto dell autorizzazione paesaggistica in sanatoria introdotta con l art. 146, comma 12, del D.Lgs. 42/2004 e s. m. e i., prevede che siano conclusi dall autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30.04.2004 non ancora definiti alla data del 28.04.2006, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell intervento. In tale ultimo caso l autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge, applicando comunque le sanzioni previste dall art. 167, comma 5, del D.Lgs. 42/2004 e s. m. e i. Le disposizioni di cui all art. 182, comma 3-bis, si applicano anche alle domande di sanatoria presentate entro il 31.01.2005 ai sensi dell art. 1, comma 37 e 39, della L. 308/2004 ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. ART. 4 CASI DI ESCLUSIONE Le disposizioni di cui al presente documento, ai sensi della normativa vigente, non si applicano alle opere interne e agli interventi indicati dall art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.e i., e più precisamente: - gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l aspetto esteriore degli edifici; 4

- gli interventi inerenti l esercizio dell attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civile, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l assetto idrogeologico del territorio; - il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati all art. 142, comma 1, lettera g del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i., purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia. Sono inoltre escluse le opere abusive per le quali si è pronunciato o si dovrà pronunciare il diniego della domanda ed ingiungere successivamente al ripristino dei luoghi. ART. 5 FASI DEL PROCEDIMENTO Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell immobile o dell area interessati dagli interventi di cui all art. 167, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i., presenta apposita domanda all autorità preposta alla tutela del vincolo ai fini dell accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni. Il procedimento si articola nella seguenti fasi: - Richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica; - Istruttoria dell istanza di compatibilità paesaggistica; - Richiesta ed acquisizione di eventuali documenti integrativi; - Acquisizione parere della Commissione Locale per il Paesaggio; - Acquisizione parere della Soprintendenza; - Completamento istruttoria finalizzata alla verifica dell accertamento di compatibilità paesaggistica; - Rilascio o diniego del provvedimento di compatibilità paesaggistica; In caso di rilascio: determinazione ed applicazione della sanzione pecuniaria; In caso di diniego: attivazione delle procedure vigenti in materia. ART. 6 CRITERI DI CALCOLO DELL INDENNITA PECUNIARIA In caso le opere oggetto dell Accertamento di Compatibilità Paesaggistica risultino compatibili o compatibili con prescrizioni, a seguito della Valutazione Paesistico Ambientale effettuata dalla Commissione Locale per il Paesaggio e dalla Soprintendenza, deve essere determinata l indennità risarcitoria ai sensi e per gli effetti dell art. 167 del D. Lgs. 42/04 e s.m.i.. L' art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. dispone che qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione". 5

L importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima, che viene predisposta dal tecnico abilitato individuato dal trasgressore ed è trasmessa all Ufficio preposto per le verifiche ed i controlli di competenza. L Ufficio preposto per le verifiche delle perizie di stima redatte da tecnici abilitati, potrà avvalersi di apposite consulenze esterne o dell acquisizione di pareri da parte di altri enti competenti (Agenzia del Territorio o altro). Gli onorari afferenti le suddette prestazioni professionali saranno addebitati a carico del privato trasgressore. Per la quantificazione del profitto potranno essere utilizzati di norma i principi e le direttive contenute nel Decreto 26 settembre 1997, secondo cui (art. 2)"in via generale è qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia asseverata" e il profitto è pari in via ordinaria al tre percento del valore d estimo dell unità immobiliare come determinato ai sensi dell art. 2 della Legge 24 marzo 1993, n, 75, del Decreto Legislativo 28 dicembre 1993, n. 568 e della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3). Per la quantificazione del danno ambientale potranno essere utilizzati i seguenti criteri di ordine generale: - rilevanza socio-economica che la distruzione, il deterioramento o l alterazione producono all ambiente, considerato nella sua accezione più vasta ed unitaria; - alterazione, deterioramento o distruzione, parziale o totale, dell ambiente, cagionata da qualunque fatto doloso o colposo in violazione di legge o di provvedimenti adottati secondo legge. Per il risarcimento del danno ambientale si terrà conto di qualsiasi spesa che gli enti pubblici si trovino a sostenere, anche in futuro, per eliminare od attenuare gli effetti della violazione, nonché a qualsiasi diminuzione di valore che derivi a beni pubblici in seguito della violazione stessa. In caso di rigetto della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica si applica la sanzione demolitoria di cui all art. 167 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. Come previsto dalla normativa vigente, la rimessa in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d ufficio dall autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui all art. 167 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. Nel caso in cui la valutazione del danno sia pari a zero si farà riferimento a quanto previsto dall art. 4 del Decreto 26 settembre 1997. ART. 7 CALCOLO DELL INDENNITA PECUNIARIA: DETERMINAZIONE DEL PROFITTO 6

Per la redazione della perizia di stima di determinazione del profitto da parte del tecnico abilitato individuato dal trasgressore potranno essere utilizzate procedure diversificate a seconda delle opere edilizie realizzate e dei dati a disposizione. Qualora la variazione del valore dell opera realizzata sia determinabile con il calcolo del valore d estimo, il profitto è pari al tre per cento della differenza dello stesso valore d estimo calcolato prima e dopo la realizzazione dell opera abusiva. Qualora non sia possibile determinare il valore d estimo per la valutazione del profitto verrà predisposta apposita perizia di stima, seguendo i criteri stabiliti dall art. 2 del Decreto 26 settembre 1997. Il profitto determinato previa perizia di stima, non potrà essere inferiore ai valori di cui al Decreto 26 settembre 1997, opportunamente rivalutati. ART. 8 CALCOLO DELL INDENNITA PECUNIARIA: DETERMINAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE L indennità risarcitoria del danno ambientale causato, è determinata previa perizia di stima, che viene predisposta dal tecnico abilitato individuato dal trasgressore ed è trasmessa all Ufficio preposto per le verifiche ed i controlli di competenza. In tale perizia saranno dettagliatamente descritti i danni causati dall intervento abusivo e puntualmente quantificati i costi che il Comune deve sostenere al fine di eliminare il danno ambientale subito. Per la determinazione del danno il Comune si potrà avvalere di apposite consulenze esterne o dell acquisizione di pareri da parte di altri enti competenti; gli onorari afferenti le suddette prestazioni professionali saranno addebitati a carico del privato trasgressore. ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI Indipendentemente dalla tipologia di abuso realizzato, la sanzione minima non potrà essere inferiore ad 500,00. Contro l atto emesso dal Responsabile dell Area Tecnica, inerente la sanzione pecuniaria, l interessato può proporre ricorso al T.A.R. competente, entro 60 giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica stessa. Nel caso in cui l'interessato non ottemperi all ordinanza di pagamento della sanzione nei tempi stabiliti dalla legge, si provvederà alla riscossione coattiva delle somme dovute. Ai sensi del l art. 167 comma 6 D. Lgs. 42/04 e s.m.i. le somme riscosse per effetto dell applicazione del precedente comma 5, sono utilizzate, oltre che per l esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1 del D. Lgs. 42/04, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimissioni in pristino. 7