RITARDI DI PAGAMENTO Roma, 19 Settembre 2012 CNA 19/09/2012 1
Premessa Alcuni dati In termini generali, dopo il record negativo del 2010, la quota delle imprese virtuose nel 2011 è salita al 45,7%, in aumento di 8,2 punti percentuali rispetto al dato rilevato nell anno precedente (37,5%)* ma ancora lontano dai livelli pre crisi del 2007, quando le imprese che pagavano puntualmente erano il 50%* I dati relativi alla sola pubblica amministrazione ci dicono che: I debiti commerciali delle amministrazioni centrali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale, derivanti dalla fornitura di beni e servizi nonché dalla realizzazione di opere pubbliche, ammontano, secondo le stime più recenti di fonte pubblica, a 70 miliardi di euro Per quanto riguarda i tempi di pagamento delle Pubbliche amministrazioni la media dei termini di pagamento fissati nei contratti è pari a 90 giorni in Italia contro i 25 giorni della Germania. In media, nel 2011, i giorni di ritardo rispetto ai termini stabiliti sono stati 90 in Italia contro i 10 della Germania ** *Fonte: Dati Cribis D&B **Fonte: Intrum Iustitia CNA 19/09/2012 2
Premessa Il quadro normativo Decreto Legge 185/2008 (art. 9, co. 3-bis) convertito con la Legge n.2/2009 Sancisce la facoltà per regioni ed enti locali di certificare, su istanza del creditore, e nel rispetto del Patto di stabilità interno che il credito sia certo liquido ed esigibile al fine di consentirne la cessione pro-soluto a banche e intermediari finanziari Decreto Legge 78/2010 (art. 31, co. 1 bis e 1 ter) convertito con la Legge 122/2010 Introduce la possibilità di compensare i crediti maturati nei confronti di regioni, enti locali e enti del Servizio Sanitario Nazionale con i debiti tributari iscritti a ruolo Legge 183/2011 (art. 13, co.1) La facoltà di certificare viene trasformata in un obbligo cui regioni ed enti locali sono tenuti ad adempiere entro 60 giorni dal ricevimento dell istanza Decreto Legge 16/2012 (art. 12, co. 11 quater e 11 quinquies) convertito con la Legge 44/2012 L obbligo di rilasciare la certificazione viene esteso alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali Viene altresì introdotta la possibilità di cedere il credito anche nella forma pro solvendo Decreto Legge 52/2012 (art.13 bis) Il termine per il rilascio della certificazione viene ridotto a 30 giorni La possibilità di certificare i crediti viene estesa anche alle regioni sottoposte al patto di rientro sulla sanità (con l esclusione dei crediti relativi ad aziende ed enti sanitari) CNA 19/09/2012 3
Certificazione dei crediti Decreto MEF (G.U. n. 143 del 21 giugno 2012) relativo alle amministrazioni centrali Decreto MEF (G.U. n. 152 del 2 luglio 2012) relativo a regioni, enti locali, enti del Servizio Sanitario Nazionale Procedimento di certificazione nella forma ordinaria Obbligo per tutte le amministrazioni di rilasciare su richiesta del creditore la certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili La certificazione va rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta In caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il creditore può ricorrere alla Ragioneria territoriale di competenza che entro 10 giorni nomina un commissario ad acta il quale entro 50 giorni provvede al rilascio della certificazione I contenuti della certificazione La certificazione contiene i dati del credito, l importo del credito e il termine entro cui l amministrazione si impegna a pagare. Termine che non può comunque eccedere i 12 mesi dalla data di presentazione dell istanza Per crediti di importo superiore a diecimila euro, l amministrazione debitrice è tenuta a indicare nella certificazione eventuali debiti maturati dal richiedente. La certificazione viene, comunque, resa al lordo delle somme ancora dovute (che verranno poi trattenute dall amministrazione al momento del pagamento) CNA 19/09/2012 4
Certificazione dei crediti Procedimento di certificazione mediante piattaforma elettronica I decreti prevedono che Consip S.p.A. predispone e mette a disposizione una piattaforma elettronica al fine dello svolgimento del procedimento di certificazione dando avviso dell entrata in funzione della piattaforma Le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale devono richiedere l abilitazione sul sistema elettronico entro 30 giorni dalla comunicazione dell entrata in funzione I titolari dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili possono presentare all amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito abilitandosi sulla piattaforma elettronica L amministrazione provvederà al rilascio della certificazione secondo le modalità sopra citate CNA 19/09/2012 5
