RAEE DIRETTIVA 2002/96/CE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
|
|
- Gianmaria Corsini
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 RAEE DIRETTIVA 2002/96/CE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE D.ssa Daniela Capaccioli Responsabile Servizio Centrale Ambiente ANIE
2 SOMMARIO LAVORI DI RECEPIMENTO SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE IL PRODUTTORE IL SISTEMA DI GESTIONE E IL FINANZIAMENTO MARCATURA E INFORMAZIONI IMMISSIONE SUL MERCATO SCADENZE ED ENTRATA IN VIGORE STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE ROHS SISTEMI COLLETTIVI
3 LAVORI DI RECEPIMENTO Proposta di Decreto Legislativo versione finale 12 gennaio 2005 Approvato dal Consiglio dei Ministri in prima lettura il 13 Maggio Esaminato per parere dalle Commissioni Ambiente (Favorevole), Politiche Comunitarie, Bilancio (Favorevole) di Camera e Senato e dalla Conferenza Stato-Regioni (Contrario salvo emendamenti), come provvedimento n 488. Approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 luglio 2005
4 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
5 SCOPO Prevenire la produzione di RAEE Organizzare sistemi di raccolta nazionali Favorire reimpiego, riciclaggio e altre forme di recupero fissando degli obiettivi nazionali Migliorare le prestazioni ambientali degli operatori del fine vita
6 CAMPO DI APPLICAZIONE La Direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche Progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua Comprese nell allegato IA Destinate ai consumatori o a uso professionale
7 ALLEGATO IA : CATEGORIE Grandi elettrodomestici Piccoli elettrodomestici Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni Apparecchiature di consumo Apparecchiature di illuminazione Distributori automatici Strumenti elettrici ed elettronici Giocattoli e Apparecchiature per lo sport e il tempo libero Dispositivi medicali Strumenti di monitoraggio e di controllo
8 CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell allegato 1 A, purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato 1 B individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A. (Proposta di Decreto di recepimento Art 2, 1)
9 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui all'allegato IA e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua (Proposta Decreto Legislativo: Art. 3, a)
10 ESCLUSIONI Le apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli stati membri Le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinati agli usi militari Gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni I grandi elettrodomestici fissi (Dlgs Italiano) I prodotti sanitari impiantati e infettati
11 IL PRODUTTORE
12 IL PRODUTTORE Direttiva 2002/96/CE fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato «produttore», se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i); importa o esporta apparecchiature elettriche ed elettroniche in uno Stato membro nell'ambito di un'attività professionale. Proposta decreto legislativo fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1; importa o immette per primo nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
13 IL PRODUTTORE Proposta decreto legislativo:. 4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14.
14 IL PRODUTTORE? A: Costruttore B: Distributore/Filiale C-S: Utente finale S B A C Ai sensi della direttiva RAEE: A: E produttore in Francia, per tutti i prodotti venduti in Francia a C, ma non per i prodotti esportati in Spagna. B: E produttore in Spagna per i prodotti, acquistati da A e venduti a S.
15 IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI
16 RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE Inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo
17 RIFIUTI PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI RAEE originati dai nuclei domestici o di origine commerciale, industriale, istituzionale o di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici
18 RIFIUTI STORICI E RIFIUTI NUOVI (Art 8) Rifiuto Storico, rifiuto derivante da un prodotto immesso sul mercato prima dell entrata in vigore (13 Agosto 2005) Rifiuto Nuovo, rifiuto derivante da un prodotto immesso sul mercato dopo l entrata in vigore (13 Agosto 2005)
19 RACCOLTA SEPARATA RAEE PROVENIENTI DA NUCLEI DOMESTICI La pubblica amministrazione deve istituire sistemi che consentano ai detentori finali (consumatori) e ai distributori di rendere gratuitamente tali rifiuti RAEE NON PROVENIENTI DA NUCLEI DOMESTICI I produttori, eventualmente tramite terzi, dovranno assicurare la raccolta di tali rifiuti
20 TRATTAMENTO E RECUPERO I produttori dovranno istituire sistemi di recupero e trattamento dei RAEE, conformi alla normativa comunitaria, ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. Tali sistemi potranno essere individuali o collettivi e dovranno raggiungere entro il 2008 precisi obiettivi
21 TIPOLOGIE DI RIFIUTO AI FINI DEL FINANZIAMENTO NUOVO STORICO NUOVO PROVENIENTE DA NUCLEI DOMESTICI STORICO PROVENIENTE DA NUCLEI DOMESTICI DOMESTICO NUOVO NON PROVENIENTE DA NUCLEI DOMESTICI STORICO NON PROVENIENTE DA NUCLEI DOMESTICI NON DOMESTICO
22 FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI NUOVI PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI Dalla data di entrata in vigore il produttore: Sarà responsabile del finanziamento delle operazioni di gestione dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, depositati ai centri di raccolta Potrà scegliere se adempiere a tale obbligo individualmente, o partecipando a un sistema collettivo. Dovrà fornire adeguata garanzia, all atto dell immissione sul mercato di un prodotto, che la gestione dei RAEE sarà finanziata
23 FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI STORICI PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI Il finanziamento dei costi della gestione di tali rifiuti è fornito da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi. Visibilità del costo di smaltimento sul punto di vendita concessa per 8 anni (10 per i grandi apparecchi bianchi).
