Progetto della Commissione di redazione per il voto finale



Documenti analoghi
Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

del 19 giugno 1992 (Stato 1 gennaio 2014)

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Legge federale sul commercio ambulante

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno , decreta:

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm)

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge sui consulenti in brevetti

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA)

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Trattato

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sull inchiesta mascherata e l indagine in incognito

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Legge federale sul miglioramento dello scambio d informazioni tra autorità in materia di armi

Legge federale relativa alla semplificazione del ricupero d imposta in caso di successione e all introduzione dell autodenuncia esente da pena

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Legge federale sui consulenti in brevetti

del 20 dicembre 2006 Art. 1 ed al loro riconoscimento è approvata.

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Codice delle obbligazioni

Codice delle obbligazioni

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Legge federale sulle professioni mediche universitarie

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Codice civile svizzero (Atti pubblici)

STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

Ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)

Legge sull archiviazione e sugli archivi pubblici (LArch)

Ordinanza concernente gli elementi d indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

Legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all estero

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza sul collocamento in vista d adozione

Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

Legge federale sulle professioni mediche universitarie

Codice delle obbligazioni

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

1. Premessa e definizioni

Legge federale sull imposizione degli oli minerali

Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) 1)

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Convenzione europea sul computo dei termini. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2011)

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca)

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati

Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 1 aprile 2015)

Codice civile svizzero

I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE

Convenzione d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Promemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Legge federale

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

Decisioni del Consiglio nazionale del Codice civile svizzero

COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

Transcript:

Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (Sviluppo dell acquis di Schengen) del 19 marzo 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale dell 11 settembre 2009 2, decreta: Art. 1 1 Lo scambio di note del 14 gennaio 2009 3 tra la Svizzera e l Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale è approvato. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a informare l Unione europea, conformemente all articolo 7 capoverso 2 lettera b dell Accordo del 26 ottobre 2004 4 tra la Confederazione Svizzera, l Unione europea e la Comunità europea, riguardante l associazione della Svizzera all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen, dell adempimento da parte della Svizzera dei propri requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1. Art. 2 La legge federale che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale è approvata nella versione qui annessa. 1 RS 101 2 FF 2009 5873 3 RS ; FF 2009 5921 4 RS 0.362.31 (09.073) 2009-2050 1

Recepimento della decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.). 2 Il Consiglio federale stabilisce la data dell entrata in vigore della legge federale di cui all articolo 2. Consiglio nazionale, 19 marzo 2010 Consiglio degli Stati, 19 marzo 2010 La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab 2

Recepimento della decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati e-parl 19.03.2010 11:58 Legge federale che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale Allegato (Art. 2) del 19 marzo 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell 11 settembre 2009 5, decreta: Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 16 dicembre 2005 6 sugli stranieri Art. 111c cpv. 3 3 Gli articoli 111a, 111d e 111f sono applicabili per analogia. Art. 111e Abrogato Art. 111f, primo periodo Il diritto d accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.... Art. 111g e 111h Abrogati 5 FF 2009 5873 6 RS 142.20 3

Recepimento della decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati 2. Legge del 26 giugno 1998 7 sull asilo Ingresso, primo comma visto l articolo 121 della Costituzione federale 8 ;... Art. 102d Abrogato Art. 102e, primo periodo Il diritto d accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.... Art. 102f e 102g Abrogati 3. Legge federale del 19 giugno 1992 9 sulla protezione dei dati Ingresso, primo comma visti gli articoli 95, 122 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale 10 ;... Art. 7a Abrogato Art. 9 Restrizione del diritto d accesso 1 Il detentore della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui: a. una legge in senso formale lo preveda; b. interessi preponderanti di un terzo lo esigano. 2 Un organo federale può inoltre rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui: a. un interesse pubblico preponderante, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, lo esiga; 7 RS 142.31 8 RS 101 9 RS 235.1 10 RS 101 4

Recepimento della decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati e-parl 19.03.2010 11:58 b. la comunicazione delle informazioni comprometta lo scopo di un istruzione penale o di un altra procedura d inchiesta. 3 Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, l organo federale deve fornire le informazioni, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati. 4 Il detentore privato di una collezione di dati può inoltre rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui lo esigano suoi interessi preponderanti e a condizione che non comunichi i dati personali a terzi. 5 Il detentore della collezione di dati deve indicare per quale motivo rifiuta, limita o differisce l informazione. Art. 14 Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità 1 Se vengono raccolti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità, il detentore della collezione di dati ha l obbligo di informarne la persona interessata; questo obbligo sussiste anche laddove i dati siano raccolti presso terzi. 2 Alla persona interessata vanno comunicate almeno le seguenti informazioni: a. l identità del detentore della collezione di dati; b. le finalità del trattamento dei dati; c. le categorie di destinatari dei dati, se è prevista una comunicazione di dati. 3 Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi al momento della registrazione dei dati o, se i dati non sono registrati, al momento della loro prima comunicazione a terzi. 4 L obbligo di informare del detentore della collezione di dati decade se la persona interessata era già stata informata o, nei casi di cui al capoverso 3, se: a. la registrazione o la comunicazione dei dati è esplicitamente prevista dalla legge; oppure b. l informazione non sia possibile o esiga mezzi sproporzionati. 5 Il detentore della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire l informazione facendo valere gli stessi motivi di cui all articolo 9 capoversi 1 e 4. Art. 18a Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali 1 Se vengono raccolti dati personali, gli organi federali hanno l obbligo di informarne la persona interessata; questo obbligo sussiste anche laddove i dati siano raccolti presso terzi. 2 Alla persona interessata vanno comunicate almeno le seguenti informazioni: a. l identità del detentore della collezione di dati; b. le finalità del trattamento dei dati; 5

