RAEE ROHS SISTRI evoluzione normativa Milano, 22 maggio 2014 Ing. Alessio Figini

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1 RAEE ROHS SISTRI evoluzione normativa Milano, 22 maggio 2014 Ing. Alessio Figini

2 RAEE 1 (Direttiva 2002/96/CE) e RAEE 2 (Direttiva 2012/19/UE)

3 La normativa del passato prossimo

4 D.Lgs 151/2005 recepimento della Direttiva 2002/96/CE (RAEE 1) Finalità: - Prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE Ambito di applicazione: - Il Decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell allegato 1 A del decreto. - L allegato 1B individua un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie di cui all allegato 1 A. 3

5 RAEE 1 apparecchiature incluse (Allegato 1 A) Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) rientranti nel campo di applicazione della direttiva: 1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo 10. Distributori automatici. 4

6 RAEE 1 apparecchiature escluse Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche escluse dal campo di applicazione della direttiva: A) Apparecchiature non rientranti nella definizione di AEE (art.3.1 D.Lgs 151/05) Ad esempio stufe a gas, motoseghe, rasaerba B) AEE espressamente escluse dalla normativa Armi e materiale bellico o connesso alla sicurezza nazionale, utensili industriali fissi di grandi dimensioni, elettrodomestici fissi di grandi dimensioni, prodotti impiantati e infettati C) Apparecchiature non esplicitamente rientranti nelle voci di cui all All. 1 A o 1 B del D.Lgs. 151/05 Ad esempio telecomandi, joystick etc D) Componenti o sottoassiemi rimossi dalle AEE, prodotti non finiti 5

7 RAEE 1 definizione di AEE Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE): le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento, e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all All.1 A del D.Lgs 151/2005 e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua 6

8 RAEE 1 definizione di AEE Ma cosa si intende per corretto funzionamento? Il documento Domande frequenti sulle Direttive RAEE e RoHS della Commissione Europea ha espresso il seguente parere sulla dipendenza dall energia elettrica: To be dependent means that the equipment needs electricity (e. g. not petrol or gas) as its primary energy to fulfil its basic functions. It also means that when the electric current is off duty, the appliance cannot fulfil the basic (primary) function. If electrical energy is used only for support or control functions (e. g.) this type of equipment is to be considered as being not covered by directive 2002/96/EC. "dipendente" significa quindi che l'energia elettrica è la fonte di energia primaria. Significa anche che quando la fornitura di energia elettrica è interrotta, l'apparecchiatura non può svolgere la sua funzione primaria. Se l'energia elettrica è usato solo per funzioni di supporto o controllo, questo tipo di apparecchiatura è da considerarsi esclusa dal campo di applicazione della Direttiva. 7

9 La nuova (ed attuale) Direttiva RAEE

10 La nuova Direttiva RAEE Dir. 2012/19/UE Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della UE del ed entrata in vigore dal Previsto il recepimento nella normativa nazionale entro il recepita finalmente in data con il D.Lgs 49/2014 9

11 La nuova Direttiva RAEE Dir. 2012/19/UE OBIETTIVI - Ridurre lo spreco di risorse naturali e di prevenire l inquinamento (progettazione ecocompatibile) - Evitare lo spreco di importanti materie prime secondarie, favorendo il riciclaggio dei RAEE - Limitare il più possibile l esportazione illegale di RAEE verso paesi in via di sviluppo - Ridurre le attuali differenze in tema di registrazione dei produttori nei diversi Registri nazionali dei produttori di AEE 10

12 La nuova Direttiva RAEE art.2 campo di applicazione - Novità principale previste modifiche nel campo di applicazione a partire dal Fino al non sono previsti cambiamenti significativi delle apparecchiature rientranti nel campo di applicazione (ad esempio introduzione dei pannelli fotovoltaici) - Dal il campo di applicazione si estenderà a tutte le AEE, secondo il principio del campo di applicazione aperto - Fino al la Commissione ha la possibilità di riesaminare l ambito di applicazione della Direttiva e di fare una proposta di variazione al Parlamento ed al Consiglio Europeo 11

13 La nuova Direttiva RAEE art.2 categorie di AEE incluse 1) Apparecchiature per lo scambio di temperatura 2) Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie > a 100 cm2 3) Lampade 4) Apparecchiature di grandi dimensioni (una dimensione > 50 cm) ad es. elettrodomestici, giocattoli, dispositivi medici etc 5) Apparecchiature di piccole dimensioni (nessuna dimensione > 50 cm) ad es. elettrodomestici, giocattoli, dispositivi medici etc 6) Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (nessuna dimensione > 50 cm) - ad es. telefonini, tablet, modem etc 12

14 La nuova Direttiva RAEE art.2 apparecchiature escluse Apparecchiature escluse già da subito: A) Apparecchiature non rientranti nella definizione di AEE B) Armi e materiale bellico o connesso alla sicurezza nazionale C) Apparecchiature progettate ed installate specificamente come parti di un altra apparecchiatura, esclusa o non rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva D) Lampade ad incandescenza 13

15 La nuova Direttiva RAEE art.2 apparecchiature escluse Apparecchiature escluse solo dopo il Apparecchiature da inviare nello spazio Utensili industriali fissi ed impianti fissi di grandi dimensioni Mezzi di trasporto di persone e merci (ad eccezione dei veicoli elettrici a 2 ruote non omologati) Macchine mobili non stradali destinate ad uso esclusivamente professionale Apparecchiature concepite ai fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell ambito di rapporti tra imprese Dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi 14

16 La nuova Direttiva RAEE art.3 definizioni AEE e RAEE AEE la definizione rimane la stessa della Direttiva 2002/96/CE (RAEE 1) RAEE le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, sottoassiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo (stessa definizione della RAEE 1 ma aggiornato il riferimento alla nuova Direttiva rifiuti). 15

17 Applicabilità futura cosa cambia con la nuova direttiva Tutto ciò che rientrava nel campo di applicazione del D.Lgs 151/2005 rientra anche nel campo di applicazione della RAEE 2 e del D.Lgs 49/

18 La nuova Direttiva RAEE art.3 definizioni - soggetti obbligati (art. 4 D.Lgs ) f) Produttore persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita: i. é stabilito in uno stato UE e fabbrica AEE o le commercializza con il proprio nome o marchio di fabbrica, nel territorio di quello stato membro ii. é stabilito in uno Stato UE e rivende con il proprio marchio, in quello Stato, AEE prodotte da terzi iii. é stabilito in uno Stato UE e immette sul mercato di quello stato AEE di un paese terzo o di un altro Stato membro iv. vende AEE mediante vendite a distanza in uno Stato UE ed ha sede in un altro Stato UE o in un paese terzo 17

19 La nuova Direttiva RAEE art.17 rappresentante autorizzato (art. 30 D.Lgs ) Nei casi i), ii) iii) il produttore, ad esempio, tedesco che ha sede anche in Italia, può nominare una persona giuridica o fisica in Italia quale rappresentante autorizzato responsabile degli adempimenti in materia di AEE e RAEE Nel caso di vendita a distanza il produttore, ad esempio, tedesco che non ha sede in Italia, deve nominare una persona giuridica o fisica in Italia quale rappresentante autorizzato responsabile degli adempimenti in materia di AEE e RAEE Lo stesso vale per il Produttore italiano in caso di vendite all estero di prodotti a proprio marchio. 18

20 La nuova Direttiva RAEE art.3 definizioni - soggetti obbligati g) Distributore persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, che rende disponibile sul mercato un AEE. Tale definizione non osta a che un Distributore possa essere anche un Produttore. j) Messa a disposizione sul mercato la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. k) Immissione sul mercato la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nel territorio di uno Stato membro nell ambito di un attività professionale 19

21 La nuova Direttiva RAEE art.3 definizioni dispositivi medici m) Dispositivo medico: un dispositivo medico o un accessorio ai sensi delle lettere a) o b) dell art. 1 comma 2 del D.Lgs (o anche lettere a o b dell art. 1 par.2 della Direttiva 93/42/CEE) che costituisca un AEE n) Dispositivo medico diagnostico in vitro: un dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai sensi delle lettere b) o c) dell art. 1 comma 1 del D.Lgs , (o anche lett. b o c dell art. 1 par.2 della Direttiva 98/79/CEE) che costituisca un AEE o) Dispositivo medico impiantabile attivo: un dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi della lettera c) dell art. 1 comma 2 del D.Lgs. 507 del (o anche lett. C dell art. 1 par.2 della Direttiva 90/385/CEE) che costituisca un AEE 20

22 La nuova Direttiva RAEE art.3 definizioni DISPOSITIVO MEDICO a) Dispositivo medico: qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento e destinato dal fabbricante ad esser impiegato nell'uomo a scopo di: - diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; - diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; - studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; - intervento sul concepimento, la cui azione principale voluta sul corpo umano non sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante metabolismo, ma la cui funzione possa essere assistita da questi mezzi; b) accessorio: prodotto che, pur non essendo un dispositivo, sia destinato in modo specifico dal fabbricante ad essere utilizzato con un dispositivo per consentirne l'utilizzazione prevista dal fabbricante stesso; 21

23 La nuova Direttiva RAEE art.3 definizioni DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN VITRO b) «dispositivo medico-diagnostico in vitro»: qualsiasi dispositivo medico composto da un reagente, da un prodotto reattivo, da un calibratore, da un materiale di controllo, da un kit, da uno strumento, da un apparecchio, un'attrezzatura o un sistema, utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato in vitro per l'esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, unicamente o principalmente allo scopo di fornire informazioni: - su uno stato fisiologico o patologico, o - su un'anomalia congenita, oppure - che consentano di determinare la sicurezza e la compatibilità con potenziali soggetti riceventi, o - che consentano di controllare le misure terapeutiche. I contenitori dei campioni sono considerati dispositivi medico-diagnostici in vitro. S'intendono per contenitori di campioni i dispositivi, del tipo sottovuoto o no, specificamente destinati dai fabbricanti a ricevere direttamente il campione proveniente dal corpo umano e a conservarlo ai fini di un esame diagnostico in vitro. I prodotti destinati ad usi generici di laboratorio non sono dispositivi medico- diagnostici in vitro a meno che, date le loro caratteristiche, siano specificamente destinati dal fabbricante ad esami diagnostici in vitro; 22

24 La nuova Direttiva RAEE art.3 definizioni DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN VITRO c) «accessorio»: prodotto che, pur non essendo un dispositivo medico-diagnostico in vitro, è destinato in modo specifico dal suo fabbricante ad essere utilizzato con un dispositivo per consentirne l'utilizzazione conformemente alla sua destinazione. Ai fini della presente definizione, i dispositivi di tipo invasivo destinati a prelevare campioni e i dispositivi posti in diretto contatto con il corpo umano per ottenere un campione, ai sensi della direttiva 93/42/CEE, non sono considerati accessori di dispositivi medico-diagnostici in vitro; 23

