OBBLIGAZIONI. VICENDE MODIFICATIVE ED ESTINTIVE
PREMESSA Istituzioni di Giustiniano, 3.13 pr. In punto di diritto, l obbligazione è un vincolo giuridico in forza del quale un soggetto, il creditore, ha il potere di pretendere da altri, il debitore, l esecuzione di una prestazione consistente in un dare, fare, non fare, praestare
PREMESSA 1. Soggetti 2. Oggetto 3. Adempimento 4. Fatti estintivi di carattere generale 5. Fatti modificativi: a. estintivi e modificativi; b. puramente modificativi
PREMESSA Soggetti: determinato, indeterminato, propter rem, unilaterale, plurilaterale Regola della plurilateralità: parziarietà Eccezioni: cumulo e solidarietà Oggetto: prestazione Determinata, determinabile; possibile; lecita; suscettibile di valutazione economica Obbligazione positiva e negativa, divisibile e indivisibile, di specie e di genere (res mediae aestimationis), facoltative (una res: canone) e alternative (duae res, una in solutione: schiavo o 100)
PREMESSA Imputazione di pagamento dello stesso genere scaduti nei confronti della medesima persona Spetta: debitore, creditore, criterio legale sussidiario Criterio legale: interessi, debiti più gravosi, debiti più antichi Diverso dal cd. scomputo parziale
FATTI MODIFICATIVI DELL OBBLIGAZIONE Si distingue, nel novero dei fatti modificativi, quelli 1. puramente modificativi da quelli 2. estintivi e modificativi I fatti 1. puramente modificativi determinano una modifica del rapporto obbligatorio, che continua a sussistere, non tra i soggetti originari: A.cessione del credito e B.cessione del debito. Difficoltà ad ammettere le due figure.
FATTI MODIFICATIVI DELL OBBLIGAZIONE 1.A. cessione del credito (pur. Modif.) L obligatio si riteneva non trasmissibile Via alternativa: procura in rem suam I creditore: cedente II creditore: cessionario (era nominato procurator dal primo, con dispensa dal rendiconto, e potere di agire in giudizio per la tutela del credito) Debitore ceduto Actio utilis a trasposizione di soggetto: intentio e condemnatio Actio iudicati: sempre cessionario
FATTI MODIFICATIVI DELL OBBLIGAZIONE Costruita progressivamente come una emptiovenditio: Pro soluto esistenza Pro solvendo esigibilità Lex Anastasia, a. 506, retratto litigioso: il cessionario non può pretendere più di quanto abbia pagato. Età postclassica Divieto di cessione: 1. di crediti litigiosi, 2. a persone di rango elevato; 3. al tutore dei crediti del creditore del pupillo
FATTI MODIFICATIVI DELL OBBLIGAZIONE 1.B. cessione del debito (pur. Modific.) L obligatio si riteneva non trasmissibile Via alternativa: procura in rem suam I debitore, originale, cedente II debitore, cessionario (assumeva così la stessa obbligazione che cedeva a carico del primo) Sopportava la condanna
FATTI MODIFICATIVI DELL OBBLIGAZIONE 2. Fatti estintivi e modificativi sono: a. novazione, b. delegazione (negozio unilaterale di designazione del sostituto - iussum) A. la novazione: attiva, passiva, titolo Estinzione delle garanzie reali e personali Non esperibilità delle eccezioni derivanti dal primo rapporto se non è diversamente stabilito (mutuo+ stipulatio; termine iniziale e pegno)
FATTI ESTINTIVI DELLE OBBLIGAZIONI Cfr. cause estintive strettamente soggettive - morte - capitis deminutio - confusio
FATTI ESTINTIVI DELLE OBBLIGAZIONI Fatti di carattere generale, puramente estintivi dell obbligazione, a prescindere dall avvenuto, materiale, adempimento della prestazione. Essi sono 10: solutio per aes et libram, acceptilatio verbis, acceptilatio litteris, impossibilità sopravvenuta della prestazione, confusione, compensazione, pactum de non petendo, concorso di cause estintive, prescrizione estintiva, modi non solenni di remissione: transazione e consenso contrario.
FATTI ESTINTIVI DELLE OBBLIGAZIONI Solutio per aes et libram, acceptilatio verbis, acceptilatio litteris Si tratta di modi solenni di remissione del debito Rispettivamente relativi alla nexi datio, stipulatio, expensilatio
FATTI ESTINTIVI DELLE OBBLIGAZIONI Impossibilità sopravvenuta della prestazione La prestazione oggetto dell obbligazione è divenuta impossibile per fatto estraneo al debitore.
FATTI ESTINTIVI DELLE OBBLIGAZIONI Confusione: nemo obligatus sibi esse potest Compensazione: conguaglio tra obbligazioni reciproche, certe, scadute ed esigibili (exceptio compensationis) (salvo il pagamento del saldo: 1. giudizi di buona fede; 2. banchieri; 3. bonorum emptor dei beni del fallito che agisce contro i debitori del fallito: agere cum deductione; 4. actio de peculio)
FATTI ESTINTIVI DELLE OBBLIGAZIONI Pactum de non petendo: 1. in perpetuum (exceptio peremptoria) 2. ad tempus (exceptio dilatoria) Il creditore si impegnava nei confronti del debitore a non esigere più l adempimento dell obligazione ovvero a non esigerla medio tempore Perpetuatio obligationis Pactum quo minus solvatur (tipico successorio tra l erede necessario e i creditori)
FATTI ESTINTIVI DELLE OBBLIGAZIONI Prescrizione estintiva: 30 anni Interruzione (pagamento di una parte del debito o degli interessi) Sospensione