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Generale del Dipartimento della P.S. prevede che la fruizione del beneficio delle 150 ore di permessi studio in forma cumulativa può essere concessa per la redazione della tesi di laurea e che non sono previste estensioni in analogia. Il menzionato Questore puntualizzavamo si è mangiato la congiunzione ANCHE sebbene la circolare da lui stesso richiamata ben la esplicita, e di conseguenza ha cassato quelle estensioni in analogia che proprio la congiunzione ANCHE fa salve ammettendole al beneficio in questione. Chiedevamo pertanto a codesto Ufficio di intervenire con solerzia nei confronti del predetto Questore e spiegare allo stesso che le congiunzioni ANCHE non sono da mangiare in quanto sono assolutamente indigeste, ed evidenziavamo l urgenza dell intervento atteso il fatto che il collega al quale è ingiustamente negato il diritto di cui sopra sarà costretto, dal 19 p.v., a far fronte alle esigenze di studio utilizzando il proprio congedo ordinario piuttosto che la prevista norma contrattuale. Ebbene, ad oggi, non è pervenuto alcun riscontro da parte di codesto Ufficio mentre siamo entrati in possesso (in quanto notificata ad un nostro collega) di una nota recante prot. 333-A/9807.F.10/6760 e datata 4 ottobre 2010 che la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha indirizzato a codesto Ufficio al quale ha inoltrato un quesito inviato dalla Questura di Ferrara relativo ai corsi on line permessi studio fruizione in forma cumulativa riguardo cui, detta Direzione, ha preliminarmente osservato che a differenza che per la frequenza delle lezioni, in merito alla preparazione della tesi conclusiva non si ravvisano ragioni di una differenza di trattamento per i dipendenti che frequentano corsi on line rispetto a quelli che frequentano corsi tradizionali, per poi rappresentare che si evidenzia che la soluzione della problematica posta richiede, imprescindibilmente, la corretta ed autentica interpretazione dell espressione «tesi di laurea», contenuta nella circolare di codesto Ufficio n. 557/RS/CN.10/0734 datata 18 marzo 2009, in particolare nel capitolo intitolato «Diritto allo Studio». Nel suddetto contesto precisava la predetta Direzione Centrale viene chiarito che la fruizione in forma cumulativa dei permessi studio può essere concessa per la redazione della tesi di laurea, producendo come giustificativa l attestazione dell avvenuta discussione finale ed evidenziava che alla luce di quanto precede andrebbe chiarito se detta espressione debba essere intesa in un significato letterale e restrittivo, ovvero se, sul presupposto che il diritto alle 150 ore di permesso studio può essere usufruito, in base alle vigenti disposizioni contrattuali, anche per sostenere esami post-universitari, per «laurea» possa estensivamente intendersi anche la tesi di un master post-universitario, anche in questo caso con la pretesa della produzione da parte dell interessato, quale documentazione giustificativa, dell attestazione dell avvenuta relativa discussione. Tutto ciò premesso, tralasciando il fatto che anche la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha inteso dimenticarsi la citata congiunzione anche che eppure è ben inserita nella circolare del 18 marzo 2009 a firma del Capo della Polizia e renderebbe superflui i chiarimenti chiesti a codesto Ufficio, si ritiene di assoluta urgenza, per porre immediato fine alle interpretazioni fantasiose sull argomento, la programmazione di un incontro con questa O.S., firmataria delle disposizioni contrattuali in materia di Diritto allo Studio, così da poter definitivamente fornire ogni giusta interpretazione sulla predetta materia ed addivenire alla corretta estensione della circolare di cui codesto Ufficio ha inviato una bozza con nota del 29 luglio 2008, recante prot. 557/RS/01/80/8331, e che il COISP ha pure più volte sollecitato dopo aver evidenziato circostanziate osservazioni. Si allegano atti. Distinti saluti. La Segreteria Nazionale del COISP 2

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producendo come documentazione giustificativa l attestazione dell avvenuta discussione finale. Ebbene, la congiunzione ANCHE inserita nell ultimo periodo di cui sopra, non è lì per caso. Non è stata messa per farla contenta o perché era avanzata da qualche altra parte e non si voleva cestinarla. Ciò evidentemente non è stato compreso dal Questore di Ferrara il quale alla specifica richiesta di un collega di poter fruire delle 150 ore di permesso studio in unica soluzione, con decorrenza 19 agosto 2010, per la preparazione della tesi relativa al corso post-universitario Master di I livello sullo stalking presso l Università di Castel S. Angelo di Roma, con discussione prevista per il giorno 18 settembre 2010, ha risposto negando il suddetto beneficio in quanto - a suo dire - la circolare nr. 557/RS/CN.10/0734 datata 18.3.2009 (quella da noi prima citata) dell Ufficio per l Amministrazione Generale del Dipartimento della P.S. prevede che