25 La nuova Direttiva RAEE art.3 definizioni DISPOSITIVO medico impiantabile attivo c) dispositivo medico impiantabile attivo: qualsiasi dispositivo medico attivo destinato ad essere impiantato interamente o parzialmente mediante intervento chirurgico o medico nel corpo umano o mediante intervento medico in un orifizio naturale e destinato a restarvi dopo l'intervento; 24

26 La nuova Direttiva RAEE art.3 definizioni Novità Apparecchiature dual-use I Raee derivanti da AEE che potrebbero essere usate sia da nuclei domestici che da utilizzatori professionali sono in ogni caso considerati provenienti da nuclei domestici 25

27 La nuova Direttiva RAEE art.4 progettazione dei prodotti (art. 2 D.Lgs 49/2014) Gli Stati membri devono incoraggiare la cooperazione tra produttori e riciclatori, ed adottano misure affinchè siano applicati i requisiti di progettazione ecologica (di cui alla direttiva 2009/125/CE e al D.Lgs n 15) volti a facilitare il riutilizzo ed il trattamento dei RAEE. La progettazione e l assemblaggio non devono essere condotti con lo scopo di impedire il riutilizzo dei RAEE 26

28 La nuova Direttiva RAEE art.5 raccolta differenziata Novità: - Introduzione della raccolta gratuita 1 contro 0 per i distributori di RAEE domestici (senza che l utente abbia quindi l obbligo di comprare un AEE equivalente). A condizione che: - i locali di vendita abbiano area > 400mq; - i Raee abbiano dimensioni esterne < 25 cm; - non si sia in grado di dimostrare che altri regimi di raccolta (ad ed. piazzole comunali) abbiano risultati altrettanto efficaci. Nessun impatto diretto sui Produttori o distributori BtoB. 27

29 Normativa attuale La gestione dei RAEE RAEE Professionali I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche prodotti dalle attività produttive, amministrative ed economiche (Art. 4 comma 1, lettera m) D.Lgs. 49/2014) diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici. RAEE Domestici I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche originati dai nuclei domestici e quelli di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo assimilabili per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici (Art. 4 comma 1, lettera l), D.Lgs. 49/2014). RAEE NUOVI: I RAEE che derivano da apparecchiature immesse sul mercato dopo il 31 dicembre 2010 RAEE STORICI: I RAEE che derivano da apparecchiature immesse sul mercato fino al 31 dicembre

30 Normativa attuale obblighi di raccolta RAEE domestici obbligo di ritiro 1 contro 1 sia per RAEE nuovi che storici da parte dei distributori + gestione 1 contro 0 ove obbligatorio il produttore deve garantire e finanziare la raccolta dei RAEE in forma collettiva (Raee storici e nuovi) mediante adesione ad un Sistema Collettivo o anche in forma individuale (Raee nuovi) RAEE professionali storici il produttore è obbligato al ritiro del Raee solo quando vende un apparecchiatura equivalente in sostituzione del RAEE RAEE professionali nuovi il produttore è obbligato al ritiro del Raee anche se non vende un apparecchiatura equivalente in sostituzione del RAEE 29

31 Normativa attuale obblighi di raccolta 30

32 Gestione dei RAEE Professionali obblighi BtoB - Il regime dei RAEE storici I Produttori sono responsabili del fine vita (raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile) solo nel caso di fornitura di una nuova AEE in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente e adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura; diversamente l onere è a carico del detentore. I produttori di AEE devono garantire il finanziamento del sistema di gestione dei RAEE, individualmente o attraverso l adesione ad un sistema collettivo 31

33 Gestione dei RAEE Professionali Obblighi BtoB - Il regime dei RAEE nuovi Dal 1 gennaio 2011 vale il principio della responsabilità individuale del produttore. Il produttore deve provvedere alla gestione del RAEE del proprio marchio anche se l utilizzatore non acquista alcuna nuova AEE, individualmente o attraverso l adesione ad un sistema collettivo. I produttori provvedono individualmente alla gestione del RAEE all atto dell immissione sul mercato di una AEE e devono costituire adeguate garanzie finanziarie che hanno lo scopo di assicurare che ci sia una somma di denaro vincolata per coprire costi di trattamento, recupero o smaltimento del futuro RAEE stesso. Nota: non è ancora stato emanato il decreto che disciplina le garanzie finanziarie in capo ai produttori di AEE 32

34 Gestione dei RAEE obblighi dei Produttori art. 8 D.Lgs. 49/2014 I Produttori devono conseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all allegato V del decreto. - Fino al : recupero 70% e riciclaggio 50% - Dal al : recupero del 75% e preparazione per il riutilizzo e riciclaggio 55% - Dopo il : - per le apparecchiature di grandi dimensioni recupero 85% e preparazione per il riutilizzo e riciclaggio 80% - per le apparecchiature di piccole dimensioni recupero 75% e preparazione per il riutilizzo e riciclaggio 55% 33

35 Gestione dei RAEE obblighi dei Produttori art. 9 D.Lgs. 49/2014 I sistemi individuali I Produttori possono adempiere ai propri obblighi in forma individuale. Devono in tal caso: - Organizzare un sistema autosufficiente che operi su tutto il territorio nazionale; - Chiedere il riconoscimento del Sistema al Ministero dell Ambiente.come? - Progetto descrittivo che dimostri la diffusione uniforme sul territorio o attraverso un efficiente sistema di restituzione diretta o attraverso convenzioni con I raccoglitori in tutta Italia - Garanzie di corretta informazione a tutti gli utilizzatori finali 34

36 Gestione dei RAEE obblighi dei Produttori art. 9 D.Lgs. 49/2014 I sistemi individuali Il Sistema individuale deve essere riconosciuto entro 90 giorni dal Ministero ed è obbligatorio per iscriversi al Registro AEE. I Sistemi individuali devono ottenere la certificazione ISO 9001 e o EMAS anche per il processo di trattamento rifiuti e di monitoraggio interno all azienda. Annualmente deve essere inviato al Ministero il Bilancio di esercizio dell anno precedente ed una relazione sul programma di ritiro dell anno in corso. 35

37 Gestione dei RAEE obblighi dei Produttori art. 10 D.Lgs. 49/2014 I Sistemi collettivi I Produttori che non adempiono individualmente devono aderire ad un Sistema collettivo. I Sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile secondo uno statuto tipo che dovrà essere approvato entro il Anche i Sistemi collettivi dovranno inviare copia del Bilancio di esercizio ed il piano di prevenzione e gestione dell anno in corso, oltre ad una relazione sugli obiettivi raggiunti. Anche i Sistemi collettivi dovranno certificarsi secondo le norme ISO 9001 e o EMAS 36

38 Gestione dei RAEE Professionali Obblighi BtoB (distributori e CAT) - Il DM 65/2010 Le semplificazioni introdotte dal DM 65/2010 relative al trasporto ed alla registrazione dei RAEE domestici ritirati dai distributori nell ambito della raccolta 1 contro 1 sono applicabili anche, agli installatori, ai centri di assistenza tecnica ed ai distributori di AEE professionali formalmente incaricati dai produttori per la raccolta degli stessi. In questo caso il trasporto dei RAEE ritirati, verso la propria sede, o verso gli impianti autorizzati indicati dal produttore, è eseguito dai distributori o dagli installatori/cat con DDT conforme all allegato II del DM 65/2010 e non è necessario viaggiare con formulario. 37

39 Gestione dei RAEE Professionali Obblighi BtoB (distributori e CAT) - Il DM 65/2010 Nel caso di delega, gli adempimenti per i distributori o i Centri di Assistenza sono analoghi a quelli relativi ai RAEE domestici, cioè: Iscriversi all Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE professionali. Trasportare i RAEE ritirati presso il centro autorizzato specificato dal produttore o, in alternativa presso la propria sede per effettuarne il raggruppamento prima di trasportarli al centro autorizzato specificato dal produttore. 38

40 Gestione dei RAEE Professionali Obblighi BtoB (distributori e CAT) - Il DM 65/2010 Nel caso effettuino il raggruppamento dei RAEE compilare uno schedario numerato progressivamente dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo dell azienda che conferisce il rifiuto e la tipologia del RAEE. Lo schedario va conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. Accompagnare il trasporto dei RAEE con un documento di trasporto, numerato, in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal distributore e la copia va custodita assieme allo schedario. 39

41 Gestione dei RAEE Professionali Obblighi BtoB (distributori e CAT) - Il DM 65/2010 Come funziona? - All atto del ritiro del RAEE presso la sede del cliente il distributore/cat/installatore redige un DDT conforme all allegato 2 del DM 65/2010 ed uno Schedario conforme all allegato 1 del medesimo decreto e può decidere se conferire direttamente all impianto indicato dal produttore o raggruppare il RAEE presso la propria sede. - All atto del ritiro diretto presso la propria sede, il distributore/cat/installatore redige uno Schedario conforme all allegato 1 al DM 65/ Il trasferimento dalla sede all impianto autorizzato indicato dal produttore avviene entro 90 giorni dal ritiro del RAEE mediante DDT conforme all allegato 2. 40

42 Gestione dei RAEE Domestici Obblighi BtoC - Il DM 65/2010 La responsabilità del ritiro dei RAEE domestici è in capo ai distributori e non ai produttori. Distributore è chi, nell ambito di un attività commerciale fornisce un AEE ad un utilizzatore. Distributore è anche colui che effettua e-commerce. Il Distributore ha l obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione (art. 1 comma 1 DM 65/2010). 41

43 Gestione dei RAEE Domestici Obblighi BtoC - Il DM 65/2010 La vostra Società si configura come distributore? Se si, ha l obbligo di iscrizione all Albo Gestori Ambientali nella sezione distributori RAEE, ed ha l obbligo di pubblicizzare ed effettuare gratuitamente il ritiro a domicilio dei RAEE equivalenti in caso di fornitura di una nuova AEE. Come? Compilazione DDT All.2 e Schedario All. 1 Conferimento a CDR (piazzole comunali) entro 90 giorni dal ritiro o al raggiungimento di 3500 kg totali, dei RAEE dei clienti. 42

44 PRODUTTORI DI AEE - OBBLIGHI L'articolo 29 del Decreto legislativo 49/2014 prevede, al fine di controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato in base alle quali gli oneri di gestione del sistema vengono ripartiti tra i produttori, l istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE. Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli obblighi di finanziamento del sistema, può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza. 43

45 PRODUTTORI DI AEE DICHIARAZIONE ANNUALE AEE DPCM 20/12/2012 termini e modalità di presentazione della Comunicazione Annuale AEE. Scadenza: 30 aprile Soggetti obbligati: produttori iscritti al Registro nazionale apparecchiature elettriche ed elettroniche e Sistemi Collettivi Modalità di presentazione: esclusivamente per via telematica attraverso la scrivania personale accessibile dal portale scegliendo le voci "La mia Scrivania", e poi "Servizi Ambientali" e "Registro AEE 44