24 FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DA UTENZE DIVERSE DAI NUCLEI DOMESTICI Per i rifiuti nuovi i produttori dovranno provvedere al finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento, come per i rifiuti nuovi da utenze domestiche. Per i rifiuti storici il finanziamento dei costi di gestione graverà sui detentori. Nel caso di acquisto contestuale di una nuova apparecchiatura equivalente, i detentori potranno consegnare il rifiuto al produttore. E lasciata la libertà di concludere accordi tra produttori e detentori che stabiliscano altre modalità di finanziamento
25 GARANZIE FINANZIARIE Modalità da definire con apposito decreto ministeriale La garanzia di avere assolto tutti gli obblighi legali di finanziamento dovrebbe essere condizione necessaria per mantenere l iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori Ancora da definire l organismo garante della congruità della garanzia prestata per adempimento individuale o collettivo e l organismo beneficiario della stessa
26 OBBLIGHI DI MARCATURA E DI INFORMAZIONE
27 MARCATURA DEI PRODOTTI Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente Decreto, poste sul mercato a partire dal 13 agosto 2005, riportano, a cura e sotto la responsabilità del produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo riportato all allegato 4. Detto simbolo indica, in modo inequivocabile, che l apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Con Decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità per l identificazione del produttore.
28 SIMBOLO ALLEGATO IV La direttiva e il decreto di recepimento riportano il cassonetto barrato, senza specifiche sulle dimensioni e senza barra nera. La norma CENELEC EN50419, sviluppata su mandato della Commissione riporta il simbolo a fianco. La norma non è ancora stata pubblicata sulla GUCE a causa di alcuni rilievi della Commissione: IL CENELEC dovrebbe apportare qualche modifica a breve, che tuttavia non inciderà sul simbolo grafico. Le leggi di recepimento non fanno riferimento alla norma, percui la norma rimane uno strumento volontario, non cogente, che dà presunzione di conformità ai requisiti di marcatura. Questo significa che potrebbero essere usati anche simboli leggermente diversi. Resta al produttore dimostrare che sono comunque assolti i requisiti.
29 IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE Al momento non esiste un sistema riconosciuto a livello europeo per l identificazione del produttore. Senza un sistema europeo per l identificazione del produttore il finanziamento del nuovo manca di un requisito essenziale per funzionare L articolo 20.4 introduce un periodo transitorio fino al 2007 in cui il finanziamento del nuovo è assolto tramite le modalità di finanziamento dello storico. Attualmente il periodo transitorio è valido solo per i RAEE domestici. Il CENELEC ha avviato un progetto per uno studio di fattibilità per l utilizzo di smart chip RFID.
30 INFORMAZIONI AGLI UTENTI Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce, all interno delle istruzioni per l uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti: l obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata; i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l apparecchiatura all atto dell acquisto di una nuova; gli effetti potenziali sull ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse; il significato del simbolo riportato nell allegato 4; le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti.
31 IMMISSIONE SUL MERCATO
32 IMMISSIONE SUL MERCATO Il concetto di immissione sul mercato non viene definito dalla direttiva. Tuttavia è molto importante perché molte disposizioni Si riferiscono alla immissione sul mercato Fornitura di garanzie Obblighi di marcatura e fornitura informazioni Conformità alla Direttiva RoHS Definizione di produttore
33 GUIDA BLU DELLA COMMISSIONE EUROPEA Immissione sul mercato: l atto iniziale che consente di mettere per la prima volta a disposizione un prodotto sul mercato comunitario per consentirne la distribuzione o l uso nella Comunità. Esso può essere reso disponibile a titolo oneroso o gratuito.
34 GUIDA BLU DELLA COMMISSIONE EUROPEA Un prodotto è immesso sul mercato comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito o utilizzato sul mercato comunitario. Il prodotto viene trasferito dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato nella Comunità, all'importatore stabilito nella Comunità o alla persona responsabile di distribuire il prodotto nel mercato comunitario. Il passaggio può anche avvenire direttamente dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato all'interno della Comunità, al consumatore o utilizzatore finale. Il prodotto si ritiene trasferito sia in caso di consegna fisica che di passaggio di proprietà; tale trasferimento può avvenire a titolo oneroso o gratuito e può basarsi su qualsiasi tipo di strumento giuridico: a titolo di esempio, si parla di trasferimento in caso di vendita, prestito, locazione, leasing e donazione.
