Nuovi recepimenti RAEE e ROHS

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Nuovi recepimenti RAEE e ROHS"

Transcript

1 Nuovi recepimenti RAEE e ROHS L importanza del Registro AEE, : soggetti tenuti all iscrizione, funzionamento e opportunità di sviluppo Torino, 4 giugno 2014

2 Il Registro

3 Registro AEE obbligo iscrizione (art. 29 e DM 25/9/2007 n.185) Il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, garantisce la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del presente decreto legislativo e il corretto trattamento dei RAEE, nonché idonee a consentire la definizione delle quote di mercato. Sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, i produttori prima che inizino ad operare nel territorio italiano, secondo le modalità indicate dal regolamento 25 settembre 2007, n. 185 (quindi rimangono valide le regole gi àin essere). All'interno di tale Registro, oltre alla sezione relativa ai sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici, èistituita una apposita sezione relativa ai sistemi individuali riconosciuti.

4 Registro AEE Cosa fanno gli iscritti? Produttori (ogni produttore compare tante volte quante sono le categorie per le quali è iscritto) Italiani Esteri 1. Grande elettrodomestici Piccoli elettrodomestici Apparecchiature informatiche per le comunicazioni Apparecchiature di consumo Apparecchiature di illuminazione Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport, Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati) Strumenti di monitoraggio e di controllo Distributori automatici TOTALI (produttori iscritti) SISTEMI COLLETTIVI DI FINANZIAMENTO 26 iscritti 20 attivi

5 Produttori

6 Produttoridefinizione (art. 4) "Produttore": la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza[ ]: 1.è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica; 2.è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato produttore, se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore; 3.è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell Unione europea; 4.è stabilita in un altro Stato membro dell Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;

7 Produttori Produttore estero (art. 30) Il produttore avente sede legale in un altro Stato membro dell Unione europea può [..] designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano, responsabile per l adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore. Il rappresentante èinteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano. il Produttore Stabilito in un altro Stato Membro o paese terzo che vende AEE a rivenditori in Italia può iscriversi al Registro RAEE tramite un rappresentante autorizzato sul territorio nazionale, liberando i propri clienti da ogni obbligo relativo alla RAEE.

8 Produttori Esportazione (Art.4 c.3) Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all esportazione il produttore èconsiderato tale solo ai fini degli articoli 5, 26, 28 e 29 (e quindi ètenuto all iscrizione al Registro). Il produttore stabilito nel territorio nazionale, il quale vende AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici in un altro Stato membro dell'unione europea nel quale non è stabilito, deve nominare un rappresentante autorizzato presso quello Stato, responsabile dell'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore ai sensi della disciplina dello Stato in cui è effettuata la vendita.

9 Iscrizione Vendita a distanza (Art. 22) Il produttore che fornisce AEE sul territorio nazionale mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel caso in cui non abbia sede nel territorio italiano, effettua l iscrizione al Registro nazionale di cui all articolo 29 personalmente o tramite un rappresentante autorizzato ai sensi dell articolo 30 del presente decreto legislativo. In tal caso il rappresentante autorizzato è responsabile anche dell organizzazione del ritiro dei RAEE equivalenti, in ragione dell uno contro uno, su tutto il territorio nazionale

10 Immissione sul mercato Definizioni (art. 4) q) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; r) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale nell'ambito di un'attività professionale;

11 Immissione sul mercato Libro blu della Commissione (cap ) L'interpretazione fornita dalla Guida Blu della Commissione EU, cap Un prodotto è immesso sul mercato comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito o utilizzato sul mercato comunitario. Il prodotto viene trasferito dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato nella Comunità, all'importatore stabilito nella Comunità o alla persona responsabile di distribuire il prodotto nel mercato comunitario. Il passaggio può anche avvenire direttamente dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato all interno della Comunità al consumatore o utilizzatore finale Il prodotto si ritiene trasferito sia in caso di consegna fisica che di passaggio di proprietà; tale trasferimento può avvenire a titolo oneroso o gratuito e può basarsi su qualsiasi tipo di strumento giuridico...

12 Immissione sul mercato Libro blu della Commissione (cap ) Non si parla di immissione sul mercato se un prodotto: Viene trasferito ad un fabbricante per ulteriori operazioni (assemblaggio, imballaggio, etichettatura) Viene fabbricato in uno stato membro al fine di esportarlo in un paese terzo Viene esposto in fiere mostre o dimostrazioni Si trova nei magazzini del fabbricante o di un suo rappresentante

13 Iscrizione (art. 29, Allegato X, DM 185) Il produttore di AEE può immettere sul mercato le apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza. L iscrizione avviene tramite il sito raggiungibile anche dal sito L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione èsottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato. L'iscrizione è effettuata prima che il produttore inizi ad operare nel mercato italiano. L entrata in vigore del D.Lgs. 49/2014 non apporta sostanziali modifiche alle modalità di iscrizione e al funzionamento del Registro Il sistema telematico verrà rivisto nei prossimi mesi al fine di un pieno adeguamento a quanto previsto dalla legge.

14 Iscrizione Informazioni per la registrazione Allegato X A. Informazioni da fornire all'atto della registrazione: 1. Nome e indirizzo del produttore o del rappresentante autorizzato; nel caso di un rappresentante autorizzato anche i dati relativi al produttore che viene rappresentato. 2. Numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore. 3. Categoria di AEE di cui all'allegato I e III, nonchè la tipologia specifica di AEE indicata nell allegato II e IV. 4. Tipo di AEE (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi). 5. Marchio commerciale dell'aee. 6. Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un regime collettivo, comprese informazioni sulla garanzia finanziaria. 7. Tecnica di vendita utilizzata (ad esempio vendita a distanza). 8. Dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.

