Il mio parere sull argomento.



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Transcript:

Un giovane Collega, iscritto al nostro Ordine Professionale, mi scrive segnalando una questione sorta sulle competenze professionali degli Ingegneri (Sez. A), iscritti in una delle sezioni (a, b, c), in relazione alle attività professionali sugli IMPIANTI ELETTRICI. La questione è stata sollevata dal Comune di Andria relativamente alle specifiche competenze degli Ingegneri iscritti all Ordine come Ingegnere Civile Ambientale Sezione A e come Ingegnere Industriale, circa la progettazione di impianti elettrici, come individuate nell art. 46 comma 1 lettere a) e b) del D.P.R. n. 328/2001 e se il limite di competenza possa essere stabilito in rapporto alle potenze impegnate. La problematica viene sollevata in quanto, in occasione di manifestazioni occasionali che si svolgono su aree pubbliche o nel Palasport, gli ingegneri iscritti come Ingegnere Civile e Ambientale Sezione A predispongono e certificano la conformità degli impianti elettrici realizzati per le dette manifestazioni: il Comune di Andria si chiede se tale documentazione possa essere ritenuta idonea ed accettata dall Ufficio, al fine del rilascio della relativa autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. Il mio parere sull argomento. PREMESSA: le Competenze Professionali dell Ingegnere secondo le Leggi vigenti. L attribuzione delle competenze professionali, sancita per ciascun settore e ciascuna sezione dell Albo degli ingegneri dal D.P.R. n. 328/2001 (Regolamento), viene preceduta da un inciso che, integrato da una ulteriore disposizione nelle norme finali e transitorie, statuisce la conservazione delle attribuzioni e delle riserve definite in capo alla professione dalla normativa vigente, non modificata dal regolamento citato. Difatti l art. 1, 2 comma del summenzionato D.P.R. dispone che: Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione ; con previsione analoga, relativamente alla specifica professione di ingegnere, il D.P.R. 328/2001 stabilisce che devono intendersi ugualmente valide le ( ) le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa Il regolamento di cui al D.P.R. n. 328/2001 incide - quindi - sull ambito oggettivo delle competenze degli ingegneri, ma queste ultime devono essere determinate sulla scorta di una disamina congiunta del contenuto del citato D.P.R. 328/2001 con quello delle residue fonti normative che incidono sulla materia, primo fra tutti il R.D. 23.10.1925, n. 2537. Il D.P.R. n. 328 del 2001 si innesta, preservandone gli effetti, su di un sistema di riparto normativo delle competenze già definito e che abbraccia buona parte delle competenze professionali degli 1

ingegneri ed in particolare, si può dire in misura esaustiva, quelle che afferiscono al settore della ingegneria civile ed ambientale. L attribuzione delle competenze in questo settore infatti può contare non soltanto su un dettagliato intervento normativo, ma anche su una puntuale interpretazione da parte della giurisprudenza. ------------------------- L art. 46 del D.P.R. n. 328/2001 individua le attività professionali di pertinenza degli ingegneri (specialistici e iunior) per ciascun settore di intervento, adducendo sostanzialmente un duplice criterio: l uno per così dire sostanziale che inquadra le tipologie delle attività professionali esercitabili, l altro, per così dire applicativo diretto invece a definire l ambito oggettivo alle quali le prime devono applicarsi. Le coordinate sostanziali per l inquadramento delle competenze degli ingegneri iscritti alla sezione A dell Albo sono: 1) la pianificazione; 2) la progettazione; 3) lo sviluppo; 4) la direzione dei lavori, la stima ed il collaudo; 5) la gestione; 6) la valutazione di impatto ambientale. Si tratta di attività comuni a tutti i settori dell ingegneria (civile e ambientale, industriale, dell informazione), eccezion fatta per la valutazione di impatto ambientale che, per sua stessa natura, non si applica al settore dell ingegneria dell informazione. Relativamente invece alle coordinate applicative il D.P.R. n. 328/2001 elenca, per ciascun settore, una serie di ambiti di operatività: - per il settore ingegneria civile e ambientale : 1) opere edili e strutture, infrastrutture territoriali e di trasporto; 2) opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione; 3) opere geotecniche; 4) sistemi e impianti civili e per l ambiente e il territorio; - per il settore ingegneria industriale : 1) macchine; 2) impianti industriali; 3) impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell energia; 2