35 CHI IMMETTE SUL MERCATO? A: Costruttore B: Distributore/Filiale C-S: Utente finale S B A C A: Immette le apparecchiature sul mercato europeo B: rivende ad S apparecchiature già immesse sul mercato europeo
36 CHI APPONE LA MARCATURA? A: Costruttore B: Distributore/Filiale C-S: Utente finale S B A C A: Immette sul mercato europeo ed appone il cassonetto barrato. Per i prodotti venduti in Francia deve anche riportare una indicazione che consenta di identificarlo B: Appone a sua volta una indicazione che consenta di identificarlo
37 SCADENZE ED ENTRATA IN VIGORE
38 SCADENZE Feb 2003 Ago 2004 Ago 2005 Gen 2006 Lug 2006 Feb 2011 Feb 2013 Entrata in vigore Trasposizione Rifiuti Storici Finanziamento collettivo Indicazione separata dei costi Finanziamento rifiuti nuovi Obiettivi di recupero Proibizione di sostanze pericolose Rifiuti storici approccio collettivo 10 anni (grandi apparecchi) 8 anni (piccoli apparecchi) Rifiuti nuovi Obiettivi di recupero Proibizione di sostanze
39
40 STRUTTURA DEL SISTEMA NAZIONALE DI GESTIONE DEI RAEE
41 REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI Da istituire con apposito decreto ministeriale, sarà gestito dal Ministero dell Ambiente Ogni produttore deve registrarsi presso le Camere di Commercio entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale Il Registro rilascerà un codice di registrazione che dovrebbe essere presente sui documenti commerciali
42 COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO Da istituire con apposito decreto ministeriale Il ruolo è istituzionale e la partecipazione è riservata alle rappresentanze dei Ministeri Ambiente, Attività Produttive, Salute, Innovazione e Tecnologie e alla Conferenza Unificata Ai fini di un corretto funzionamento il Comitato di Vigilanza e Controllo dovrà svolgere le seguenti funzioni: Assicurare il rispetto delle norme Assicurare coerenza, congruità e sostenibilità degli obiettivi di raccolta, riciclo e sostenibilità degli obiettivi da parte dei soggetti obbligati Attuare il monitoraggio del sistema e verificare la correttezza dei flussi economici ed informativi Attivare sanzioni interne/dirette ai soggetti obbligati inadempienti o mendaci Verificare le garanzie
43 COMITATO DI INDIRIZZO Nel Comitato di Indirizzo dovrà essere garantita la presenza di membri designati dalle organizzazioni dei soggetti obbligati, oltre alla partecipazione di alcuni membri del Comitato di Vigilanza e Controllo Il Comitato sarà di supporto nell espletamento dei compiti attribuiti al Comitato di Vigilanza e Controllo ed al Centro Operativo di Coordinamento
44 CENTRO OPERATIVO DI COORDINAMENTO Dovrà essere costituito e individuato un centro operativo di coordinamento per l ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi Finanziato e gestito dai produttori Il coordinamento è necessario perché diversi sistemi possono lavorare in parallelo (nella stessa filiera o in filiere diverse)
45 STRUTTURA DEL SISTEMA
46 ROHS DIRETTIVA 2002/95/CE Restrizioni d uso per alcune sostanze pericolose nelle AEE
47 RECEPIMENTO La direttiva RoHS viene recepita all articolo 5 e all allegato 5 dello stesso decreto legislativo che recepisce la direttiva RAEE.
48 CAMPO DI APPLICAZIONE La Direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE) nonché alle lampade ad incandescenza
49 SCOPO Armonizzare la legislazioni degli stati membri sulle restrizioni dell uso di alcune sostanze pericolose nelle AEE PIOMBO MERCURIO CADMIO CROMO ESAVALENTE PBB e PBDE
50 ESENZIONI La presente direttiva non si applica a pezzi di ricambio per le riparazioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche né al reimpiego delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1 Luglio 2006.
51 PUNTI SALIENTI Entrata in vigore del bando fissata al 1 luglio 2006 L allegato contiene una lista di esenzioni dal bando delle sostanze per specifiche applicazioni Possibilità di modificare la direttiva in base al progresso tecnologico e scientifico
52 LAVORI ANCORA IN CORSO Il TAC esaminerà ulteriori proposte di esenzione e definirà deadline per quelle già previste Sono in fase di approvazione a livello Europeo Proposta di Decisione del Consiglio: fissazione dei valori massimi di concentrazione entro i quali è tollerata la presenza delle sostanze bandite. 2 Proposte di Decisione della Commissione che introducono una serie di nuove esenzioni, risultato di una fase di consultazione con le parti interessate.