15 Iscrizione Dati anagrafici I dati dell anagrafica dell impresa (codice fiscale, ragione sociale, indirizzo, codice istat attività principale, PEC, legale rappresentante o persona d impresa), saranno sempre ripresi mediante interoperabilità con il Registro delle imprese. Per le nuove iscrizioni la nuova versione del registro introdurrà le seguenti modifiche Adeguamento dei profili dei produttori a quanto previsto dal D.Lgs. 49 (vendita a distanza) Rivisitazione degli specifici codici di attività che il produttore potrà indicare per meglio descrivere la natura di produttore di AAE Per le imprese già iscritte: I profili verranno adeguati d ufficio alle novità in accordo con il Comitato di vigilanza (p.es. tutti produttori esteri iscritti saranno classificati come «produttori secondo l articolo 30»). Il produttore già iscritto che effettua vendite a distanza dovrà adeguare il proprio profilo con pratica di variazione. Sarà possibile aggiornare, senza oneri, i dati del referente.

16 Iscrizione Produttore estero (art. 30) Il produttore, anche nel caso di vendita a distanza, avente sede legale in un altro Stato membro dell Unione europea o in paese terzo può [..] designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano, responsabile per l adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore. Se il produttore non nomina un proprio rappresentante, la responsabilità è in capo agli importatori. Il rappresentante èinteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano. I produttori già iscritti dovranno aggiornare, se necessario, l identificativo comunicato all iscrizione indicando il numero di codice fiscale europeo oppure, in assenza di questo, il VAT number.

17 Categorie e tipologia AEE fino al 2018,allegati I e II Nessun cambiamento nell ambito di applicazione fino al 2018 Rimangono immutate le 10 categorie con l unica eccezione dell'inclusione da subito dei pannelli fotovoltaici 1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati) 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo 10. Distributori automatici

18 Categorie e tipologie AEE Allegato 2 9. STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO 9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio nei banchi di manovra) diventa 9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio nei pannelli di controllo)

19 Categorie e tipologie AEE Allegato 2

20 Categorie e tipologie AEE pannelli fotovoltaici 4. APPARECCHIATURE DI CONSUMO E PANNELLI FOTOVOLTAICI 4.9 Pannelli fotovoltaici pannelli fotovoltaici sono considerati apparecchiature domestiche se installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW i cui rifiuti vanno conferiti ai "Centri di raccolta"; tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali. Prodotti che utilizzano celle fotovoltaiche con il solo scopo di generare l elettricità necessaria per far funzionare il prodotto rientrano nell ambito di applicazione della direttiva con riferimento al prodotto e non alla cella fotovoltaica. Per esempio la calcolatrice tascabile con un piccolo pannello fotovoltaico rientra tra le AEE in quanto calcolatrice e non in quanto pannello fotovoltaico.

21 Categorie e tipologie AEE (apparecchiature di illuminazione) 5. APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE 5.1 la tipologia viene identificata come «Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni (come indicato dalla Direttiva 2012/19/UE) contrariamente al D.lgs.151/05 che considerava invece inclusi anche i lampadari 5.6 Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza 5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma Tubi fluorescenti Tubi fluorescenti 5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte. 5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici. Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni Lampade fluorescenti compatte. Lampade a scarica ad alta intensità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione Lampade a vapori di sodio a bassa pressione. Il DECRETO 12 maggio 2009 "Modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse" stabilisce che gli apparecchi di illuminazione sono suddivisi in fasce legate al loro peso

22 La nuova direttiva mantiene l'esclusione per le lampade ad incandescenza ma provvede ad includere specificamente i LED all interno del campo di applicazione a partire dal 2018: i LED compaiono nell'all. IV (dopo 6 anni) ma non nell'all. II (oggi). Categorie e tipologie AEE LED Le FAQ dell Unione europea specificano che rientrano nell ambito di applicazione apparecchiature di illuminazione che utilizzano LED mentre i LED immessi sul mercato al fine di essere integrati in apparecchi di illuminazione o lampadari non ricadono nell ambito di applicazione perché sono componenti di un AEE. Con parere del 27 Ottobre 2011 il Comitato di Vigilanza e Controllo aveva precisato che i LED rientrano in Categoria 5 Allegato l a, del D.lgs. 151/05: tale parere anticipava di fatto la direttiva comunitaria; detta precisazione ècomunque da intendersi riferita esclusivamente alle lampade LED e non ad altre tipologie di prodotti;

23 Categorie e tipologie AEE Sino al 2018 I nuovi produttori : Al momento dell iscrizione dovranno scegliere i codici delle AEE sulla base dell elenco riportato in Allegato II, che è analogo a quello precedentemente vigente con le modifiche precedentemente indicate. I produttori già iscritti : Se immettono sul mercato AEE inserite nell Allegato II e non presenti precedentemente nel Catalogo previsto dal D.Lgs. 151/2005 dovranno presentare una pratica di variazione per aggiungere il prodotto Dopo il 2018????

24 Tipo di AEE Domestiche o professionali Le Apparecchiature elettriche ed elettroniche che, per loro natura, possono essere utilizzate sia da nuclei domestici sia da utenti professionali sono considerate come apparecchiature domestiche ed i loro rifiuti sono rifiuti domestici (Personal computer, telefoni). Sono AEE professionali le AEE diverse da quelli provenienti dai nuclei domestici (p.es. apparecchiature sanitarie utilizzate in ospedali; Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici sono considerati apparecchiature domestiche: pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW i cui rifiuti vanno conferiti ai "Centri di raccolta"; tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali.

