La gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

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1 La gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Paolo Pipere Responsabile Servizio Ambiente CCIAA di Milano I motivi Ingenti quantitativi inceneriti o posti in discarica senza preventivo trattamento Presenza di sostanze chimiche pericolose per l ambiente 1

2 I motivi L intervento normativo è stato motivato, soprattutto, della necessità di limitare la dispersione nell ambiente delle sostanze pericolose (mercurio, piombo, cadmio, cromo, clorofluorocarburi, policlorobifenili, polivinilcloruro, amianto, arsenico e ritardanti di fiamma bromurati) che questi beni contengono. I motivi Secondo gli studi commissionati dall Unione Europea, infatti, oltre il 90% dei rifiuti di questo tipo viene collocato in discarica, incenerito o sottoposto a processi di recupero senza essere stato preliminarmente sottoposto ad un trattamento volto a privarli dei componenti ambientalmente nocivi. 2

3 Le Direttive 1. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - 27 gennaio 2003, n. 2002/96/Ce (GUCE 13 febbraio 2003 n. L 37) Le Direttive 2. DIRETTIVA 2003/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 2003 che modifica la direttiva 2002/96/CE includendo i RAEE di origine professionale 3

4 Gli obiettivi 1. incrementare il quantitativo di apparecchiature reimpiegate, riciclate o, nel caso in cui il recupero non sia possibile, smaltite con modalità tali da ridurre al minimo gli effetti sull ambiente; 2. limitare la presenza di particolari sostanze pericolose negli apparecchi immessi sul mercato. Le strategie prevenzione alla fonte della formazione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (fondamentalmente per mezzo di una progettazione dei beni - design for environment - che consideri gli aspetti ambientali e i costi correlati alla corretta gestione dei beni a fine vita); 4

5 Le strategie Allo scopo di incentivare l introduzione di considerazioni ambientali in fase di progettazione dei beni, la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche attribuisce ai produttori (o agli importatori) gli oneri economici connessi al trattamento, al recupero e allo smaltimento delle apparecchiature giunte a fine vita. Le strategie I costi di gestione del sistema di raccolta e recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici devono essere internalizzati, devono entrare a far parte del prezzo del bene immesso sul mercato 5

6 Le strategie Definizione di obiettivi minimi di reimpiego, riciclo e recupero; Le strategie Obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici; Divieto di smaltimento in discarica di rifiuti elettrici ed elettronici che non siano stati preventivamente sottoposti a selezione; 6

7 Le strategie Ogni Stato membro è tenuto a garantire che i produttori organizzino sistemi di free take-back individuali o collettivi Le strategie Per evitare che i costi per la gestione dei beni a fine vita dei quali non esiste più il produttore/ importatore ( orfani ) e quelli derivanti dal mancato rispetto degli obblighi gravino sulla collettività, i produttori devono fornire adeguate garanzie 7

8 Le strategie La Direttiva sui rifiuti elettrici ed elettronici prevedeva che entro il 31 dicembre del 2006 [NON 2008, come erroneamente riportato nel D.Lgs. 151/2005] venisse obbligatoriamente raggiunto un tasso minimo di raccolta selettiva di apparecchi a fine vita provenienti dai nuclei domestici pari a 4 kg/anno pro capite (il livello di raccolta conseguito nel corso di una sperimentazione condotta nei Paesi Bassi). Le strategie È inoltre prevista una complessa articolazione degli obiettivi di riciclaggio e il recupero dei rifiuti. I target di valorizzazione - che avrebbero dovuto essere raggiunti entro il 31 dicembre sono differenziati per tipologie di apparecchiature e compresi fra il 50 e l 80% in peso. 8

9 Le strategie I target sono riferiti alle categorie di prodotti dell Allegato 1A Grandi elettrodomestici e distributori automatici: recupero minimo pari all'80% rispetto al peso medio di ogni apparecchio, reimpiego e riciclo minimo di componenti, materiali e sostanze pari al 75% rispetto al peso medio di ogni apparecchio; Apparecchiature di consumo e apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni: recupero minimo pari al 75% rispetto al peso medio di ogni apparecchio, reimpiego e riciclo minimo di componenti, materiali e sostanze pari al 65% rispetto al peso medio di ogni apparecchio; Le strategie Piccoli elettrodomestici, apparecchiature di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici, giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero, strumenti di monitoraggio e controllo: recupero minimo pari al 70% rispetto al peso medio di ogni apparecchio, reimpiego e riciclo minimo di componenti, materiali e sostanze pari al 50% rispetto al peso medio di ogni apparecchio; Rifiuti di lampade a scarica: reimpiego e riciclo minimo di componenti, materiali e sostanze pari all'80% rispetto al peso di ogni lampada. 9