53 I SISTEMI COLLETTIVI
54 GRANDI BIANCHI ECODOM Costituito il 25/11/2005 Direttore Generale - Dott. Giorgio Arienti Per informazioni: Consorzio ECODOM Info@ecodom.it
55 PICCOLI ELETTRODOMESTICI In fase di costituzione Per informazioni: Segreteria Associazione Apparecchi Domestici e Professionali Tel
56 CONDIZIONAMENTO In fase di costituzione Per informazioni: Segreteria Associazione Apparecchi Domestici e Professionali Tel
57 ICT-CE In fase di costituzione Per informazioni: Segreteria Associazione Informatica, Telecomunicazioni ed elettronica di Consumo. Tel
58 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ECOLIGHT Costituito il 23/03/2004 Per informazioni: Segreteria ECOLIGHT Tel ; Fax
59 SORGENTI LUMINOSE ECOLAMP Costituito il 29/11/2004 Per informazioni: Segreteria ECOLIGHT
60 EUROPEAN RECYCLING PLATFORM Raggruppamento di imprese, fondato da Sony, HP, Brown-Gillette, Electrolux Per informazioni
Il nuovo sistema comunitario di gestione dei RAEE: le principali disposizioni del D.Lgs. 25 luglio 2005, n Annalisa Oddone
Il nuovo sistema comunitario di gestione dei RAEE: le principali disposizioni del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 Annalisa Oddone Nucleo Ambiente Confindustria Assolombarda, 20 dicembre 2005 BASI DELLA NORMATIVA
DettagliIl sistema di recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici Criticità e soluzioni. Milano, 28 giugno 2005
Il sistema di recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici Criticità e soluzioni Milano, 28 giugno 2005 IL RUOLO DEI PRODUTTORI E LE PROBLEMATICHE ANCORA APERTE Dr.ssa Daniela Capaccioli Responsabile
DettagliDirettiva RoHS 2002/95/CE. Ing. Paolo Gianoglio - IMQ
Direttiva RoHS 2002/95/CE Ing. Paolo Gianoglio - IMQ L attività svolta: informazione e controllo La Direttiva RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronical
Dettagli- CONVEGNO RAEE_05 LA GESTIONE DEI RAEE NEL SETTORE ILLUMINAZIONE -APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E SORGENTI LUMINOSE -
MILANO MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005 CONVEGNO I produttori Pag. 1 Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci - CONVEGNO _05 LA GESTIONE DEI NEL SETTORE ILLUMINAZIONE -APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
DettagliLa disciplina italiana per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE):
La disciplina italiana per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE): stato di attuazione, avvio del sistema e regime transitorio avv. Ada Lucia De Cesaris Aderente a
DettagliDal 18 Dicembre 2008 e' vietata l'immissione sul mercato di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, che :
GUIDA INTRODUTTIVA AL DECRETO LEGISLATIVO DEL 20 NOVEMBRE 2008 N. 188 RECANTE IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/66/CE RIGUARDANTE PILE, ACCUMULATORI E RELATIVI RIFIUTI. Campo di applicazione Il Decreto
DettagliRoHS DIRETTIVA 2002/95/CE Restrizioni d uso per alcune sostanze pericolose nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)
RoHS DIRETTIVA 2002/95/CE Restrizioni d uso per alcune sostanze pericolose nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) Ing. R. Corridori Servizio Centrale Ambiente ANIE RECEPIMENTO Direttiva
DettagliL ambito di applicazione delle Direttive RAEE e RoHS
L ambito di applicazione delle Direttive RAEE e RoHS Paolo Pipere Responsabile Servizio Ambiente ed Ecosostenibilità Camera di Commercio di Milano La direttiva RAEE (2012/19/UE) è stata recepita con il
Dettagli1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle pile e agli accumulatori seguenti:
DECRETO MINISTERIALE 3 LUGLIO 2003, N. 194 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e il ministro della salute REGOLAMENTO CONCERNENTE
DettagliModelli di informativa come da D.Lgs 49/2014 (RAEE) e D.Lgs. 188/08 (PILE)
Modelli di informativa come da D.Lgs 49/2014 (RAEE) e D.Lgs. 188/08 (PILE) Il presente documento fornisce testi standard utilizzabili dai Soci all interno delle istruzioni d uso del prodotto al fine di
DettagliLa gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
La gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Paolo Pipere Responsabile Servizio Ambiente CCIAA di Milano I motivi Ingenti quantitativi inceneriti o posti in discarica senza preventivo
DettagliNuovi recepimenti RAEE e ROHS
Nuovi recepimenti RAEE e ROHS L importanza del Registro AEE, : soggetti tenuti all iscrizione, funzionamento e opportunità di sviluppo Torino, 4 giugno 2014 Il Registro Registro AEE obbligo iscrizione
DettagliI NUOVI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI AEE: progettazione, responsabilità, obiettivi di recupero, sanzioni
I NUOVI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI AEE: progettazione, responsabilità, obiettivi di recupero, sanzioni Ing. Gabriele MUZIO (Responsabile Servizio Tecnico API Torino Contenuti Le nuove responsabilità del
DettagliLA GESTIONE DEI RAEE PROFESSIONALI
LA GESTIONE DEI RAEE PROFESSIONALI DLGS 151 ART. 12 1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli
DettagliPANORAMICA SULLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
PANORAMICA SULLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE Premessa La direttiva individua come: macchine: quasi-macchine: l'insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso
DettagliLA GESTIONE DEI PRODOTTI A FINE VITA E DELLE PILE ESAUSTE La Filiera Orologi. Opuscolo informativo a cura di:
