RELAZIONE TRIMESTRALE VISITE DI ASSISTENZA ANTINFORTUNISTICA

Documenti analoghi
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

Rischi connessi all uso di Macchine e Attrezzature di lavoro

Il datore di lavoro: obblighi di controllo, verifica e formazione

LE VERIFICHE DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO SECONDO IL D.LGS N. 81/2008 e ss.mm.

IL DECRETO CORRETTIVO DEL D.LGS N. 81/08. Titolo III Possibili futuri scenari nell uso delle macchine. Ing. Giuseppe Piegari Ministero del lavoro

Verifiche periodiche di attrezzature di lavoro ex art 71 co e allegato VII D.lgs 81/08. Decreto 11 aprile 2011

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE lavoratori autonomi-

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008. Modulo A

REGISTRO CONTROLLO ATTREZZATURE

RELAZIONE TRIMESTRALE 1 ottobre dicembre 2010 VISITE DI ASSISTENZA ANTINFORTUNISTICA

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO AI SENSI DEL D.M. 140/ ART. 5 DURATA: 15 ORE

LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO CON RIFERIMENTO ALLE VERIFICHE PERIODICHE (ART. 71 D.Lgs 81/08)

VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO COSE E PERSONE: REGIME DI CONTROLLO E CRITICITÀ

MACCHINE DA CANTIERE

Gli strumenti di controllo degli organi di vigilanza territoriale

SEMINARIO. LA SICUREZZA IN EDILIZIA I cantieri di costruzione/manutenzione e il Testo Unico. Titolo III del D.Lgs. 81/2008: attrezzature di lavoro

Apparecchi di sollevamento e verifiche periodiche: problematiche, novità, soluzioni

CONVEGNO. La sicurezza nel cantiere edile alla luce del D. Lgs 81/08. Il Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro. Luigi Monica

MACCHINA SI MACCHINA NO

Corso di aggiornamento RSPP aziende edili. Lezione: Ponteggi e lavori in quota

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

MOD.G ALLEGATO 2. Check list per il rischio caduta dall'alto. CPT Firenze Via Lorenzo Il Magnifico, Firenze - Tel. 055/ /

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

LE VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Formazione del personale

Manutenzione e Gestione delle Attrezzature da lavoro Unità Operativa Territoriale - Bergamo

ATTREZZATURE DI LAVORO E MACCHINE AGRICOLE PARTE 1

Modalità applicative del DM 11 aprile 2011

CHECK LIST PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE EDILE DITTA/E INDICE DATA VERIFICA CANTIERE DI COMMITTENTE/RESP. LAVORI COORDINATORE SICUREZZA

Buone prassi contro le cadute dall alto in edilizia: l esperienza delle grandi opere infrastrutturali

IL PONTEGGIO METALLICO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

E LA SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E DEGLI IMPIANTI

1. CADUTE DALL ALTO (MINIMO ETICO)

Parapetto a bordo scavo

Le attrezzature di lavoro devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie

Allegato n. 1 verbale n. 3

Decreto verifiche periodiche attrezzature

Il D.Lgs. 81/2008 il D.Lgs. 106/2009, la Norma CEI La Norma CEI EN E LA SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE PER EMODIALISI

CONVEGNO. La sicurezza nel cantiere edile alla luce del D.Lgs 106/09 di modifica al testo unico

ALLEGATO X Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

Pi.M.U.S. LA LEGGE Il D.Lgs. 81/2008 Pillole(tte)

E MAC CAMPAGNA SICUREZZA CAMPAGNA SICUREZZA. sicurezza in cantiere. edilizia >>>integrata APPLICATO AGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

OPERE PROVVISIONALI CADUTE DALL ALTO

Montaggio/smontaggio ponteggi

Fonte:

VERIFICHE SUL PONTEGGIO. primo impianto periodiche eccezionali

OMISSIS ARTICOLO 32. (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro).

Uso sicuro delle macchine alimentari

SCALE SEMPLICI PORTATILI All. XX ( D.Lgs.81/08 e s.m.i.)

