ASSICURAZIONE PROFESSIONALE 2009-10



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ASSICURAZIONE PROFESSIONALE 2009-10 Il Consiglio Nazionale, al fine di favorire l accesso degli iscritti a una copertura assicurativa completa ed economica, ha stipulato dal 1999, con Reale Mutua Assicurazioni, polizze ad adesione facoltativa per la responsabilità civile professionale, la tutela legale e gli infortuni. In questi anni le polizze, sulla base delle esperienze man mano maturate, sono state continuamente aggiornate con ampliamento di massimali e di garanzie senza aumento di premio. Anche la prossima scadenza di polizza avrà l aumento del massimale per le affezioni da Epatite C (Hcv) portato a titolo gratuito a 25.000,00. Ricordiamo inoltre la polizza da Invalidità Permanente da Malattia (I.P.M), che garantisce un capitale di 10.000,00 in caso di malattia (non necessariamente derivante da cause professionali) che comporti effetti gravemente invalidanti tali da pregiudicare di fatto sia lo svolgimento dell attività professionale sia la vita di relazione. E importante precisare che sono ovviamente escluse le malattie gravi preesistenti alla stipula del contratto; siamo però riusciti a ottenere che tutti possano aderire anche senza la compilazione di un questionario sanitario preventivo sul proprio stato di salute, condizione, questa, sempre prevista per le polizze di Invalidità Permanente da Malattia. Sono pervenute al Consiglio richieste di chiarimenti relativamente ad alcune polizze stipulate da enti pubblici per la copertura della responsabilità professionale dei propri dipendenti. Facciamo rilevare che queste polizze solitamente non prevedono alcune garanzie che sono invece necessarie per il dipendente. Molto spesso, infatti, non è prevista l operatività della garanzia nel caso di colpa grave del dipendente, che ricordiamo dev essere obbligatoriamente assicurata individualmente. Viene così lasciata scoperta una componente importante del rischio che obbliga di fatto il singolo dipendente alla ricerca di una migliore copertura personale. In altri casi, invece, non sono compresi i danni patrimoniali cagionati all ente dallo stesso dipendente, oppure non vengono rimborsate le spese di difesa in un procedimento penale se non c è un danno a terzi, ecc. Le polizze stipulate dal Consiglio Nazionale con la Reale Mutua, invece, essendo state studiate nell esclusivo interesse degli iscritti all Ordine, prevedono tutte queste tutele. Pare opportuno specificare che il Consiglio Nazionale non ha alcun interesse diretto rispetto alla stipula delle polizze e ha un ruolo esclusivamente di tramite

tra gli iscritti e la società assicuratrice al fine di garantire condizioni di cui non sarebbe possibile usufruire in un rapporto singolo professionista/assicurazione. Si riportano di seguito alcune note esplicative per un approfondimento delle quali si rimanda agli articoli apparsi in precedenza sul notiziario e disponibili sul sito internet del Consiglio Nazionale alla pagina http://www.cnoas.it/documento.php?keytb=&id=102. LE POLIZZE La Polizza di Responsabilità Civile Professionale tiene indenne l Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese), per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, nonché per danni puramente pecuniari, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell esercizio dell attività di Assistente Sociale e Assistente Sociale Specialista regolarmente iscritti all albo ai sensi della legge n 84/93 e del DPR 328/2001. La validità di tale garanzia è subordinata al possesso da parte dell Assicurato delle abilitazioni professionali e degli altri requisiti richiesti dalla legge per l attività da questi svolta. L'attività professionale diviene ogni anno più complessa e specialistica, e anche i costi che possono derivare per il risarcimento di un danno crescono costantemente. Le ipotesi di responsabilità possono essere le più varie; è un dato di fatto che sempre più frequentemente viene riconosciuta la responsabilità civile del professionista in conseguenza di suoi errori od omissioni. Crescono anche, e fortemente, gli importi a suo carico per il risarcimento del danno provocato. L'assicurazione di Responsabilità Civile diventa quindi un "investimento importante per poter svolgere la propria professione con la dovuta tranquillità e non incorrere in spese di risarcimento spesso superiori alle proprie possibilità. La garanzia vale per i sinistri che si verifichino in Europa e opera per le richieste di risarcimento che siano pervenute all assistente sociale assicurato, e da questi denunciate alla Società di Assicurazione, nel periodo di validità dell assicurazione e che siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere nel medesimo periodo. In sintesi, il massimale complessivo per anno assicurativo è di 10.500.000 con i seguenti sottolimiti: 1. limite per sinistro, 2.600.000 2. limite per ogni persona che abbia subito lesioni personali, 260.000 3. limite per danneggiamenti a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone, 105.000 4. limiti per sinistri comportanti danni puramente pecuniari

