REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

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REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE INDICE SEZIONE PRIMA L AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Art. 1 L istanza di autorizzazione paesaggistica Art. 2 Documentazione tecnica da allegare all istanza di autorizzazione paesaggistica Art. 3 La comunicazione di avvio del procedimento Art. 4 Attività istruttoria e rilascio dell autorizzazione paesaggistica Art. 5 Oneri a carico del richiedente Art. 6 Validità dell autorizzazione paesaggistica SEZIONE SECONDA LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO Art. 7 Funzioni e competenze Art. 8 Criteri di valutazione Art. 9 Composizione Art. 10 Durata Art. 11 Convocazione Art. 12 Validità delle sedute e delle decisioni Art. 13 Verbalizzazione Art. 14 Sopralluoghi Art. 15 Audizioni dei progettisti e tecnici esterni SEZIONE TERZA SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 16 Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria Art. 17 Interventi sostitutivi in caso di inerzia dei comuni 1

SEZIONE PRIMA L AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Art. 1 L istanza di autorizzazione paesaggistica La domanda di autorizzazione, completa della documentazione di cui al successivo art. 2, dovrà essere indirizzata alla Direzione Centrale Pianificazione Assetto del Territorio competente al rilascio dell autorizzazione paesaggistica, ad eccezione delle richieste relative alla trasformazione del bosco per le quali la competenza è in capo al Settore Agricoltura. Nel caso di autorizzazione paesaggistica riferita a opere di pertinenza provinciale la documentazione di cui all art. 2 viene trasmessa al Direzione Centrale Pianificazione Assetto del Territorio. Art. 2 Documentazione tecnica da allegare all istanza di autorizzazione paesaggistica Unitamente alla domanda di autorizzazione dovrà essere presentata la documentazione tecnica così come delineata nell Allegato A al presente Regolamento. La domanda di autorizzazione paesaggistica dovrà inoltre essere corredata da una relazione illustrativa che descriva lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari. A tale riguardo costituirà utile riferimento per gli aspetti metodologici il documento denominato Linee guida per l esame paesistico dei progetti di cui alla DGR 8 novembre 2002 n. 7/II045 ed eventuali successive modifiche o integrazioni. L approfondimento e le caratteristiche della documentazione da presentare a corredo dell istanza di autorizzazione paesaggistica deve essere rapportata all entità dell intervento proposto e al suo grado di incidenza sul paesaggio. La documentazione necessaria per il rilascio dell autorizzazione paesaggistica dovrà essere adeguata a seguito dell emanazione del DPCM previsto dal comma 3 dell art. 146 del D. Lgs. 42/2004. La documentazione allegata all istanza dovrà essere prodotta in cinque copie. Art. 3 La comunicazione di avvio del procedimento L amministrazione provvede a dare notizia dell avvio del procedimento mediante comunicazione personale. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l amministrazione competente; b) l oggetto del procedimento promosso; c) l ufficio e la persona responsabile del procedimento; 2

d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell amministrazione: e) la data di presentazione della istanza; f) l ufficio in cui si può prendere visione degli atti. Art. 4 Attività istruttoria e rilascio dell autorizzazione paesaggistica A seguito dell approvazione dei piani paesaggistici ai sensi dell art. 156 ovvero ai sensi dell art. 143 del D. Lgs. 42/2004, ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell art. 145 dello stesso D. Lgs. 42/2004 per il rilascio dell autorizzazione paesaggistica si applica la procedura ordinaria di cui all art. 146 del D. Lgs. 42/2004. Nel periodo transitorio, l'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta, secondo la procedura di cui all art. 159 del D. Lgs. 42/2004. L autorizzazione paesaggistica, a cui è allegato quale parte integrante il parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio, costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. Qualora l autorizzazione paesaggistica non sia conforme al parere della Commissione per il paesaggio, l ufficio competente al rilascio dell autorizzazione deve adeguatamente motivare tale discostamento e trasmettere copia del provvedimento autorizzativo finale alla Commissione per il paesaggio. In caso di opere assentite mediante Conferenza di Servizi, il parere della Commissione per il paesaggio dovrà essere acquisito prima della chiusura della Conferenza stessa. In caso di Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell art. 5 del DPR 447/1998 l autorizzazione paesaggistica dovrà pervenire nei termini di legge, e comunque entro la chiusura della Conferenza stessa. Qualora l esito della Conferenza determini modifiche sostanziali al progetto, questo dovrà essere sottoposto nuovamente alla Commissione per il paesaggio. Art. 5 Oneri a carico del richiedente Per il rilascio dell autorizzazione paesaggistica il richiedente è tenuto al versamento di una tariffa relativa alle spese istruttorie, differenziata a secondo dell entità dell intervento, la cui determinazione è demandata a specifico atto di Giunta Provinciale. Art. 6 Validità dell autorizzazione paesaggistica L autorizzazione paesaggistica vale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio della stessa. 3