46 PRODUTTORI DI AEE DICHIARAZIONE ANNUALE AEE Contenuti: Scheda anagrafica: trasmessa direttamente dalle CCIAA Scheda IMM_AEE: quantitativi di AEE immesse sul mercato dal produttore nell anno di riferimento; quantità totale in peso e pezzi suddivisa per tipo di AEE immessa sul mercato e per cui si risulta iscritti Scheda R_Prod: quantitativo di RAEE raccolti e percentuale di invio a recupero di energia o di materia (una scheda per ogni categoria di RAEE raccolto) Allegata alla Scheda R_Prod: modulo DR_AEE (uno per ogni categoria di AEE da cui derivano i RAEE, uno per ogni codice CER associato ai RAEE, uno per ogni destinatario) 45

47 PRODUTTORI DI AEE Sanzioni Art.38 D.Lgs 49/2014 Il produttore: - che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali ( ). - che non provvede a costituire la garanzia finanziaria ( per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato) - che non mette a disposizione dei centri di reimpiego e degli impianti di trattamento e di riciclaggio le informazioni circa lo smaltimento del prodotto ( ) - che non appone il simbolo bidone barrato o ne usa uno non conforme ( per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato) - che dopo il non appone il marchio per identificarsi come produttore e per identificare il RAEE (vedi art. 28 D.Lgs. 49/2014) ( per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato - che non si iscrive nel registro AEE presso la Camera di commercio prima di immettere sul mercato le AEE ( ). - che omette la dichiarazione al registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento le informazioni dell articolo 13 comma 6 e 7 ( ). 46

48 PRODUTTORI DI AEE Sanzioni Art.38 D.Lgs 49/2014 Il produttore: che non fornisce, nelle istruzioni per l uso di AEE, le informazioni previste dall art. 26 ( ) - art. 26 D.Lgs 49/ Il produttore di AEE fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti: a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata; b) i sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE, nonche' la possibilità e le modalità di consegna al distributore del RAEE equivalente all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 11, comma 1, o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3; c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ad una scorretta gestione delle stesse; d) il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE; e) il significato del simbolo riportato all'allegato IX.(bidone barrato) 47

49 La nuova Direttiva RAEE art. 7 tasso di raccolta art. 14 D.Lgs. 49/ Fino al 2016 non sono previsti nuovi obiettivi di raccolta e quindi il target rimane pari a 4kg anno/abitante. - Dal 2016 andrebbe raggiunto l obiettivo di raccolta annuale pari al 45% del peso delle AEE immesse mediamente sul mercato nei tre anni precedenti. - Dal 2016 al 2019 tale indice di raccolta dovrebbe salire gradualmente. - Dal 2019 andrebbe raggiunto l obiettivo di raccolta annuale pari al 65% del peso delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti o in alternativa l 85% del peso dei RAEE prodotti nel territorio dello Stato. 48

50 La nuova Direttiva RAEE art. 10 (art. 21 D.Lgs 49/2014) spedizioni di RAEE L operazione di trattamento di un RAEE può essere effettuata al di fuori dello Stato membro in cui è stato raccolto, a condizione che la spedizione del RAEE sia conforme alla spedizione transfrontaliera di un rifiuto (Reg. CE 1013/2006 e 1418/2007). 49

51 La nuova Direttiva RAEE art. 23 (art. 21 D.Lgs 49/2014) e All. VI monitor. su spedizioni transfrontaliere In caso di spedizioni di AEE all estero, per dimostrare che si tratti di AEE usate e non di RAEE, sarà possibile eseguire una spedizione transfrontaliera nel caso delle AEE professionali usate o difettose, solo se si sarà in grado di dimostrare che la spedizione avviene nel contesto di un accordo di trasferimento tra imprese e che le AEE sono trasferite: al produttore o ad un terzo che agisce in suo nome, per riparazioni sotto garanzia al fine del riutilizzo. al produttore, per rinnovo o riparazione in base ad un contratto valido al fine del riutilizzo. al produttore o ad un terzo che agisce in suo nome per un analisi delle cause del guasto, nei casi in cui tali analisi possano essere svolte solo dai destinatari della spedizione. Ogni carico di questo genere dovrà essere accompagnato da un opportuno documento di trasporto e dalla dichiarazione della persona responsabile che attesti che trattasi di AEE e non di RAEE vediamo l allegato 50

52 La nuova Direttiva RAEE art. 23 (art. 21 D.Lgs 49/2014) e All. VI monitor. su spedizioni transfrontaliere 1. Al fine di distinguere le AEE dai RAEE, qualora il detentore dell'articolo dichiari di voler spedire o di spedire AEE usate e non RAEE, il detentore a sostegno della propria dichiarazione deve allegare i seguenti documenti: a) copia della fattura e del contratto relativi alla vendita e/o al trasferimento della proprieta' dell'aee, che attestano che l'apparecchiatura e' pienamente funzionante e destinata direttamente al riutilizzo; b) prove della valutazione o dei test condotti, sotto forma di copie della documentazione (certificato di prova, prova di funzionalita') su ogni articolo della spedizione e un protocollo contenente tutte le informazioni indicate al punto 3; c) una dichiarazione del detentore che organizza il trasporto dell'aee, dalla quale risulti che nessun materiale e nessuna apparecchiatura della spedizione e' classificabile come "rifiuto" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, e d) un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio adeguato e un adeguato accatastamento del carico. 51

53 La nuova Direttiva RAEE art. 23 (art. 21 D.Lgs 49/2014) e All. VI monitor. su spedizioni transfrontaliere 2. I documenti indicati al punto 1 del presente allegato alle lettere a) e b), ed al punto 3 non sono richiesti qualora sia documentato da prove concludenti che la spedizione avviene nel contesto di un accordo di trasferimento tra imprese e che: a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia o contratto di riparazione ai fmi del riutilizzo; o b) le AEE ad uso professionale usate sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome o ad un impianto di un terzo in paesi in cui trova applicazione la decisione C(2001) 107/def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92) 39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero, per rinnovo o riparazione in base a un contratto valido a fmi di riutilizzo; o c) le AEE ad uso professionale usate difettose, quali dispositivi medici e loro parti, sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per un'analisi delle cause profonde in base a un contratto valido, nei casi in cui tale analisi possa essere effettuata solo dal produttore. 52

54 La nuova Direttiva RAEE art. 23 (art. 21 D.Lgs 49/2014) e All. VI monitor. su spedizioni transfrontaliere 3. Per dimostrare che gli articoli spediti costituiscono AEE usate e non RAEE, e' necessario che siano effettuate sulle AEE oggetto di spedizione le prove indicate al punto 1 e che sia redatta la documentazione prevista al punto 2: 1. Prove a) Testare la funzionalita' e valutare la presenza di sostanze pericolose. Le prove svolte dipendono dal tipo di AEE. Per la maggior parte delle AEE e' sufficiente un test delle funzioni principali. b) Registrare i risultati della valutazione e delle prove. 2. Documentazione a) La documentazione deve essere apposta saldamente, ma non fissata in via permanente, sull'aee stessa (se non e' imballata) o sull'imballaggio, in modo da poter essere letta senza disimballare l'apparecchiatura. b) La documentazione contiene le seguenti informazioni: - nome dell'articolo (nome dell'apparecchiatura se elencata nell'allegato II o nell'allegato IV, se del caso, e categoria di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso), - numero di identificazione dell'articolo (n. matr.) ove appropriato, - anno di produzione (se disponibile), - nome e indirizzo dell'azienda responsabile delle prove di funzionalita', - risultato delle prove di cui al punto 1 (compresa la data della prova di funzionalita'), - tipo di prove svolte. 53

55 La nuova Direttiva RAEE art. 23 (art. 21 D.Lgs 49/2014) e All. VI monitor. su spedizioni transfrontaliere 4. In aggiunta alla documentazione richiesta ai punti 1, 2 e 3, ogni carico (ad esempio ogni container o autocarro) di AEE usate deve essere accompagnato da: a) pertinente documento di trasporto, ad esempio CMR, o foglio di viaggio, b) dichiarazione della persona responsabile sotto la propria responsabilita'. 5. In mancanza della prova che un oggetto sia un'aee usata e non un RAEE mediante l'appropriata documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 e di un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento del carico, che costituiscono obblighi a carico del detentore che organizza il trasporto, le autorita' dello Stato membro considerano l'articolo un RAEE e presumono che il carico contenga una spedizione illecita. In tali circostanze vengono informate le autorita' competenti e il carico viene trattato come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1013/

56 Riassumendo Direttiva RAEE 2002/96/CE - Campo d applicazione in allegato IA 10 categorie - Attori coinvolti: produttore e distributore - Tasso di raccolta; pari a 4 kg x anno/abitante - Visible fee fino a febbraio 2013 Direttiva RAEE 2012/19/UE -Campo d applicazione aperto dopo il 15 agosto Attori coinvolti: produttore, distributore e Rappresentante autorizzato - Tassi di raccolta rivisti e con aumento graduale fino al 65% in peso dell immesso sul mercato dal Possibilità di esporre in fattura la visible fee all atto della vendita di nuovi prodotti 55

57 Il D.Lgs 49/2014 Riepilogo prescrizioni per produttori Art. Tema Obblighi per il Produttore Note Art. 1 Art. 2 Finalità: prevenire impatti negativi dovuti a progettazione e produzione delle AEE Ambito di applicazione 56 Sostanzialmente analogo alla direttiva RAEE 1 e al D.Lgs. 151/05 Inseriti i pannelli fotovoltaici da subito - Campo di applicazione aperto a partire dal 15 agosto 2018 Art. 3 Esclusioni Vengono esplicitate le esclusioni nei due periodi di riferimento dispositivi medici impiantabili attivi e dispositivi medici che potrebbero essere infetti sono esclusi Art. 4 Art. 4 Art. 4 Definizioni lettera f) Definizioni lettera g) Definizioni lettera l) Introdotta definizione di RAEE di piccolissime dimensioni: tutti i lati < 25 cm Inseriti chiaramente anche i venditori on-line con sede all estero In caso di apparecchiature utilizzabili sia per uso domestico che professionale i RAEE sono comunque considerati provenienti da nuclei domestici

58 Il D.Lgs 49/2014 Riepilogo prescrizioni per produttori Art. Tema Obblighi per il Produttore Note Art. 5 Progettazione dei prodotti Lo stato dovrà applicare misure atte a favorire la progettazione e produzione ecocompatibili delle AEE Art. 6 Art. 7 Priorità nella gestione del RAEE Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo I RAEE raccolti dovranno essere prioritariamente avviati ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo Riutilizzo e preparazione al riutilizzo come prima scelta e solo dopo altri tipi di recupero Art. 8 Obblighi dei produttori - I produttori devono conseguire gli obiettivi di recupero indicati nell allegato 5 - I produttori determinano su base annuale l ammontare del contributo necessario per adempiere agli obblighi di raccolta, recupero, smaltimento etc. - Il produttore può indicare esplicitamente nella fattura ai distributori l ecocontributo applicato - Gli obiettivi sono da raggiungere presso i centri di trattamento autorizzati - Il contributo può essere calcolato attraverso il Sistema collettivo o individuale implementato - Se ci si configura come distributore l ecocontributo può essere esplicitato all utilizzatore finale Art. 9 I sistemi individuali di raccolta - Comma 1 Il Produttore può organizzare un Sistema di raccolta individuale che copra uniformemente il territorio nazionale Il Produttore può organizzare un Sistema di raccolta individuale che copra uniformemente il territorio nazionale e deve chiederne il riconoscimento al Ministero dell Ambiente. Bisogna dimostrare: a) di poter coprire tutto il territorio nazionale b) di poter raggiungere gli obiettivi di recupero dell allegato V c) di aver correttamente informato gli utilizzatori sulle modalità di raccolta dei RAEE 57