Modulo Giurico Normativo : GRU A TORRE

D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

EXPOTRAINING 2014 Fiera Milano City, 1 ottobre 2014

AMBIENTE LAVORO 2014 Bologna Fiere, 23 ottobre 2014

Allegato XIX. Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi

REQUISITI COSTRUTTIVI E DI SICUREZZA DELLE SCAFFALATURE METALLICHE E DEI SOPPALCHI A cura del gruppo di lavoro ACAI Scaffalature Metalliche

SEMINARI : Linee di vita: normative, tecniche e procedure Quadro legislativo italiano (D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.)

DECRETO 11 aprile 2011

D. Lgs. 81 del

Decreto Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n Coordinato con il D.M. 2 Settembre 1968 e con il D.M. 6 Ottobre 1988, n.

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI

Descrizione del caso. Tipologia costruttiva. Contesto produttivo

SCALE A PIOLI D.Lgs. 81 / 2008 Art. 113, Allegato XX - Norma UNI EN 131 parte 1 e 2

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

UNI EN 294 UNI EN 811 Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile Supplemento Ordinario n.

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Allegato XIX - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi

IL CODICE CIVILE 11/06/2012 L APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. NEI CANTIERI EDILI: BUONE PRATICHE E CRITICITA

LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

VERIFICHE DI CONFORMITÀ PRELIMINARI AL MONTAGGIO DEL PONTEGGIO


ALLEGATO XIX VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI

AZIENDA U.S.L. RIMINI Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

ATS Città Metropolitana di Milano SC PSAL Ubaldo Minniti 13 aprile 2016

I carri raccogli frutta sul campo Esperienze di vigilanza

CIRCOLARE D INFORMAZIONE N SICUREZZA SUL LAVORO

LE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO SECONDO IL D.LGS 81/08 CENTRO CONGRESSI PAPA GIOVANNI XXIII - BG 19 FEBBRAIO 2016

ALLEGATO XIX VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI

1 - VERIFICHE DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO PRIMA DI OGNI MONTAGGIO

Controlli e sanzioni in materia di Prevenzione Incendi

Verifiche ed utilizzo in sicurezza dei carri raccogli frutta

Sicuri di rispettare tutte le norme esistenti?

Elementi di giudizio. Cadute dall alto. Lavoratori esposti al rischio di caduta da una altezza superiore a circa tre. Estesa carenza di protezioni

ART. 32 DEL DECRETO DEL FARE 69/ SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI LAVORO

Provincia di L Aquila Prevenzione e Sicurezza in Edilizia VERIFICHE DI CONFORMITÀ PRELIMINARI AL MONTAGGIO DEL PONTEGGIO

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI TITOLO IV ARGOMENTI

ATTREZZATURE DI LAVORO

Area Ambiente e Sicurezza

Gli strumenti operativi per la gestione della sicurezza nei cantieri ospedalieri, buone prassi per il SPP

Fattori di rischio maggiormente riscontrati in provincia di Agrigento in edilizia.

Dalla prevenzione oggettiva alla prevenzione soggettiva. La Comunicazione. e D.Lgs. 81/2008. La comunicazione nel Decreto Legislativo 81/2008

Fonte: ACAL Ass. Costruttori attrezzature lavoro scale e ponteggi a torre su ruote

La sorveglianza sanitaria: cosa dice la norma, cosa succede nella applicazione concreta.

Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del

CIRCOLARE N. Roma, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

I decreti attuativi di cui all art.71 del testo unico sulla sicurezza

Il datore di lavoro: obblighi di controllo, verifica e formazione

LABORATORIO REGIONALE DI APPROFONDIMENTO COSTRUZIONI. Linea Guida per l utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili

Transcript:

RELAZIONE TRIMESTRALE 1 aprile 2012-30 giugno 2012 ANNO 2011-2012 VISITE DI ASSISTENZA ANTINFORTUNISTICA svolte nei CANTIERI EDILI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA da parte dei TECNICI dell Ente CPT Comitato Paritetico Territoriale di Venezia e Provincia - Via Adige, 2 30174 Mestre - VENEZIA 1

Tabella A esplicativa della valutazione di sintesi adottata quale strumento di comparazione a determinazione della priorità di intervento dell Ente CPT B RISCHIO BASSO Sintesi degli aspetti in valutazione: ATTIVITA IN CORSO: ATTIVITA DI FASE: ATTIVITA GESTIONALE: assenza di inadempienze riscontrabili nessuna azione correttiva proposta. assenza di inadempienze riscontrabili nessuna azione correttiva proposta. conformità e completezza degli aspetti documentali e coerenza per la fase di lavoro e le attività in corso. Mo RISCHIO MODERATO Sintesi degli aspetti in valutazione: ATTIVITA IN CORSO: ATTIVITA DI FASE: Assenza di inadempienze riscontrabili nessuna azione correttiva proposta; puntuale inadempienza o inadempienze che possano comportare un accadimento. L azione correttiva per il ripristino delle condizioni di adempienza sia tecnicamente possibile in tempi rapidi. ATTIVITA GESTIONALE: non conformità e/o incompletezza parziale degli aspetti documentali, coerenza per l attività in corso. Me RISCHIO MEDIO Sintesi degli aspetti in valutazione: ATTIVITA IN CORSO: Puntuale inadempienza o inadempienze che possano comportare un accadimento. L azione correttiva per il ripristino delle condizioni di adempienza e sicurezza sia tecnicamente possibile in tempi rapidi; ATTIVITA DI FASE: puntuale inadempienza o inadempienze che possano comportare un accadimento. L azione correttiva per il ripristino delle condizioni di adempienza sia tecnicamente possibile in tempi rapidi. ATTIVITA GESTIONALE: mancata formazione ed informazione degli addetti, non conformità e/o mancanza parziale degli aspetti documentali e/o incoerenza per la fase di lavoro e le attività in atto. A RISCHIO ALTO Sintesi degli aspetti in valutazione: ATTIVITA IN CORSO: Diffuse inadempienze riscontrate o singola inadempienza che possono comportare un accadimento imminente. L azione correttiva per il ripristino delle condizioni di sicurezza e di adempienza non è possibile tecnicamente in tempi rapidi; ATTIVITA DI FASE: diffuse inadempienze riscontrate che possono comportare un accadimento. L azione correttiva per il ripristino delle condizioni di sicurezza e di adempienza non è possibile tecnicamente in tempi rapidi. ATTIVITA GESTIONALE: mancata formazione ed informazione degli addetti, non conformità e/o mancanza complessiva degli aspetti documentali e/o incoerenza per la fase di lavoro e le attività in atto. Comitato Paritetico Territoriale di Venezia e Provincia - Via Adige, 2 30174 Mestre - VENEZIA 2

Gli interventi sul territorio provinciale del terzo trimestre 2011-2012 si sono espletati con n. 129 accessi ad unità produttive con la distribuzione riportata nella tabella seguente: Comprensorio n accessi 3 trimestre 2011-2012 % su 3 trimestre 2011 n accessi in avanzamento periodo 2011-2012 Previsione 2011-2012 programmazione n cantieri per Comprensorio Previsione 2011-2012 % programmazione per comprensorio e sul complessivo in avanzamento su periodo 2010 2011. 1 PORTOGRUARO 3 2,33% 55 70 78,57% 2 SAN DONA DI PIAVE 32 24,81% 119 140 85,00% 3 MIRANO 27 20,93% 69 70 98,57% 4 DOLO 19 14,73% 55 70 78,57% 5 VENEZIA 8 6,20% 12 30 40,00% 6 MESTRE 34 26,36% 85 100 85,00% 7 CHIOGGIA 6 4,65% 11 20 55,00% 129 100,00% 406 500 81,20% Gli accessi effettuati nei n. 129 sopralluoghi hanno interessato complessivamente n. 102 aziende appaltatrici/esecutrici. Comitato Paritetico Territoriale di Venezia e Provincia - Via Adige, 2 30174 Mestre - VENEZIA 3

