Il nuovo sistema comunitario di gestione dei RAEE: le principali disposizioni del D.Lgs. 25 luglio 2005, n Annalisa Oddone
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1 Il nuovo sistema comunitario di gestione dei RAEE: le principali disposizioni del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 Annalisa Oddone Nucleo Ambiente Confindustria Assolombarda, 20 dicembre 2005
2 BASI DELLA NORMATIVA Direttiva 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti Decreto Legislativo emanato il 25 luglio 2005 Pubblicato sulla G.U. n.175 del 29 luglio 2005
3 OBIETTIVI Prevenire la produzione di RAEE Organizzare sistemi di raccolta nazionali Favorire reimpiego, riciclaggio e altre forme di recupero fissando degli obiettivi nazionali Migliorare le prestazioni ambientali degli operatori del fine vita
4 CAMPO DI APPLICAZIONE La normativa si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche: Progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua Comprese nelle categorie elencate nell allegato IA Destinate ai consumatori o a uso professionale
5 CATEGORIE (ALLEGATO IA) Grandi elettrodomestici Piccoli elettrodomestici Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni Apparecchiature di consumo Apparecchiature di illuminazione Distributori automatici Strumenti elettrici ed elettronici Giocattoli e Apparecchiature per lo sport e il tempo libero Dispositivi medicali Strumenti di monitoraggio e di controllo
6 ESCLUSIONI Le apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli stati membri Le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinati agli usi militari Gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni I grandi elettrodomestici fissi (Dlgs Italiano) I prodotti sanitari impiantati e infettati
7 RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi) Inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo
8 RIFIUTI PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI RAEE originati dai nuclei domestici o di origine commerciale, industriale, istituzionale o di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici
9 PROGETTAZIONE DEI PRODOTTI I Ministeri competenti dovranno adottare misure intese a: Incoraggiare la progettazione e la produzione di apparecchiature che tengano in considerazione e facilitino la dismissione e il recupero dei RAEE Favorire il reimpiego di apparecchiature, componenti e materiali. Possibilità di deroga se le caratteristiche di progettazione o di fabbricazione presentano vantaggi di primaria importanza
10 RACCOLTA SEPARATA RAEE provenienti da nuclei domestici entro il 13 agosto 2006 si dovranno istituire sistemi che consentano ai detentori finali (consumatori) e ai distributori di rendere gratuitamente tali rifiuti RAEE non provenienti da nuclei domestici entro il 13 agosto 2006 i produttori, eventualmente tramite terzi, dovranno assicurare la raccolta di tali rifiuti, sostenendone i relativi costi
11 TRATTAMENTO E RECUPERO Entro il 13 agosto 2006 i produttori dovranno istituire sistemi di gestione per il recupero e il trattamento dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche disponibili Per le operazioni di trattamento/recupero dovranno essere utilizzati impianti conformi alla normativa vigente e che rispettino le disposizioni previste dagli allegati 2 (requisiti tecnici) e 3 (modalità di gestione) del Dlgs
12 TRATTAMENTO Gli impianti di trattamento devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28, o operare su comunicazione ai sensi degli art. 31 e 33 del Decreto Ronchi In caso di applicazione delle procedure semplificate previste dal Decreto Ronchi, l inizio dell attività dell impianto è subordinato ad un ispezione da parte della Provincia. L ispezione è comunque effettuata almeno una volta all anno dopo l inizio dell attività
13 TRATTAMENTO Transitorio: Gli impianti esistenti, qualora non conformi al DLgs, dovranno presentare domanda o comunicazione di adeguamento entro il 13 novembre 2005 e adeguare gli impianti entro i 12 mesi successivi Iscrizione all albo: Un DM provvederà all integrazione dell Albo previsto dal Decreto Ronchi inserendo una sottocategoria di impianti per il trattamento dei RAEE
14 TRATTAMENTO All allegato 3 il Dlgs disciplina le modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento relativamente a: raccolta e conferimento gestioni dei rifiuti in ingresso criteri per lo stoccaggio messa in sicurezza presidi ambientali
15 RECUPERO Dovranno essere raggiunti specifici obiettivi di recupero, reimpiego e riciclaggio per le diverse categorie di apparecchiature entro il 31 dicembre 2006 I titolari degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio devono annotare sul registro, previsto dal Decreto Ronchi, il peso dei RAEE in entrata e il peso dei componenti, materiali o sostanze in uscita e le quantità effettivamente recuperate Inoltre, comunicano annualmente, tramite il MUD, i dati relativi ai RAEE trattati e i materiali avviati al recupero