59 Il D.Lgs 49/2014 Riepilogo prescrizioni per produttori Art. Tema Obblighi per il Produttore Note Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 I sistemi individuali di raccolta Comma 2 I sistemi collettivi Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori Raccolta differenziata dei RAEE domestici Nel progetto del Sistema di Raccolta il Produttore deve descrivere la modalità di raccolta di tutti i RAEE derivanti dalle proprie AEE I produttori che non implementano un Sistema di raccolta individuale, devono aderire ad un Sistema collettivo - Per i produttori di AEE professionali è necessario intercettare i RAEE presso l utilizzatore finale - Dalla versione definitiva è stato stralciato l obbligo della redazione di uno studio di LCA relativo ai propri AEE - I sistemi di raccolta individuali devono essere autorizzati dal Ministero, devono iscriversi al Registro di cui all art. 29 del presente decreto e devono essere certificati ISO 9001 e ISO o Emas I produttori potrebbero autorizzare formalmente i distributori a raccogliere i RAEE derivanti dalle proprie AEE ed in questo caso i distributori potrebbero gestire i RAEE secondo le previsioni del DM 65/

60 Il D.Lgs 49/2014 Riepilogo prescrizioni per produttori Art. Tema Obblighi per il Produttore Note Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Raccolta differenziata dei RAEE professionali Tasso di raccolta differenziata Ritiro dei RAEE nei CDR Ritiro e trasporto dei RAEE domestici Trasporto ed avvio al trattamento dei RAEE I produttori devono gestire la raccolta differenziata dei RAEE professionali attraverso i Sistemi collettivi o individuali Nel caso di Produttori che abbiano implementato Sistemi di raccolta individuali e stipulato convenzioni con i CDR comunali deve essere garantito il ritiro presso i CDR La destinazione dei RAEE raccolti in maniera differenziata deve essere un impianto per il trattamento adeguato o per la preparazione per il riutilizzo - Dal gennaio % in peso della media delle AEE immesse sul mercato negli ultimi 3 anni - Dal gennaio % in peso del valore di cui sopra o 85% dei RAEE prodotti sul territorio nazionale Nel caso di adesione ad un Sistema Collettivo il ritiro avviene secondo le previsioni di un apposito Accordo di Programma Articolo che non riguarda i produttori 59

61 Il D.Lgs 49/2014 Riepilogo prescrizioni per produttori Art. Tema Obblighi per il Produttore Note Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Trattamento adeguato Obiettivi di recupero Autorizzazioni Spedizione di RAEE - In caso di spedizione all estero dei RAEE bisogna sottostare al Regolamento CE 1013/2006 per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti - Nel caso in cui si vogliano esportare AEE usate anziché RAEE è necessario sottostare alle procedure dell Allegato VI, impostate per evitare facili esportazioni di rifiuti Vendita a distanza In caso di vendite a distanza il distributore di AEE domestiche deve indicare chiaramente sul sito le modalità di ritiro presso il domicilio del cliente oppure indicare i propri luoghi di raggruppamento, presso i quali il cliente potrà conferire gratuitamente il RAEE equivalente. Le indicazioni sul sito WEB sono obbligatorie a pena dell'invalidità del contratto di acquisto. Articolo che riguarda gli impianti di trattamento e non i Produttori Articolo che riguarda sostanzialmente gli impianti di trattamento e non i Produttori Nel caso in cui il recupero all estero segue i requisiti di quello previsto in Italia, allora i quantitativi esportati possono essere considerati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di recupero In questo caso la novità sta nel fatto che si può dare al cliente l'alternativa del conferimento presso il Luogo di Raggruppamento a lui più comodo nel caso in cui il ritiro a domicilio non sia per qualche ragione possibile. 60

62 Il D.Lgs 49/2014 Riepilogo prescrizioni per produttori Art. Tema Obblighi per il Produttore Note Art. 24 Finanziamento ritiro RAEE professionali Il finanziamento delle operazioni di raccolta etc. di RAEE professionali è a carico dei Produttori in caso di fornitura di una AEE equivalente per i RAEE storici. Per i RAEE nuovi è a carico del Produttore anche in caso di non fornitura di una nuova AEE Art. 25 Garanzie finanziarie In caso di non adesione ad un Sistema Collettivo sarà necessario prestare adeguata garanzia finanziaria secondo le modalità che dovranno essere previste dal Ministero dell Ambiente entro il 12 ottobre 2014 Art. 26 Informazioni agli utilizzatori Il produttore deve indicare all'interno delle istruzioni per l'uso le seguenti indicazioni minime: a) obbligo di effettuare per il prodotto a fine vita la raccolta differenziata e di non buttarlo nei rifiuti misti b) obbligo di indicare le modalità di ritiro del RAEE in caso di acquisto 1 contro 1 e di indicare la possibilità del conferimento 1 contro 0 in caso di RAEE di piccolissime dimensioni (qui si che l'obbligo è descritto esplicitamente ed è anche sanzionato) c) il significato del bidone barrato riportato nell'allegato IX al decreto d) gli effetti potenziali su ambiente e salute umana in caso presenza di sostanze pericolose nelle AEE e di una non corretta gestione delle apparecchiature contenenti sostanze pericolose. e) il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, riciclaggio ed altre forme di recupero dei RAEE. 61 Le prime tre indicazioni sono abbastanza vincolate nei contenuti, mentre le due seguenti sono un po' più libere. a) Per questo punto si può tranquillamente prendere spunto da un qualsiasi libretto di istruzioni di un AEE già sul mercato dato che questo punto era già previsto dal D.Lgs. 151/05. b) Su questo punto si può scrivere più o meno quello che si vuole, sottolineando magari l'importanza di conservare l'apparecchiatura nella sua integrità al fine di facilitarne appunto una destinazione diversa dalla discarica. In caso di inottemperanza alle prescrizioni dell'art. 26 è prevista una sanzione da a euro

63 Il D.Lgs 49/2014 Riepilogo prescrizioni per produttori Art. Tema Obblighi per il Produttore Note Art. 27 Informazioni agli impianti di trattamento Sostanzialmente si tratta di creare un manuale/linea guida per lo smontaggio dei RAEE, in modo da facilitarne il recupero da parte degli impianti di trattamento o dei centri di riciclaggio. Come minimo è necessario indicare quali siano i componenti del RAEE, i diversi materiali di cui è composto ed i punti/componenti delle AEE dove sono presenti sostanze o miscele pericolose. Le informazioni possono essere passate attraverso una banca dati istituita dal CDCRaee ed in caso di nuovi tipi di AEE devono essere fornite entro 1 anno dall'immissione sul mercato. In realtà queste indicazioni erano già previste dalla direttiva RAEE 1 e dal D.Lgs. 151/05 all'art. 13 comma 3. In caso di inottemperanza relativamente all'immissione sul mercato di nuovi tipi di AEE, sanzione da a euro Art. 28 Marchio di identificazione del produttore Tutte le AEE devono riportare un marchio che deve contenere o il nome del produttore, o il logo o il numero di iscrizione al registro dei produttori di AEE. Il marchio deve essere indelebile e per verificare ciò sarà necessario sottoporlo ad un test indicato nella norma tecnica CEI EN 50419: Oltre a questi marchio deve essere riportato anche il simbolo del bidone barrato di cui all'allegato IX. Il marchio ed il simbolo devono essere visibili a prima vista o dopo la rimozione di un componente o di un coperchio dell'aee. In caso di impossibilità di posizionamento a causa delle dimensioni, come già indicato nel D.Lgs. 151/05, si conferma la possibilità di riportare marchio e simbolo sull'imballaggio o sulle istruzioni d'uso. Anche questa marcatura era già prevista nel D.Lgs. 151/05 ma ora i dettagli sono più espliciti. In caso di mancanza del marchio è prevista una sanzione da 200 a euro per ogni AEE immessa sul mercato dopo 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto. In caso di mancanza del simbolo del bidone barrato è prevista da subito una sanzione da 100 a 500 euro per singola AEE immessa sul mercato 62

64 Il D.Lgs 49/2014 Riepilogo prescrizioni per produttori Art. 29 Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei Sistemi di Gestione dei RAEE I produttori devono iscriversi al Registro AEE prima di operare sul territorio nazionale. L iscrizione al registro avviene in via telematica ed il produttore deve indicare il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento del sistema di raccolta. È istituita una sezione per i sistemi di raccolta Individuali Art. 30 Rappresentante autorizzato Il Produttore con sede legale all estero può nominare un Rappresentante autorizzato, responsabile per l adempimento dei suoi obblighi ai fini del presente decreto. Stessa cosa vale per il produttore italiano che venda all estero Art. 31 Monitoraggio e comunicazioni Articolo che non riguarda direttamente i produttori Art. 32 Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni Articolo che non riguarda direttamente i produttori Art. 33 Centro di coordinamento Articolo che non riguarda direttamente i produttori Art. 34 Informazioni al Centro di coordinamento Articolo che non riguarda direttamente i produttori Art. 35 Art. 36 Comitato di vigilanza e controllo Comitato di Indirizzo sulla gestione dei RAEE Articolo che non riguarda direttamente i produttori Articolo che non riguarda direttamente i produttori 63

65 Il D.Lgs 49/2014 Riepilogo prescrizioni per produttori Art. Tema Obblighi per il Produttore Note Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Ispezioni e monitoraggi Sanzioni Le sanzioni riguardano: - la mancata implementazione di un Sistema Individuale o la mancata adesione ad un Sistema collettivo. - La mancata costituzione delle garanzie finanziarie - La mancata o l incompleta indicazione nelle istruzioni per l uso di quanto previsto dall articolo 26 - La mancata marcatura o la mancanza del simbolo del bidone barrato - La mancata iscrizione al Registro AEE - La mancata presentazione della Comunicazione Annuale AEE Articolo che non riguarda direttamente i produttori Modifica degli allegati Articolo che non riguarda direttamente i produttori Disposizioni Il termine per il quale si parla di RAEE transitorie e finali nuovi è il 31/12/2010 Disposizioni Articolo che non riguarda finanziarie direttamente i produttori Abrogazioni È abrogato il D.Lgs. 151/05 64

66 LA DIRETTIVA ROHS 65

67 La Direttiva ROHS ROHS: Restriction Of Hazardous Substances La Direttiva istituisce norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE (RAEE). 66

68 La Direttiva 2002/95/CE: RoHS I Direttiva 2002/95/CE Dal 3 gennaio 2013, abrogata e sostituita da: D.Lgs. 151/2005 Direttiva 2011/65/UE D.Lgs. 27/

