Il contenzioso fiscale



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Il contenzioso fiscale 1. I servizi del Caf Nel caso di ricevimento di cartelle di pagamento che contestano il mancato pagamento, parziale o totale, di imposte o tasse, anche riferite a tributi locali, o avvisi di accertamento, è opportuno rivolgersi presso gli uffici del CAF CISL per effettuare un primo controllo sull'esattezza della contestazione. Nel caso in cui tali somme risultassero non dovute, i nostri uffici sono in grado di assistere il contribuente nella predisposizione e presentazione delle istanze che si rendessero necessarie. E' possibile ottenere inoltre la stessa assistenza e consulenza anche nel caso di richieste di rimborso per imposte pagate in eccesso e non dovute. E' fondamentale, per questo tipo di pratica, la tempestività nel rivolgersi ai nostri uffici, per evitare il rischio di perdere il diritto a presentare ricorsi o istanze per decorrenza dei termini.

2. La comunicazione di irregolarità I controlli sulle dichiarazioni sono effettuati dagli uffici dell Agenzia delle Entrate. In conformità a quanto previsto dallo Statuto del contribuente, l Amministrazione, a fronte dei controlli eseguiti, emette delle comunicazioni per rendere noti i risultati dei controlli ai contribuenti interessati. Se il controllo non ha riscontrato nessun errore, al contribuente sarà inviata una comunicazione di regolarità. Fanno eccezione i contribuenti che hanno presentato il modello 730 ai quali non viene inviata tale comunicazione perché le dichiarazioni risultano regolari nel 99% dei casi. Se è stato riscontrato un errore l Agenzia emette una comunicazione di irregolarità che consente al contribuente di sanare in via bonaria eventuali incongruenze, ed evitare l emissione delle cartelle e il relativo contenzioso. Solo se il contribuente non risponde alla comunicazione oppure se l ufficio, dopo aver verificato ulteriori documenti presentati, conferma l indebito e il contribuente non provvede al pagamento di quanto richiesto, si avvia la procedura di riscossione. Il contribuente che riceve una comunicazione di irregolarità, deve verificare la fondatezza della pretesa tributaria. Se il contribuente riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione. La regolarizzazione deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o della comunicazione definitiva. La regolarizzazione si concretizza con il pagamento dell imposta, degli interessi e della sanzione ridotta pari al 10% in caso di controllo automatico e del 20% se si tratta di controllo formale. Se il contribuente ritiene non fondata la pretesa tributaria derivante dal controllo può fornire la documentazione comprovante la correttezza dei dati dichiarati. Il contribuente può rivolgersi direttamente ad un qualsiasi ufficio dell Agenzia delle Entrate o richiedere assistenza ad un CAF che provvederà a intrattenere i rapporti con gli Uffici dell Agenzia.

3. Le cartelle esattoriali La cartella esattoriale o cartella di pagamento è il primo strumento utilizzato dai concessionari per il recupero del credito erariale. Non tutte le cartelle di pagamento riguardano tributi erariali di competenza dell'agenzia delle Entrate. Molte cartelle contengono inviti a pagare somme che scaturiscono da contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative di vario tipo, tasse comunali, contributi per iscrizione ad albi, ecc. E necessario perciò identificare correttamente l'ente che è effettivamente responsabile dell'addebito indicato nel frontespizio della cartella per capire quale è la violazione contestata. Le cartelle di pagamento sono notificate ai contribuenti dai concessionari della riscossione tramite i propri addetti o spedite per raccomandata e contengono l'invito a pagare entro sessanta giorni le somme iscritte a ruolo a carico del contribuente. Le cartelle di pagamento amento contengono, tra l'altro: - l indicazione dell'ufficio emittente, - la descrizione degli addebiti con le relative motivazioni, - le istruzioni sulle modalità di pagamento, - nonché l'indicazione delle modalità per ricorrere. Il pagamento Il contribuente dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali. Il contribuente in situazione di temporanea difficoltà può chiedere all'ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma dilazionata delle somme iscritte nei ruoli ed elencate nella cartella di pagamento. La richiesta di rateazione accompagnata da idonea documentazione, deve essere redatta in carta semplice con l apposizione della marca da bollo e presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. L'Ufficio, esaminata la situazione del contribuente e verificata la sussistenza dei requisiti, può concedere la dilazione fino a 60 rate ovvero sospendere la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. La situazione di difficoltà non deve però essere così grave da comportare, anche per il futuro, l'impossibilità di assolvere, pur se ratealmente, al debito iscritto a ruolo. Nel caso in cui venga concessa la sospensione, il debitore è tenuto a corrispondere gli stessi interessi dovuti per la rateazione. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a 25.822 euro, per ottenere la rateazione è necessario che il contribuente presti una fideiussione bancaria o assicurativa.