SEZIONE SECONDA LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO Art. 7 Funzioni e competenze Ai sensi dell art. 81, comma 1 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 Legge per il governo del territorio, è istituita la Commissione per il paesaggio. La Commissione per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza della Provincia. I pareri della Commissione per il paesaggio sono congruamente motivati, anche se favorevoli, e sono allegati all autorizzazione paesaggistica di cui costituiscono parte integrante. Art. 8 Criteri di valutazione La Commissione per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesisticoambientali vigenti, nell ottica di una tutela complessiva del territorio. La Commissione per il paesaggio valuta gli interventi proposti in relazione a: - La compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene. In caso di beni vincolati mediante provvedimento specifico, sarà necessario fare riferimento alle motivazioni che hanno determinato l apposizione del vincolo stesso. Nel caso dei vincoli operanti ope legis ( ex Galasso ), si farà riferimento al significato storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico-visuale degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene. In considerazione della valenza paesistica del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, concorrono alla formulazione del parere della Commissione per il paesaggio: - La coerenza con i seguenti obiettivi di qualità paesistica espressi dal PTCP tra cui: Sostenibilità delle trasformazioni rispetto alla qualità e quantità delle risorse naturali; Razionalizzazione dell uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole; Compatibilità degli interventi rispetto al progetto di Rete ecologica provinciale; Il riconoscimento e il mantenimento dei caratteri fondamentali e dei valori costitutivi degli ambiti e degli elementi individuati nel sistema paesistico-ambientale del piano; La riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti e integrati. - Le misure prescrittive e di indirizzo contenute nel sistema paesistico-ambientale del PTCP. La Commissione per il paesaggio, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica inoltre la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. Nell esercizio delle specifiche competenze la Commissione per il paesaggio utilizza inoltre, ai fini dell espressione del proprio parere, i contenuti paesistici e ambientali trattati negli studi e ricerche pubblicati nei volumi della collana I Quaderni del Piano territoriale. Ulteriori riferimenti saranno gli atti di natura paesistica vigenti e le disposizioni emanate dalla Giunta regionale, tra cui: 4

I Criteri per l'esercizio delle subdeleghe delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali di cui all'art. 3 della l.r. 18/1997, assunti con DGR n. 6/30194 del 25 luglio 1997 (BURL del 17/10/1997, 3 Suppl. Straord. al n. 42) Le Linee guida per l esame paesistico dei progetti di cui alla DGR 8 novembre 2002 n. 7/II045; I Criteri per la formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 4 della l.r. 18/1997, assunti con DGR n. 6/47670 del 29 dicembre 1999 (BURL del 23 giugno 2000, 3 Suppl. Straord. al n. 25); Il Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR 6 marzo 2001- n. VII/197; La direttiva Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica di cui alla DGR 29 febbraio 2000 n. 6/48740 I pareri formulati dalla Commissione per il paesaggio saranno raccolti in un Repertorio che costituirà utile riferimento relativamente agli orientamenti paesistici già assunti. Art. 9 Composizione La Commissione per il paesaggio è così composta: - il Direttore Centrale Pianificazione e Assetto del Territorio o suo delegato che la presiede; - un tecnico funzionario avente particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggisticoambientale facente parte della Direzione Centrale Pianificazione e Assetto del Territorio; - tre professionisti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggisticoambientale, scelti mediante ricorso a selezione pubblica che sarà effettuata a cura della Direzione Centrale Pianificazione e Assetto del Territorio; Qualora la selezione pubblica non dovesse dar luogo all individuazione di candidati idonei, la Commissione per il paesaggio sarà integrata da funzionari interni alla Provincia aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale. La nomina dei membri della Commissione per il paesaggio, fra cui verrà designato anche il vicepresidente vicario, scelto di norma tra i professionisti esterni, è demandata ad un atto della Giunta Provinciale, previa informazione alla Commissione consiliare competente. Ai lavori della Commissione per il paesaggio partecipano di norma, senza diritto di voto: - il tecnico istruttore della pratica per il rilascio dell autorizzazione all attività; - il tecnico del Comune, ed eventualmente del Parco, nel cui territorio ricade l intervento oggetto di autorizzazione paesaggistica. Art. 10 Durata La Commissione per il paesaggio dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione. L assenza ingiustificata, da parte dei membri esterni, a tre sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dalla nomina. La Giunta provinciale, previa informazione alla Commissione consiliare competente, provvederà alla nomina in sostituzione dei membri decaduti. 5