69 La Direttiva 2002/65/CE: RoHS I La Direttiva RoHS è la direttiva 2002/95/CE, comunemente chiamata RoHS dall'inglese: Restriction of Hazardous Substances, è stata adottata nel febbraio del 2003 dalla Comunità Europea. Negli anni precedenti ogni stato dell Unione Europea aveva una legge separata. La prima nazione a introdurre una norma simile è stata la Germania nel 1995 seguita dall Inghilterra nel Dal 1 febbraio 2003 tutte le singole normative di ogni stato membro sono state sostituite dall'attuale "direttiva RoHS". 68

70 La Direttiva 2002/65/CE: RoHS I La RoHS I è diventata obbligatoria dal 1 luglio del 2006; non è una legge ma una direttiva, cioè deve essere recepita da ogni stato membro, all interno del quale vengono adottate proprie politiche di applicazione, usando la direttiva come guida. Di conseguenza, ci potrebbero essere versioni differenti della legge all interno dell Unione Europea. La RoHS I si applica ai prodotti costruiti o importati nell'unione Europea. 69

71 Campo di applicazione della RoHS I La Direttiva RoHS I si applica alle AEE che rientrano nelle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 indicate all interno dell Allegato 1 della Direttiva 2002/96/CE (RAEE), ovvero: 1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero 10. Distributori automatici. Sono esclusi quindi dalla Direttiva le categorie 8 e 9, cioè: 8. Dispositivi medici 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo 70

72 Il passaggio dalla RoHS I e il RoHS II Nel dicembre 2008 la Commissione Europea ha proposto la rifusione della precedente Direttiva 2002/95/CE (Restriction of Hazardous Substances) RoHS. La nuova Direttiva RoHS II /65/UE mira ad armonizzare la legislazione degli Stati membri in materia di limitazione dell'uso di determinate sostanze pericolose all interno delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L obiettivo finale della Direttiva rimane quello di contribuire alla tutela della salute umana e dell ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE. 71

73 La nuova Direttiva RoHS 2011/65/UE Tempistiche La nuova Direttiva RoHS 2011/65/UE, detta anche RoHS II sostituisce la Direttiva 2002/95/CE (ROHS I). Gli Stati Membri avrebbero dovuto adottare e pubblicare entro il 2 gennaio 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. La Direttiva 2002/95/CE è stata abrogata con effetto dal 3 gennaio La Direttiva 2011/65/UE è stata recepita con DM n 27 del 4 marzo Entro il 22 luglio 2014 la Commissione esamina la necessità di modificare l ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE. 72

74 La nuova Direttiva RoHS 2011/65/UE Tempistiche La nuova Direttiva RoHS 2011/65/UE, è una Direttiva del nuovo approccio e quindi come vedremo in seguito un Produttore di AEE dovrà: - Apporre marcatura CE - Redigere Dichiarazione di conformità - Predisporre il fascicolo tecnico contenente la documentazione tecnica che dimostri la conformità dei singoli materiali costituenti l apparecchiatura 73

75 Campo di applicazione della RoHS II La direttiva 2011/65/UE si applica a: 1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport 8. Dispositivi medici 9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali 10. Distributori automatici 11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate. Le AEE che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE ma che risulterebbero non conformi alla presente direttiva possono comunque continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio

76 Campo di applicazione della RoHS II - esclusioni La direttiva NON si applica: alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari; alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un'altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate; agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni; 75

77 Campo di applicazione della RoHS II - esclusioni La direttiva NON si applica: ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale; ai dispositivi medici impiantabili attivi; ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali; alle apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese. 76

78 Campo di applicazione Direttiva ROHS La ROHS si applica al PRODOTTO FINITO Un prodotto finito è una qualsiasi apparecchiatura o strumento che ha una funzione diretta, un suo involucro e, dove applicabile, porte e connessioni intese per l'utilizzatore finale. La "funzione diretta" è definita come una qualsiasi funzione di un componente o di un prodotto finito che svolge l'uso previsto specificato dal costruttore nelle istruzioni per l'uso per gli utilizzatori finali. Questa funzione può essere disponibile senza ulteriori operazioni o connessioni oltre a quelle semplici che possono essere eseguite da qualsiasi persona. 77

79 Campo di applicazione novità rispetto alla Direttiva RoHS I Le principali novità rispetto al campo di applicazione sono quindi: L ampliamento delle disposizioni della Direttiva a due categorie di apparecchi precedentemente esclusi dal campo di applicazione (Dispositivi medici e Strumenti di monitoraggio e controllo); La precisazione che la categoria degli Strumenti di monitoraggio e controllo comprende anche quelli industriali; L'introduzione di una nuova categoria che tendenzialmente comprende tutte le altre tipologie di apparecchiature (salvo quelle per le quali opera un criterio di esclusione). 78

80 Differenze tra le Direttive RoHS I Campo di applicazione: Riferimento all allegato IA della Direttiva RAEE Attori coinvolti: Definizione unica di produttore RoHS II Campo di applicazione: Riferimento all allegato IA della Direttiva RAEE è stato eliminato. Allegato IA, presenta l elenco categorie di AEE incluse nel campo di applicazione. Estensione del campo di applicazione a tutte le AEE. Introdotta la lista delle esclusioni esplicite Attori coinvolti: Obblighi e definizioni separate per Fabbricanti, Mandatari, Importatori e Distributori. 79

81 Differenze tra le Direttive RoHS I Marcatura CE e dichiarazione di conformità: Assente RoHS II Marcatura CE e dichiarazione di conformità: Requisiti per la marcatura CE e valutazione della conformità. Esenzioni: Unico allegato contenente lista di applicazioni esentate dai requisiti di cui all art. 4. Esenzioni: Liste ampliate di applicazioni esenti dalle disposizioni indicate negli Allegati III e IV. 80

82 La Direttiva ROHS 2 - Definizioni APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE o AEE: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua; «che dipendono», in relazione alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste; N.B. Diverso da RAEE 81

83 La ROHS 2 - Definizioni FABBRICANTE: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; MANDATARIO: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività; DISTRIBUTORE: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall importatore, che mette a disposizione un AEE sul mercato; IMPORTATORE: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell Unione che immetta sul mercato dell Unione un AEE originaria di un paese terzo. 82

84 Direttiva ROHS - Definizioni IMMISSIONE SUL MERCATO La definizione di immissione sul mercato riportata nella Decisione della Commissione EU 768/2008/CE, Allegato I, articolo R1 1. «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l uso sul mercato comunitario nel corso di un attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 2. «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario. 83

85 Definizioni L interpretazione fornita dalla Guida Blu della Commissione EU, cap Un prodotto è immesso sul mercato comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito o utilizzato sul mercato comunitario - Il prodotto viene trasferito dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato nella Comunità, all'importatore stabilito nella Comunità o alla persona responsabile di distribuire il prodotto nel mercato comunitario... -Il prodotto si ritiene trasferito sia in caso di consegna fisica che di passaggio di proprietà; tale trasferimento può avvenire a titolo oneroso o gratuito e può basarsi su qualsiasi tipo di strumento giuridico 84

86 Definizioni IMMISSIONE SUL MERCATO Due diverse interpretazioni del passato - L interpretazione più prudente prevede che i prodotti a magazzino del produttore non siano immessi sul mercato. La conseguenza è l impossibilità di vendere le scorte di prodotti non conformi dopo il 22 luglio Una seconda interpretazione comporta che le scorte siano già immesse sul mercato al momento in cui i prodotti sono stati scaricati a magazzino. Pertanto possono essere venduti anche dopo il 22 luglio 2014 Le ultime valutazioni legali tuttavia non ritengono percorribile la seconda strada e quindi 85

87 Immissione sul mercato qualche esempio IMMISSIONE SUL MERCATO qualche esempio Dispositivo medico importata da paese extra UE e fatturata dalla filiale italiana del produttore extra UE. L immissione sul mercato UE è già avvenuta da parte della filiale italiana del produttore. La società italiana che ha in magazzino AEE acquistate attraverso questo canale potrà continuare a commercializzarle anche dopo il 22 luglio

88 Immissione sul mercato qualche esempio IMMISSIONE SUL MERCATO qualche esempio Dispositivo Medico acquistato direttamente dal produttore Extra UE e già presente nei vostri magazzini Il prodotto è già stato sdoganato e quindi l immissione sul mercato è già avvenuta; potrete continuare a commercializzarlo anche dopo il 22 luglio

89 Immissione sul mercato qualche esempio IMMISSIONE SUL MERCATO qualche esempio Dispositivo medico acquistato da società italiana o comunque da paese UE L immissione sul mercato avviene nel momento in cui l apparecchiatura viene trasferita dal magazzino del produttore al vostro. Tutto ciò che acquisterete prima del 22 luglio 2014 sarà rivendibile anche in seguito. 88

90 Immissione sul mercato qualche esempio IMMISSIONE SUL MERCATO qualche esempio Dispositivo medico prodotto da voi direttamente Tutto ciò che non risulterà già prodotto finito e non sarà già stato venduto alla data del 22 luglio 2014 (anche se fisicamente ancora presente nel vostro magazzino) non potrà essere commercializzato in seguito. 89

91 Immissione sul mercato qualche esempio più specifico IMMISSIONE SUL MERCATO qualche esempio Dispositivo medico non conforme alla Rohs II e non ancora acquistato ma già sdoganato e presente fisicamente nei magazzini dell importatore europeo (conto vendita?) - Il distributore può vendere al apparecchiatura anche dopo il 22 luglio 2014 Un ospedale può rifiutare il prodotto non conforme alla direttiva in questo caso? - Se la conformità alla Direttiva era un vincolo indicato nel bando di gara può rifiutare il prodotto, altrimenti no 90

92 Immissione sul mercato qualche esempio IMMISSIONE SUL MERCATO qualche esempio Dispositivo medico non conforme già acquistato e presente presso il vostro magazzino Il distributore può vendere il prodotto dopo il 22 luglio? - Si perchè già sdoganato o comunque perchè già avvenuto il passaggio dal produttore al distributore 91

93 Immissione sul mercato qualche esempio IMMISSIONE SUL MERCATO qualche esempio Dispositivo medico non conforme per la fornitura del quale il distributore si sia già aggiudicato la gara, ma per il quale è ancora in attesa di sottoscrivere il contratto di formitura con l ospedale: - Il distributore può fornire il prodotto non conforme dopo il 22 luglio 2014 poichè la gara è stata aggiudicata precedentemente? Non dipende tanto dalla gara quanto dalla data di Immissione sul mercato. Se il dispositivo è già immesso sul mercato al 22 luglio e sul bando di gara non vi erano prescrizioni in merito la fornitura potrà essere eseguita. - Se il contratto viene sottoscritto dopo il 22 luglio l ospedale ha l obbligo di non rifiutare la fornitura? Se non vi erano previsioni in merito nel bando di gara l ospedale non potrà rifiutare la fornitura del dispositivo non conforme ma già immesso sul mercato al 22 luglio