16 RIFIUTI STORICI E RIFIUTI NUOVI Rifiuto Storico, rifiuto derivante da un prodotto immesso sul mercato prima del 13 agosto 2005 (per normativa italiana un anno dall entrata in vigore ai sensi dell art. 20 comma 5) Rifiuto Nuovo, rifiuto derivante da un prodotto immesso sul mercato dopo il 13 agosto 2005 (per normativa italiana un anno dall entrata in vigore ai sensi dell art. 20 comma 5)
17 TIPOLOGIE DI RIFIUTO AI FINI DEL FINANZIAMENTO NUOVO STORICO NUOVO PROVENIENTE DA NUCLEI DOMESTICI STORICO PROVENIENTE DA NUCLEI DOMESTICI DOMESTICO NUOVO NON PROVENIENTE DA NUCLEI DOMESTICI STORICO NON PROVENIENTE DA NUCLEI DOMESTICI NON DOMESTICO
18 FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI NUOVI PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI Secondo la nuova normativa, dal 13 agosto 2007 (deroga ai sensi dell art. 20, comma 4), il produttore: Sarà responsabile del finanziamento delle operazioni di gestione dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, depositati ai centri di raccolta Potrà scegliere se adempiere a tale obbligo individualmente, o partecipando a un sistema collettivo Dovrà fornire adeguata garanzia, all atto dell immissione sul mercato di un prodotto, che la gestione dei RAEE sarà finanziata
19 FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI STORICI PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI Il finanziamento dei costi della gestione di tali rifiuti è fornito da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi Visibilità del costo di smaltimento sul punto di vendita concessa fino al 13 febbraio 2011 (fino al 13/2/2013 per i grandi apparecchi bianchi)
20 FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DA UTENZE DIVERSE DAI NUCLEI DOMESTICI Per i rifiuti nuovi i produttori dovranno provvedere al finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento, come per i rifiuti nuovi da utenze domestiche Per i rifiuti storici il finanziamento dei costi di gestione è a carico dei produttori nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura equivalente. Altrimenti è a carico del detentore E lasciata la libertà di concludere accordi tra produttori e detentori che stabiliscano altre modalità di finanziamento
21 REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI Previsto all articolo 14 del Dlgs. Sarà gestito dal Ministero dell Ambiente Ogni produttore deve registrarsi presso le Camere di Commercio. Queste comunicano al comitato di vigilanza e controllo l elenco delle imprese identificate come produttori Modalità di funzionamento del Registro saranno disciplinate da un decreto ministeriale (da emanare entro 6 mesi dall entrata in vigore del Dlgs- art. 13. comma 8)
22 CENTRO OPERATIVO DI COORDINAMENTO Industria ha richiesto la creazione di un centro operativo di coordinamento per l ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi Richiesta accolta: art 13.8 che rimanda ad un decreto ministeriale. Il centro sarà finanziato e gestito dai produttori Il coordinamento è necessario perché diversi sistemi possano lavorare in parallelo (nella stessa filiera o in filiere diverse)
23 COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO Da istituire con apposito decreto ministeriale Il ruolo è istituzionale e la partecipazione è riservata alle rappresentanze dei Ministeri Ambiente, Attività Produttive, Salute e alla Conferenza Unificata Ai fini di un corretto funzionamento il Comitato di Vigilanza e Controllo dovrà svolgere le seguenti funzioni: Predisporre ed aggiornare il registro Raccogliere i dati sui prodotti immessi sul mercato e sulle garanzia finanziare Calcolare quote di mercato dei produttori Programmare ed effettuare ispezioni dei produttori che non effettuano comunicazioni previstendalla normativa Verificare che le apparecchiature nuove rechino identificazione del produttore e marchio Elaborare dati relativi agli obiettivi di recupero
24 COMITATO DI INDIRIZZO Previsto dall art.15.4 del Dlgs Verrà istituito con decreto ministeriale (art. 13, comma 8) Il Comitato sarà di supporto nell espletamento dei compiti attribuiti al Comitato di Vigilanza e Controllo Nel Comitato di Indirizzo dovrà essere garantita la presenza di membri designati dalle organizzazioni dei soggetti obbligati
25 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE Produttore deve fornire, all interno delle istruzioni per l uso dei propri prodotti, adeguate informazioni al pubblico Inoltre i produttori devono comunicare al registro la quantità e le categorie di AEE immesse sul mercato, raccolte, reimpiegate e riciclate Previsto decreto ministeriale per definire modalità per l effettuazione della comunicazione delle informazioni
26 MARCATURA DEI PRODOTTI ART 13, comma 4. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente Decreto, poste sul mercato a partire dal 13 agosto 2005, riportano, a cura e sotto la responsabilità del produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo riportato all allegato 4. Detto simbolo indica, in modo inequivocabile, che l apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Con Decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità per l identificazione del produttore.