LA GESTIONE DEI PRODOTTI A FINE VITA E DELLE PILE ESAUSTE La Filiera Orologi Opuscolo informativo a cura di: Introduzione Obiettivo di questo opuscolo informativo realizzato da Assorologi con la collaborazione
DettagliIl Codice del Consumo. Domande e risposte. A cura di Simone Maino
Il Codice del Consumo Domande e risposte A cura di Verona 15 marzo 2011 Cosa è un prodotto? Il concetto di prodotto è definito in modo dettagliato dalla legge con una definizione molto ampia che serve
DettagliIl Ministro della Salute
Il Ministro della Salute Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni e per la registrazione dei dispositivi impiantabili
DettagliVISTI gli articoli 76 e 87, comma 5, della Costituzione; VISTA la legge 31 ottobre 2003, n. 306, e, in particolare, l'allegato B;
Decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
DettagliRAEE II: Obbligo uno contro uno Vendite a distanza
RAEE II: Obbligo uno contro uno Vendite a distanza Milano, 14 Ottobre 2015 Danilo Bonato Direttore Generale Consorzio Remedia Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 2002/96/CE 2012/19/UE
DettagliIL DIRETTORE GENERALE DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ
DECRETO 21 luglio 2009. Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell incarico a svolgere le funzioni di controllo previste
DettagliLA GESTIONE DEI RAEE E L ATTIVITA DEL CONSORZIO. Torino 15/11/2007 - La gestione dei RAEE e l attività del consorzio
LA GESTIONE DEI RAEE E L ATTIVITA DEL CONSORZIO Indice Inquadramento normativo Campo di applicazione e principali definizioni Obblighi dei produttori, distributori e utilizzatori FAQ e principali criticità
DettagliCorso teorico pratico di contabilità generale e bilancio
Corso teorico pratico di contabilità generale e bilancio di Enrico Larocca Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera L eco contributo RAEE : profili operativi e aspetti contabili SOMMARIO Con
DettagliCOMUNE DI PIZZIGHETTONE
COMUNE DI PIZZIGHETTONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI. (approvato con delibera C.C. 24 del 31.03.2009)
DettagliSICUREZZA ELETTRICA. Sicurezza delle persone, chiamate ad operare, per ragioni di lavoro e non, in prossimità di sistemi impiantistici.
SICUREZZA ELETTRICA Sicurezza delle persone, chiamate ad operare, per ragioni di lavoro e non, SISTEMA IMPIANTISTICO: ESEMPI: in prossimità di sistemi impiantistici. complesso di apparecchiature ed attrezzi,
DettagliCamera di Commercio di Verona 14 aprile Relatore Gabriele Lualdi
Camera di Commercio di Verona 14 aprile 2011 Relatore Gabriele Lualdi 128 documento, stabilito mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per utilizzi comuni e ripetuti,
DettagliImmediately Beghelli. Immediato il risparmio, immediata la luce piena
Immediately Beghelli. Immediato il risparmio, immediata la luce piena 2 Tecnologia brevettata con lampada alogena integrata 100% di luce fin dai primi istanti di accensione! Le lampade a risparmio energetico
DettagliIL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
D.M. 2 gennaio 2003. Attuazione della direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura
DettagliDELIBERA N. 255/11/CONS CLASSIFICAZIONE DEI DECODIFICATORI PER LA RICEZIONE DEI PROGRAMMI TELEVISIVI IN TECNICA DIGITALE L AUTORITA
DELIBERA N. 255/11/CONS CLASSIFICAZIONE DEI DECODIFICATORI PER LA RICEZIONE DEI PROGRAMMI TELEVISIVI IN TECNICA DIGITALE L AUTORITA NELLA sua riunione di Consiglio del 5 maggio 2011; VISTA la legge 31
DettagliPubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie
Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Milano, 21 Ottobre 2014 Gian Paolo Tondetta gianpaolo.tondetta@it.bureauveritas.com Nuovo quadro legislativo Pubblicazione L96 GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità
DettagliTABELLA DI CONCORDANZA. per il recepimento della direttiva 2014/33/UE
TABELLA DI CONCORDANZA per il recepimento della direttiva 2014/33/UE Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
DettagliGREMBIULE IN CROSTA PER SALDATORI
GREMBIULE IN CROSTA PER SALDATORI (immagine a carattere puramente indicativo) Elaborato da Verificato da Sicurezza e Ambiente Verificato da Unificazione Impianti & Materiali Approvato da Qualità e Sicurezza
DettagliIL DIRETTORE GENERALE DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ
DECRETO 21 luglio 2009. Conferimento a «Toscana CertiÞ cazione Agroalimentare S.r.l.», in breve «TCA S.r.l.», dell incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall articolo 48 del Regolamento
DettagliLa Direttiva 2012/19/UE di PE e Consiglio. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) A cura Dott.ssa Pinuccia Montanari
La Direttiva 2012/19/UE di PE e Consiglio Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) A cura Dott.ssa Pinuccia Montanari Le modifiche proposte La Direttiva 2002/96/CE del 27 gennaio 2003
DettagliAllegato 2 Legislazioni di riferimento in Italia
PALLET ED IMBALLAGGI DI LEGNO. ISPM-15: LO STANDARD IPPC/FAO PER LE MISURE FITOSANITARIE SUGLI IMBALLAGGI DI LEGNO 259 Allegato 2 Legislazioni di riferimento in Italia TROVARE IMMAGINE PER APERTURA 260
DettagliDecreto Ministeriale 20/12/2012 (Gazzetta ufficiale 04/01/2013 n. 3)
Decreto Ministeriale 20/12/2012 (Gazzetta ufficiale 04/01/2013 n. 3) Ministero dell'interno - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle
DettagliDELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA Area: SAN. PUBBL., PROM. SALUTE, SIC. ALIM.
REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL 703 09/12/2015 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 18479 DEL 24/11/2015 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA Area: SAN. PUBBL., PROM.
DettagliMINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 17 giugno 2016 Tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche
DettagliIL REGISTRO NAZIONALE AEE
IL REGISTRO NAZIONALE DEI SOGGETTI OBBLIGATI AL FINANZIAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE AEE Partner ufficiale 2007 della Camera di Commercio di Venezia
DettagliIL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, ed in particolare l'art.
D.M. 10 luglio 2001. Recepimento della direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
DettagliLA NUOVA NORMATIVA SULL ETICHETTATURA ENERGETICA Verona, 4 giugno L etichettura energetica dei prodotti di illuminazione
LA NUOVA NORMATIVA SULL ETICHETTATURA ENERGETICA Verona, 4 giugno 2013 L etichettura energetica dei prodotti di illuminazione dr.ssa Simonetta Fumagalli Legislazione Ecodesign ed Etichettatura Energetica
DettagliPC Desktop 12 - Appalto Specifico - Criteri di sostenibilità
C 2 - Appalto Specifico - Criteri di sostenibilità 1. Oggetto dell iniziativa Fornitura in acquisto di C Desktop Compatti e C Desktop Fascia alta, delle componenti opzionali e dei servizi connessi. Tra
DettagliMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE. Decreto 5 marzo 2007 (GU 21 marzo 2007, n. 67)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE Decreto 5 marzo 2007 (GU 21 marzo 2007, n. 67) Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica
DettagliCodice del Consumo Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre TITOLO I Sicurezza dei prodotti da articolo 102 ad articolo 113
Codice del Consumo Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 TITOLO I Sicurezza dei prodotti da articolo 102 ad articolo 113 1 FINALITA Assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli
Dettagli-> 1) Controlli sulla sicurezza dei giocattoli
LISTA DEI CONTROLLI SULLE IMPRESE EFFETTUATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA Ai sensi dell art. 14 comma 2 D.L. 9.2.2012 n. 5, convertito dalla L.4.4.2012 n. 35, è pubblicata la seguente lista dei
DettagliVisto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
DECRETO 2 aprile 2009. Adeguamento dell incarico a svolgere le funzioni di controllo al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero per le DOCG «Barbaresco», «Barolo» e «Dolcetto di Dogliani
DettagliVisto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
DECRETO 2 aprile 2009. Conferimento al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero dell incarico a svolgere le funzioni di controllo per la DOCG «Roero» e per le DOC «Colline Saluzzesi»,
DettagliRischi connessi all uso di Macchine e Attrezzature di lavoro
Rischi connessi all uso di Macchine e Attrezzature di lavoro D. Lgs. 81-2008 Titolo III CAPO I -Articolo 69 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per: a)
DettagliDECRETI PRESIDENZIALI
DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011. Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l anno 2012. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DettagliDecreto legislativo 25/07/2005 N. 151 Gazzetta Ufficiale N. 175 del 29/07/2005
Legge Decreto legislativo 25/07/2005 N. 151 Gazzetta Ufficiale N. 175 del 29/07/2005 Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni
DettagliCRITICITÀ E ASPETTI APPLICATIVI DEL D.LGS 25/07/2005, n.151. Ing. R. Corridori Servizio Centrale Ambiente ANIE
CRITICITÀ E ASPETTI APPLICATIVI DEL D.LGS 25/07/2005, n.151 Ing. R. Corridori Servizio Centrale Ambiente ANIE CAMPO DI APPLICAZIONE CAMPO DI APPLICAZIONE La Direttiva si applica alle apparecchiature elettriche
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 1768) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) di concerto col Ministro degli Affari Esteri (ANDREOTTI)
DettagliMinistero delle attività produttive Decreto 3 luglio 2003, n. 194 (Gazzetta ufficiale 28 luglio 2003 n. 173)
Decreto 3 luglio 2003, n. 194 (Recepimento della direttiva 98/101/Ce e adeguamento della direttiva 91/157/Cee - pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose) Ministero delle attività produttive
DettagliCHI È IN REGOLA, SI VEDE! i prodotti elettrici SONO TUTTI UGUALI?
