CIRCOLARE LAVORO SETTEMBRE 2015 Si ricorda il cambio di orario d'ufficio di Studio Masiero, a partire dal 15 settembre 2015, come segnalato nella newsletter e indicato nella homepage del sito internet. LE ULTIME NOVITÀ Divieto di adibire a lavoro usurante fino all astensione obbligatoria Ministero del Lavoro, Interpello n. 16 del 20 luglio 2015 Congedo parentale e Jobs Act Circolare INPS n. 139 del 17 luglio 2015 D.Lgs n. 80/2015 Congedo parentale prolungato per i figli con handicap grave Messaggio INPS n. 4805 del 16 luglio 2015 Indennità sostitutiva di ferie e di preavviso non sono utili al TFR Sentenza Corte di Cassazione n. 17248 del 27 agosto 2015 In risposta ad un istanza d interpello, il Ministero del Lavoro è intervenuto in merito all interdizione posticipata per le lavoratrici madri rientranti nella categoria dei lavori usuranti. In particolare, viene precisato che in generale il divieto di prestazione di lavoro usurante, trova applicazione esclusivamente durante la gestazione e fino al periodo di astensione obbligatoria. L INPS ha fornito indicazioni riguardo il prolungamento del periodo di fruizione e di indennizzabilità del congedo parentale. Ai genitori lavoratrici o lavoratori dipendenti è consentito di fruire dei periodi di congedo parentale residuo fino a 12 anni di vita del figlio, oppure fino ai 12 anni dall ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Per il trattamento economico è prevista l estensione da 3 a 6 anni di vita/ingresso in famiglia della possibilità di fruire del congedo parentale indennizzato a prescindere dalle condizioni di reddito. Le predette misure sono applicabili per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015. L INPS precisa che, in via sperimentale per il solo anno 2015, i genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti possono fruire del prolungamento del congedo parentale fino a 12 anni di vita del figlio portatore di handicap grave oppure, in caso di adozione o affidamento, fino ai 12 anni dall ingresso in famiglia. La Corte di Cassazione interviene in merito alla maturazione del TFR sull indennità sostitutiva delle ferie e del preavviso, liquidate alla cessazione del rapporto di lavoro. Si precisa che le due indennità non sono utili alla maturazione del TFR visto che: l indennità sostitutiva delle ferie in quanto, nel caso prospettato, la contrattazione collettiva applicata si esprimeva chiaramente in tal senso; l indennità sostitutiva del preavviso invece si riferisce ad un periodo non lavorato successivo alla cessazione. 1/6
Congedo parentale ad ore: primi chiarimenti Circolare INPS n. 152 del 18 agosto 2015 Riduzione contributiva in edilizia per l anno 2015 Messaggio INPS n. 5336 del 17 agosto 2015 Flussi d ingresso 2014: proroga del termine per l invio delle domande Circolare ministeriale congiunta n. 4454 del 7 agosto 2015 L INPS ha fornito indicazioni operative sulla nuova disciplina in tema di fruizione del congedo parentale su base oraria. In particolare, i chiarimenti riguardano i seguenti aspetti: criteri di fruizione, computo ed indennizzo del congedo su base oraria; contribuzione figurativa per i periodi di congedo che non danno diritto all indennità; modalità operative di presentazione della domanda telematica per la fruizione ad ore; istruzioni tecniche e procedurali. L INPS rende noto che, per l anno 2015, non è ancora stato emanato il decreto interministeriale che fissa la misura della riduzione contributiva nel settore dell edilizia. Pertanto, dal 1 settembre 2015 le aziende edili potranno inoltrare l istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2014, pari all 11,50%. Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015. Le istanze devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo Rid-Edil, disponibile all interno del cassetto previdenziale aziende del sito www.inps.it. Il Ministero del Lavoro e il Ministero dell Interno comunicano che le domande relative alla Programmazione transitoria dei flussi d ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l anno 2014 (decreto flussi 2014) possono essere inviate, solo con modalità telematiche, entro le ore 24 del 31 dicembre 2015 (anziché entro il 30 agosto 2015). 2/6