25 Finanziamento individuale o collettivo (art. 29 c.4 e D.M. 185/2007) All'atto dell'iscrizione, il produttore deve indicare, [ ] il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE e di garanzia previsti dal presente decreto. I produttori di AEE che adempiono agli obblighi mediante l adesione ad un sistema collettivo si iscrivono al Registro successivamente all'adesione ad uno o più sistemi collettivi; a tal fine il sistema informativo del Registro garantisce, al momento dell'iscrizione, la verifica automatica dell'avvenuta adesione al sistema collettivo. I produttori di AEE che adempiono agli obblighi mediante un sistema individuale si iscrivono al Registro successivamente al riconoscimento del proprio sistema da parte del Ministero dell Ambiente.

26 Finanziamento (artt. 23 e 24) AEE domestiche AEE professionali AEE illuminazione AEE storiche mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova AEE in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ovvero èa carico del detentore negli altri casi. Il produttore può adempiere individualmente o mediante adesione ad un sistema collettivo. AEE nuove a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE; b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, a carico del produttore che ne assume l'onere per le AEE che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore può adempiere individualmente o mediante adesione ad un sistema collettivo. mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato,

27 Finanziamento garanzie finanziarie (art. 25) Il produttore, nel momento in cui immette un AEE sul mercato, presta adeguata garanzia finanziaria. La garanzia èprestata : dal singolo produttore, nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce, secondo modalità definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo dal Ministro dell'ambiente Sino all adozione del decreto ministeriale la garanzia può assumere la forma dell adesione del produttore ad uno dei sistemi collettivi esistenti. L emanazione del decreto è fondamentale per consentire ai produttori interessati di organizzare un sistema individuale di gestione dei RAEE.

28 Finanziamento Considerazioni per produttori di AEE domestiche Per quanto riguarda i produttori di apparecchiature domestiche il sistema di finanziamento individuale appare di difficilissima attuazione. Organizzazione della raccolta Apposizione del marchio che consenta di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005 Inoltre i produttori di AEE domestiche dovrebbero comunque aderire ad un sistema collettivo per la propria quota relativa alle apparecchiature storiche. Dal punto di vista del finanziamento, per la gran parte dei produttori di AEE domestiche quindi l entrata in vigore del D.Lgs. 49/2014 non comporta alcuna novità sostanziale.

29 Finanziamento Considerazioni per produttori di AEE professionali Per quanto riguarda i produttori di apparecchiature professionali il sistema di finanziamento individuale appare di complessa ma non impossibile attuazione. Al momento risultano iscritti al registro circa 1500 produttori che hanno almeno un prodotto con finanziamento individuale. Nel momento in cui, con il DM sulle garanzie finanziarie diventerà pienamente attiva la possibilità di organizzare il finanziamento individuale secondo le regole del D.Lgs. 49/2014, questi produttori avranno due possibilità Chiedono il riconoscimento per il proprio sistema di finanziamento individuale Aderiscono ad un sistema collettivo di finanziamento

30 Marchio o tecnica di vendita Marchio commerciale dell'aee. Per i marchi nazionali verrà utilizzato il codice del marchio depositato presso l'uami (Ufficio di armonizzazione nel mercato interno), presso l Ufficio Italiano Brevetti o presso l'ufficio BENELUX dei marchi. Tecnica di vendita utilizzata Per il momento solo esempio vendita a distanza. I produttori già iscritti dovranno presentare una pratica di variazione per comunicare le informazioni aggiunte.

31 Veridicità delle informazioni L allegato X richiede che le informazioni siano accompagnate da una dichiarazione attestante la loro veridicità che verrà sottoscritta con firma digitale di persona di impresa o di un delegato.

32 Aggiornament i e variazioni (art. 29 c.6 e DM185/2007) All'atto dell iscrizione al Registro nazionale il produttore o il suo rappresentante autorizzato fornisce le informazioni previste e si impegna ad aggiornarle opportunamente. I produttori comunicano, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione, nonché la cessazione dell'attività determinante obbligo di iscrizione.

33 Numero iscrizione (DM 185/2007) Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti commerciali.

34 Comunicazione annuale e quote di mercato

35 Comunicazion e annuale (Allegato X e DM 185 /2007) I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i dati previsti dall Allegato X lettera B, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale). Categoria di AEE di cui all'allegato I nonché la tipologia specifica di AEE indicata agli allegati II. Quantità di AEE immesse nel mercato nazionale, in peso. Quantità, in peso, di rifiuti di AEE raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per il riutilizzo), recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'unione.

36 Quote di mercato (art.35) Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti, a)raccoglie i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro nazionale (comunicazioni annuali); b)definisce i criteri di determinazione delle quote di mercato, anche in considerazione, ove possibile, del diverso impatto ambientale delle singole tipologie di AEE e del ciclo di vita dei beni. c)calcola, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori, con la collaborazione del centro di coordinamento; Le quote sono comunicate ai produttori di AEE mediante il sito previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ai fini della definizione delle quote di mercato, il Comitato di vigilanza si avvale del Centro di coordinamento

37 Oneri e sanzioni

38 Oneri Art. 41 e D.M. n.185/2007 L'iscrizione al Registro è assoggettata all'assolvimento di un diritto di segreteria pari a 30,00 e imposta di bollo pari a 16,00, nonché alla Tassa di concessione governativa (pari a 168,00 ). Gli oneri di tenuta del Registro nazionale di cui all articolo 29 sono a carico dei produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato. Le tariffe per la copertura degli oneri sono stabilite con apposito Decreto del Ministero dell Ambiente.