Art. 11 Convocazione La Commissione per il paesaggio è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente vicario. La convocazione deve essere comunicata per iscritto e pervenire almeno tre giorni prima della seduta unitamente all ordine del giorno compilato dal Presidente. Art. 12 Validità delle sedute e delle decisioni Le sedute della Commissione per il paesaggio sono valide quando siano presenti almeno tre membri, tra cui il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente vicario, e altri due componenti la Commissione stessa. La Commissione per il paesaggio si pronuncia a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Art. 13 Verbalizzazione Le funzioni di segreteria amministrativa sono esercitate nell ambito della Direzione Centrale Pianificazione e Assetto del Territorio. Il segretario della Commissione per il paesaggio, designato con atto del Direttore Centrale Pianificazione e Assetto del Territorio o suo delegato, assiste alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, e provvede alla formalizzazione dei pareri nonché alla redazione dei verbali delle adunanze ed alla loro raccolta ed archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti da tutti i membri componenti la Commissione per il paesaggio. Art. 14 Sopralluoghi E data facoltà alla Commissione per il paesaggio di eseguire sopralluoghi per l espressione del parere di cui all art. 81, comma 3, l.r. n. 12/2005. Art. 15 Audizioni dei progettisti e tecnici esperti La Commissione ha la facoltà di richiedere ai progettisti l illustrazione dei loro elaborati o specifiche precisazioni in merito ai progetti esaminati. I progettisti non sono ammessi alla successiva attività di esame ed espressione di parere. La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. 6

SEZIONE TERZA SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 16 Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria Ai fini dell irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all art. 167 del D. Lgs. 42/2004, l Ufficio competente a norma dell art. 1 può richiedere il parere della Commissione per il paesaggio in ordine alla valutazione di opportunità, nell interesse della protezione dei beni, di ordinare al trasgressore la rimessione in pristino o il pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L applicazione della sanzione pecuniaria è obbligatoria anche in assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro. Le somme riscosse per effetto dell applicazione delle sanzioni sono utilizzate, oltre che per la remissione in pristino, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessati dalla remissione in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall amministrazione per l esecuzione della rimessione in pristino in danno ai soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti. L applicazione e la riscossione della sanzione sono in capo al competente Ufficio Sanzioni provinciale. Art. 17 Interventi sostitutivi in caso di inerzia dei comuni Nel caso di accertata inerzia dei comuni nell irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all art. 167 del D. Lgs. 42/2004 la Provincia, a seguito di specifica istanza e qualora accerti la sussistenza di un danno ai valori paesaggistici tutelati, interviene in via sostitutiva secondo la procedura di cui all art. 86, commi da 2 a 7, della L.R. 12/2005. 7

ALLEGATO A Documentazione da presentare In relazione alle diverse fattispecie oggetto di autorizzazione si richiedono i seguenti elaborati grafici: Legenda dei tipi di trasformazione A = Attività estrattiva di cava B = Smaltimento rifiuti C = Strade di interesse provinciale D = Interventi di trasformazione del bosco E = Opere idrauliche realizzate dalla Provincia Le scale di rappresentazione grafica riportate nell abaco degli elaborati è indicativa. Essa dovrà essere rapportata al tipo di trasformazione considerato e alle caratteristiche dei luoghi. Il livello di definizione degli elaborati dovrà in ogni caso essere adeguato a valutare l intervento sotto il profilo paesistico e ambientale. STATO DI FATTO L inquadramento territoriale del progetto in riferimento alle tavole 3, 4 e 5 del PTCP (1:25.000) Stralcio dello strumento urbanistico vigente con indicazione dell area e delle norme interessanti l intervento proposto, della destinazione delle zone limitrofe, della viabilità esistente e prevista Aerofotogrammetria in scala 1:500 (ridotta fotograficamente per comodità di lettura a scala 1:1000 o 1:2000), estesa nelle zone limitrofe ad una profondità pari al doppio della larghezza dell area di cava; comprensiva di perimetrazione dell area coltivata o da coltivare, con l individuazione dei punti fissi inamovibili di misurazione e l indicazione delle quote slm, delle sezioni e dei punti di ripresa fotografica Planimetria generale dello stato di fatto dei luoghi che evidenzi i caratteri e i valori paesistici e ambientali presenti, riferibili sia a un ambito significativo di riferimento (es. unità di paesaggio del PTCP), sia all immediato contesto paesaggistico interessato dall intervento Piante, sezioni e prospetti a chiarimento di impianti di cantiere, viabilità interna e di accesso, recinzioni presenti nell area di pertinenza Sezioni significative, ogni 10 metri quotate in ascissa ed ordinata nella medesima scala metrica con l indicazione delle quote slm Ricognizione fotografica a colori da diverse prospettive e con visione panoramica dell area di intervento e degli aspetti più significativi e caratterizzanti l ambito territoriale di riferimento Indagini in merito alle caratteristiche degli ecosistemi presenti (vegetazione, flora, fauna, ) Indagini geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche (per gli interventi di trasformazione del bosco le indagini sono necessarie in caso siano interessate aree di dissesto idrogeologico esistente o potenziale) Ricerche storiche e sul patrimonio culturale, eventualmente estese all immediato contesto Relazione tecnica con descrizione geomorfologica dello stato generale dell area dopo la coltivazione con particolare attenzione ai A B C D E 8