4) sistemi e processi industriali e tecnologici; 5) apparati e strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico chirurgica; - per il settore ingegneria dell informazione : 1) impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione dei dati. Il 2 comma dell art. 46 del D.P.R. 328/2001 prevede un ulteriore criterio residuale di individuazione delle competenze precisando che: formano in particolare oggetto dell attività professionale degli iscritti alla Sezione A le attività.. che implicano l uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi. Si tratta, evidentemente, di un criterio residuale ed integrativo di quanto già elencato dal primo comma del predetto art. 46; con tale criterio generale il legislatore, consapevole della insufficienza dell elencazione puntuale e descrittiva operata con il primo comma dell art. 46, ha inteso coprire l intero ambito di operatività delle prestazioni degli ingegneri, ancorandolo ad un parametro qualitativo quale quello della innovazione delle metodologie adottate nel loro espletamento. L ambito delle competenze professionali degli ingegneri della sezione A così definito integra, specificandolo, quanto disposto dagli artt. 51 e 52 del Regio Decreto 23.10.1925, n. 2537 ed in particolare dal primo dei due articoli citati il quale testualmente prevede che: Sono di spettanza della professione d ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo. Il comma 2 dell art. 46 del D.P.R. 328/2001 infatti ribadisce quanto già affermato dal comma 2 dell art. 1 dello stesso D.P.R. 328/2001 ed ossia che sono fatte salve le attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione previste dalla normativa vigente. In buona sostanza l ambito delle competenze professionali degli ingegneri iscritti alla sezione A dell albo è individuato nel D.P.R. n. 328/2001 dall intersecarsi di quattro criteri distinti: 1) un primo criterio a carattere descrittivo volto ad indicare dettagliatamente le specifiche attività professionali, distinte per settori (art. 46, comma 1, lettere a, b, c, D.P.R. 328/2001); 2) un secondo criterio, integrativo del primo ma a carattere generale residuale, che demanda all ingegnere specialistico tutte le attività per le quali sia richiesto l impiego di metodologie innovative e/o sperimentali; 3

3) un terzo criterio, che assegna agli ingegneri della sezione A tutte le competenze attribuite agli ingegneri iuniores, come individuate nell art. 46, 3 comma, del D.P.R. n. 328/2001; 4) un quarto criterio, volto a colmare le inevitabili lacune degli altri criteri, che fa salve le competenze fissate dalle vigenti disposizioni di legge (preesistenti al D.P.R. 328/2001) in favore degli ingegneri. Per quanto attiene le attività espressamente e dettagliatamente indicate dalle lettere a, b e c del 1 comma dell art. 46 del D.P.R. 328/2001, va evidenziato che esse sono attribuite agli ingegneri della sezione A non necessariamente in via esclusiva. In tal senso depone l art. 9 del medesimo D.P.R. n. 328/2001 che prevede: L elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente. Come detto, sono poi di spettanza degli ingegneri della sezione A tutte le attività professionali (ripartite tra i tre settori dell ingegneria civile e ambientale, industriale e dell informazione) le quali, pur non espressamente contemplate nel predetto 1 comma, dell art. 46, implichino l uso di metodologie innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi. Il dettato normativo attribuisce dunque alla competenza degli ingegneri, nell ambito del proprio specifico settore, tutte le attività che abbiano un profilo di innovazione ed in particolare quelle attinenti la progettazione, la direzione dei lavori, la stima ed il collaudo di strutture e sistemi... Il profilo di innovazione, contemplato con previsione più o meno analoga anche per altre professioni, concreta di fatto un criterio generale e residuale di individuazione delle competenze chiamato ad operare nel caso in cui il criterio descrittivo contemplato dalle norme del D.P.R. 328/2001 si riveli inadeguato a definire i relativi ambiti di competenza. D altra parte, come precisato dal Consiglio di Stato nella disamina dello schema di regolamento, l indicazione delle competenze, sì come delineata dal regolamento, (oltre che sembrare suscettibile di creare confusione ) riveste carattere esemplificativo.. Per quel che attiene specificatamente agli impianti elettrici, è stato precisato che la Legge n. 46/90..non ha inteso modificare o precisare le rispettive competenze, che vanno, quindi, desunte dagli ordinamenti professionali. 4