- massimo risarcimento per anno assicurativo, 775.000 - massimo risarcimento per ogni singolo sinistro, 105.000 In caso di sinistro che comporti danni puramente pecuniari verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di 500 e un massimo di 2.500. Indispensabile integrazione alla polizza di Responsabilità Civile Professionale è l'assicurazione di Tutela Giudiziaria che copre le spese (fino al massimale previsto di 15.500 per sinistro con il limite di 2.600 per gli atti dolosi) relative a vertenze civili e a procedimenti penali; garantisce all'assicurato assistenza diretta e consulenza legale, fornita dalla Reale Mutua tramite l ARAG, la Compagnia specializzata leader in Italia che si avvale di un pool di avvocati in grado di assistere gli assicurati nelle diverse controversie. L assicurato ha comunque la possibilità di scegliere il legale di propria fiducia che verrà pagato dall ARAG. Nel caso in cui l'assicurato non conosca un avvocato, o la tipologia della vertenza richieda un legale fortemente specializzato, la Compagnia può segnalare il nominativo del legale più indicato sulla piazza di competenza. Anche se è banale dirlo, gli avvocati costano e più la consulenza è qualificata più i costi salgono. Assicurarsi con una polizza di Tutela Giudiziaria permette di avere l avvocato pagato e le spalle coperte da un organizzazione specializzata, capace di agire nella maniera più efficace, a partire già dalla fase stragiudiziale. Non bisogna dimenticare, inoltre, il servizio di consulenza che viene fornito anche nel caso in cui non sia necessario avviare una pratica presso un legale. Tante possono essere le occasioni in cui si può aver bisogno della copertura della polizza per difendere i propri diritti. Si pensi, per esempio, all eventualità di essere coinvolti in procedimenti (penali o civili) nell ordinario svolgimento della propria attività di assistente sociale operando non solo in una struttura pubblica, ma anche in una struttura privata. La polizza di Tutela Giudiziaria degli Assistenti Sociali prevede la copertura per i delitti colposi e per i delitti di natura dolosa (questi ultimi solo in caso di assoluzione o proscioglimento). Guardando la casistica relativa all operatività della polizza negli anni passati, si può osservare che tali procedimenti per la maggior parte sono stati di natura penale. Da una disamina dei casi assicurativi sino ad ora gestiti emergono come tipologie di reati dolosi maggiormente ricorrenti: - rifiuto di atti di ufficio; omissione - abuso di ufficio - mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

A questi si aggiungono altri casi meno frequenti, che sono però già accaduti ad assistenti sociali nello svolgimento delle proprie mansioni: - rivelazione ed utilizzo del segreto d ufficio - false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all autorità giudiziaria - abbandono di persone minori o incapaci - lesioni personali colpose. A integrazione del pacchetto sicurezza, Reale Mutua mette a disposizione la polizza Infortuni cumulativa che ha l obiettivo di tutelare l Assicurato per quegli infortuni che possono accadere nell esercizio della propria professione. Le coperture previste sono: - il caso morte prevede il pagamento del capitale assicurato di 50.000 a favore degli eredi legittimi; - il caso di invalidità permanente assicurato per 75.000 è dovuto solo se l invalidità si verifica entro due anni dal giorno dell infortunio; l indennizzo è calcolato applicando la percentuale di invalidità accertata diminuita della franchigia di 5 punti percentuali. Se però l invalidità accertata è maggiore del 25%, l indennizzo liquidato non terrà conto di alcuna franchigia che si annullerà. Nel caso in cui il grado di invalidità permanente sia maggiore del 65%, la Società Reale Mutua liquiderà un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato. Queste condizioni relative alle valutazioni del grado di invalidità permanente e alle franchigie applicate sono volte a tutelare i danni gravi e a penalizzare i piccoli danni che non pregiudicano la capacità lavorativa di ognuno di noi, riuscendo nel contempo a limitare i costi di polizza; - il caso rimborso spese di cura copre le spese sostenute nei limiti del massimale previsto di 5.000 in caso di ricovero o intervento chirurgico in day hospital, e di degenza sia in strutture pubbliche che private. Sono previsti inoltre i rimborsi anche per le spese relative a prestazioni sanitarie extra-ricovero, per accertamenti diagnostici, onorari dei medici, trattamenti riabilitativi, noleggio di apparecchiature terapeutiche e per cure e protesi dentarie. Le spese delle prestazioni extra-ricovero sono rimborsate nella misura dell 80%; il rimanente 20% con il minimo di 75 euro resta a carico del singolo assicurato; - il caso HIV e Epatite C (questa ultima solo da ottobre del 2004) risarcisce il rischio di contagio da virus Hiv e da Epatite C avvenuti durante lo svolgimento dell attività lavorativa. La Reale Mutua assicura l indennizzo previsto di 25.000 per l HIV e di 25.000 per l epatite solo se vengono rispettati gli obblighi che prevedono di dare avviso alla stessa entro tre giorni dal momento del presunto contagio, poiché entro sei giorni l assicurato deve sottoporsi a un primo test Hiv o epatite presso un centro specializzato indicato, allo scopo di determinare l assenza del virus; in questo caso, dopo 180 giorni, potrà sottoporsi a un secondo test che dovrà accertare l avvenuto contagio e consentirà alla Reale Mutua di procedere al conseguente risarcimento.