39 Sanzioni (art. 38) Le sanzioni sono in larga parte identiche a quelle già contenute nel D.lgs 151/2005: con riferimento agli obblighi relativi al registro: Il produttore che, immette sul mercato AEE, senza avere provveduto all iscrizione presso la Camera di Commercio immette sul mercato AEE, èpunito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro Il produttore che, entro il termine stabilito dall articolo 29, comma 2 (vedi DM 185/2007), non effettua l iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, èpunito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro

40 Accesso alle informazioni

41 Accesso ai dati Elenco produttori

42 Accesso ai dati Elenco sistemi collettivi

43 Accesso ai dati Diritto di accesso (D.M. 185/2007) Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano al Comitato di vigilanza e controllo l'elenco delle imprese iscritte al Registro come produttori di AEE. L'accesso alle informazioni è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e si esercita nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IL REGISTRO NAZIONALE AEE

IL REGISTRO NAZIONALE AEE IL REGISTRO NAZIONALE DEI SOGGETTI OBBLIGATI AL FINANZIAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE AEE Partner ufficiale 2007 della Camera di Commercio di Venezia

Dettagli

La disciplina italiana per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE):

La disciplina italiana per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE): La disciplina italiana per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE): stato di attuazione, avvio del sistema e regime transitorio avv. Ada Lucia De Cesaris Aderente a

Dettagli

Il nuovo sistema comunitario di gestione dei RAEE: le principali disposizioni del D.Lgs. 25 luglio 2005, n Annalisa Oddone

Il nuovo sistema comunitario di gestione dei RAEE: le principali disposizioni del D.Lgs. 25 luglio 2005, n Annalisa Oddone Il nuovo sistema comunitario di gestione dei RAEE: le principali disposizioni del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 Annalisa Oddone Nucleo Ambiente Confindustria Assolombarda, 20 dicembre 2005 BASI DELLA NORMATIVA

Dettagli

Dal 18 Dicembre 2008 e' vietata l'immissione sul mercato di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, che :

Dal 18 Dicembre 2008 e' vietata l'immissione sul mercato di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, che : GUIDA INTRODUTTIVA AL DECRETO LEGISLATIVO DEL 20 NOVEMBRE 2008 N. 188 RECANTE IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/66/CE RIGUARDANTE PILE, ACCUMULATORI E RELATIVI RIFIUTI. Campo di applicazione Il Decreto

Dettagli

- CONVEGNO RAEE_05 LA GESTIONE DEI RAEE NEL SETTORE ILLUMINAZIONE -APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E SORGENTI LUMINOSE -

- CONVEGNO RAEE_05 LA GESTIONE DEI RAEE NEL SETTORE ILLUMINAZIONE -APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E SORGENTI LUMINOSE - MILANO MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005 CONVEGNO I produttori Pag. 1 Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci - CONVEGNO _05 LA GESTIONE DEI NEL SETTORE ILLUMINAZIONE -APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

Dettagli

Decreto 17 giugno 2016 Articolo 1 Oggetto

Decreto 17 giugno 2016 Articolo 1 Oggetto Decreto 17 giugno 2016 (Gu 5 luglio 2016 n. 155) Tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche Il Ministro dell'ambiente

Dettagli

Gli adempimenti previsti per la gestione dei moduli fotovoltaici a fine vita. Camillo Settimi

Gli adempimenti previsti per la gestione dei moduli fotovoltaici a fine vita. Camillo Settimi Gli adempimenti previsti per la gestione dei moduli fotovoltaici a fine vita Camillo Settimi Roma, 12 aprile 2017 Introduzione Normativa RAEE La gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Dettagli

Direttiva RoHS 2002/95/CE. Ing. Paolo Gianoglio - IMQ

Direttiva RoHS 2002/95/CE. Ing. Paolo Gianoglio - IMQ Direttiva RoHS 2002/95/CE Ing. Paolo Gianoglio - IMQ L attività svolta: informazione e controllo La Direttiva RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronical

Dettagli

I NUOVI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI AEE: progettazione, responsabilità, obiettivi di recupero, sanzioni

I NUOVI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI AEE: progettazione, responsabilità, obiettivi di recupero, sanzioni I NUOVI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI AEE: progettazione, responsabilità, obiettivi di recupero, sanzioni Ing. Gabriele MUZIO (Responsabile Servizio Tecnico API Torino Contenuti Le nuove responsabilità del

Dettagli

RAEE II: Obbligo uno contro uno Vendite a distanza

RAEE II: Obbligo uno contro uno Vendite a distanza RAEE II: Obbligo uno contro uno Vendite a distanza Milano, 14 Ottobre 2015 Danilo Bonato Direttore Generale Consorzio Remedia Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 2002/96/CE 2012/19/UE

Dettagli

GUIDA PER I PRODUTTORI DI AEE E/O PILE e ACCUMULATORI

GUIDA PER I PRODUTTORI DI AEE E/O PILE e ACCUMULATORI GUIDA PER I PRODUTTORI DI AEE E/O PILE e ACCUMULATORI CHI SIAMO Remedia è il principale Sistema Collettivo nazionale RAEE/Pile ed è riconosciuto, anche a livello europeo per reputazione, qualità ed efficienza

Dettagli

RAEE DIRETTIVA 2002/96/CE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

RAEE DIRETTIVA 2002/96/CE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE RAEE DIRETTIVA 2002/96/CE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE D.ssa Daniela Capaccioli Responsabile Servizio Centrale Ambiente ANIE SOMMARIO LAVORI DI RECEPIMENTO SCOPO E CAMPO DI

Dettagli

LA GESTIONE DEI PRODOTTI A FINE VITA E DELLE PILE ESAUSTE La Filiera Orologi. Opuscolo informativo a cura di:

LA GESTIONE DEI PRODOTTI A FINE VITA E DELLE PILE ESAUSTE La Filiera Orologi. Opuscolo informativo a cura di: LA GESTIONE DEI PRODOTTI A FINE VITA E DELLE PILE ESAUSTE La Filiera Orologi Opuscolo informativo a cura di: Introduzione Obiettivo di questo opuscolo informativo realizzato da Assorologi con la collaborazione

Dettagli

Emendamento Art. 10, commi 3, 5, 6, 7 e 8

Emendamento Art. 10, commi 3, 5, 6, 7 e 8 Emendamento Art. 10, commi 3, 5, 6, 7 e 8 Comma 3. I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero

Dettagli

Direttive nuovo approccio e sicurezza prodotti: responsabilità produttori, importatori e distributori

Direttive nuovo approccio e sicurezza prodotti: responsabilità produttori, importatori e distributori 1 Direttive nuovo approccio e sicurezza prodotti: responsabilità produttori, importatori e distributori Torino, 7 maggio 2013 Igor Gallo Sicurezza prodotti: quadro normativo 2 Ambito Europeo Direttiva

Dettagli

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 17 giugno 2016 Tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche

Dettagli

Le modifiche ed integrazioni più rilevanti:

Le modifiche ed integrazioni più rilevanti: Le modifiche ed integrazioni più rilevanti: introduzione della comunicazione relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche ed ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE e

Dettagli

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti; - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Decreto ministeriale del 25 settembre 2007, n. 185 Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati

Dettagli

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l anno 2015.

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l anno 2015. Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale

Dettagli

AEEETEL Registro Nazionale produttori Apparecchiature elettriche ed elettroniche

AEEETEL Registro Nazionale produttori Apparecchiature elettriche ed elettroniche AEEETEL Registro Nazionale produttori Apparecchiature elettriche ed elettroniche Manuale produttore nazionale Versione: 1.1 Data Redazione: 10.12.2009 1 Manuale Registro AEE - Produttori 1 NORMATIVA 1.1

Dettagli

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l anno 2014.

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l anno 2014. Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale

Dettagli

Modelli di informativa come da D.Lgs 49/2014 (RAEE) e D.Lgs. 188/08 (PILE)

Modelli di informativa come da D.Lgs 49/2014 (RAEE) e D.Lgs. 188/08 (PILE) Modelli di informativa come da D.Lgs 49/2014 (RAEE) e D.Lgs. 188/08 (PILE) Il presente documento fornisce testi standard utilizzabili dai Soci all interno delle istruzioni d uso del prodotto al fine di

Dettagli

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle pile e agli accumulatori seguenti:

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle pile e agli accumulatori seguenti: DECRETO MINISTERIALE 3 LUGLIO 2003, N. 194 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e il ministro della salute REGOLAMENTO CONCERNENTE

Dettagli

Vengono assegnati punti premianti se hanno le caratteristiche di cui al punto del D.M. 23 dicembre 2013.

Vengono assegnati punti premianti se hanno le caratteristiche di cui al punto del D.M. 23 dicembre 2013. LAMPADE A SCARICA AD ALTA INTENSITA E MODULI LED Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 (G.U. n. 18 del 23 gennaio 2014) CRITERI MINIMI AMBIENTALI CRITERI PREMIANTI CONDIZIONE DI ESECUZIONE LAMPADE A SCARICA

Dettagli

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 9 marzo 2017, n. 68. Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie

Dettagli

PILETEL Registro Nazionale produttori Pile e Accumulatori

PILETEL Registro Nazionale produttori Pile e Accumulatori PILETEL Registro Nazionale produttori Pile e Accumulatori Manuale produttore nazionale Versione: 4.0 Data Redazione: 21/04/2016 [1] 1 MODIFICHE INTRODOTTE DALLA PRESENTE VERSIONE Versione/Release n : 4.0

Dettagli

LA NUOVA NORMATIVA SULL ETICHETTATURA ENERGETICA Verona, 4 giugno L etichettura energetica dei prodotti di illuminazione

LA NUOVA NORMATIVA SULL ETICHETTATURA ENERGETICA Verona, 4 giugno L etichettura energetica dei prodotti di illuminazione LA NUOVA NORMATIVA SULL ETICHETTATURA ENERGETICA Verona, 4 giugno 2013 L etichettura energetica dei prodotti di illuminazione dr.ssa Simonetta Fumagalli Legislazione Ecodesign ed Etichettatura Energetica

Dettagli

CONSUMATORE ED AL REGOLAMENTO (UE) N.

CONSUMATORE ED AL REGOLAMENTO (UE) N. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DIRETTIVA 94/11/CE CONCERNENTE L'ETICHETTATURA DEI MATERIALI USATI NELLE PRINCIPALI COMPONENTI

Dettagli

COMUNE DI PIZZIGHETTONE

COMUNE DI PIZZIGHETTONE COMUNE DI PIZZIGHETTONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI. (approvato con delibera C.C. 24 del 31.03.2009)

Dettagli

Decreto legislativo 25/07/2005 N. 151 Gazzetta Ufficiale N. 175 del 29/07/2005

Decreto legislativo 25/07/2005 N. 151 Gazzetta Ufficiale N. 175 del 29/07/2005 Legge Decreto legislativo 25/07/2005 N. 151 Gazzetta Ufficiale N. 175 del 29/07/2005 Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose

Dettagli

Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (1).

Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (1). Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (1). Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose

Dettagli

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 10 giugno 2016, n. 140 Regolamento recante criteri e modalita' per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE,

Dettagli

MUD 2009 SOGGETTI OBBLIGATI

MUD 2009 SOGGETTI OBBLIGATI MUD 2009 SOGGETTI OBBLIGATI I soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione rifiuti sono i seguenti: chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; commercianti

Dettagli

La dichiarazione MUD 2017

La dichiarazione MUD 2017 La dichiarazione MUD 2017 Inquadramento normativo, soggetti obbligati e modalità di presentazione Speaker Vincenzo Mauro 20 marzo 2017 La dichiarazione MUD 2017 Incontri sul Territorio Milano, 20 marzo

Dettagli

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI PRESIDENZIALI DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011. Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l anno 2012. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dettagli

VISTI gli articoli 76 e 87, comma 5, della Costituzione; VISTA la legge 31 ottobre 2003, n. 306, e, in particolare, l'allegato B;