In particolare, ai sensi dell art. 51 R.D. n. 2537/1925, non è contestabile che rientrino appieno nelle capacità professionali degli ingegneri la progettazione e la verifica degli impianti di cui alla Legge n. 46, del 1990 caratterizzati dall impiego di elevate conoscenze nel campo delle scienze fisiche, il ricorso alle quali è indispensabile per la soluzione dei complessi problemi che comportano le tipologie dei manufatti in questione. Conoscenze che debbono possedere quel carattere di specificità ed approfondimento reso necessario anche dalla pericolosità delle opere da realizzare e verificare. Si è, inoltre, evidenziato come rientrino nell ambito delle competenze professionali degli ingegneri tutte le applicazioni della fisica - in quanto tali non automaticamente riconducibili alla generica nozione di opere civili - in quanto basate sull utilizzazione dell energia elettrica ovvero della termologia, della termodinamica, della meccanica dei corpi e dei fluidi, della fisica delle onde, dell elettromagnetismo ecc., cioè del complesso dei fenomeni - suscettibili di analisi sempre più sofisticate in relazione allo stato di progressione della ricerca pura ed applicata - che costituiscono l oggetto della fisica teorica, sperimentale e tecnica. PRIME CONCLUSIONI Uno dei criteri fondamentali al quale fare riferimento nell interpretazione del quadro normativo relativo al riparto delle competenze degli ingegneri è, infatti, quello della concordanza fra il percorso formativo compiuto dal professionista e la particolare complessità e/o specialità della prestazione attribuita; viene infatti sancito che debba sussistere cioè una diretta proporzionalità fra la complessità dell attività riservata ed il patrimonio di conoscenze e competenze del professionista chiamato ad espletarla. La definizione dell ambito delle competenze professionali degli ingegneri è stata innovata attraverso disposizioni normative che hanno ad oggetto da un lato la riforma universitaria e la determinazione delle classi delle lauree specialistiche, dall altro le modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l ammissione all esame di Stato e delle relative prove per l esercizio di talune professioni. Obiettivo dichiarato di quest ultimo provvedimento normativo è quello di determinare la coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con i nuovi percorsi formativi delineati dalla normativa sopra menzionata, nella consapevolezza che questi ultimi forniscono una preparazione differente dai previgenti corsi laurea. Il D.P.R. n. 328/2001 statuisce inoltre che Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo e che ove previsto dalle disposizioni di cui al Titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo. 5

Con riferimento specifico alla professione di ingegnere, il regolamento - sulla scorta dei principi e degli obiettivi di cui sopra - ha provveduto a riorganizzare il relativo Albo, l esame di abilitazione nonché - seppur non senza contraddizioni ed omissioni - l attribuzione delle rispettive competenze professionali. Nell albo professionale degli ingegneri vengono istituite due sezioni (A e B) ciascuna delle quali ripartita nei settori: a) civile e ambientale; b) industriale; c) dell informazione. L iscrizione alla sezione A conferisce il titolo di ingegnere (declinato nel rispettivo settore di specializzazione ed ossia ingegnere civile e ambientale, ingegnere industriale, ingegnere dell informazione), mentre quella alla sezione B conferisce il titolo professionale di ingegnere iunior (anch esso declinato nel rispettivo settore di specializzazione ed ossia ingegnere civile e ambientale iunior, ingegnere industriale iunior, ingegnere dell informazione iunior). L accesso alle sezioni A e B è condizionato al superamento di un esame di Stato per l ammissione al quale è richiesto il possesso della laurea specialistica (quinquennale) ovvero della laurea (triennale) specialistica. In particolare è possibile la partecipazione all esame di abilitazione per l accesso alla sezione A qualora il candidato sia in possesso di una laurea specialistica riconducibile ad una delle seguenti classi: a) per il settore civile ed ambientale: 1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile; 2) classe 28/S - Ingegneria civile; 3) classe 38/S - Ingegneria per l ambiente e per il territorio; b) per il settore industriale: 1) classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica; 2) classe 26/S - Ingegneria biomedica; 3) classe 27/S - Ingegneria chimica; 4) classe 29/S - Ingegneria dell automazione; 5) classe 31/S - Ingegneria elettrica; 6) classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare; 7) classe 34/S - Ingegneria gestionale; 8) classe 36/S - Ingegneria meccanica; 9) classe 37/S - Ingegneria navale; 10) classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali; c) per il settore dell informazione: 1) classe 23/S - Informatica; 2) classe 26/S - Ingegneria biomedica; 3) classe 29/S Ingegneria dell automazione; 4) classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni; 5) classe 32/S - Ingegneria elettronica; 6) classe 34/S - Ingegneria gestionale; 7) classe 35/S - Ingegneria informatica. Sulla scorta della nuova ripartizione in settori e sezioni, che dovrebbe essere coerente con i profili formativi dei corsi di laurea e laurea specialistica ad essi afferenti, sono state ridisegnati gli ambiti di competenza professionale di pertinenza di ciascun settore così come distinti nel D.P.R. 328/2001. 6