La riscossione coattiva Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha provveduto a pagare le somme iscritte entro il termine di 60 giorni, il concessionario, sulla base di una autonoma valutazione e senza necessità di ulteriori avvisi, pone in essere le azioni ritenute più opportune per assicurare ovvero o conseguire il recupero del credito. A tal fine il concessionario è autorizzato dalla normativa che disciplina la riscossione coattiva - ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati - ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati (ad esempio: autoveicoli), Il concessionario può inoltre procedere direttamente all espropriazione forzata - dei beni immobili - dei beni mobili - e dei crediti anche presso terzi, nonché delle somme dovute da terzi nell ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto) Il concessionario può comunque procedere ad ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l ordinamento attribuisce in genere al creditore, secondo le norme del codice civile. La contestazione delle cartelle Se il contribuente ritiene l'addebito infondato può presentare le sue contestazioni all'ufficio impositore e chiederne l'annullamento annullamento. In caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella il concessionario avvia le procedure esecutive. Se l'ufficio riscontra che l'atto è effettivamente illegittimo è tenuto ad annullarlo in base alle norme sull'autotutela (l'autotutela è il potere che l'amministrazione finanziaria ha di correggere un proprio atto illegittimo o infondato)e ad effettuare lo sgravio, togliendo efficacia alla cartella e interrompendo le procedure di riscossione. Se il provvedimento di autotutela comporta l'annullamento parziale della iscrizione a ruolo, l'ufficio competente deve comunicare tempestivamente anche l'ammontare delle maggiori imposte che restano dovute (maggiori rispetto a quanto dichiarato ma minori in relazione all'atto annullato), nonché delle connesse sanzioni.

Se l Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella in via di autotutela, il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso alla Commissione tributaria provinciale non sospende la riscossione delle somme iscritte a ruolo, perciò il contribuente che ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento e che ritiene di poter subire gravi danni dal pagamento prima della pronuncia della Commissione tributaria, può produrre istanza di sospensione indirizzata alla Commissione tributaria e all ufficio locale dell'agenzia.

4. Il concordato e la conciliazione Sono strumenti che consentono al contribuente di prevenire le vertenze con il fisco o di chiudere quelle e già iniziate. Questi istituti costituiscono una soluzione economicamente vantaggiosa tanto per l'amministrazione quanto per il contribuente e mirano ad evitare che si intraprenda la strada del contenzioso. Il concordato, anche detto accertamento con adesione, permette di patteggiare l'entità dell'imponibile sia quando si è ricevuto un accertamento, sia prima di averlo ricevuto, quando si è subito un controllo da parte dell'amministrazione. La conciliazione permette di mettere fine ad una controversia quando è già stato presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale, evitando le lungaggini e le spese dei vari gradi di giudizio, ed usufruendo della riduzione delle sanzioni ad un terzo.

5. Il processo tributario Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto impositivo emesso nei suoi confronti e per vari motivi non è riuscito a concordare con l Ufficio l annullamento parziale o totale dell atto, può dare avvio all'iter del processo tributario. Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale. Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto l'atto contro cui intende ricorrere. E necessario però valutare attentamente l'opportunità di intraprendere tale percorso; nella maggior parte dei casi, infatti, la presentazione di un ricorso comporta tempi rilevanti e costi aggiuntivi legati all obbligo di farsi assistere da un difensore e al rischio di essere condannati al pagamento delle spese.