94 Immissione sul mercato qualche esempio IMMISSIONE SUL MERCATO qualche esempio Ordine di acquisto dell ospedale indirizzato al distributore italiano. La casa madre europea spedisce direttamente il prodotto non conforme dopo il 22 luglio. - L ospedale può rifiutare il prodotto? Se l ordine è del 21 luglio ed il prodotto era già finito e pronto per la spedizione l ospedale non può rifiutare la consegna. Se l ordine è del 21 luglio ma il prodotto da consegnare non è ancora disponiblile a magazzino dovrà già essere conforme alla direttiva. Se l ordine è del 23 luglio il prodotto consegnato dovrà già essere conforme alla nuova direttiva Ordine di acquisto dell ospedale indirizzato al distributore italiano. La casa madre extra UE spedisce direttamente il prodotto non conforme dopo il 22 luglio. - L ospedale può rifiutare il prodotto? Si perchè lo sdoganamento non è ancora avvenuto al 22 luglio 93

95 Altre Definizioni SPECIFICAZIONE TECNICA: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare; MARCATURA CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalla normativa Comunitaria di armonizzazione che ne prevede l apposizione; VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni della presente direttiva in materia di AEE siano state rispettate; DISPOSITIVO MEDICO: un dispositivo medico ai sensi dell articolo 1, comma1, lettera a), del D.Lgs. 8 settembre 2000 n. 332, che è anche un AEE; DISPOSITIVO MEDICO IMPIANTABILE ATTIVO: un dispositivo medico attivo ai sensi dell articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 507; 94

96 Definizioni MATERIALE OMOGENEO: un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi. Questa definizione è contenuta nel documento della Commissione Europea Domande Frequenti sulle Direttive RAEE e ROHS ed è già stata recepita all allegato V del D.lgs. n.151 prima e nelle definizioni del D.Lgs. 49/2014 poi. Implica che la percentuale in peso di sostanze bandite per il calcolo dei valori massimi di concentrazione tollerati, non può essere misurata sul peso del prodotto o sul peso del componente, bensì su ogni materiale omogeneo che costituisce il prodotto o il componente. Esempi materiale omogeneo: guaina isolante materiale non omogeneo: cavo elettrico 95

97 Le sostanze vietate Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all'aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le seguenti sostanze: Piombo (nelle saldature) Mercurio Cadmio (nelle saldature) Cromo esavalente Bifenili polibromurati (PBB) Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (nel packaging) 96

98 Contenuto tollerato all interno dei materiali omogenei Nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima in peso non superiore a: Piombo : 0,1 % Mercurio: 0,1 % Cadmio: 0,01 % Cromo esavalente: 0,1 % Bifenili polibromurati (PBB): 0,1 % Eteri di difenile polibromurato (PBDE): 0,1 % 97

99 Restrizioni della Direttiva RoHS II Deroghe per disp. medici Le restrizioni relative alla presenza di sostanze vietate all interno dei AEE NON si applicano ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità dei seguenti dispositivi: AEE immesse sul mercato anteriormente al 1 luglio 2006; dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014; dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016; strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017; al riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1 luglio 2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato anteriormente al 1 luglio 2016, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore. ai dispositivi e alle sostanze indicate all interno degli Allegati III e IV della Direttiva 2011/65/UE e del D.Lgs. 27/

100 Deroghe specifiche per dispositivi medici Allegato IV D.Lgs. 27/2014 Le esenzioni specifiche dall applicazione delle restrizioni indicate dalla Direttiva ROHS II per alcune applicazioni relative a dispositivi medici e strumenti di controllo e monitoraggio riguardano in particolar modo il Piombo ma anche Cadmio, Mercurio e Cromo esavalente. La domanda di esenzione deve essere conforme al modulo riportato in All. V alla Direttiva ed al D.Lgs. 27 La domanda di rinnovo dell esenzione deve essere presentata al massimo 18 mesi prima della scadenza della esenzione. L esenzione rimane valida fino alla pronuncia in merito al rinnovo della stessa. Le esenzioni per i dispositivi medici hanno una durata massima di 7 anni. 99

101 Obblighi dei fabbricanti art. 7 D.Lgs. 27/2014 a) All'atto dell'immissione di AEE sul mercato, i fabbricanti devono garantire che queste siano state progettate e fabbricate conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 4. b) I fabbricanti predispongono la documentazione tecnica necessaria ed eseguono personalmente o facendo eseguire la procedura di controllo interno della produzione conformemente all'allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE. c) Qualora la conformità degli AEE alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di cui alla lettera b), i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità e appongano la marcatura CE sul prodotto finito. d) I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione dell'aee sul mercato; 100

102 Obblighi dei fabbricanti e) Garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme; f) Mantengono un registro delle AEE non conformi e dei richiami di prodotti e ne informano i distributori; g) Garantiscono che sulle loro AEE sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'aee non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'aee; h) Indicano sull'aee oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'aee, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati; 101

103 Obblighi dei fabbricanti i) I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un'aee che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi, e ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati Membri in cui hanno messo a disposizione I'AEE, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata; j) i) A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'aee con la presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità, e cooperino con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità delle AEE che hanno immesso sul mercato alla presente direttiva. 102

104 Definizioni Controllo interno Modulo A dell'allegato II della decisione 768/2008/CE punto 1, 3 e 4. Il controllo interno della produzione è la valutazione della conformità, procedura con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4, e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti in questione soddisfano le prescrizioni legislative Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché fabbricazione e controllo garantiscano la conformità dei prodotti fabbricati alla documentazione tecnica e alle prescrizioni applicabili Marcatura di conformità: il marchio CE deve essere apposto in modo visibile, leggibile e indelebile a ogni singolo prodotto che soddisfa il requisito previsto dallo strumento legislativo. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni modello del prodotto che, con la documentazione tecnica resta a disposizione delle autorità per 10 anni (attraverso il suo mandatario) dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stato redatto. Una copia della dichiarazione di conformità deve essere messa a disposizione delle autorità su richiesta. 103

105 Obblighi dei mandatari I fabbricanti hanno la possibilità di nominare un mandatario mediante mandato scritto. Gli obblighi di cui all'articolo 7, lettera a), cioè garanzia che le AEE siano state progettate e fabbricate conformemente alle prescrizioni della Direttiva, e la stesura della documentazione tecnica rimangono comunque a carico del fabbricante. Il mandato consente al mandatario di svolgere almeno i seguenti compiti: mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato dell'aee; a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un'aee con la presente direttiva; cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità alla presente direttiva delle AEE che rientrano nel loro mandato. 104

106 Obblighi degli importatori a) Immettere sul mercato dell'unione solo AEE conformi alla presente direttiva; b) Assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito l'idonea procedura di valutazione della conformità e assicurarsi altresì che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, I'AEE rechi la marcatura CE e sia accompagnata dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 7, lettere f) e g) [registro delle AEE non conformi e dei richiami di prodotti, numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione]; c) L importatore che ritiene o ha motivo di credere che un AEE non sia conforme, non immette l AEE sul mercato fino a quando non sia reso conforme e venga informato il fabbricante e l autorità di vigilanza; d) Gli importatori indicano sull AEE o sull imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto il proprio nome, la denominazione commerciali registrata o il proprio marchio registrato e l indirizzo dove possono essere contattati in merito all AEE. 105

107 Obblighi degli importatori e) Mantengono un registro delle AEE non conformi e dei richiami di AEE e ne informino i distributori; f) Se ritengono che un'aee che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi e ne informano immediatamente le competenti autorità; g) Conservano, per un periodo di dieci anni dall'immissione dell'aee sul mercato, una copia della dichiarazione UE di conformità e la mantengano a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; h) A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un'aee. 106

108 Obblighi dei distributori a) Curare, in particolare, che I'AEE rechi la marcatura CE, sia accompagnata dai documenti prescritti in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle disposizioni di cui all'articolo 7, lettere g) e h) [numero di tipo, di lotto, di serie o elemento identificativo; nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante], e all'articolo 9, lettera d) [nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo dell'importatore]; b) Il distributore che ritenga che un'aee non sia conforme non immette I'AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante o l'importatore, nonché le autorità di vigilanza del mercato; 107

109 Obblighi dei distributori c) I distributori che ritengono che un'aee che hanno immesso sul mercato non sia conforme si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla; d) A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'aee e cooperino con tale autorità; 108

110 Trasferimento degli obblighi Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante, ed è soggetto agli obblighi del fabbricante, quando immette sul mercato AEE con il proprio nome o marchio commerciale o modifica AEE già immesse sul mercato in modo tale che la conformità alle prescrizioni applicabili potrebbe esserne condizionata. 109

111 Documentazione tecnica Come indicato anche negli obblighi, il fabbricante deve predisporre la documentazione tecnica necessaria ed eseguire (o far eseguire) un controllo interno della produzione. (Direttiva 2011/65/UE, art. 7 lettera b)) La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità del prodotto alle norme esistenti e deve contenere un analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica deve specificare le prescrizioni applicabili e illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. (Allegato II, Decisione 798/2008/CE) 110

112 Documentazione tecnica La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: una descrizione generale del prodotto, disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei circuiti, ecc., descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto, un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella GUUE, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate [ ] se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate, risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., e verbali delle prove. (Allegato II, Decisione 798/2008/CE) 111

113 Documentazione tecnica Esaminando la documentazione tecnica deve essere possibile comprendere la conformità del prodotto ai requisiti. Di solito, questo obiettivo viene raggiunto da documenti di progettazione e produzione contenenti specifiche delle parti e dei materiali utilizzati. Il livello di documentazione tecnica dovrebbe dipendere dai rischi presentati in base al quantitativo di sostanze soggette a restrizione contenute in materiali o componenti. Componenti in cui per natura, il rischio di contenere sostanze soggette a limitazioni è trascurabile, non necessitano di essere considerati in dettaglio. Nella maggior parte dei casi di componenti incorporati, le specifiche, le dichiarazioni del fornitore o gli accordi contrattuali possono essere sufficienti. Analisi chimiche e rapporti di prova sono necessari solo come ultima risorsa in casi estremi in cui viene identificato un elevato rischio di violazione dei valori massimi. 112

114 Dichiarazione di conformità La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di cui all articolo 4. La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo e contiene gli elementi indicati nell allegato VI ed è aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione. Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell AEE alla presente direttiva. (Direttiva 2011/65/UE, art. 13) 113

115 Dichiarazione di conformità - esempio 114

116 Marcatura CE 1. La marcatura CE è apposta sull AEE finita o sulla targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura dell AEE non lo consenta o non lo giustifichi, essa è apposta sull imballaggio e sui documenti di accompagnamento. 2. La marcatura CE è apposta sull AEE prima della sua immissione sul mercato. 3. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l uso improprio della marcatura CE. (Direttiva 2011/65/UE, art. 15) 115

117 Marcatura CE La marcatura CE è soggetta ai seguenti principi generali: La marcatura CE può essere apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario. La marcatura CE, è apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non è apposta su altri prodotti. Apponendo o avendo apposto la marcatura CE, il fabbricante accetta di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l apposizione. La marcatura CE è l unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l apposizione. (Regolamento n. 765/2008) 116