CONCLUSIONI Resta, tuttavia, vigente il dettato di Legge (artt. 51 e 52 del Regio Decreto 23.10.1925, n. 2537) ed in particolare il primo dei due articoli citati il quale testualmente prevede che: Sono di spettanza della professione d ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo... L attuale vigenza di queste prerogative di legge, esclusive dell ingegnere, consente di affermare che, qualunque percorso formativo sia stato organizzato per ciascuna delle numerose branche della scienza e della tecnica che, oggi, caratterizzano il settore dell ingegneria, esso non ha potuto alterarne i principi fondamentali e di base che, comuni a tutti i percorsi formativi, consentono all ingegnere di prestare la propria opera intellettuale secondo le spettanze sancite dall art. 51 del R.D. 2537/1925. Di conseguenza, l esame di Stato abilita all esercizio della professione come definita dallo stesso art. 51 su richiamato, fatta salva la possibilità per il candidato (oggi regolamentata quale obbligo) di specializzarsi in una delle tre sezioni del DPR 328/2001 per lo svolgimento di attività professionali.. che implicano l uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi Da ciò risulta di tutta evidenza che le ordinarie attività della professione di ingegnere possono essere svolte da tutti gli Ingegneri appartenenti alla Sezione A dell Albo Professionale, indipendentemente dal settore di appartenenza. Solo per attività professionali per cui è richiesta una particolare specializzazione, coerente sia con lo specifico percorso formativo seguito che con le caratteristiche dell esame di Stato sostenuto, non è concesso all ingegnere derogare dagli ambiti della Sezione dell Albo a cui appartiene. RISPOSTA AL QUESITO Per quanto qui su dedotto ed illustrato, in relazione alla su riportata questione, io sono del parere che sia consentito a tutti gli Ingegneri iscritti nella Sezione A, a qualunque Settore essi appartengano, di poter effettuare attività professionale e sottoscrivere atti relativi agli impianti elettrici menzionati nella questione posta, in quanto questi - per le loro intrinseche caratteristiche funzionali - pur implicando l uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella 7

progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi, tuttavia non richiedono una particolare specializzazione e rientrano fra le attività della professione di ingegnere previste dal R.D. 2537/1925. Non ha valenza discriminante la quantità di potenza elettrica impegnata. E solo il caso di accennare, infine e per pura completezza di informazione, al fatto che le attività professionali che, per le loro intrinseche caratteristiche funzionali, implicano l uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi escludono la possibilità di operare da parte di Ingegneri Iunior (Sez. B). PRECISAZIONE IMPORTANTE Tutte le considerazioni e le conclusioni contenute nel presente documento rappresentano solo ed esclusivamente l opinione mia personale sul tema proposto. Queste stesse considerazioni sono state da me presentata al Consiglio dell Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta Andria Trani, a seguito di specifico incarico ricevuto dal Consiglio stesso nella seduta del 16/05/2011. Il Consiglio, a tutt oggi, non si è ancora espresso sull argomento e, pertanto, le considerazioni che qui svolgo e le conclusioni a cui pervengo non possono essere considerate quale posizione ufficiale dell Ordine degli Ingegneri ma solo ed esclusivamente un idea mia personale della questione. Barletta, lì 07 Giugno 2011 Ing. Francesco Carpagnano, Consigliere dell Ordine degli Ingegneri BT Riferimenti bibliografici: Le competenze professionali degli ingegneri secondo il DPR 328/2001 - Rapporto Centro Studi Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Febbraio 2004. 8