fatti emergenti quali: pareti dilavanti o frananti, cavità, presenza di vene d acqua, presenza di massi erratici, elementi di impermeabilità, ecc. PROGETTO Aerofotogrammetria in scala 1:500 (ridotta fotograficamente per comodità di lettura a scala 1:1000 o 1:2000), estesa nelle zone limitrofe ad una profondità pari al doppio della larghezza dell area di cava; comprensiva di perimetrazione dell area oggetto di coltivazione e/o di ampliamento, con l individuazione dei punti fissi inamovibili e delle sezioni con l indicazione delle quote slm Sezioni significative, ogni 10 metri quotate in ascissa ed ordinata nella medesima scala metrica, con l indicazione della profondità massima di scavo con l indicazione delle quote slm Planimetria di progetto (1:5000; 1:2000; 1:1000), con inserimento ambientale ed evidenziazione dei caratteri estetici e funzionali dell intervento proposto Piante, prospetti e sezioni significative (1:500; 1:200) con indicazioni in merito ai previsti impianti di cantiere, recinzioni, viabilità di accesso e di cantiere e altri manufatti connessi, nonché sui sistemi costruttivi, materiali e colori impiegati Progetto delle sistemazioni esterne con individuazione delle specie vegetali e del relativo sesto d impianto Sovrapposizione dello stato di fatto e del progetto con evidenziazione cromatica delle due situazioni Sezioni ambientali schematiche (1: 500, 1:1000) rappresentative del rapporto percettivo e altimetrico fra l intervento e il contesto territoriale assoggettato a vincolo Simulazioni, mediante rappresentazione prospettica o assonometrica dell intervento, circa l inserimento delle opere proposte nel contesto, comprensive di eventuali strutture accessorie e di servizio, idonee a valutare l entità delle trasformazioni indotte Progetto delle opere di integrazione, mitigazione, riqualificazione ed eventuale compensazione proposte Progetto di ripristino ambientale (piante, prospetti e sezioni ogni 10 metri quotate in ascissa e ordinata nella medesima scala metrica con l indicazione delle quote slm) descrittivo di tutte le opere di ricostruzione e protezione per ridurre l impatto ambientale, distinte per fasi temporali e a chiarimento di: viabilità interna e di accesso; recinzioni; manufatti ed opere edili; sistemazioni idrauliche; specie vegetali da collocare a dimora (tipo, età, varietà, qualità e sesto d impianto) e descrizione mediante apposite diciture dei materiali d impiego per il trattamento delle superfici. Eventuali opere di sostegno, costipamento, contenimento, indicazione del tipo di stesa di terreno di coltura con indicazione dei metodi per l inerbimento, la piantumazione e delle fasi di intervento previste in ordine agli anni di coltivazione Relazione tecnica contenente tutti gli elementi descrittivi che consentono di valutare l intervento proposto sul paesaggio Relazione tecnica sul progetto di coltivazione specificante, sulla base dei dati geologici ed idrogeologici: la valutazione della consistenza del giacimento; le fasi temporali dello sfruttamento; le modalità, il metodo di coltivazione del giacimento e gli accorgimenti tecnici che verranno posti in essere durante la coltivazione, al fine di ridurre l impatto ambientale in relazione al successivo piano di ripristino (rispetto alle curve di livello, ecc.); la 9

profondità massima di scavo; l eventuale localizzazione delle aree di discarica Copia della scheda riassuntiva dei dati relativi alla futura attività estrattiva (MD 2) Relazione tecnica a chiarimento delle modalità del ripristino/inserimento/compensazione ambientale, le tecniche relative, i tempi di attuazione, l inserimento urbanistico e finalità dello stesso Relazione specifica in merito alle componenti flora, fauna, ecosistemi del progetto 10