118 Marcatura CE È vietata l apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa. Può essere apposta sul prodotto ogni altra marcatura che non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura CE. Gli Stati membri garantiscono l applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni appropriate contro l uso improprio della marcatura. Gli Stati membri istituiscono inoltre sanzioni per le infrazioni, che possono comprendere sanzioni penali per le infrazioni gravi. Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità dell infrazione e costituiscono un deterrente efficace contro l uso improprio. (Regolamento n. 765/2008) 117

119 Marcatura CE Se il mio prodotto è un componente di un AEE, devo apporvi la marcatura CE? - La Marcatura CE non è richiesta per: - componenti: (fusibili, circuiti stampati, schede madri, portalampade ) - Accessori: cover per cellulari, tablet - Consumabili: cartucce per stampanti, toner, CD (Regolamento n. 765/2008) 118

120 Riassumendo Fabbricante: Produce prodotti conformi Documentazione tecnica (file tecnico) Dichiarazione di conformità Conserva documentazione per almeno 10 anni Garantisce che la produzione sia mantenuta conforme Mantiene un registro attività non conformi Appone un numero di tipo, di lotto o di serie per l identificazione Appone il proprio nome o marchio e l indirizzo Adotta misure correttive in caso di prodotti non conformi Collabora con l autorità e fornisce la documentazione necessaria tradotta nella lingua comprensibile da tale autorità 119

121 Riassumendo Documentazione tecnica: Dimostra la conformità del prodotto ai requisiti Tenuta per 10 anni a disposizione dell autorità Tradotta nelle lingue comprensibili dall autorità in caso di richiesta contiene almeno: Descrizione del prodotto, disegni relativi alla progettazione e fabbricazione, schemi, componenti, circuiti, ecc., descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni, un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., verbali delle prove. 120

122 Riassumendo Dichiarazione UE di conformità: Tenuta per 10 anni a disposizione dell autorità Tradotta nelle lingue in cui il prodotto è immesso o messo a disposizione. Contiene almeno: Riferimento di tipo AEE Nome e indirizzo del fabbricante Indicazione che la dichiarazione è rilasciata sotto responsabilità del fabbricante Oggetto della dichiarazione Indicazione che l oggetto è conforme alla presente direttiva Riferimenti alle norme armonizzate o specifiche utilizzate Luogo, data e firma 121

123 D.Lgs. 27/2014 differenze rispetto alla Direttiva ROHS II L articolo 2 del D.Lgs 27/2014 è stato modificato rispetto all articolo 2 della Direttiva 2011/65/UE Non prevede che le attrezzature che non rientravano nell ambito di applicazione della direttiva 2002/96/CE possano essere commercializzate senza limitazioni sino al I limiti di riferimento rimangono pertanto quelli del 22 luglio Per il resto non vi sono sostanziali differenze 122

124 D.Lgs. 27/2014 art. 21 sanzioni - Il Fabbricante o l Importatore che immettte sul mercato un prodotto non conforme è punito con una sanzione amministrativa da a euro - Il Fabbricante o l Importatore che immettte sul mercato un prodotto senza l idonea documentazione tecnica è punito con una sanzione amministrativa da 5000 a euro - Il Fabbricante o l Importatore che immettte sul mercato un prodotto privo della marcatura CE è punito con una sanzione amministrativa da 5000 a euro (per il distributore la sanzione va da 5000 a euro) - Il Fabbricante o l importatore che non conservano per 10 anni la documentazione tecnica ed la dichiarazione UE di conformità o con non mantengono il Registro delle AEE non conformi e dei richiami di prodotti è punito con una sanzione amministrativa da 5000 a euro - Il Fabbricante o l importatore che non garantiscono l identificazione di un AEE mediante l apposizione di numero di tipo, di lotto, di serie etc o che non indichino il proprio nome o marchio commerciale sull AEE o su un documento di accompagnamento è punito con una sanzione amministrativa da 5000 a euro 123

125 D.Lgs. 27/2014 e RoHS II quesiti particolari Gli impianti elettrici rientrano nella ROHS? - No, rientrano nell esclusione riferita agli impianti fissi di grandi dimensioni in quanto combinazione di apparecchi assemblati e installati da professionisti e utilizzati in un luogo prestabilito e apposito e disinstallati da professionisti I motori elettrici rientrano nella nuova direttiva ROHS? - Di per se sono considerabili componenti e non prodotti finiti e pertanto devono essere conformi alla normativa se utilizzati all interno di AEE che rientrano nel campo di applicazione, altrimenti no Posso apporre la marcatura CE ai fini della Direttiva ROHS prima della data di applicabilità prevista dalla Direttiva? - No, ci sono sentenze della Corte di Giustizia Europea che lo considerano un vantaggio indebito. 124

126 D.Lgs. 27/2014 e RoHS II quesiti particolari Come posso verificare che i componenti fornitimi siano conformi alla ROHS II? - Marcatura CE e dichiarazione di conformità non sono obbligatori per componenti e consumabili..è necessario agire attraverso accordi tra società e prevedere opportune penali in caso di inottemperanza É necessario fare analisi chimiche per dimostrare la conformità alla ROHS? - Le analisi chimiche sono necessarie solo in ultima istanza nei casi in cui si ritenga esistere il rischio di superamento dei limiti previsti dalla normativa. Nella maggior parte dei casi invece le specifiche tecniche e le dichiarazioni dei fornitori possono essere considerate sufficienti per adempiere al principio di Presunzione di Conformità Come posso dimostrare la conformità del mio prodotto alla ROHS? - La valutazione della conformità deve essere effettuata come controllo interno della produzione, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante. Il processo di fabbricazione deve essere tale da mantenere il prodotto conforme alla documentazione tecnica ed ai requisiti delle direttive applicabili 125

127 IL SISTRI SIStema di Tracciabilità dei Rifiuti 126

128 Premessa - Cosa è il SISTRI? 127

129 Cosa è il SISTRI? Registro di Carico e Scarico Scheda SISTRI: Area Registro Cronologico Uno per ogni unità operativa iscritta al SISTRI Conservato per 3 anni FIR Scheda SISTRI: Area Movimentazione Scheda Produttore Scheda Trasportatore Scheda destinatario Ogni soggetto compila e firma la parte di propria competenza 128

130 Evoluzione normativa dove ci eravamo lasciati

131 Riferimenti normativi DL 31/08/2013 n 101: partenza per gestori di rifiuti al 1 ottobre 2013 e per i produttori al 2 marzo 2014, esclusione dei rifiuti Non Pericolosi L. 30/10/2013 n 125: conversione in legge DL 101 con emendamenti Ed in aggiunta.. varie circolari interpretative manuali utenti guide e procedure varie 130

132 SOGGETTI OBBLIGATI 131

133 Legge 125 del conversione in legge art. 11 D.L. 101/ Soggetti obbligati (art.188-ter comma 1): Enti ed Imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (TUTTI!) Enti ed Imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale (compresi i vettori esteri). Enti ed Imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi Nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi (ad es. forni di incenerimento) Soggetti che gestiscono i centri di smistamento per trasporti intermodali I Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani della Regione Campania 132

134 Legge 125 del conversione in legge art. 11 D.L. 101/2013 e Circolare 1 del Soggetti che possono aderire su base volontaria: Produttori, gestori, intermediari e commercianti diversi da quelli obbligati all adesione Nella circolare viene precisato che per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi si intendono i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Non rientrano nella previsione normativa i produttori iniziali di rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, dall'obbligo di adesione al Sistri sono esclusi i produttori iniziali che non sono organizzati in enti o imprese, ad esempio i liberi professionisti. 133

135 TEMPISTICHE 134

136 Partenza? Dl 101/2013 e L. 125/ Per trasportatori di rifiuti pericolosi 1 ottobre Per impianti di trattamento o smaltimento di rifiuti pericolosi - Per commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi - Per i nuovi produttori (impianti che producono rifiuti pericolosi come risultato di operazioni di trattamento di altri rifiuti) 135

137 Partenza? Dl 101/2013 e L. 125/ marzo Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi - Per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani della Regione Campania 136

138 Dal 3 marzo? Cosa deve fare chi è obbligato ma non ha ancora iniziato ad utilizzare il SISTRI? Art. 14 DM 18/02/2011 n 52 procedure relative ai soggetti non iscritti al SISTRI Oppure Comunicare al trasportatore la necessità di continuare a produrre la Scheda Sistri area Movimentazione per conto del Produttore con la causale «temporanea indisponibilità della rete internet o dei sistemi del produttore 1) Comunicare i dati relativi al carico 2) Firmare ed archiviare per 5 anni la Scheda SISTRI portata dal trasportatore 3) Attendere entro 1 mese dalla data del trasporto la scheda SISTRI completa stampata dal gestore 137

139 Manuale operativo 7 agosto 2013 dati da comunicare al trasportatore nel caso in cui il trasportatore debba fare il ritiro di rifiuti solo presso un produttore, il produttore stesso dovrà comunicargli i seguenti dati con almeno 2 ore di anticipo per 1 anno e poi con 4 ore di anticipo sull'inizio del trasporto : Anagrafica produttore CER Descrizione (l indicazione esatta dei vostri rifiuti dato che avete diversi rifiuti con lo stesso codice CER) Quantità (il dato può essere espresso in chilogrammi o in metri cubi) e necessità di verificare il peso a destinazione Stato fisico Caratteristiche pericolo Numero colli Tipo imballaggio (indicazione obbligatoria nel caso di rifiuto speciale pericoloso) Operazione impianto di destinazione (D10- R13 etc.) Se il trasporto è sottoposto a norma ADR, con indicazione del numero ONU e della classe ADR Destinatario 138

140 Legge 125 del modifiche art. 11 D.L. 101/2013 e Circolare 1 del Cosa deve fare chi aderisce su base volontaria? 1) In caso di adesione volontaria deve comunicare tale volontà per via scritta al Concessionario (Call Center Sistri Selex).attraverso la modulistica per l iscrizione presente sul sito del SISTRI 2) Da quel momento deve ottemperare alle previsioni del SISTRI e sarà soggetto alle sanzioni relative al SISTRI e non a quelle per la tenuta di Registri e formulari 3) In qualsiasi momento potrà decidere di tornare alla gestione con il sistema cartaceo 139

141 Situazione al cosa è cambiato da febbraio ad oggi? 140

142 Riferimenti normativi Decreto Milleproroghe (convertito in legge con L ) DM

143 SOGGETTI OBBLIGATI 142

144 D.M. 24 aprile 2014 n Soggetti obbligati (art.1 DM 126/2014): a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attivita' agricole b) gli enti e le imprese con piu' di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni; c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attivita' di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2006; d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania; e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attivita' di pesca professionale e acquacoltura 143

145 D.M. 24 aprile 2014 n Pagamento contributo annuale SISTRI I soggetti tenuti ad aderire al SISTRI sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 30 giugno 2014, nella misura e con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti. Effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento esclusivamente tramite accesso all'area «gestione aziende» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata. 144