VISTI gli articoli 76 e 87, comma 5, della Costituzione; VISTA la legge 31 ottobre 2003, n. 306, e, in particolare, l'allegato B; Decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature

Dettagli

WORKSHOP RAEE. La nuova normativa nazionale RAEE

WORKSHOP RAEE. La nuova normativa nazionale RAEE WORKSHOP RAEE La nuova normativa nazionale RAEE PV CYCLE 2014 INDICE La Direttiva europea RAEE Finalità, obbiettivi, scadenze e campo di applicazione La nuova normativa nazionale RAEE Introduzione e principali

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n. 21

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n. 21 DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n. 21 Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l'attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2005, n. 151

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2005, n. 151 DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2005, n. 151 Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,

Dettagli

Camera di Commercio di Verona 14 aprile Relatore Gabriele Lualdi

Camera di Commercio di Verona 14 aprile Relatore Gabriele Lualdi Camera di Commercio di Verona 14 aprile 2011 Relatore Gabriele Lualdi 128 documento, stabilito mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per utilizzi comuni e ripetuti,

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 52 del 4 novembre 2011 Obbligo di comunicazione dell indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle imprese INDICE 1 Premessa... 2 2 Sistema

Dettagli

CIRCOLARE n 01/16 gennaio 2016

CIRCOLARE n 01/16 gennaio 2016 CIRCOLARE n 01/16 gennaio 2016 Oggetto: Prossime scadenze in materia di Normativa Ambientale, sostanze pericolose e di Sicurezza sul Lavoro In questa pubblicazione: TASSE : Richiesta riduzione quota variabile

Dettagli

La gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

La gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche La gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Paolo Pipere Responsabile Servizio Ambiente CCIAA di Milano I motivi Ingenti quantitativi inceneriti o posti in discarica senza preventivo

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI L 146/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/879 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 2016 che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo

Dettagli

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Milano, 21 Ottobre 2014 Gian Paolo Tondetta gianpaolo.tondetta@it.bureauveritas.com Nuovo quadro legislativo Pubblicazione L96 GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità

Dettagli

Decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 luglio 2017, n. 142

Decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 luglio 2017, n. 142 Decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 luglio 2017, n. 142 Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi

Dettagli

Proposta di modifiche al D.Lgs. 188/08

Proposta di modifiche al D.Lgs. 188/08 Proposta di modifiche al D.Lgs. 188/08 Consorzio Remedia, tra i principali sistemi collettivi senza fini di lucro per la gestione dei Rifiuti di Apparecchiature elettriche e Elettroniche (RAEE) e delle

Dettagli

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 23 gennaio 2007 Modifica degli allegati I, II, III e V del decreto 13 ottobre 2004, recante: «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina». IL MINISTRO

Dettagli

-> 1) Controlli sulla sicurezza dei giocattoli

-> 1) Controlli sulla sicurezza dei giocattoli LISTA DEI CONTROLLI SULLE IMPRESE EFFETTUATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA Ai sensi dell art. 14 comma 2 D.L. 9.2.2012 n. 5, convertito dalla L.4.4.2012 n. 35, è pubblicata la seguente lista dei

Dettagli

Presentazione del D. M. 23 dicembre 2013 Iscrizione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro nel Repertorio dei dispositivi medici

Presentazione del D. M. 23 dicembre 2013 Iscrizione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro nel Repertorio dei dispositivi medici Presentazione del D. M. 23 dicembre 2013 Iscrizione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro nel Repertorio dei dispositivi medici Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario Direzione

Dettagli

DOMANDA DI ADESIONE AL CONSORZIO ECO PV

DOMANDA DI ADESIONE AL CONSORZIO ECO PV DOMANDA DI ADESIONE AL CONSORZIO ECO PV - Moduli Fotovoltaici e materiali per Impianti Fotovoltaici - La Società: Ragione Sociale: Indirizzo sede legale: Indirizzo sede amministrativa: (se diverso) Città:

Dettagli

Il Ministro della Salute

Il Ministro della Salute Il Ministro della Salute Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni e per la registrazione dei dispositivi impiantabili

Dettagli

Scheda informativa: il mercato svizzero dell illuminazione

Scheda informativa: il mercato svizzero dell illuminazione Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell'energia UFE Scheda informativa: il mercato svizzero dell illuminazione 2016 9 novembre

Dettagli

CHI È IN REGOLA, SI VEDE! i prodotti elettrici SONO TUTTI UGUALI?

CHI È IN REGOLA, SI VEDE! i prodotti elettrici SONO TUTTI UGUALI? CHI È IN REGOLA, SI VEDE! i prodotti elettrici SONO TUTTI UGUALI? Aspira al prodotto sicuro. 01 Il marchio c è? 02 03 04 05 La confezione riporta la marca? Il libretto d istruzioni è presente? Le parti

Dettagli

New ATEX (2014/34/EU) Ralph Spanevello

New ATEX (2014/34/EU) Ralph Spanevello New ATEX (2014/34/EU) Ralph Spanevello Milan, 1 April 2016 Transizione da 94/9/CE a 2014/34/UE La Direttiva 2014/34/UE è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea del 29 Marzo 2014

Dettagli

SCADENZE DEI MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2016 Soluzioni per la sicurezza e la gestione ambientale

SCADENZE DEI MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2016 Soluzioni per la sicurezza e la gestione ambientale SCADENZE Mese: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Luglio 2016 Sett. Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 27 1 2 3 28 4 5 6 7 8 9 10 29 11 12 13 14 15 16 17 30 18 19 20 21 22 23 24 31 25 26 27 28 29

Dettagli

XIII Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali. Audizione Centro di Coordinamento RAEE. Direttore generale Ing.