10 Le strategie Allo stato attuale per i dispositivi medicali non sono stati determinati obiettivi, ma questi potrebbero essere definiti, entro il 31 dicembre 2008, in sede di revisione complessiva dei target di recupero e riciclaggio. Le strategie In quell occasione potranno essere individuati anche specifici target di reimpiego, ossia di riutilizzo delle apparecchiature per lo stesso fine per le quali esse sono state progettate. 10

11 Il recepimento Il recepimento D.Lgs. 151/2005 di recepimento della Direttiva 2002/96/CE L articolazione del sistema di raccolta e recupero non viene individuata Sono previsti 14 decreti ministeriali attuativi e 1 DPCM di modifica del MUD 11

12 Il recepimento Decreti attuativi 1. Incentivazione dell ecodesign 2. Incentivazione dell introduzione volontaria di EMAS nelle imprese che effettuano il trattamento dei RAEE 3. Istituzione nuova sottocategoria dell albo gestori per gli impianti che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE Decreti attuativi Il recepimento 4. DPCM di modifica del MUD 5. Adeguamento periodico degli obiettivi di reimpiego, recupero e riciclaggio 6. misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento 7. Finanziamento sistema gestione rifiuti apparecchiature di illuminazione 12

13 Il recepimento Decreti attuativi 8. Modalità con le quali i soggetti che vendono a distanza si conformano alle disposizioni del D.Lgs. 151/ Modalità per prestare le garanzie finanziarie 10. Definizione modalità per l identificazione del produttore di ogni AEE Decreti attuativi Il recepimento 11. Modalità di iscrizione e di funzionamento del Registro dei soggetti obbligati al trattamento, modalità di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato, raccolti, reimpiegati, riciclati e recuperati, istituzione del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e del Centro di Coordinamento (D.M. 25 settembre 2007, n. 185) 13

14 Decreti attuativi Il recepimento 12. Istituzione del Comitato di Vigilanza (D.M. 25 settembre 2007) 13. Modifica degli allegati 1, 4 e Modifica degli allegati 2 e Determinazione oneri per il monitoraggio del sistema, l istituzione del Registro dei produttori ed il funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo e del Comitato di indirizzo Il campo di applicazione 14

15 Definizioni Apparecchiature elettriche ed elettroniche o AEE : le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all allegato 1 A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua; Campo di applicazione che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche : l energia elettrica (e non, ad esempio, la benzina o il gas) è la fonte primaria di energia che consente all apparecchiatura di svolgere le sue funzioni fondamentali. In assenza di corrente elettrica l apparecchio non può quindi svolgere le sue funzioni essenziali (quelle primarie). 15

16 Il campo di applicazione RAEE - ALLEGATO 1A 1. Grandi elettrodomestici (D.Lgs. 151/2005: esclusi quelli fissi) 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici 7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero 8. Apparecchiature mediche (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo 10. Distributori automatici Campo di applicazione Progettate per essere usate con una tensione non superiore a volt per la corrente alternata e a Volt per la corrente continua esprime il concetto che, ad esempio: i dispositivi di accensione piezo-elettrici che funzionano con tensione superiore a 1500 Volt; le apparecchiature di manovra ad alta tensione; sono esclusi dal campo di applicazione della norma. 16

17 Campo di applicazione l esclusione prevista per gli utensili [tools] industriali fissi di grandi dimensioni si riferisce a: macchine o sistemi che consistono di una combinazione di apparecchiature, sistemi, prodotti finiti e/o componenti, ognuno dei quali è progettato per essere usato esclusivamente in ambito industriale, permanentemente fissati e installati da tecnici in una collocazione data in un macchinario industriale o in un edificio industriale per svolgere uno specifico compito. Tali utensili, inoltre, non sono volti ad essere collocati sul mercato come singole unità funzionali o commerciali. Campo di applicazione La Direttiva si applicherà, secondo quanto prescritto dall art. 2, «alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie dell'allegato I A, purché non si tratti di parti di altri tipi di apparecchiature che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva», specificando che «l'allegato I B contiene un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato I A». mentre l allegato I A si configura come elenco esaustivo che definisce il campo di applicazione della norma, il secondo allegato (I B) fornisce esclusivamente alcune esemplificazioni 17

18 Campo di applicazione Sono escluse dal campo di applicazione le parti di altri tipi di apparecchiature che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva» " Le apparecchiature che sono parte di un altro tipo di apparecchiatura non sono da qualificarsi come prodotti finiti perché questi ultimi sono definiti come: " «ogni dispositivo che ha una funzione diretta, un proprio contenitore [enclosure] e se applicabile porte e connessioni progettate per utilizzatori finali»." Campo di applicazione Sono escluse dal campo di applicazione le parti di altri tipi di apparecchiature che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva» " Quindi, se gli altri tipi di apparecchiature sono costituiti da installazioni fisse, conseguentemente lʼapparecchio ne sarà escluso. È questo il caso dei componenti di installazioni fisse quali:" impianti di riscaldamento o impianti industriali; " ascensori; " apparecchi di controllo e monitoraggio impiegati negli impianti di estrazione di petrolio o di gas. " 18