Compensazione dei crediti Decreto MEF (G.U. n. 152 del 2 luglio 2012) Le imprese possono utilizzare i crediti certificati per il pagamento a Equitalia delle somme iscritte a ruolo entro il 30 aprile 2012 per tributi erariali, regionali e locali; nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali Procedura per ottenere la compensazione Il titolare del credito, acquisita la certificazione, deve presentarla all agente della riscossione competente. Se il pagamento riguarda solo una parte delle somme dovute il contribuente è tenuto ad indicarle Entro tre giorni l agente della riscossione, al fine di verificare l esistenza e la validità di tale certificazione, la trasmette all amministrazione debitrice L amministrazione debitrice, entro dieci giorni dalla richiesta di verifica, è tenuta a comunicarne l esito all agente della riscossione In caso di verifica positiva il debito si estingue e il titolare può ritirare l attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione CNA 19/09/2012 6
Accordo smobilizzo crediti PA - 22 Maggio 2012 R.E TE Imprese Italia, Confindustria, Alleanza delle cooperative, ABI Obiettivo: agevolare lo smobilizzo dei crediti vantati dalle PMI nei confronti della PA Le banche mettono a disposizione un plafond di 10 miliardi I crediti che possono essere oggetto di smobilizzo devono essere certificati come certi, liquidi ed esigibili, ai sensi del DL 185/08 e successive modifiche I crediti certificati possono essere utilizzati dalle imprese per ottenere liquidità attraverso tre modalità tecniche: anticipazione del credito, senza cessione dello stesso anticipazione del credito, con cessione dello stesso (realizzata anche nella forma dello sconto pro solvendo; l impresa rimane pertanto obbligata verso la banca) sconto pro soluto (ceduto alla banca senza garanzie di riscossione) L anticipazione non potrà in ogni caso essere inferiore al 70% dell ammontare del credito che l impresa vanta nei confronti della PA Le banche si impegnano a mantenere le linee di credito concesse all impresa, facendo sì che questa anticipazione sia di fatto effettivamente aggiuntiva CNA 19/09/2012 7
Potenziamento del Fondo di Garanzia Decreto Interministeriale (G.U. n. 193 del 20 agosto 2012) Sono facilitate le operazioni di anticipazione sui crediti certificati vantati nei confronti della PA Misura massima della garanzia: 70% dell ammontare delle operazioni finanziarie di anticipazione del credito senza cessione dello stesso Per operazioni finanziarie garantite dai Confidi o da altri fondi di garanzia: la controgaranzia sale all 80% dell importo garantito Importo massimo che può essere garantito dal Fondo: 2,5 milioni di euro per singola impresa beneficiaria CNA 19/09/2012 8
La direttiva europea sui ritardi di pagamento Riferimenti legislativi Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 Recepita in Italia attraverso il d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 La nuova direttiva ne dispone l abrogazione entro il 16 marzo 2013 Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 Secondo i termini stabiliti dalla direttiva, gli stati membri sono tenuti a provvedere al suo recepimento entro il 16 marzo 2013 Gli Stati membri possono decidere se escludere dall applicazione i contratti conclusi prima del 16 marzo 2013 Il Governo Italiano, per fronteggiare l attuale fase di crisi in cui versa l economia, ha assunto l impegno di provvedere al recepimento entro il prossimo novembre 2012 CNA 19/09/2012 9
I contenuti della direttiva 2011/7/UE Transazioni commerciali fra imprese Il creditore ha diritto agli interessi di mora (interessi concordati tra le imprese oppure tasso di interesse legale che è pari a un tasso di 8 punti percentuali al di sopra di quello fissato dalla BCE), senza necessità di un sollecito, laddove abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge Il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto La direttiva incoraggia gli Stati membri affinché la previsione di termini contrattuali non superiori ai sessanta giorni riceva la più ampia applicazione possibile. Dispone, infatti, che: Il periodo di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese non deve superare i 60 giorni, se non è diversamente ed espressamente concordato nel contratto e se ciò non comporta una grave iniquità per il creditore CNA 19/09/2012 10