XIII Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali. Audizione Centro di Coordinamento RAEE. Direttore generale Ing. XIII Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali Audizione 12.1.2015 Centro di Coordinamento RAEE Direttore generale Ing. Fabrizio Longoni STATO DELL ARTE Art. 33: il Centro di coordinamento predispone

Dettagli

LA GESTIONE DEI RAEE PROFESSIONALI

LA GESTIONE DEI RAEE PROFESSIONALI LA GESTIONE DEI RAEE PROFESSIONALI DLGS 151 ART. 12 1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli

Dettagli

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l anno 2012.

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l anno 2012. Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2011 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale

Dettagli

Scheda informativa: il mercato svizzero dell illuminazione

Scheda informativa: il mercato svizzero dell illuminazione Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell energia UFE Scheda informativa: il mercato svizzero dell illuminazione nel 2015 5 dicembre

Dettagli

DECRETO 13 maggio (GU n. 165 del )

DECRETO 13 maggio (GU n. 165 del ) DECRETO 13 maggio 2009 Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N

SCHEMA DI REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N Allegato A alla delibera n. 203/17/CONS del 18 maggio 2017 SCHEMA DI REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35 IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEI

Dettagli

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (G.U. 28 marzo 2013, n. 74) IL

Dettagli

II^ SEZIONE PROCESSO SEMPLIFICATO

II^ SEZIONE PROCESSO SEMPLIFICATO Comune di Cavalese - Provincia di Trento Ufficio Tecnico Distribuzione Energia Elettrica P.zza Pasquai, 24-38033 Cavalese Tel. 0462/237561 Fax 0462/237550 e-mail: cantiereelettrico@comunecavalese.it PEFC/18-21-02/51

Dettagli

GAS FLUORURATI Registro telematico nazionale

GAS FLUORURATI Registro telematico nazionale GAS FLUORURATI Registro telematico nazionale I gas fluorurati ad effetto serra Nuove disposizioni e loro applicazione Torino, 2 ottobre 2012 1 Registro Telematico E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente

Dettagli

AEEETEL Registro Nazionale produttori Apparecchiature elettriche ed elettroniche

AEEETEL Registro Nazionale produttori Apparecchiature elettriche ed elettroniche AEEETEL Registro Nazionale produttori Apparecchiature elettriche ed elettroniche COMUNICAZIONE ANNUALE Versione: 2.1 Data Redazione: 15.02.2011 1 Manuale Registro AEE COMUNICAZIONE ANNUALE 2011 1 NORMATIVA

Dettagli

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) 10.3.98 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 71/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) DIRETTIVA 98/11/CE DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 1998 che stabilisce

Dettagli

Scheda informativa: il mercato svizzero dell illuminazione

Scheda informativa: il mercato svizzero dell illuminazione Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell energia UFE Scheda informativa: il mercato svizzero dell illuminazione nel 2014 13.11.2015

Dettagli

A cura dell ing. Giovanni Maione E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - 1 Supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010,

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 2 aprile 2009 Modalita' di ammissione delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto di una quota pari al 5 per mille dell'irpef. (09A04252) IL

Dettagli

I CONTROLLI DOCUMENTALI SUI GIOCATTOLI

I CONTROLLI DOCUMENTALI SUI GIOCATTOLI I CONTROLLI DOCUMENTALI SUI GIOCATTOLI A P P R O F O N D I M E N T O SUI C O N T R O L L I D O C U M E N T A L I N E L L A M B I T O D E L P I A N O F O R M A T I V O IN M A T E R I A DI V I G I L A N

Dettagli

RoHS DIRETTIVA 2002/95/CE Restrizioni d uso per alcune sostanze pericolose nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)

RoHS DIRETTIVA 2002/95/CE Restrizioni d uso per alcune sostanze pericolose nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) RoHS DIRETTIVA 2002/95/CE Restrizioni d uso per alcune sostanze pericolose nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) Ing. R. Corridori Servizio Centrale Ambiente ANIE RECEPIMENTO Direttiva

Dettagli

IL DIRETTORE GENERALE DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

IL DIRETTORE GENERALE DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ DECRETO 21 luglio 2009. Conferimento a «Toscana CertiÞ cazione Agroalimentare S.r.l.», in breve «TCA S.r.l.», dell incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall articolo 48 del Regolamento

Dettagli

La Direttiva PED 2014/68/UE Attrezzature ed insiemi a pressione. Caldogno, 12 luglio Applicazione: dal 1 giugno 2015

La Direttiva PED 2014/68/UE Attrezzature ed insiemi a pressione. Caldogno, 12 luglio Applicazione: dal 1 giugno 2015 Attrezzature ed insiemi a pressione Caldogno, 12 luglio 2016 Nuova direttiva: 2014/68/UE Applicazione: dal 1 giugno 2015 per le parti legate al regolamento CE 1272/2008. (Art. 49 stabilisce applicazione

Dettagli

SEMINARIO MACCHINE NUOVE E USATE Aspetti di sicurezza nella loro gestione e aspetti legali

SEMINARIO MACCHINE NUOVE E USATE Aspetti di sicurezza nella loro gestione e aspetti legali SEMINARIO MACCHINE NUOVE E USATE Aspetti di sicurezza nella loro gestione e aspetti legali L applicazione della «Direttiva Macchine» 2006/42/CE nelle aziende utilizzatrici Franco Paravano OREB Sistemi

Dettagli

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 3 aprile

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2015/720/UE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 94/62/CE PER QUANTO RIGUARDA LA RIDUZIONE DELL UTILIZZO DI BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE LEGGERO.