27 PERIODO TRANSITORIO L industria italiana ha richiesto un periodo transitorio per l applicazione delle disposizioni che sono essenziali ai fini dell attuazione del sistema Periodo transitorio richiesto anche da Conferenza Stato Regioni e Parlamento Orientamento seguito anche da altri Paesi europei Introdotto all art. 20, commi 4 e 5: Modalità di finanziamento RAEE nuovi (fino al ) Un anno per gli adempimenti previsti agli artt. 6.1 e 3 (raccolta separata); 7.1 (ritiro); 8.1 (trattamento); 9.1 (recupero);10,11,12 (finanziamento); 13 (informazioni)
28 Finanziamento dei RAEE provenienti da apparecchiature di illuminazione DECRETI ATTUATIVI DLgs prevede 11 decreti: Misure per incentivare certificazione EMAS negli impianti di trattamento dei RAEE Integrazione dell albo nazionale previsto dall art. 30 del Ronchi (sottocategoria impianti di trattamento dei RAEE) Misure per promuovere sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclo e trattamento dei RAEE
29 DECRETI ATTUATIVI (segue) Garanzie finanziarie per RAEE nuovi DM dell art. 13.8: funzionamento registro e iscrizione allo stesso comunicazione delle informazioni centro di coordinamento comitato di indirizzo Istituzione del Comitato di vigilanza e controllo Tariffe per oneri relativi al monitoraggio, istituzione registro, funzionamento comitati 3 decreti per adeguamento della normativa alle decisioni comunitarie (obiettivi di recupero e riciclo, allegati)
30 Restrizioni d uso per alcune sostanze pericolose nelle AEE Direttiva 2002/95/CE (RoHS)
31 RECEPIMENTO La Direttiva RoHS viene recepita tramite l articolo 5 e l allegato 5 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151
32 AMBITO DI APPLICAZIONE La normativa si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'allegato I A, nonché alle lampade ad incandescenza e ai lampadari delle abitazioni
33 ESENZIONI Categorie 8 e 9 dell Allegato IA: dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e di controllo Pezzi di ricambio per le riparazioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1 luglio 2006 Reimpiego delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1 luglio 2006
34 SCOPO Armonizzare la legislazioni degli stati membri sulle restrizioni dell uso di alcune sostanze pericolose nelle AEE PIOMBO MERCURIO CADMIO CROMO ESAVALENTE PBB e PBDE
35 PUNTI SALIENTI Entrata in vigore del bando fissata al 1 luglio 2006 L allegato contiene una lista di esenzioni dal bando delle sostanze per specifiche applicazioni Possibilità di modificare la direttiva in base al progresso tecnologico e scientifico
36 RECENTI EVOLUZIONI Approvata Decisione della Commissione relativa alla fissazione dei valori massimi di concentrazione entro i quali è tollerata la presenza delle sostanze bandite (Decisione 2005/618/CE del 18 agosto GUCE L 214 del ) Il TAC esamina ulteriori proposte di esenzione e definisce le scadenze per quelle già previste. Le Modifiche all allegato per l inclusione di nuove esenzioni sono introdotte tramite Decisioni della Commissione europea (la prima: Decisione 2005/717/CE del 13 ottobre GUCE L 271 del )
37 Grazie per l attenzione!
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