19 Campo di applicazione Esclusioni esplicite:" le apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, le armi, le munizioni e il materiale bellico, ad eccezione tuttavia dei prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari;" i dispositivi medicali impiantati e [oppure?] infettati" Campo di applicazione «la presente direttiva si applica ferma restando la normative comunitaria in materia di sicurezza e di salute e quella specifica sulla gestione dei rifiuti»" È escluso dal campo di applicazione quanto è già disciplinato da altre disposizioni" è questo il caso, ad esempio, delle autoradio o degli altri prodotti progettati per essere usati in un autoveicolo sottoposto alla Direttiva sui veicoli fuori uso." 19

20 Campo di applicazione La Direttiva RAEE si applica esclusivamente alle batterie presenti nelle AEE nel momento in cui queste ultime divengono rifiuti." Definizioni Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE : le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: decreto legislativo n. 22 del 1997, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene; 20

21 Campo di applicazione i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo, per esempio una cartuccia di inchiostro per una stampante, si configurano come RAEE solamente nel caso in cui siano parte integrante del prodotto - nell esempio considerato della stampante - nel momento in cui si assume la decisione di disfarsi di questa AEE. Ne consegue che le cartucce di inchiostro, in tutti i casi diversi da quello precedentemente esposto, non rispondono alla definizione di RAEE." Definizioni AEE usate: le apparecchiature [ ] che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una apparecchiatura di tipo equivalente, affinché quest ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego [ ] 21

22 Definizioni La definizione di AEE usata è stata abrogata dal Decretolegge 8 aprile 2008, n. 59, ma nell art. 6, comma 1, lettera b) resta espresso il concetto che ciò che il distributore ritira dal cliente è una AEE usata Soggetti obbligati produttore : chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza [ ]:! 1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;! 2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;! 22

23 Soggetti obbligati 3)!importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;! 4) per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, il produttore è considerato tale ai fini degli articoli 4 [progettazione dei prodotti] 13 [obblighi di informazione] e 14 [iscrizione al Registro dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE]. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in qualità di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3)».! Soggetti obbligati distributore : soggetto iscritto nel registro delle imprese [ ] che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore!![ ]».! 23

24 Soggetti obbligati Il distributore: può però, ai sensi del D.Lgs. 151/05, configurarsi anche come produttore qualora: " a) rivenda con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori;" b) importi o immetta per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne operi la commercializzazione, anche mediante " vendita a distanza! Semplificazioni per i distributori Decreto 8 marzo 2010, n. 65 (GU 4 maggio 2010 n. 102) Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature 24

25 Domestici: il sistema previsto Rifiuti Impianto di recupero Merci Centro di raccolta Distribuzione RAEE professionali (piccole [?] quantità) RAEE domestici Domestici: il sistema attuale Rifiuti Impianto di recupero Merci Centro di raccolta Distribuzione [?] RAEE professionali (piccole [?] quantità) RAEE domestici 25

26 Domestici: il sistema attuale Il decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31), ha sospeso lʼobbligo del ritiro del prodotto dismesso dal consumatore sino allʼsemplificazioni per la distribuzione commerciale." Decreto 8 marzo 2010, n. 65" L'obbligo di ritiro decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto (19 giugno 2010) RAEE domestici: i problemi da risolvere Semplificazione degli adempimenti per la distribuzione: come ritirare rifiuti prodotti da terzi senza essere impianti autorizzati [e non potendo ottenere l autorizzazione con le norme vigenti]? I centri di raccolta possono ritirare rifiuti speciali, spesso pericolosi, senza essere impianti autorizzati a ritirare questa tipologia di rifiuti? 26

27 Professionali: il sistema attuale Rifiuti Merci Impianto di recupero Sistema collettivo Trasportatore autorizzato RAEE professionali Le criticità 27

28 Le criticità La Direttiva 2002/96/CE prescrive che vengano ritirati RAEE Le apparecchiature elettriche ed elettroniche riconsegnate sono AEE usate se di provenienza domestica, RAEE se dismesse da utilizzatori professionali Le criticità Si è provveduto ad abrogare la definizione di AEE*, ma il D.Lgs. 151/2005 continua a prescrivere** il ritiro gratuito della apparecchiatura usata * decreto-legge 8 aprile 2008 n. 59, convertito con legge 6 giugno 2008 n. 101 ** Art. 6, comma 1, lettera b) 28