I contenuti della direttiva 2011/7/UE Transazioni commerciali fra imprese e pubbliche amministrazioni Le imprese creditrici hanno diritto agli interessi legali di mora (pari a un tasso di 8 punti percentuali al di sopra del tasso di riferimento BCE), senza necessità di un sollecito, laddove abbiano adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge Il creditore ha diritto agli interessi legali di mora a decorrere dal giorno successivo alla scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto I termini per il pagamento previsti per tali transazioni commerciali sono di trenta giorni dal ricevimento da parte del debitore della richiesta di pagamento; se la data di ricevimento della richiesta è incerta, il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi Il termine può essere prorogato fino ad un massimo di sessanta giorni per qualsiasi amministrazione pubblica che svolga attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato. La proroga è prevista anche per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine CNA 19/09/2012 11
I contenuti della direttiva 2011/7/UE Risarcimento spese di recupero Il creditore ha diritto di ottenere dal debitore (ove gli interessi di mora diventino esigibili) a titolo di risarcimento un importo forfetario (pari minimo a 40 euro) Il creditore ha, inoltre, diritto di ottenere dal debitore il risarcimento di tutti i costi di recupero sostenuti che eccedano l importo forfetario (anche per le spese legali) Clausole contrattuali e prassi inique Clausole contrattuali o prassi inique non possono essere fatte valere dal debitore e danno luogo, nel caso siano gravemente inique, al risarcimento del danno a favore del creditore Escludere nel contratto l applicazione degli interessi di mora è considerata una clausola gravemente iniqua Escludere nel contratto l applicazione del risarcimento per i costi di recupero è considerata una clausola gravemente iniqua CNA 19/09/2012 12
I contenuti della direttiva 2011/7/UE Principali novità rispetto alla direttiva 2000/35/CE Viene introdotta una distinzione tra transazioni fra imprese e transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni Nelle transazioni fra imprese la direttiva sollecita gli Stati membri a limitare i termini di pagamento previsti dai contratti ad un massimo di sessanta giorni se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto stesso Nelle transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni il termine per il pagamento è, invece, di trenta giorni (salvo proroghe a 60 gg nei casi precedentemente citati) Il tasso di interesse legale di mora viene elevato da 7 a 8 punti percentuali al di sopra del tasso di riferimento BCE Nel contratto fra imprese e pubbliche amministrazioni è fatto divieto di fissare un tasso di interesse moratorio inferiore al tasso di interesse legale Si prevede un risarcimento, a favore del creditore, per le spese di recupero del credito Si definiscono espressamente i criteri per stabilire se una clausola contrattuale o una prassi possano essere considerate inique o gravemente inique per il creditore CNA 19/09/2012 13
L iter legislativo di recepimento La legge comunitaria 2011, attualmente all esame della XIV Commissione Politiche dell Unione Europea del Senato, prevede (all art. 12) l attuazione della direttiva 2011/7/UE L'articolo 10 della legge n. 180 del 2011 (Statuto delle Imprese) contiene la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/7/UE. In particolare: Il Governo viene delegato ad emanare un decreto legislativo che modifichi il d.lgs. n. 231/2002 La delega al Governo prevede il contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, soprattutto nel caso di micro, piccole e medie imprese A garanzia del rispetto di tali principi l'autorità garante della concorrenza e del mercato può procedere ad indagini ed intervenire in prima istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese Il Governo si è impegnato a dare attuazione alla delega contenuta nell art. 10 dello Statuto delle Imprese, i cui termini scadono il 15 novembre 2012, per recepire la direttiva entro la fine dell anno CNA 19/09/2012 14