CHI È IN REGOLA, SI VEDE! i prodotti elettrici SONO TUTTI UGUALI? Aspira al prodotto sicuro. 01 Il marchio c è? 02 03 04 05 La confezione riporta la marca? Il libretto d istruzioni è presente? Le parti
DettagliPOSITION PAPER. ASSOGASTECNICI Associazione Nazionale Imprese gas tecnici, speciali e medicinali. EDIZIONE dicembre 2014
POSITION PAPER IMMISSIONE IN COMMERCIO, MESSA IN SERVIZIO E AUTORIZZAZIONE ALL USO DEI DISPOSITIVI MEDICI: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI, DEL VUOTO E DI EVACUAZIONE DEI GAS ANESTETICI EDIZIONE
DettagliLEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI.
LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 23-06-2009 REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 63 del 2 luglio 2009 IL CONSIGLIO ASSEMBLEA
DettagliDecreto del Ministro Gentiloni per i nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi
Decreto del Ministro Gentiloni per i nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi VISTO l articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell attività di governo e ordinamento
DettagliIL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELL INTERNO
Decreto del Ministero delle infrastrutture 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n 89/106/CEE sui prodotti da costruzione recepita con D.P.R. 21/04/1993, n 246, relativa all individuazione dei prodotti
DettagliDECRETO 13 maggio (GU n. 165 del )
DECRETO 13 maggio 2009 Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera
DettagliApprovazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l anno 2012.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2011 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale
DettagliMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali
Prot. 12745 del 26/06/2015 Designazione della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di La Spezia quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 8 aprile
DettagliVengono assegnati punti premianti se hanno le caratteristiche di cui al punto del D.M. 23 dicembre 2013.
LAMPADE A SCARICA AD ALTA INTENSITA E MODULI LED Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 (G.U. n. 18 del 23 gennaio 2014) CRITERI MINIMI AMBIENTALI CRITERI PREMIANTI CONDIZIONE DI ESECUZIONE LAMPADE A SCARICA
DettagliEmendamento Art. 10, commi 3, 5, 6, 7 e 8
Emendamento Art. 10, commi 3, 5, 6, 7 e 8 Comma 3. I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero
DettagliLA NORMATIVA IN MATERIA DI SOSTANZE CHIMICHE: IL REGOLAMENTO REACH
LA NORMATIVA IN MATERIA DI SOSTANZE CHIMICHE: IL REGOLAMENTO REACH Cosa si intende per REACH? REACH è l acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. Il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006,
DettagliLEGGE REGIONALE N. 26 DEL REGIONE ABRUZZO
LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 20-07-2007 REGIONE ABRUZZO Modifiche alla L.R. 16 marzo 2001, n. 6 recante: Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente
DettagliL etichettatura energetica comunitaria e il green procurement
ANIE, Comitato Ambiente GdL Ecodesign e Etichettatura Energetica L etichettatura energetica comunitaria e il green procurement dr.ssa Milena Presutto UTEE - Unità Tecnica Efficienza Energetica Agenzia
DettagliDecreto 2 gennaio 2003
Decreto 2 gennaio 2003 Ministero delle Attività Produttive. Attuazione della direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE
DettagliCartucce Xerox per stampanti non Xerox Conformità e certificazioni. Definizione degli standard di qualità, resa pagine e sostenibilità
Cartucce Xerox per stampanti non Xerox Conformità e certificazioni Definizione degli standard di qualità, resa pagine e sostenibilità 2013 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. XEROX e XEROX con
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2005, n. 151
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2005, n. 151 Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
DettagliDirettive comunitarie di settore e normativa nazionale di recepimento
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Divisione XVI Sicurezza e conformità Direttive comunitarie di settore
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
DettagliLEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n. 21. Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori
Dettagli1) Riferimenti Normativi e Prescrizioni di carattere generale
Comune di Corsico (MI) CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO 1 RIFERIMENTI NORMATIVI Rif. Art. 4 Nelle schede allegate si riportano gli elenchi delle principali norme di riferimento per l attuazione del servizio
DettagliLE SIGARETTE ELETTRONICHE E LE DIVERSE NORME APPLICABILI
LE SIGARETTE ELETTRONICHE E LE DIVERSE NORME APPLICABILI Ing. Gabriele MUZIO (Responsabile Servizio Tecnico API Torino Contenuti Il comparto delle sigarette elettroniche Le principali norme applicabili
DettagliMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre
DettagliMinistero delle infrastrutture. Decreto ministeriale del 5 marzo 2007
Ministero delle infrastrutture Decreto ministeriale del 5 marzo 2007 Applicazione della Direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
DettagliLA CONFERENZA UNIFICATA
ACCORDO ai sensi dell articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l adozione del regolamento ediliziotipo ai sensi
DettagliLA MINI BER E LA VENDITA DEI RICAMBI AI DISTRIBUTORI INDIPENDENTI
LA MINI BER E LA VENDITA DEI RICAMBI AI DISTRIBUTORI INDIPENDENTI ARTICOLO 101 TFUE 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni
DettagliArt. 8 Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli
D.Lgs. 6-11-2013 n. 131 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento
DettagliLE DIRETTIVE. CAIEL POINT s.r.l. Via G. Quarenghi, Bergamo telefono fax
LE DIRETTIVE L esistenza di sistemi legislativi e normativi diversi, costituiva un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti in Europa. Quindi si e reso necessario armonizzare le legislazioni degli
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514. Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/118 relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all alimentazione umana. (I) (pubbl.