Dettagli

Atti Parlamentari XVI Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Atti Parlamentari XVI Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Atti Parlamentari XVI Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N.517 ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni

Dettagli

Deliberazione 11 febbraio 2009 EEN 1/09

Deliberazione 11 febbraio 2009 EEN 1/09 Deliberazione 11 febbraio 2009 EEN 1/09 Adeguamento delle deliberazioni dell Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2003 n. 103/03, 16 dicembre 2004 n. 219/04 e 23 maggio 2006 n. 98/06,

Dettagli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, ed in particolare l'art.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, ed in particolare l'art. D.M. 10 luglio 2001. Recepimento della direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3278 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore MAGNALBÒ COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º FEBBRAIO 2005 Norme in materia di etichettatura delle calzature e dei

Dettagli

Pisa Ambiente Innovazione Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa AMBIENTE E RIFIUTI

Pisa Ambiente Innovazione Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa AMBIENTE E RIFIUTI AMBIENTE E RIFIUTI Negli ultimi anni, tra le istituzioni e le imprese è cresciuta la sensibilità verso le tematiche ambientali; di conseguenza, è stata aggiornata la normativa per la tutela dell ambiente

Dettagli

Circolare per gli associati del 01/06/2016

Circolare per gli associati del 01/06/2016 Circolare per gli associati del 01/06/2016 OGGETTO: Modello MUD 2016: omessa presentazione Ciao, oggi ti voglio spiegare che cosa è e come funziona Il Mud, Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale

Dettagli

EUROFINS PRODUCT TESTING ITALY

EUROFINS PRODUCT TESTING ITALY EUROFINS PRODUCT TESTING ITALY Direttive Europee per la certificazione dei prodotti La nuova Direttiva 2014/34/UE ATEX Global Overview 2016.v01 Ambito di applicazione La direttiva 2014/34/UE stabilisce,

Dettagli

PC Desktop 12 - Appalto Specifico - Criteri di sostenibilità

PC Desktop 12 - Appalto Specifico - Criteri di sostenibilità C 2 - Appalto Specifico - Criteri di sostenibilità 1. Oggetto dell iniziativa Fornitura in acquisto di C Desktop Compatti e C Desktop Fascia alta, delle componenti opzionali e dei servizi connessi. Tra

Dettagli

Allo Sportello Unico Attività Produttive del COMUNE DI CIVITAVECCHIA (provincia di Roma)

Allo Sportello Unico Attività Produttive del COMUNE DI CIVITAVECCHIA (provincia di Roma) Allo Sportello Unico Attività Produttive del COMUNE DI CIVITAVECCHIA (provincia di Roma) PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it MODELLO G-7 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA Comune di Civitavecchia

Dettagli

PROVVEDIMENTO N DEL 9 MARZO 2007 L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO N DEL 9 MARZO 2007 L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO PROVVEDIMENTO N. 2509 DEL 9 MARZO 2007 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA SPETTANTI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 246, COMMA 3 E 280, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, AI COMMISSARI

Dettagli

Modello MUD 2016: omessa presentazione

Modello MUD 2016: omessa presentazione Periodico informativo n. 91/2016 Modello MUD 2016: omessa presentazione Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito alla presentazione del Modello MUD 2016 alla

Dettagli

Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 339/2012/R/eel

Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 339/2012/R/eel Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 339/2012/R/eel Deliberazione 11 aprile 2007, n. 88/07 Disposizioni in materia di misura dell energia elettrica prodotta da

Dettagli

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto Deliberazione n. 08/2014 RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE AD

Dettagli

"Green Economy" Legge 28 dicembre 2015, n. 221 credito di imposta alle imprese per rimozione amianto

Green Economy Legge 28 dicembre 2015, n. 221 credito di imposta alle imprese per rimozione amianto "Green Economy" Legge 28 dicembre 2015, n. 221 credito di imposta alle imprese per rimozione amianto Credito imposta al 50% delle spese sostenute nel corso del 2016 utilizzabile in 3 anni per imprese che

Dettagli

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi Circolare n. 18/14 contenente disposizioni applicative ai sensi dell art. 128-quater, comma 7 del

Dettagli

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo; DECRETO 2 aprile 2009. Adeguamento dell incarico a svolgere le funzioni di controllo al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero per le DOCG «Barbaresco», «Barolo» e «Dolcetto di Dogliani

Dettagli

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 10 giugno 2016, n. 140: Regolamento recante criteri e modalita' per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 14

Dettagli

L ambito di applicazione delle Direttive RAEE e RoHS

L ambito di applicazione delle Direttive RAEE e RoHS L ambito di applicazione delle Direttive RAEE e RoHS Paolo Pipere Responsabile Servizio Ambiente ed Ecosostenibilità Camera di Commercio di Milano La direttiva RAEE (2012/19/UE) è stata recepita con il

Dettagli

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti Imprese individuali - Obbligo di comunicazione al Registro delle imprese dell indirizzo PEC entro il 30.6.2013 - Istituzione dell elenco pubblico INI-PEC Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale

Dettagli

IL DIRETTORE GENERALE DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

IL DIRETTORE GENERALE DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ DECRETO 21 luglio 2009. Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell incarico a svolgere le funzioni di controllo previste

Dettagli

Domanda di contributo per l'ottimizzazione energetica di impianti di illuminazione pubblica

Domanda di contributo per l'ottimizzazione energetica di impianti di illuminazione pubblica Domanda di contributo per l'ottimizzazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per persone fisiche, pubbliche amministrazioni ed enti senza scopo di lucro ai sensi della legge provinciale

Dettagli

Scheda approfondita BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO

Scheda approfondita BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO Scheda approfondita BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO Nozione Finalità Ambito soggettivo di applicazione Legenda Contenuto Precisazioni Riferimenti normativi Ambito oggettivo di applicazione Provvedimenti

Dettagli

LA NORMATIVA APPLICABILE

LA NORMATIVA APPLICABILE Tutti i prodotti tessili e dell'abbigliamento, per poter essere messi in vendita al pubblico, devono "obbligatoriamente" ESSERE MUNITI DELLA ETICHETTA DI COMPOSIZIONE FIBROSA REDATTA IN LINGUA ITALIANA

Dettagli