La garanzia opera anche per gli infortuni occorsi agli Assicurati in qualità di conducenti o trasportati di veicoli durante e in conseguenza della circolazione nonché per gli infortuni occorsi durante la riparazione del mezzo e le relative operazioni di controllo, rese necessarie per riprendere la marcia. L assicurazione vale a condizione che i veicoli siano guidati da persona in possesso della prescritta patente di abilitazione e degli altri requisiti previsti dalle vigenti Leggi. Nel caso di veicolo destinato al trasporto di cose, la garanzia è valida in quanto i trasportati si trovino all interno della cabina di guida. Tutti i casi previsti, ribadiamo, sono compresi solo per gli infortuni occorsi durante l attività professionale. MODALITA DI ADESIONE Le polizze scadono il 20 ottobre di ogni anno. Per aderire si deve versare il premio complessivo per un anno di 50,00 entro la data del 20 ottobre 2009: - sul c/c postale N 20997011 o, in alternativa, - sul c/c bancario IBAN IT89 J 03138 01000 000010019206 presso Banca Reale SpA entrambi intestati a: Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali via del Viminale, 43, 00184 ROMA, indicando chiaramente: - nome dell Assicurato (nel caso fosse diverso da chi effettua il versamento); - regione di appartenenza; - alla voce causale : premi assicurativi. A coloro che sono attualmente in copertura per l annualità 2008/2009 verrà inviato un modello di c/c postale prestampato, che preghiamo di usare per il pagamento. Si evidenzia che i pagamenti effettuati oltre la scadenza del 20 ottobre non possono essere accettati e verranno restituiti fatta eccezione per le nuove iscrizioni all albo professionale, successive al 20 ottobre. Per una disamina dettagliata delle polizze e delle garanzie prestate si rimanda al dossier presente sul sito alla pagina indicata in precedenza. DENUNCE DEI SINISTRI Fatta eccezione per i casi di contagio da virus HIV e HCV sulla polizza Infortuni, che devono seguire un iter particolare, per gli altri casi di sinistri o di avvenimenti dai quali possa scaturire un sinistro, è necessario che l assicurato

invii una lettera raccomandata alla Reale Mutua (se possibile anticipata via fax) e al Consiglio Nazionale, che contenga tutte le informazioni necessarie. E indispensabile allegare anche la copia della ricevuta del bonifico bancario o del bollettino di c/c postale, che dimostrino l avvenuto pagamento. Si riporta qui di seguito un fac-simile di denuncia: Raccomandata Spett.le Soc. Reale Mutua di Ass.ni Largo Chigi, 9 00187 ROMA e, p.c. Spett.le Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali Via del Viminale, 43 00184 Roma Oggetto: denuncia di sinistro su polizza R.C. TUTELA GIUDIZIARIA INFORTUNI I.P.M. Ordine Nazionale Assistenti Sociali Assicurato: Nome, Cognome, indirizzo, telefono, eventuale e-mail Descrizione dettagliata dell evento, con indicazione della data, dell ora, delle cause e delle circostanze che lo hanno determinato, della presenza di eventuali testimoni e di tutto ciò che può essere utile alla gestione del sinistro. Allegati obbligatori: - certificati medici e/o ospedalieri (in caso di infortunio) - documentazione ricevuta e/o inviata (richieste di risarcimento,avviso di garanzia, ecc.) - copia bonifico bancario o bollettino di c/c postale che dimostri l avvenuto pagamento luogo e data firma E auspicabile che quesiti, richieste e precisazioni in ordine alle polizze, vengano inviate direttamente via e-mail all indirizzo di posta elettronica: romatritone@agenzie.realemutua.it.