Recepimento della decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati c. le categorie di destinatari dei dati, se è prevista una comunicazione di dati; d. il diritto d accesso di cui all articolo 8; e. le conseguenze del suo rifiuto di fornire i dati personali richiesti. 3 Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi al momento della registrazione dei dati o, se i dati non sono registrati, al momento della loro prima comunicazione a terzi. 4 L obbligo di informare degli organi federali decade se la persona interessata era già stata informata o, nei casi di cui al capoverso 3, se: a. la registrazione o la comunicazione dei dati è esplicitamente prevista dalla legge; oppure b. l informazione non sia possibile o esiga mezzi sproporzionati. 5 Se l obbligo di informare pregiudica la competitività di un organo federale, il Consiglio federale può limitare tale obbligo alle raccolte di dati degni di particolare protezione e di profili della personalità. Art. 18b Restrizione dell obbligo di informare 1 Gli organi federali possono rifiutare, limitare o differire l informazione facendo valere gli stessi motivi di cui all articolo 9 capoversi 1 e 2. 2 Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, gli organi federali sono tenuti a rispettare l obbligo di informare, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati. Art. 21 cpv. 2 lett. b 2 Gli organi federali distruggono i dati personali che l Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico, tranne quando tali dati: b. devono essere conservati a titolo di prova, per misura di sicurezza o per salvaguardare un interesse degno di protezione della persona interessata. Art. 26 Nomina e statuto 1 L Incaricato è nominato dal Consiglio federale per un quadriennio. La sua nomina sottostà all approvazione dell Assemblea federale. 2 Il rapporto di lavoro dell Incaricato è retto dalla legge del 24 marzo 2000 11 sul personale federale, sempreché la presente legge non disponga altrimenti. 3 L Incaricato esercita la sua funzione in modo indipendente, senza ricevere istruzioni da alcuna autorità. È aggregato amministrativamente alla Cancelleria federale. 11 RS 172.220.1 6

Recepimento della decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati e-parl 19.03.2010 11:58 4 Dispone di una segreteria permanente e di un proprio preventivo. Assume il proprio personale. 5 All Incaricato non si applica il sistema di valutazione di cui all articolo 4 capoverso 3 della legge sul personale federale. Art. 26a Rinnovo e cessazione del mandato 1 Il mandato è tacitamente rinnovato di quattro anni, a meno che, al più tardi sei mesi prima della scadenza, il Consiglio federale decida di non rinnovarlo per motivi oggettivi sufficienti. 2 Con un preavviso di sei mesi, l Incaricato può chiedere al Consiglio federale la cessazione del mandato per la fine di ogni mese. 3 Il Consiglio federale può destituire l Incaricato prima della scadenza del suo mandato se: a. intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d ufficio; oppure b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio. Art. 26b Altra attività Il Consiglio federale può autorizzare l Incaricato a esercitare un altra attività, sempreché questa non pregiudichi la sua indipendenza e la sua reputazione. Art. 30 cpv. 1 1 L Incaricato fa rapporto all Assemblea federale periodicamente e secondo i bisogni. Trasmette contemporaneamente il rapporto al Consiglio federale. I rapporti periodici sono pubblicati. Art. 34 cpv. 1 1 Sono punite, a querela di parte, con la multa le persone private che: a. contravvengono agli obblighi previsti dagli articoli 8 10 e 14 fornendo intenzionalmente informazioni inesatte o incomplete; b. omettono intenzionalmente: 1. di informare la persona interessata conformemente all articolo 14 capoverso 1; oppure 2. di fornire alla persona interessata le informazioni previste dall articolo 14 capoverso 2. 7

Recepimento della decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati Art. 38a Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010 Il diritto anteriore è applicabile alla nomina e alla cessazione del mandato dell Incaricato fino alla fine della legislatura nel corso della quale entra in vigore la presente modifica. 4. Codice penale 12 Ingresso, primo comma visto l articolo 123 della Costituzione federale 13 ;... 1bis Cooperazione giudiziaria nell ambito degli accordi di associazione a Schengen: comunicazione di dati personali a. A uno Stato terzo o a un organo internazionale Art. 355f 1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen 14 (Stato Schengen) possono essere comunicati all autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se: a. la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una decisione in materia penale; b. il destinatario è competente per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una decisione in materia 12 RS 311.0 13 RS 101 14 Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono: a. l Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l Unione europea e la Comunità europea riguardante l associazione della Svizzera all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen (RS 0.362.31); b. l Accordo del 26 ottobre 2004 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS 0.362.1); c. l Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia sull attuazione, l applicazione e lo sviluppo dell acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32); d. l Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull attuazione, l applicazione e lo sviluppo delle parti dell acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS 0.362.33); e. il Protocollo del 28 febbraio 2008 tra la Confederazione Svizzera, l Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull adesione del Principato del Liechtenstein all Accordo tra la Confederazione Svizzera, l Unione europea e la Comunità europea riguardante l associazione della Confederazione Svizzera all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen (RS 0.362.11; non ancora entrato in vigore). 8

