REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO



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UNIONE COMUNI ALTO APPENNINO REGGIANO (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO Approvato dal Consiglio dell'unione in data 22/03/2003 con atto deliberativo n.13

INDICE ART. 1- ISTITUZIONE ART. 2-ATTRIBUZIONI ART. 3-MODALITA E PROCEDURE D INTERVENTO ART.4-INFORMAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO ART.5-REQUISITI PER LA NOMINA ED INCOMPATIBILITA ART 6-PROCEDURA PER LA NOMINA ART.7- NOMINA ART.8-DURATA IN CARICA ART.9-DECADENZA DALLA CARICA ART.10-REVOCA DALLA CARICA ART.11-RELAZIONE E PUBBLICITA DELLE ATTIVITA ART. 12-INDENNITA ART.13-SEDE,PERSONALE E STRUTTURE

ART. 1-ISTITUZIONE L Unione dei Comuni dell Alto Appennino Reggiano istituisce l Ufficio del difensore Civico, ai sensi delle disposizioni contenute negli Statuti dei Comuni aderenti. Il Difensore Civico svolge le proprie attribuzioni in autonomia e indipendenza. ART. 2- ATTRIBUZIONI Il difensore Civico tutela chiunque lo richieda con riferimento a provvedimenti, atti, atti, comportamenti, omissioni, ritardi di uffici o di servizi dei Comuni aderenti e degli enti, Istituzionali, Consorzi e aziende sottoposti al controllo e vigilanza dei medesimi, tali da poter pregiudicare il buon andamento e l imparzialità della pubblica Amministrazione. Il Difensore civico non puo intervenire per la tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro, ne su richiesta di Consiglieri Comunali per problematiche afferenti il corretto espletamento delle loro attivita istituzionali. ART. 3-MODALITA E PROCEDURE D INTERVENTO L interessato può richiedere l intervento del Difensore Civico qualora, dopo avere invitato gli uffici competenti a provvedere, non abbia ricevuto risposta decorsi trenta giorni. Nel caso la disfunzione lamentata sia un ritardo, il Difensore Civico chiede al responsabile del procedimento di esaminare

congiuntamente la questione entro un congruo termine. Successivamente, tenuto conto delle esigenze del servizio e sentito il parere di funzionario responsabile del medesimo, il Difensore Civico stabilisce il termine massimo per il perfezionamento della pratica. Trascorso il termine di cui al comma precedente, il Difensore Civico comunica all Amministrazione competente gli ulteriori ritardi verificatisi. Negli altri casi il Difensore Civico interviene presso il dirigente o il responsabile del procedimento, fissando un termine per ottenere risposta alla questione sollevata. Esaurito il confronto con gli uffici, il Difensore Civico esprime le proprie valutazioni e le trasmette a quanto interessati. Qualora il personale preposto agli uffici ostacoli, con atto od omissioni, lo svolgimento della sua funzione il Difensore Civico segnala tale comportamento agli organi competenti dell Amministrazione di appartenenza per gli opportuni provvedimenti anche di natura disciplinare. L intervento del Difensore Civico può in ogni caso essere attivato e comunque può essere esteso d ufficio a pratiche e procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l intervento è stato espressamente richiesto. Il Difensore Civico interviene anche su richiesta di associazioni, gruppi e comitati portatori di interessi diffusi.

Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d ufficio, egli è tenuto, tuttavia, al segreto delle notizie di cui sia venuto a conoscenza, nel rispetto delle leggi vigenti. ART.4-INFORMAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO Il Difensore Civico può chiedere copia degli atti, dei provvedimenti e tutte le notizie che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. ART. 5-REQUISITI PER LA NOMINA ED INCOMPATIBILITA Il Difensore Civico, deve essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in discipline giuridiche-amministrative ed avere una particolare esperienza in tali discipline. Il Difensore Civico deve possedere i requisiti di eleggibilità previsti dalla legge per la carica di consigliere comunale. L Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con: a)-qualsiasi attività di lavoro dipendente presso azienda, societa ed enti, pubblici o privati; b)-lo stato di membro del parlamento, amministratore o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale o di comunità montana; c)-le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente e societa dipendente o controllata dallo stato o altro ente pubblico, o che comunque vi abbia partecipazione nel capitale o nella gestione. Inoltre devono essere trascorsi almeno due anni dalla cessazione delle funzioni di cui ai punti b), c) del comma precedente.