COMMENTI: DISCIPLINA DELLE MANSIONI ULTIME NOVITA' Il Decreto Legislativo n. 81/2015, in vigore dal 25 giugno 2015, riordina la disciplina delle mansioni, riscrivendo l articolo 2103 del c.c. La nuova disposizione attenua le rigidità del passato, rendendo più flessibile la gestione dei rapporti di lavoro. Il mutamento delle mansioni deve essere comunicato per iscritto, a pena di nullità. MANSIONI RICONDUCIBILI ALLO STESSO LIVELLO E CATEGORIA DI INQUADRAMENTO Dal 25 giugno 2015 il datore di lavoro che intenda modificare unilateralmente le mansioni dei lavoratori (anche quelli in forza prima di tale data) non è più tenuto ad effettuare una comparazione tra la vecchia mansione e quella nuova in termini di equivalenza. Infatti, il potere del datore di lavoro di mutare le mansioni è ritenuto lecito se viene esercitato: nell ambito delle mansioni indicate nello stesso livello di inquadramento del CCNL, all interno della stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri e dirigenti); a parità di retribuzione. DEMANSIONAMENTO AL LIVELLO INFERIORE Viene introdotta la possibilità di assegnare il lavoratore a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, senza necessità di ottenerne il consenso: in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore; nelle ulteriori ipotesi previste dai contratti collettivi. In altre parole il datore di lavoro può demansionare il lavoratore, solo in presenza di motivazioni oggettive che incidano sulla posizione del lavoratore, o in presenza di ulteriore ipotesi previste dai contratti collettivi: nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU); di un solo livello, quello immediatamente inferiore, rimanendo però all interno della stessa categoria legale di inquadramento (non è possibile far retrocedere il lavoratore, ad esempio, da una posizione impiegatizia ad una operaia). In ogni caso, il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del livello di inquadramento acquisito al momento di assegnazione alle nuove mansioni e del trattamento retributivo in essere, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa (ad es. indennità di cassa, di trasferta ecc.). Il datore di lavoro è tenuto a fornire la formazione necessaria ai fini di adeguare le competenze del lavoratore alle nuove mansioni. Tuttavia, il mancato rispetto di tale obbligo non comporta la nullità dell atto di assegnazione alle nuove mansioni. ACCORDI INDIVIDUALI DI MODIFICA DELLE MANSIONI, DEL LIVELLO, DELLA CATEGORIA E DELLA RETRIBUZIONE Accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, possono essere stipulati nelle sedi protette e nell interesse del lavoratore alla conservazione dell occupazione, all acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Tali accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore possono sancire la modifica, oltre che della mansione, anche della categoria e del livello di inquadramento (in questo caso anche per più di un livello) e della 3/6
retribuzione (in passato alcune interpretazioni giurisprudenziali non ammettevano il demansionamento nemmeno se concordato con le organizzazioni sindacali). Gli accordi di modifica delle mansioni possono essere sottoscritti: presso la commissione provinciale di conciliazione istituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro; in sede sindacale o in sede arbitrale; presso le commissioni di certificazione. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. MANSIONI SUPERIORI Nel caso di assegnazioni a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all attività svolta. L assegnazione diviene definitiva (salva diversa volontà del lavoratore e ove la stessa non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio) dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (in precedenza previsti tre mesi). VOUCHER INPS ULTIME NOVITA' L INPS, con la Circolare n. 149 del 12 agosto 2015, affronta le novità apportate dal D.Lgs n. 81/2015 alla disciplina del lavoro accessorio, ponendo particolare attenzione ai seguenti aspetti: limiti economici; modalità di acquisto dei voucher; comunicazione telematica delle prestazioni di lavoro accessorio. LIMITI ECONOMICI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO L INPS ricorda le due maggiori novità introdotte dal D.Lgs n. 81/2015: l aumento del limite di compensi percepibili dal lavoratore dalla totalità dei committenti e la modifica del riferimento temporale; Per i buoni lavoro acquistati dal 25 giugno 2015, il limite di compensi percepibili dal lavoratore viene innalzato a 7.000 euro (in precedenza pari a 5.000 euro), mentre il riferimento temporale su cui calcolare i diversi limiti economici previsti dalla norma è indicato nell anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno) anziché, come in precedenza, nell anno solare. la stabilizzazione della possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali di prestare lavoro accessorio; La norma che consente ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di svolgere prestazioni di lavoro accessorio, nel limite di 3.000 euro per anno civile, viene inserita stabilmente nella relativa disciplina, senza condizionare tale possibilità a continue proroghe annuali. Ad oggi, pertanto, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese: in tutti i settori produttivi e per qualsiasi tipo di attività (salvo l ambito agricolo indicato in seguito), entro il limite massimo di euro 7.000, da computarsi nell anno civile, con riferimento ai compensi percepiti dalla totalità dei committenti. Qualora la prestazione lavorativa venga svolta: 1. a favore di un imprenditore o professionista, il limite di compensi percepibile da ogni committente è pari ad euro 2.000 nell anno civile (2.020 in base alla rivalutazione operata dall INPS con Circolare n. 77/2015); 2. da parte di soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, il limite 4/6
