Emendamento Art. 10, commi 3, 5, 6, 7 e 8

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Emendamento Art. 10, commi 3, 5, 6, 7 e 8 Comma 3. I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi dall entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statuto-tipo. Comma 5. I consorzi esistenti e di quelli di nuova costituzione conformano la loro attività ai criteri direttivi dei sistemi di gestione di cui all articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro statuto allo statuto-tipo, secondo le modalità indicate ai commi 6, 7 e 8. Comma 6. I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio statuto entro 90 giorni dall approvazione dello statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell approvazione. Comma 7. I sistemi collettivi di nuova costituzione trasmettono lo statuto al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 15 giorni dall adozione, ai fini dell approvazione. Comma 8. Lo statuto è approvato nei successivi 90 giorni alla trasmissione, con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi 60 giorni. L approvazione dello statuto è condizione essenziale ai fini dell iscrizione al Registro nazionale. Comma 3: Eliminare l ultima frase: che entro 6 mesi dall entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statuto-tipo. Comma 5: Eliminare l ultima frase: e il loro statuto allo statuto-tipo, secondo le modalità indicate ai commi 6, 7 e 8. Commi 6, 7 ed 8: da eliminare La Direttiva europea sui RAEE lascia ai Produttori la più ampia autonomia organizzativa, da esercitarsi in forma individuale o collettiva. Per quanto ci consta, in nessun paese Europeo è stato previsto un modello di Statuto-tipo che i sistemi collettivi devono adottare, né sono state emanate direttive o linee guida da seguire per quanto riguarda la governance, pur in presenza di regole di vario tipo atte a garantire la vigilanza pubblica sull operato dei sistemi collettivi e la trasparenza e legalità dei loro processi decisionali. L art. 10 disciplina in modo diverso i sistemi collettivi RAEE rispetto ai sistemi collettivi istituiti dai Produttori per la gestione di altri rifiuti, quali ad esempio il D.lgs. 188/2008 sui rifiuti di pile ed accumulatori, il quale non regolamenta né lo Statuto-tipo né la sua approvazione da parte del Ministero. Il D.M. 82/2011 sui pneumatici fuori uso, invece, prevede l approvazione dello Statuto del sistema consortile da parte del Ministero, ma senza che questo corrisponda ad uno Statuto-Tipo emanato dal Ministero stesso. In questo caso l approvazione ha più natura di verifica sull attitudine della organizzazione imprenditoriale privata a garantire il rispetto della normativa, piuttosto che una rispondenza dello Statuto ad una forma obbligatoria imposta dal Ministero. Inoltre i consorzi che si occupano della gestione dei RAEE (ex D.lgs. 151/2005), si occupano anche della gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori (ex D.lgs. 188/2008), e le modalità gestionali di quest ultima filiera non potrebbero mai essere ricondotte al medesimo modus operandi della filiera dei RAEE, conformandole allo statuto-tipo previsto dal presente decreto. 1

Emendamento Art. 15, comma 5 In caso di mancata stipula dell accordo di cui al comma 2 nei termini previsti, il Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare una intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, provvede direttamente di concerto con Ministero dello sviluppo economico. Eliminazione di tutto il comma 5. Appare difficilmente sostenibile, in caso di mancata stipula dell accordo tra CDCRAEE ed ANCI, che i due Ministeri avochino a sé la funzione di provvedere direttamente, stabilendo anche gli oneri ed i corrispettivi dell accordo; tali determinazioni, infatti, non possono che essere oggetto della trattativa tra le parti, pena l inosservanza delle disposizioni più fondamentali del libero mercato e della libera concorrenza. 2

Emendamento Art. 16, comma 3 L accordo ha validità triennale, è stipulato entro sei mesi dall entrata in vigore del presente decreto legislativo e rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio. Si applica il comma 5 dell articolo 15. Eliminare l ultimo periodo: Si applica il comma 5 dell articolo 15. Vedasi la motivazione di cui all emendamento precedente, Art. 15, comma 5 3

Emendamento Art. 33 comma 5 lettera f) Comma 5 [..] In particolare il centro di coordinamento ha il compito di [ ] f) trasmettere annualmente all ISPRA le informazioni di cui alla lettera e) ai fini della predisposizione della relazione di cui all articolo 31 comma 1. Si abroga la lettera f) del comma 5. Il riferimento all articolo 31, comma 1 (che si riferisce alla relazione che deve predisporre ISPRA) appare in netto contrasto con l articolo 19 comma 7, il quale indica che la relazione che ISPRA trasmette al Ministero viene redatta sulla base delle informazioni, di natura ufficiale, contenute nel MUD. Si vuole evitare quindi che lo stesso ente (ISPRA) invii al Ministero due relazioni distinte elaborate a partire da dati di fonte diversa. 4