la fruizione del beneficio delle 150 ore di permessi studio in forma cumulativa può essere concessa per la redazione della tesi di laurea e che non sono previste estensioni in analogia. Il menzionato Questore si è mangiato la congiunzione ANCHE sebbene la circolare da lui stesso richiamata ben la esplicita, e di conseguenza ha cassato quelle estensioni in analogia che proprio la congiunzione ANCHE fa salve ammettendole al beneficio in questione. Pur di negare i diritti dei poliziotti si arriva anche a modificare quanto contenuto nelle circolari del Capo della Polizia (non uno qualsiasi ). Questo sì che è un esempio di estrema correttezza ed ANCHE di adempimento dei propri doveri!! Voglia pertanto codesto Ufficio intervenire con solerzia nei confronti del predetto Questore (peraltro gira voce che proprio un funzionario dell Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento ha dato le indicazioni su come negare il beneficio delle ore studio al collega in argomento e noi ovviamente non ci crediamo!) e voglia spiegare allo stesso che le congiunzioni ANCHE non sono da mangiare in quanto sono assolutamente indigeste! Voglia, eventualmente, fornirgli delucidazioni ANCHE esemplificando in tal maniera: se diciamo a qualcuno (non al Questore ovviamente, ma parlando sui generis.) che è ANCHE stupido, ciò non vuol dire che è SOLO stupido ma significa che è ANCHE tutto ciò che si può pensare in analogia all essere stupido! In attesa di cortese riscontro, si evidenzia l urgenza del Vostro intervento, atteso il fatto che il collega al quale è ingiustamente negato il diritto di cui sopra sarà costretto, dal 19 p.v., a far fronte alle esigenze di studio utilizzando il proprio congedo ordinario piuttosto che la prevista norma contrattuale. Cordiali Saluti. La Segreteria Nazionale del COISP 2

Segreteria Nazionale Via Farini, 62-00186 Roma Tel. +39 06 48903773-48903734 335 7262435-335 7262863 Fax: +39 06 48903735 coisp@coisp.it www.coisp.it COISP COORDINAMENTO PER L INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA Prot. 775/10 S.N. Roma, 11 agosto 2010 MINISTERO DELL'INTERNO UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLA P.S. UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 00184 ROMA OGGETTO: Diritto allo studio. Continua ad essere necessaria una circolare completa. Con nota del 29 luglio 2008, recante prot. 557/RS/01/80/8331 ed oggetto Diritto allo studio art. 78 del D.P.R. 782/1985 e successive integrazioni e modificazioni, codesto Ufficio trasmise una bozza di circolare (allegata) relativa al sopra richiamato diritto, la cui finalità era di porre rimedio alle innumerevoli surreali interpretazioni delle norme che si erano registrate nel territorio. A tale nota il COISP rispose il successivo 6 agosto (allegato), evidenziando le proprie perplessità circa alcuni passaggi della circolare e chiedendone, alla luce di tali osservazioni, una giusta rivisitazione. Da allora - come sovente accade - codesto Dipartimento si è dimenticato di dare seguito a quanto lodevolmente era nelle sue iniziali intenzioni (seppur dietro costante sollecito di questo Sindacato), così che molte questioni sono rimaste insolute (in primis quella relativa ai corsi on-line) e sono state poi accentuate dai soliti individui che sembrano essere nati per negare a priori qualsiasi diritto del personale. Ciò stante, si sottolinea l importanza e la necessità di dar seguito alla citata bozza di circolare (anche alla luce delle innovazioni introdotte dal DPR 51/2009) e di voler programmare a tal fine un incontro con le OO.SS. In attesa di cortese urgente riscontro, l occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. La Segreteria Nazionale del COISP

Segreteria Nazionale Via Farini, 62-00186 Roma Tel. +39 06 48903773-48903734 335 7262435-335 7262863 Fax: +39 06 48903735 coisp@coisp.it www.coisp.it COISP COORDINAMENTO PER L INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA Prot. 728/08 S.N. Roma, 6 agosto 2008 MINISTERO DELL'INTERNO UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLA P.S. UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 00184 ROMA OGGETTO: Diritto allo studio Art. 78 del D.P.R. 782 del 28 ottobre del 1985 e successive integrazioni e modificazioni. Bozza di circolare PARERE NEGATIVO DEL CO.I.S.P. In riferimento alla bozza di circolare indicata in oggetto, il Co.I.S.P. intende innanzitutto plaudere alla decisione di codesto Ufficio di aderire alla richiesta di questo Sindacato attivandosi al fine di far emanare una circolare esplicativa omnicomprensiva di tutte le fattispecie per le quali compete in capo al personale della Polizia di Stato la fruizione delle agevolazioni normative in materia di diritto allo studio, ma non può esimersi dall evidenziare il proprio parere negativo alla bozza di circolare in questione poiché la stessa evidenzia, in maniera incomprensibile, una illecita volontà di interpretare in maniera assolutamente restrittiva quanto previsto dalle numerose norme relative al diritto sopra