complessivo di compensi è pari ad euro 3.000 per anno civile; L INPS precisa che il limite di 3.000 euro, per l anno 2015, deve intendersi comprensivo delle eventuali prestazioni svolte nel periodo dal 1 gennaio al 24 giugno (giorno antecedente l entrata in vigore del D.Lgs n. 81/2015). in ambito agricolo, nel limite di euro 7.000 per anno civile, nel caso di: 1. attività agricole stagionali, da parte di pensionati ovvero giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi universitario; 2. attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli che nell anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro ; nel caso di committente pubblico, nel limite di euro 7.000 per anno civile e nel rispetto dei vincoli previsti dalle norme in materia di contenimento della spesa pubblica e del patto di stabilità interno. MODALITÀ DI ACQUISTO DEI VOUCHER Il D.Lgs n. 81/2015 limita, per i committenti imprenditori o professionisti, la possibilità di acquistare i buoni lavoro solamente tramite modalità telematiche. Tuttavia, l INPS precisa che i committenti imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni lavoro attraverso: la procedura telematica sul sito internet dell INPS (voucher telematico); i tabaccai abilitati e aderenti alla convenzione INPS FIT (Federazione Italiana Tabaccai); il servizio internet Banking di Intesa Sanpaolo; le Banche popolari abilitate. Inoltre, l INPS afferma che, nel periodo tra il 25 giugno (data di entrata in vigore del D.Lgs n. 81/2015) ed il 12 agosto 2015 (data di emanazione della Circolare n. 149/2015), sono fatte salve le operazioni di acquisto, attivazione e relativo accredito di buoni cartacei eseguite in difformità rispetto alle indicazioni fornite con la circolare in esame, effettuate da committenti imprenditori o professionisti. Pertanto, gli imprenditori o professionisti che, nel suddetto periodo, avessero acquistato e attivato voucher cartacei, non saranno comunque sanzionabili. I committenti non imprenditori o professionisti, invece, potranno acquistare i buoni lavoro, oltre che attraverso i canali sopra indicati, anche rivolgendosi agli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale, mentre il servizio di acquisto presso le Sedi INPS non sarà più attivo, essendo esclusivamente cartaceo. COMUNICAZIONE TELEMATICA DI INIZIO PRESTAZIONE Sono previste novità anche in relazione alla comunicazione preventiva di inizio prestazione. Nel particolare, i committenti imprenditori o professionisti, prima dell inizio della prestazione, sono tenuti a comunicare alla DTL territorialmente competente, esclusivamente in modalità telematica, ovvero mediante SMS o posta elettronica, i dati anagrafici del lavoratore, nonché il luogo e l arco temporale (non superiore a 30 giorni) di svolgimento della prestazione. L INPS non apporta chiarimenti in merito, ma rinvia alla Nota prot. n. 3337 del 25 giugno 2015 del Ministero del Lavoro, con la quale il Welfare ha temporaneamente sospeso l efficacia della disposizione normativa, mantenendo in vigore le precedenti modalità comunicative in attesa dell attivazione delle procedure telematiche necessarie a recepire quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2015. 5/6
GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI SETTEMBRE 2015 Ritenute IRPEF mensili MERCOLEDÌ 16 Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di agosto 2015. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Fisco/INPS/Regioni. Contributi INPS mensili Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto 2015. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Fisco/INPS/Regioni. Contributi INPS mensili Gestione separata Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di agosto 2015 a collaboratori coordinati e continuativi. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Fisco/INPS/Regioni. Addizionali Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (agosto 2015). Modello 770 Semplificato/Ordinario LUNEDÌ 21 Ultimo giorno utile per l invio telematico delle dichiarazioni relative al 2014 (scadenza originaria del 31 luglio 2015 prorogata a tale data dal DPCM 28 luglio 2015 pubblicato sulla G.U. n. 175 del 30 luglio 2015). Modello 730 Operazioni di conguaglio MERCOLEDÌ 30 Il dipendente comunica al datore di lavoro/ente pensionistico di effettuare un minor o nessun acconto IRPEF. Invio telematico del Flusso UNIEMENS Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di agosto 2015. Presentazione all INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet. Stampa libro unico Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di agosto 2015. FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono. 6/6