146 Contributi SISTRI - Il contributo SISTRI è da corrispondere tutti gli anni entro il 30 aprile (art. 7 comma 3 DM ) - Per gli anni 2012 e 2013 il contributo SISTRI è stato sospeso.(art. 4 DM ) - Per il 2014 pagamento entro il 30 giugno

147 REGIME SANZIONATORIO 146

148 Conversione in Legge del Decreto Milleproroghe L Fino al 31 dicembre 2014 doppio binario..utilizzo di Registri e Formulari oltre che utilizzo del SISTRI Fino al 31 Dicembre 2014 sono sospese le sanzioni associate al SISTRI e rimangono invece applicabili le sanzioni previste per la gestione errata di Registri e Formulari 147

149 SANZIONI: previsione dell art. 260-bis D.Lgs. 152/06 e situazione attuale dopo pubblicazione milleproroghe Art. 260-bis D.Lgs 152/06 Sanzioni per chi, tra i soggetti obbligati, omette l iscrizione al SISTRI oppure omette il pagamento del contributo SISTRI (e altre inadempienze): Da 2.600,00 a ,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi; Da ,00 a ,00 se si tratta di rifiuti pericolosi. Certificato di analisi falso: Codice Penale art. 483 Trasporto senza copia cartacea: da 1.600,00 a 9.300,00. Rifiuti pericolosi: 483 C.P. se non viene comunque pregiudicata la tracciabilità dei rifiuti: da 260,00 a 1.150,00 Trasporto con copia cartacea alterata: 477 e 482 C.P. Art. 11 comma 3-bis DL 101/2013 come modificato dal decreto milleproroghe: le sanzioni relative al SISTRI si applicano a partire dal 1 gennaio

150 SANZIONI: previsione dell art. 260-bis D.Lgs. 152/06 e situazione attuale dopo pubblicazione milleproroghe Sanzioni per chi omette di compilare il Registro Cronologico o la Scheda Area Movimentazione secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite o fornisce informazioni incomplete, inesatte o insufficienti; altera o impedisce il funzionamento dei dispositivi tecnologici: Riduzioni Rifiuti Non Pericolosi Da 2.600,00 a ,00 Dipendenti < 15 da 1.040,00 a 6.200,00 Le indicazioni fornite incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti da 260,00 a 1.550,00 Rifiuti Pericolosi Da ,00 a ,00; E sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto che ha commesso l infrazione da 2.070,00 a ,00 da 260,00 a 1.550,00 A partire dal 1 gennaio

151 SANZIONI: previsione dell art. 260-bis D.Lgs. 152/06 e situazione attuale dopo pubblicazione milleproroghe Da quando parte l obbligo di iscrizione? Art. 260-bis comma 1: i soggetti obbligati che omettono l iscrizione nei tempo previsti. Art. 2 comma 4 DM 20/03/2013:..gli enti soggetti all obbligo di iscrizione al SISTRI e non ancora iscritti devono adempiere a tali obblighi entro il termine iniziale di operatività per loro previsto.. 1 ottobre 2013 o 2 marzo 2014 Sanzioni comunque a partire dal 1 gennaio

152 SANZIONI: previsione dell art. 260-bis D.Lgs. 152/06 e situazione attuale dopo pubblicazione milleproroghe Ad oggi è obbligatorio il pagamento del contributo SISTRI? Art. 52 D.L. 26/06/2012 n 83 sospensione contributo SISTRI anno 2012 Art. 4 DM 20/03/2013 sospensione contributo SISTRI anno 2013 per gli enti ed imprese già iscritte al Per il 2014 contributo da pagare entro il a meno di ulteriori sospensioni o rinvii (improbabili) Sanzioni comunque a partire dal 1 gennaio

153 UTILIZZO DEL SISTEMA SISTRI

154 Utilizzo del SISTRI accesso al Sistema È necessario 1 dispositivo Usb per ciascuna unità operativa dell'impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale; deve essere conservato presso l unità locale. Il dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati all utilizzo degli stessi. l identificativo utente (username) la password per l accesso al sistema (PWD) la password generale di dispositivo (PIN) il codice di sblocco personale (PUK) 153

155 La figura del delegato Chi è il delegato? Art. 1 Dm 52 del Quanti delegati possono esserci? - Possono essere inseriti fino a 3 delegati per ogni chiavetta USB richiesta - Non c è un limite per il numero di delegati, se decido di individuare più di tre delegati posso richiedere ulteriori chiavette USB 154

156 Utilizzo del SISTRI la figura del DELEGATO Il delegato è la persona fisica a cui è associato il certificato elettronico, univocamente identificato. Effettua l accesso al SISTRI e inserisce i dati sul Registro Cronologico e Scheda Area Movimentazione. È il responsabile della veridicità dei dati inseriti limitatamente al corretto inserimento dei dati. I profili di responsabilità, e relative sanzioni, associati ad eventuali errori od omissioni nella compilazione sono comunque riconducibili al sistema delle deleghe e delle procure, analogamente a quanto riportato agli art. 16 e 17 del D.Lgs. 81/

157 Utilizzo del SISTRI accesso al Sistema Per effettuare l accesso inserire user ID, Password. AUTENTICAZIONE E ACCESSO AL SISTEMA 156

158 Sistema SISTRI Funzionalità del software 1. Gestione Azienda: Modifica anagrafica: permette la modifica di tutti i dati identificativi dell azienda, delle UL, dei delegati, Lista categorie associate: riepilogo delle UL Geocodifica UL: gestione della georeferenziazione delle UL 2. Movimentazione: Area Registro Cronologico: Registro C/S Area Movimentazione: FIR Area Trasporti: da gestire da parte dell autista 3. Webmail: posta elettronica certificata

159 Utilizzo del SISTRI GESTIONE AZIENDA pratiche per azienda 158

160 Utilizzo del SISTRI Area Movimentazione 159

161 Utilizzo del SISTRI utilizzo contestuale USB Procedura standard ipotizzata già dal 2011 Il produttore effettua l associazione tra Scheda Area Movimentazione e scarico sul Registro Cronologico al momento del carico del mezzo 160

162 Utilizzo del SISTRI Utilizzo non contestuale Per il trasportatore si ha un risparmio di tempo Il produttore effettua l associazione tra Scheda Area Movimentazione e scarico sul Registro Cronologico entro 10 giorni dal trasporto 161

163 Utilizzo del SISTRI Nuovo Carico inserimento del CER da elenco NUOVA REGISTRAZIONE CRONOLOGICA DI CARICO 162

164 Utilizzo del SISTRI Nuovo Scarico ASSOCIAZIONE SCHEDA AL REGISTRO (REGISTRAZIONE DI SCARICO) Scelta destinatario da elenco 163

165 Utilizzo del SISTRI Scheda area movimentazione COMPILAZIONE SCHEDA SISTRI 164

166 Utilizzo del SISTRI tempistiche di registrazione A) Produttori: registrazioni di carico e firma registro sempre entro 10 giorni dalla data di produzione del rifiuto e comunque prima della partenza del trasporto. B) Produttori: registrazioni di scarico ed associazione alla scheda area movimentazione entro 10 giorni dalla data di consegna del rifiuto in caso di utilizzo non contestuale USB C) Produttori: registrazioni di scarico ed associazione alla scheda area movimentazione alla consegna del rifiuto in caso di utilizzo contestuale USB D) Produttori: compilazione e firma Scheda area movimentazione a regime 4 ore prima della partenza del viaggio E) Intermediari e consorzi: registrazioni entro 10 giorni dal compimento del trasporto. F) Riconciliazione Schede in bianco: entro 5 giorni lavorativi in caso di indisponibilità del Sistema SISTRI 165

167 CASI PARTICOLARI

168 Utilizzo del SISTRI Movimentazione in caso di indisponibilità del sistema In caso momentanea indisponibilità del Sistema la Scheda area Movimentazione deve essere compilata dal soggetto della filiera che precede o segue. Se i problemi sono nella connessione del produttore pertanto il trasportatore dovrà compilare la Scheda SISTRI area Movimentazione anche nella sezione Produttore. Se dovesse avere problemi di connessione.. Dovrà utilizzare le schede in bianco stampate in precedenza e sarà il destinatario a compilare la Scheda SISTRI area Movimentazione anche per conto del trasportatore. I dati relativi ai trasporti effettuati con le Schede in bianco saranno da riconciliare in SISTRI entro 5 giorni lavorativi (art. 12 comma 2 DM 52/2011) 167

169 Utilizzo del SISTRI rifiuti prodotti da attività di manutenzione art. 266 TUA I rifiuti prodotti da attività di manutenzione si considerano prodotti presso la sede del manutentore. Il trasporto verso la sede del manutentore avviene mediante compilazione delle schede SISTRI in bianco stampate preventivamente; Entro 10 giorni, e comunque prima della successiva manutenzione, il Manutentore deve effettuare registrazione del carico selezionando l opzione «rifiuto fuori sito» Il trasporto verso un destinatario autorizzato avviene mediante compilazione delle schede SISTRI in bianco stampate preventivamente In questo caso è necessaria la riconciliazione della scheda in bianco entro 10 giorni dalla movimentazione 168

170 Utilizzo del SISTRI rifiuti prodotti da attività di manutenzione art. 266 TUA il Manutentore deve inserire l indirizzo esatto in cui è stato prodotto il rifiuto la stessa cosa deve essere fatta dai produttori in caso di produzione di rifiuti fuori sede 169

171 ULTIME NOVITÀ

172 ULTIMISSIME.cosa è cambiato ancora dopo il nostro ultimo incontro del 6 febbraio 2014? Su sono stati pubblicati: - Aggiornamento domande frequenti - Nuove guide rapide: (funzionalità memorizzazione PIN) 171

173 COSA FARE PER ESSERE PRONTI Procedura 1) verificare che la chiavetta USB relative alle vostre sedi iscritte siano presenti 2) verificare la presenza delle buste con l'indicazione di user-id e password 3) verificare che il Legale Rappresentante e gli eventuali delegati a cui sono intestate user-id e password siano ancora in organico - se uno dei punti non è verificato sarà necessario fare richiesta o comunicazione di modifica al SISTRI altrimenti 4) provare ad accedere al sistema inserendo la chiavetta usb nel computer che si dovrà usare normalmente per accedere al SISTRI e cliccare su sistri.windows.exe.(icona a forma di stella marina) 5) cliccare su Accedi al sistema. 172

174 COSA FARE PER ESSERE PRONTI 6) cliccare su "accesso" nella schermata successiva 7) scendere fino in fondo alla schermata successiva e cliccare due volte su «Accedi al sistema» 8) inserire il PIN riportato sulla busta 9) inserire user-id e password riportate sulla busta (il formato della user-id deve essere nome.cognome1234 cioè nome.cognome del LR o del delegato seguito da 4 numeri / la password deve essere scritta facendo attenzione alle maiuscole) Se a questo punto riuscite ad accedere al Sistema la vostra USB è funzionante. In caso di qualsiasi problema o segnale di errore durante la procedura di accesso, sarà necessario contattare il call center SISTRI 173

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