menzionato. Ciò detto, il COISP, così come richiesto da codesto Ufficio con nota prot. 557/RS/01/80/8331 del 29 luglio u.s., dopo una opportuna disamina dei contenuti della bozza di circolare, ritiene di dover fare alcune considerazioni finalizzate a fornire un contributo per una stesura esatta e coerente con i dettati normativi della circolare definitiva con la quale verranno indicati al personale i criteri applicativi per la concessione dei benefici previsti per il c.d. diritto allo studio. Come correttamente ha evidenziato la Direzione Centrale per le Risorse Umane Ufficio I, Affari Generali e Giuridici che ha redatto tale bozza di circolare, il diritto allo studio sussiste in virtù di apposite previsione normative. Si tratta dell art. 78 del D.P.R. 782/1985 che stabilisce che al personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio è concesso oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi da detrarre dall'orario normale di servizio, e che l'interessato dovrà dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, dell art. 20 del D.P.R. 254/1999 il quale ha previsto che ove i suddetti corsi non siano attivati nella sede di servizio, il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra località e che in tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni

giorno impiegato, nelle 150 ore medesime, dell art. 22 del D.P.R. 164/2002 che ha esteso il citato beneficio alle 150 ore anche per i corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali ed ha stabilito che per la preparazione ad esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno ed infine l art. 16 del D.P.R. 170/2007 che ha modificato quanto previsto dal menzionato art. 22 del D.P.R. 164/2002, prevedendo che le quattro giornate immediatamente precedenti agli esami sono da intendersi lavorative ed ampliando tale beneficio anche per la preparazione all esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado oltre che per gli esami universitari o post-universitari come già previsto. Alcune circolari, poi, hanno preteso di delineare l ambito applicativo del diritto allo studio attraverso una interpretazione illegittimamente unilaterale di codesta Amministrazione delle norme statuite in sede contrattuale, finché non si è giunti a questa ultima circolare, della quale con la presente si fornisce il parere, che dovrebbe racchiudere tutta la normativa, specificandone presupposti e caratteristiche, ma che ancora una volta, e per questo il parere del Co.I.S.P. è negativo, lo fa in maniera non corretta ed incomprensibilmente restrittiva. Ne spieghiamo le motivazioni. Al punto esami non sostenuti della suddetta circolare, viene esplicitato che Il presupposto legittimante la concessione dei previsti benefici è l aver effettivamente sostenuto gli esami stessi, quale ne sia l esito finale. Ne consegue che anche l esame che abbia prodotto un esito negativo legittima la concessione del beneficio in parola, purché documentato. A tal proposito, in sede di Commissione Paritetica è stato precisato che è possibile fruire nuovamente del beneficio delle quattro giornate antecedenti l esame, di cui all art. 22 del D.P.R. 164/02, ai fini della ripetizione della prova non superata. Nel caso in cui, invece, il dipendente non si sia presentato a sostenere l esame, le quattro giornate antecedenti l esame ed il congedo straordinario per il giorno in cui lo stesso è stato sostenuto, dovranno essere commutati in congedo ordinario, essendo venuto meno il principio legittimante la concessione del beneficio. Si precisa, infine, che la mera attestazione di presenza nella sede d esame, senza tuttavia aver sostenuto l esame stesso, non dà titolo al beneficio delle quattro giornate per la preparazione, né al suddetto giorno di congedo straordinario. Ebbene, l ultimo periodo di tale interpretazione è a parer nostro totalmente arbitrario. Premesso che il presupposto legittimante la concessione dei previsti benefici (si parla in maniera evidente delle quattro giornate lavorative precedenti al giorno fissato per l esame) non è l aver effettivamente sostenuto gli esami stessi, quale ne sia l esito finale come afferma codesta Amministrazione, ma è invece la preparazione a sostenere detti esami, come chiaramente statuito nelle norme sopra richiamate, non ha alcun senso la restrizione da Voi unilateralmente decisa laddove il mancato sostenimento dell esame non sia attribuibile al dipendente ma ad altri fattori. Dovrà pertanto prevedersi, per il Co.I.S.P., la commutazione in congedo ordinario delle quattro giornate antecedenti l esame, e del congedo straordinario per il giorno in cui lo stesso doveva sostenersi, solamente qualora il mancato svolgimento dell esame sia imputabile al dipendente e non 2