Tipi di intervento Dei 129 interventi effettuati: 77 sono stati gli interventi di primo accesso. Degli interventi di primo accesso n. 2 sono stati effettuati su richiesta e n.2 su segnalazione, n.2 interventi sono risultati non giudicabili. Le risultanze delle valutazioni sui parametri di sintesi sono riportate nella Tabella 1. Si riscontra un evidenza positiva o sostanzialmente positiva nel 61% ~ dei cantieri visitati in primo accesso (cantieri definiti a rischio Basso e/o a Moderato) ed un evidenza negativa nel 39% ~ dei casi (cantieri definiti a rischio Medio e Alto). Si evidenzia complessivamente una diminuzione in termini percentuali dei cantieri con esito negativo (cantieri definiti a rischio Medio e Alto) rispetto il 2 trimestre del periodo 2011-2012, pari ad un 12.00% ~. TABELLA 1 Valutazione di sintesi in 1 accesso Valutazione di Sintesi Valore assoluto Valore percentuale B 10 13,33% Mo 36 48,00% Me 14 18,67% A 15 20,00% 20 sono stati gli interventi di accesso periodico in avanzamento delle lavorazioni. Degli interventi di accesso periodico n. 3 sono stati effettuati su richiesta. Le risultanze delle valutazioni sui parametri di sintesi sono riportate nella Tabella 2. Si riscontra un aumento in termini percentuali dei cantieri con esito negativo (cantieri definiti a rischio Medio e Alto) rispetto il 2 trimestre del periodo 2011-2012 e pari ad un 27.00% ~ con un aumento in termini assoluti di cinque cantieri la cui risultante di visita ha evidenziato la necessità di un ulteriori interventi correttivi. TABELLA 2 Valutazione di sintesi in accesso periodico Valutazione di Sintesi Valore assoluto Valore percentuale B 3 15,00% Mo 9 45,00% Me 3 15,00% A 5 25,00% 26 sono stati gli interventi di secondo accesso a seguito di inadempienze importanti in evidenza durante il primo accesso e/o accesso periodico. Le risultanze delle valutazioni sui parametri di sintesi sono riportate nella Tabella 3. Negli interventi di secondo accesso si è riscontrata una risposta positiva con la risoluzione delle inadempienze importanti nel 61% ~ dei casi ed un 39% ~ di esiti negativi con il perdurare delle inadempienze o con risoluzioni non ancora soddisfacenti ed individuati nei comprensori di: 2. S. Donà di Piave con n 4 unità 3. Mirano con n 4 unità 4. Dolo con n 1 unità 6. Mestre con n 1 unità Si evidenzia un aumento del 10% dei cantieri con esito negativo per il perdurare delle inadempienze o con risoluzioni non ancora soddisfacenti rispetto il 2 trimestre del periodo 2011-2012 TABELLA 3 Valutazione di sintesi in 2 accesso Valutazione di Sintesi Valore assoluto Valore percentuale B 3 11,54% Mo 13 50,00% Me 5 19,23% A 5 19,23% 6 sono stati gli interventi di terzo accesso a seguito del perdurare di inadempienze importanti riscontrate in secondo accesso ed evidenziate durante il primo accesso e/o accesso periodico. Le risultanze delle valutazioni sui parametri di sintesi sono riportate Comitato Paritetico Territoriale di Venezia e Provincia - Via Adige, 2 30174 Mestre - VENEZIA 4

nella Tabella 4. Negli interventi di terzo accesso, si riscontra una risposta positiva con la risoluzione delle inadempienze importanti nell 67% ~ dei casi, sostanzialmente invariata rispetto il 2 trimestre del periodo 2011-2012. TABELLA 4 Valutazione di sintesi in 3 accesso Valutazione di Sintesi Valore assoluto Valore percentuale B 0 0,00% Mo 4 66,67% Me 2 33,33% A 0 0,00% Nell 83% dei cantieri visitati in primo accesso e in accesso periodico è stata comunque riscontrata almeno un inadempienza. Le risultanze in valore assoluto sono riportate nel grafico seguente: Si evidenzia una riduzione percentuale pari a 3% dei cantieri con almeno un inadempienza riscontrata rispetto il 2 trimestre del periodo 2011-2012. Comitato Paritetico Territoriale di Venezia e Provincia - Via Adige, 2 30174 Mestre - VENEZIA 5