ART. 6-PROCEDURA PER LA NOMINA Il Presidente dell Unione almeno 30 giorni prima della data della scadenza, o dalla data in cui di è verificata la vacanza o in caso di dimissioni dalla data di presentazione delle stesse, da preventivo avviso dell avvio della procedura per la nomina del Difensore Civico. L avviso è pubblicato all Albo Pretorio dei Comuni aderenti e comunicato alla Giunta dell Unione. L Avviso contiene: -l indicazione dei requisiti per la nomina a Difensore Civico; -l indicazione della data entro la quale gli interessati possono presentare la propria candidatura a Difensore Civico. Chiunque in possesso dei requisiti può presentare la propria candidatura all ufficio di Difensore Civico. Alla domanda di candidatura devono essere corredare: -Curriculum; -Dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina a consigliere comunale; -Le domande vengono vagliate dal Direttore dell Unione il quale predispone la lista dei candidati.

In sede di prima applicazione è possibile derogare all affissione dell avviso e nominare un Difensore Civico di fiducia per la durata massima di anni uno. ART. 7- NOMINA La nomina del difensore Civico è effettuata dalla Giunta dell Unione a maggioranza assoluta dei componenti. ART.8-DURATA IN CARICA Il Difensore Civico dura in carica un anno ed è rieleggibile. ART.9-DECADENZA DALLA CARICA Il Difensore Civico decade dalla carica in caso di perdita dei requisiti previsti per la sua eleggibilità. La decadenza è dichiarata dalla Giunta dell Unione con la medesima maggioranza prevista per la nomina. ART. 10-REVOCA DALLA CARICA La revoca dalla carica di Difensore Civico può essere predisposta per gravi violazioni delle norme dello statuto e della legge o per accertata inerzia. Il relativo provvedimento è adottato dalla Giunta dell Unione con voto favorevole della maggioranza dei componenti. ART. 11- RELAZIONI E PUBBLICITA DELLE ATTIVITA Il Difensore Civico invia annualmente al Presidente dell Unione ed ai componenti della Giunta dell Unione una relazione sull attività svolta, che potra essere sottoposta all esame del Consiglio Comunale di ogni Comune aderente.

ART. 12-INDENNITA Al Difensore Civico spettano una indennità di carica in misura massima pari a Euro 5.000,00 annui lordi, a fronte di un impegno di almeno 12 giornate annue, e il trattamento di missione previsto per il Sindaco qualora per i compiti del proprio ufficio debba recarsi fuori della propria sede dell Unione. ART. 13-SEDE, PERSONALE E STRUTTURA Il Difensore Civico svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dall Unione dell Alto Appennino Reggiano in Busana e nei locali di tutti i Comuni associati. L assegnazione del personale all Ufficio del Difensore Civico è stabilita dalla Giunta dell Unione su proposta del Segretario Direttore dell Unione sentito il difensore Civico. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore Civico. L arredamento, i mobili e le attrezzature dell ufficio del Difensore Civico sono stabilite dalla Giunta dell Unione su proposta del direttore dell Unione. Le spese di funzionamento dell ufficio del Difensore Civico sono definite dallo stesso ed effettuate secondo le norme e le procedure previste dal Regolamento dell Unione. CONVENZIONEGESTIONEDIFENSORECIVICO H:\Segreteria\Segr SG\Unione\Regolamenti\anno 2003\regolamento difensore civico.doc