nel caso in cui sia attribuibile alla volontà di terzi, quale lo spostamento della data d esame all ultimo momento per assenza del docente o altra motivazione dettata dall istituto, oppure a fatti improvvisamente occorsi e documentabili che siano non dipendenti dalla volontà del personale della Polizia di Stato interessato. Al punto modalità di fruizione dei permessi studio della suddetta circolare, viene invece esplicitato che come statuito in sede di Commissione Paritetica, potranno essere concesse in forma cumulativa le ore richieste, sia per la frequenza di lezioni in senso stretto, sia per far fronte ad impegni diversi, anche connessi alla preparazione della tesi di laurea (come i colloqui con docenti e/o assistenti universitari), previa presentazione di apposita istanza almeno due giorni prima. Resta fermo l onere di documentazione delle esigenze a carico dell interessato e la necessaria coincidenza degli impegni citati con l orario di lavoro. Si soggiunge, infine, che per comprovare gli impegni per la preparazione della tesi di laurea, così come previsto per la frequenza delle lezioni, è necessaria la produzione di un attestato di partecipazione o di presenza, rilasciato, di volta in volta, dalla segreteria didattica dell istituto presso il quale in parola si sono svolte. La Commissione Paritetica chiamata in causa da codesta Amministrazione, nell incontro del 9 aprile u.s., in realtà ha stabilito che la fruizione delle 150 ore può avvenire anche in forma cumulativa, fermo restando l onere di documentazione delle esigenze a carico dell interessato ma non ha esemplificato in alcun modo la documentazione che il personale deve produrre come invece la circolare in trattazione si permette impropriamente di fare, né ha mai statuito la necessaria coincidenza degli impegni citati con l orario di lavoro. Proprio tale ultimo passaggio, peraltro, non è mai stato decretato in alcuna norma ed è del tutto arbitrario. La necessaria coincidenza degli impegni citati con l orario di lavoro è un presupposto che codesta Amministrazione pretende illogicamente ed in maniera forzata di statuire senza che mai ci sia stata alcuna concertazione in tal senso con le OO.SS., né mai peraltro potrà esserci, in quanto tale tesi è palesemente contraria alla norma stessa che ha statuito il diritto allo studio laddove prevede (art. 78 D.P.R. 782/1985) che il periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi viene detratto dall'orario normale di servizio con ciò significando il diritto del personale a 150 ore annue dell orario normale di servizio, non certo in caso di coincidenza con esso, da dedicare allo studio per il conseguimento di un titolo di scuola media superiore o universitario o la partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio. Al punto limiti alla concedibilità del beneficio ed applicabilità dell aliquota del 3% della circolare in trattazione, viene invece esplicitato quando di più pazzesco codesta Amministrazione poteva immaginare al fine oramai ampiamente evidenziato in una moltitudine di atti di negare i diritti del personale. Leggiamo difatti che non trovando applicazione nei confronti dei poliziotti il limite del 3% di concedibilità dei permessi per motivo di studio previsto per il personale dell Amministrazione Civile dell Interno (come se a noi importasse qualcosa del contratto degli impiegati civili..), per far fronte alle sempre più frequenti richieste del beneficio in argomento da parte dei dipendenti si fa rilevare l opportunità, qualora nello stesso Ufficio, Reparto o Istituto più dipendenti chiedano la 3

concessione di tale permesso, di prevedere criteri di rotazione che consentano ai dipendenti medesimi la fruizione del beneficio in modo equanime. Beh, con questa opportunità di prevedere criteri di rotazione si è davvero toccato il fondo! Ed allora chiediamo: fermo restando che in alcuna norma relativa al diritto allo studio è statuita una qualche rotazione tra il personale che chiede di usufruirne, ma esclusivamente la sottoposizione del diritto a inderogabili ed impellenti esigenze di servizio, la previsione che codesta Amministrazione si è inventata deve forse farci pensare che è stato liberalizzato ed è disponibile sul mercato qualcosa di illecito e non ne siamo stati informati?? Oppure l artefice della circolare in argomento sta adottando criteri di rotazione della funzionalità di parti corporee che, causa probabile errata sincronizzazione, gli impediscono di riflettere quando dovrebbe invece farlo??? Gradiremmo una risposta. oltre che l immediata cassazione di una siffatta atrocità dalla circolare. Quanto infine al punto sui corsi on-line vorrà codesta Amministrazione considerare quanto già detto in ordine alla non previsione normativa della coincidenza degli impegni da assolvere con l orario di servizio in quanto assolutamente non necessaria per poter usufruire delle 150 ore del diritto allo studio. Ciò detto, il Co.I.S.P. chiede che vengano apposte le opportune suesposte modifiche alla circolare relativa al diritto allo studio che codesto Dipartimento si appresta ad emanare. Richiede in caso di disaccordo su quanto questa O.S. ha esplicitato, che venga riunita la Commissione Paritetica per un esame delle questioni lamentate. Cordiali saluti Il Segretario Generale Franco Maccari 4