Dettagli(Schema di decreto legislativo n. 275)
Schema di decreto legislativo concernente l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativi alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro
DettagliActual status of Countries list finalized to the certification process. News to clarify which countries allow the CE mark acc. < R&TTE Directive >
Actual status of Countries list finalized to the certification process News to clarify which countries allow the CE mark acc. < R&TTE Directive > 6/3/2016 Dedicato ai nostril CLienti e Partner. Nuovo Quadro
DettagliIL MINISTRO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 23 gennaio 2007 Modifica degli allegati I, II, III e V del decreto 13 ottobre 2004, recante: «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina». IL MINISTRO
DettagliIl Ministero della Salute e l applicazione del Regolamento 1223/2009
"Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici" Roma, 6 giugno 2013 Il Ministero della Salute e l applicazione del Regolamento 1223/2009
DettagliMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246,
DettagliIL RESPONSABILE DELL UNITA DI PROGETTO PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA Prot. n. 50 Determinazione n. 5 del 30.11.2015 Oggetto: Quinto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante
DettagliArt. 1 Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione 1. Art. 2 Normativa di riferimento
Regolamento per l affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell articolo 36, comma 8 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
DettagliNormativa comunitaria
Rassegna normativa Maggio 2008 S.A.L.U.Te. RASSEGNA NORMATIVA in materia di igiene e sicurezza del lavoro e ambiente A cura dello sportello CGIL Verona Normativa comunitaria N.: 1 TIPOLOGIA: Raccomandazione
DettagliE LA SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E DEGLI IMPIANTI
Il D.Lgs. 81/2008 il D.Lgs. 106/2009, le Norme Europee E LA SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E DEGLI IMPIANTI Vincenzo Ventimigla IL D.LGS. 81/2008, il D.Lgs. 106/2009 e le attrezzature
DettagliL IMBALLAGGIO di DOMANI
L IMBALLAGGIO di DOMANI Materiali per riciclo e recupero: Normativa Nazionale ed Europea Oreste Pasquarelli - UNIPLAST 1 DIRETTIVE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO Le Direttive che riguardano specificamente
DettagliLa certificazione ATEX. Nota informativa
La certificazione ATEX Nota informativa PRINCIPI DI SICUREZZA Gli impianti dove vengono lavorate e depositate sostanze infiammabili devono essere progettati, eserciti e mantenuti in modo da ridurre al
DettagliMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali
Prot. 8274 del 26/04/2016 Designazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria - Imperia, La Spezia, Savona ad effettuare i controlli ai sensi dell art. 13 del
DettagliTECNOLOGIE BIOMEDICALI
TECNOLOGIE BIOMEDICALI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE CONFORMITA DI UTILIZZO PREVISTA DAL FABBRICANTE COMPATIBILITA ELETROMAGNETICA VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA APPARECCHIATURE BIOMEDICHE - DEFINIZIONE
DettagliIL DIRETTORE GENERALE
DECRETO 8 gennaio 2013. Ri-registrazione di prodotti tosanitari, a base di tiofanato di metile, sulla base del dossier ENOVIT METIL WG 700 g/kg di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione
DettagliRAEE ROHS SISTRI evoluzione normativa Milano, 22 maggio 2014 Ing. Alessio Figini
RAEE ROHS SISTRI evoluzione normativa Milano, 22 maggio 2014 Ing. Alessio Figini RAEE 1 (Direttiva 2002/96/CE) e RAEE 2 (Direttiva 2012/19/UE) La normativa del passato prossimo D.Lgs 151/2005 recepimento
DettagliGazzetta Ufficiale N. 294 del 19 Dicembre 2005
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO... http://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/294/12.htm 1 di 2 30/09/2009 12.33 Home Mappa E-mail facile Ricerca Gazzette - Leggi e Normative > Gazzetta Ufficiale
DettagliEntrata in vigore delle D. RED e delle altre nuove direttive di prodotto. - Mancata attuazione - Scorte di prodotti non conformi
Entrata in vigore delle D. RED e delle altre nuove direttive di prodotto - Mancata attuazione - Scorte di prodotti non conformi - Il Rappresentante autorizzato 28 Aprile 2016 Avv. Maurizio Iorio La direttiva
Dettagli