Emendamento Art. 40, comma 3 Il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell entrata in vigore del presente decreto legislativo, avviene secondo le modalità definite agli art 23, comma 1, e 24, comma 1, fatta salva la ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente già definita in conformità alle disposizioni di cui all art. 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Le parole dopo la prima virgola, ossia avviene secondo le modalità definite agli art 23, comma 1, e 24, comma 1, vengono eliminate e alla fine del comma viene inserita la seguente frase: limitatamente agli impianti che, a titolo professionale, producono energia elettrica da pannelli fotovoltaici, è a carico dei responsabili degli impianti medesimi, i quali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, aderiscono ad un sistema iscritto al Centro di Coordinamento che rilasci idonea certificazione per ciascun pannello e ne assicura la corretta gestione a fine vita. Testo finale Il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell entrata in vigore del presente decreto legislativo, fatta salva la ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente già definita in conformità alle disposizioni di cui all art. 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente agli impianti che, a titolo professionale, producono energia elettrica da pannelli fotovoltaici, è a carico dei responsabili degli impianti, i quali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, aderiscono ad un sistema iscritto al Centro di Coordinamento che rilasci idonea certificazione per ciascun pannello e ne assicura la corretta gestione a fine vita. La modalità di gestione dei pannelli fotovoltaici storici prevista nella versione originaria del comma è efficace per RAEE storici con cicli di vita di alcuni anni, per i quali vige generalmente la produzione di un RAEE per l acquisto di una AEE equivalente; ma proprio per questo, esso mal si adatta ad AEE della fattispecie dei pannelli fotovoltaici, con cicli di vita anche di 30 anni e per i quali certamente non vige generalmente la produzione di un RAEE (cioè di un pannello fotovoltaico a fine vita) per l acquisto di un nuovo pannello fotovoltaico. Non a caso, la garanzia del fine vita dei moduli fotovoltaici richiesta dal GSE per il riconoscimento degli incentivi previsti dal IV e V Conto Energia, è stata concepita sotto forma di adesione dei produttori ed importatori di moduli fotovoltaici ad un sistema di raccolta e riciclo accreditato al GSE stesso, il quale, al momento dell immissione su mercato dei moduli, riceva dai propri iscritti un contributo unitario confluente in un fondo sotto forma di trust, al quale attingere nel momento in cui, in futuro, quei moduli dovranno essere smaltiti. Appare equo, pertanto, che il finanziamento della gestione dei moduli fotovoltaici storici, nello spirito di quanto regolamentato dal GSE per il IV e V Conto Energia, sia a carico dei Responsabili degli impianti, i quali attualmente continuano a percepire i contributi del I, II e III Conto Energia (che di fatto consistono in un finanziamento pubblico) senza rilasciare alcuna garanzia per la corretta gestione dei moduli dei loro impianti quando giungeranno a fine vita. Prevedere che i Responsabili degli impianti aderiscano ad un sistema iscritto al Centro di Coordinamento entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, significa scongiurare l eventualità che la più che probabile contrazione degli incentivi riconosciuti dal I, II e III Conto Energia, a cui si assisterà in futuro, determini l inadempienza dei Responsabili degli impianti alle loro responsabilità. 5

Emendamento all Allegato X punto B B. Informazioni da fornire per le comunicazioni: 1. Codice di identificazione nazionale del produttore. 2. Periodo di riferimento. 3. Categoria di AEE di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso. 4. Quantità di AEE immesse nel mercato nazionale, in peso. 60 5. Quantità, in peso, di rifiuti di AEE raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per il riutilizzo), recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'unione. Nota: le informazioni di cui ai punti 4 e 5 devono essere fornite per categoria. Al punto 3 si aggiunge, prima del punto la seguente frase nonchè la tipologia specifica di AEE indicata nell'allegato II e IV. Nell ultima frase viene eliminato il riferimento al punto 4. B. Informazioni da fornire per le comunicazioni: 1. Codice di identificazione nazionale del produttore. 2. Periodo di riferimento. Testo finale 3. Categoria di AEE di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso nonché la tipologia specifica di AEE indicata nell'allegato II e IV. 4. Quantità di AEE immesse nel mercato nazionale, in peso. 5. Quantità, in peso, di rifiuti di AEE raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per il riutilizzo), recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'unione. Nota: le informazioni di cui al punto 5 devono essere fornite per categoria. L articolo 23 prevede che le quote di mercato vengano calcolate in base al numero dei pezzi ovvero al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o raggruppamento, nell anno solare di riferimento. Il dato viene raccolto con la comunicazione annuale: se nella comunicazione annuale non viene raccolto il dato delle quantità immesse sul mercato a livello di singola apparecchiatura, non è possibile calcolare le quote di mercato per ciascuna apparecchiatura. 6