Recepimento della decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati e-parl 19.03.2010 11:58 b. A una persona fisica o giuridica penale; c. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e d. lo Stato terzo o l organo internazionale assicura un adeguata protezione dei dati. 2 In deroga al capoverso 1 lettera c, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se: a. il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e b. la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen. 3 L autorità competente informa senza indugio lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali delle comunicazioni effettuate in virtù del capoverso 2. 4 In deroga al capoverso 1 lettera d, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se: a. la comunicazione è necessaria per tutelare interessi preponderanti degni di protezione della persona interessata o di terzi; b. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante; o c. garanzie sufficienti assicurano un adeguata protezione dei dati. Art. 355g 1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati in singoli casi a una persona fisica o giuridica in uno Stato Schengen se: a. la legislazione speciale o un trattato internazionale lo prevede; b. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; c. nessun interesse preponderante degno di protezione della persona interessata si oppone alla comunicazione; e d. la comunicazione è indispensabile: 1. all adempimento di un compito legale da parte della persona fisica o giuridica; 2. per prevenire, accertare o perseguire un reato oppure per eseguire una decisione in materia penale; 9

Recepimento della decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati 3. per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica; o 4. per prevenire una grave violazione dei diritti di terzi. 2 L autorità competente comunica i dati alla persona fisica o giuridica con il divieto esplicito di utilizzarli per scopi diversi da quelli stabiliti dall autorità. 5. Legge federale del 12 giugno 2009 15 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen Art. 2 cpv. 3 3 Il trattamento di informazioni ai sensi della presente legge è retto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni; sono fatti salvi gli articoli 6a 6c. Art. 6a Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali Se lo Stato Schengen che ha trasmesso o messo a disposizione i dati personali lo richiede esplicitamente, l autorità di perseguimento penale non informa la persona interessata. Art. 6b Comunicazione a uno Stato terzo o a un organo internazionale di dati personali provenienti da uno Stato Schengen 1 Le autorità di perseguimento penale possono comunicare i dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen all autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se: a. la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato; b. il destinatario è competente per prevenire, accertare o perseguire un reato; c. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e d. lo Stato terzo o l organo internazionale assicura un adeguata protezione dei dati. 2 In deroga al capoverso 1 lettera c, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se: a. il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e 15 RS 362.2 10

Recepimento della decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati e-parl 19.03.2010 11:58 b. la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen. 3 Le autorità di perseguimento penale informano senza indugio lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali delle comunicazioni effettuate in virtù del capoverso 2. 4 In deroga al capoverso 1 lettera d, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se: a. la comunicazione è necessaria per tutelare interessi preponderanti degni di protezione della persona interessata o di terzi; b. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante; o c. garanzie sufficienti assicurano un adeguata protezione dei dati. Art. 6c Comunicazione a una persona fisica o giuridica di dati provenienti da uno Stato Schengen 1 Le autorità di perseguimento penale possono comunicare in singoli casi a una persona fisica o giuridica in uno Stato Schengen i dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen se: a. la legislazione speciale o un trattato internazionale lo prevede; b. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; c. nessun interesse preponderante degno di protezione della persona interessata si oppone alla comunicazione; e d. la comunicazione è indispensabile: 1. all adempimento di un compito legale da parte della persona fisica o giuridica; 2. per prevenire, accertare o perseguire un reato; 3. per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica; o 4. per prevenire una grave violazione dei diritti di terzi. 2 L autorità competente comunica i dati alla persona fisica o giuridica con il divieto esplicito di utilizzarli per scopi diversi da quelli stabiliti dall autorità. 6. Legge del 20 giugno 1997 16 sulle armi Art. 11 cpv. 2 lett. e 16 RS 514.54 11

Recepimento della decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati 2 Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti: e. un indicazione sul trattamento di dati personali in relazione con il contratto secondo le disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati, se sono alienate armi da fuoco. Art. 32f Abrogato Art. 32g, primo periodo Il diritto d accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.... Art. 32h e 32i Abrogati 7. Legge del 3 ottobre 1951 17 sugli stupefacenti Ingresso, primo comma visti gli articoli 118 e 123 della Costituzione federale 18 ;... Art. 18b Abrogato Art. 18c, primo periodo Il diritto d accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.... Art. 18d e 18e Abrogati 17 RS 812.121 18 RS 101 12