Tipi di inadempienza Le inadempienze riscontrate durante gli interventi (di primo accesso, di accesso periodico, di secondo e terzo accesso) sono riportati nei grafici successivi, gli elementi ricorrenti e significativi continuano ad essere sostanzialmente i pericoli di caduta dall alto e i pericoli collegati alla protezione dei posti di lavoro correlati agli articoli 71, 112, 114, 122, 126, 129, 134, 138, 146 del D.lgs. 81/08 s.m.i. Si è riscontrata una media complessiva sulla totalità delle visite pari a 2,39 inadempienze con una media di inadempienze per unità cantiere pari a 3,41; sostanzialmente invariata rispetto il 2 trimestre del periodo 2011-2012. Inadempienze Titolo IV D.lgs. 81/08 s.m.i. 3 trimestre 2011-2012 Altre inadempienze D.lgs. 81/08 s.m.i. 3 trimestre 2011-2012 Comitato Paritetico Territoriale di Venezia e Provincia - Via Adige, 2 30174 Mestre - VENEZIA 6

Inadempienze significative ricorrenti riferite al d.lgs. 81/08 s.m.i. Estratto Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente) 2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall impiego delle attrezzature stesse d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente) 3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell ALLEGATO VI. (Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 1.000 a 4.800 euro cfr allegato VI) (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente nota: limitatamente ai punti dell allegato VI, diversi da quelli sopra indicati per una più precisa identificazione delle fattispecie cfr allegato VI ) 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d uso e libretto di manutenzione; (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente nota: per una più precisa identificazione delle fattispecie si veda l allegato VI) 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all articolo 18, comma1, lettera z); b) siano curati la tenuta e l aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. 5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), punto 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. 6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell ergonomia. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente) 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguata; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente) 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente) 9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente) 10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l esecuzione dell ultimo controllo con esito positivo. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente) 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente) 12. Per l effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all ALLEGATO VII, nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Comitato Paritetico Territoriale di Venezia e Provincia - Via Adige, 2 30174 Mestre - VENEZIA 7

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all articolo 6, vengono apportate le modifiche all ALLEGATO VII relativamente all elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11. Articolo 112 - Idoneità delle opere provvisionali (arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente) 1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. 2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell ALLEGATO XIX. Articolo 114 - Protezione dei posti di lavoro 1.Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali. (arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente) 2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi. 3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune. Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisionali (arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente) 1. Nei lavori in quota devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell ALLEGATO XVIII. Articolo 126 - Parapetti (arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente) 1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione. Articolo 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio 1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20. (arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente) 2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante. 3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante. Articolo 134 - Documentazione 1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell Allegato XXII del presente Titolo. 2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo. Articolo 138 - Norme particolari 1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici. 2. E consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri. 3. E fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio. (con l arresto sino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro il lavoratore autonomo) 4. E fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti. (con l arresto sino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro il lavoratore autonomo) 5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe: a) alla disposizione di cui all articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato; b) alla disposizione di cui all articolo 126, comma 1, a condizione che l altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio; c) alla disposizione di cui all articolo 126, comma 1, a condizione che l altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio; Articolo 146 - Difesa delle aperture 1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio. 3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone. Comitato Paritetico Territoriale di Venezia e Provincia - Via Adige, 2 30174 Mestre - VENEZIA 8