COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

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Spett.le Comune di Bardonecchia Piazza De Gasperi 1 10052 Bardonecchia (TO) COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO Scheda di offerta tecnica Premesso che la stazione appaltante si riserva la facoltà di assicurare in tutto o in parte i rischi sotto indicati, gli assicuratori dovranno indicare le eventuali varianti e/o precisazioni che intendono apportare al capitolato. È possibile allegare documenti. Con la sottoscrizione della presente scheda, gli assicuratori dichiarano di accettare il relativo capitolato fatte salve le varianti e le precisazioni riportate. L offerta dovrà essere formulata per la globalità del rischio, a pena di esclusione. Il/La sottoscritto/a... nato/a a... il... residente in... via... in qualità di... della Società... dichiara la disponibilità della predetta Società, per conto della quale agisce, ad assumere la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro alle seguenti condizioni. Il sottoscritto dichiara (barrare la casella interessata) di aver preso piena e integrale conoscenza del capitolato speciale d appalto relativo alla copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro e di accettarne tutte le condizioni; di aver preso piena e integrale conoscenza del capitolato speciale d appalto relativo alla copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro e di accettarne tutte le condizioni, salvo le varianti e le precisazioni sotto riportate (barrare a sinistra la casella interessata). SCHEDA DI OFFERTA TECNICA 1

1. Art. 03 - DURATA DEL CONTRATTO Proroga sino a 180 giorni: Ai sensi delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, si conviene che ( ) è in ogni caso facoltà del Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. 2. Art. 03 - DURATA DEL CONTRATTO Abrogazione del periodo: (...) Qualora siano previsti in polizza limiti di indennizzo annuali, franchigie e quant altro, gli stessi verranno ridotti in proporzione alla durata della proroga rispetto alla durata annuale, salvo diversi accordi fra le parti, intercorsi al momento della richiesta di proroga. 3. Art. 05 - MASSIMALI DI GARANZIA Art. 32 LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE Elevazione del massimale R.C.T.O. a 5.000.000,00 per sinistro, con il limite, in R.C.O., di 3.000.000,00 per persona lesa. + 12 punti La Società, sulla base delle presenti condizioni, presta l assicurazione fino alla concorrenza delle seguenti somme (massime): 5.000.000,00 per sinistro con il limite di 5.000.000,00 per ogni persona danneggiata per R.C.T. 2.000.000,00 per ogni persona danneggiata per R.C.O. In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O., l esposizione massima della Società non potrà superare l esposizione massima di 5.000.000,00. 4. Art. 08 - REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO Sostituzione dell articolo: La presente polizza non è soggetta a regolazione del premio. 5. Art. 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO Abrogazione dell inciso fino a quando ne ha interesse: La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale ( ). 6. Art. 25 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) Estensione delle malattie professionali a 24 mesi: ( ) L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 24 mesi dalla fine del periodo di assicurazione. 7. Art. 25 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) Estensione delle malattie professionali a 36 mesi: ( ) L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 36 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 36 mesi dalla fine del periodo di assicurazione. SCHEDA DI OFFERTA TECNICA 2

8. Art. 27 PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI 27.6) Installazione e/o manutenzione - Lavori in economia Elevazione del limite di 250.000,00 a 500.000,00: La garanzia comprende la responsabilità civile in capo all Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico. Questa garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad 500.000,00. 9. Art. 27 PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI 27.6) Installazione e/o manutenzione - Lavori in economia Abrogazione del limite di 250.000,00: La garanzia comprende la responsabilità civile in capo all Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico. 10. Art. 27 PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI 27.17) Spettacoli Manifestazioni Convegni Riunioni Fiere Vigilanza armata Cani da guardia Abrogazione dell inciso i danni derivanti dall uso di animali : La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivanti dall uso di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici; è però compresa la responsabilità civile derivante all assicurato per l esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non e della proprietà ed utilizzo di cani da guardia. 11. Art. 27 PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI 27.26) Acquedotti Rete fognaria Abrogazione dell inciso solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e condutture : La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato in qualità di proprietario e committente: di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata. della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua. Questa garanzia è prestata con l applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall apposita tabella. 12. Art. 28 - ESCLUSIONI Esclusione della lettera s) derivanti da violazioni dei doveri di pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori - ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze, o abusi sessuali e simili. + 1,5 punti + 2,5 punti + 3,5 punti SCHEDA DI OFFERTA TECNICA 3

13. Art. 30 FRANCHIGIA O SIR Abrogazione del periodo: L Assicurato si impegna a fornire, con cadenza trimestrale, un elenco dei sinistri in gestione diretta con indicazione delle seguenti specificità: data di accadimento del sinistro; data di notifica al Contraente; importo richiesto per i sinistri aperti; importo liquidato per i sinistri definiti. La Società potrà richiedere di avere accesso alla documentazione relativa ai predetti sinistri, in tutto o in parte, sia in maniera diretta, sia per tramite di propri fiduciari, l Assicurato si impegna a fornire la documentazione richiesta o, in alternativa, a consentirne la visione presso i propri uffici, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. 14. Art. 30 FRANCHIGIA O SIR Elevazione dei termini di mora a 60 giorni: ( ) Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società, richiesta che sarà corredata da documentazione atta a dimostrare l avvenuto pagamento dei danni. Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta. SCHEDA DI OFFERTA TECNICA 4

15. Art. 32 - LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno Elevazione del limite massimo di risarcimento a 250.000,00 per sinistro e per anno. 16. Art. 32 LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE Danni interruzione e sospensione di attività Elevazione del limite massimo di risarcimento a 250.000,00 per sinistro e per anno. 17. Art. 32 LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE Danni da incendio Elevazione del limite massimo di risarcimento a 500.000,00 per sinistro e per anno 18. Art. 32 LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE Danni da furto Abrogazione scoperto 10% 19. Art. 32 LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE Danni ai locali e alle cose di terzi trovantisi nell ambito dei lavori Abrogazione scoperto 10% 20. Art. 32 LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE Danni a cose in consegna e custodia Elevazione del limite massimo di risarcimento a 50.000,00 per sinistro e per anno 21. Art. 32 LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali Elevazione del sottolimite da 1.000.000,00 a 2.000.000,00 per sinistro e per anno 22. Art. 32 LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali Eliminazione del sottolimite di 1.000.000,00. La garanzia pertanto è prestata nell ambito del massimale di copertura R.C.T.O. 23. Art. 32 LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali Riduzione minimo a 5.000,00: + 3,5 punti EVENTUALI PRECISAZIONI (scoperto 20%) minimo 10.000,00. Il sottoscritto dichiara: - di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l offerta; - di aver preso piena e integrale conoscenza degli atti di gara e di accettarne tutte le condizioni; - che l offerta ha validità di 180 giorni dal termine di presentazione dell offerta; - di aver preso atto di quanto disposto dal d.lgs.196/2003 s.m.i. e di dare il proprio assenso al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi. SCHEDA DI OFFERTA TECNICA 5

Il sottoscritto inoltre dichiara che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita: a) solo dalla Società offerente b) nella forma della coassicurazione (art. 1911 Codice Civile), così ripartita: 1 Società delegataria Quota % 2 Società coassicuratrice Quota % 3 Società coassicuratrice Quota % c) in raggruppamento temporaneo d impresa così costituito 1 Società capogruppo Quota % 2 Società mandante Quota % 3 Società mandante Quota % Luogo e data: Firma (Società offerente / delegataria / capogruppo) Firma (Società mandanti) SCHEDA DI OFFERTA TECNICA 6