29 Le criticità Rifiuto urbano? «RAEE provenienti dai nuclei domestici: i RAEE originati dai nuclei domestici [urbani] e di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo [quindi speciali] analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici» Rifiuto speciale? RAEE professionali: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui al punto precedente D.M. 8 marzo

30 Semplificazioni per i distributori D.Lgs. 152/2006 [compete allo Stato] L individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori o ai distributori dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero [ ] (agevolazioni per i RAEE? Manca la possibilità di trasportare i rifiuti ai centri di raccolta ) Emanazione di specifico D.M. entro tre mesi Semplificazioni per i distributori DM 8 marzo 2010 considera il ritiro dei RAEE domestici da parte del distributore una fase della raccolta e lo definisce come raggruppamento dei RAEE : asportazione almeno mensile e, comunque, quando si raggiungono le 3,5t può avvenire nel negozio o in altro luogo (anche di terzi [non autorizzati?]); definisce i requisiti dei locali e le modalità di stoccaggio, prescrive separazione RAEE pericolosi da non pericolosi; Non registro di c/s rifiuti ma schedario con dati anagrafici clienti 30

31 Semplificazioni per i distributori DM 8 marzo 2010 Il trasporto dei RAEE domestici può essere effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome : dall abitazione del cittadino al centro di raccolta o al luogo di raggruppamento ; dal negozio al luogo di raggruppamento ; dal luogo di raggruppamento al centro di raccolta; max 3,5t con mezzi con portata non superiore a 3,5t e massa complessiva non superiore a 6t. DM 8 marzo 2010 Semplificazioni per i distributori Per RAEE, iscrizione a nuova sezione dell Albo gestori ambientali Distributori: per raggruppamento e trasporto [senza garanzie finanziarie] Trasportatori terzi: modalità simili all iscrizione per il trasporto di propri rifiuti e senza garanzie finanziarie 31

32 Semplificazioni per i distributori DM 8 marzo 2010 Nuovo documento per il trasporto di RAEE che sostituisce il formulario in fase di trasporto del rifiuto: in tre copie; non vidimato; da conservare tre anni [per negoziante con copia schedario ]; consente al trasportatore terzo di adempiere all obbligo di tenuta del registro di c/s; Il DDT RAEE non limita la responsabilità del produttore/detentore del rifiuto per gli eventuali danni ambientali causati dal gestore del centro di raccolta Semplificazioni per i distributori DM 8 marzo 2010 Il raggruppamento e il trasporto dei RAEE domestici possono essere effettuati anche dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica: raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio; trasporto dalla sede del proprio esercizio o dall abitazione del cittadino al centro di raccolta Autocertificazione della provenienza domestica dei RAEE 32

33 Semplificazioni per i distributori DM 8 marzo 2010 Sebbene il D.Lgs. 151/2005 non preveda per i distributori nessun obbligo di ritiro dei RAEE professionali (l obbligo esiste per i PRODUTTORI), il D.M. introduce la possibilità che i distributori di AEE vengano formalmente incaricati dai produttori di provvedere al ritiro DM 8 marzo 2010 Semplificazioni per i distributori considera il ritiro dei RAEE professionali da parte del distributore una fase della raccolta e lo definisce come raggruppamento dei RAEE ; La possibilità di effettuare il raggruppamento è condizionata alla preventiva iscrizione all Albo gestori ambientali; il raggruppamento può avvenire nel negozio o in altro luogo (anche di terzi non autorizzati) risultante dalla comunicazione all Albo gestori ambientali; 33

34 DM 8 marzo 2010 Semplificazioni per i distributori prescrive l asportazione almeno mensile e, comunque, quando si raggiungono le 3,5t; definisce i requisiti dei locali e le modalità di stoccaggio, prescrive separazione RAEE pericolosi da non pericolosi; non registro di c/s rifiuti ma schedario con dati anagrafici clienti Semplificazioni per i distributori DM 8 marzo 2010 Il trasporto dei RAEE professionali può essere effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome : dal domicilio dell utente non domestico all impianto autorizzato o al luogo di raggruppamento ; dal negozio al luogo di raggruppamento ; dal luogo di raggruppamento all impianto autorizzato indicato dal produttore; max 3,5t con mezzi con portata non superiore a 3,5t e massa complessiva non superiore a 6t. 34

35 DM 8 marzo 2010 Semplificazioni per i distributori Il raggruppamento e il trasporto dei RAEE professionali possono essere effettuati anche dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica: raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio; trasporto con mezzi propri dalla sede del proprio esercizio o dal domicilio del cliente all impianto autorizzato indicato dal produttore. 35

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