Premessa CRITERI PER L'AMMISSIONE AGLI "ASSEGNI PER L'ASSISTENZA"



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Transcript:

REGOLAMENTO Criteri di valutazione per l'ammissione ai benefici economici in favore della popolazione anziana non autosufficiente previsti dalla L.R. 108/95.

Premessa La L.R. 108/95 al fine di promuovere interventi di prevenzione e per soddisfare gli straordinari bisogni della popolazione anziana non autosufficiente, prevede che i comuni eroghino l'assistenza domiciliare favorendone l'integrazione con i servizi sanitari domiciliari delle Aziende USL. La citata legge regionale prevede inoltre che l'assistenza domiciliare venga attuata, oltre che nella forma diretta, anche attraverso l'erogazione di "assegni di assistenza" da liquidare a soggetti che assicurino il mantenimento e la cura dell'anziano nel proprio domicilio. A tale proposto si formula i criteri sulle modalità e procedure di ammissione e gestione degli interventi, sia per la forma diretta che indiretta attraverso la liquidazione degli assegni assistenziali. CRITERI PER L'AMMISSIONE AGLI "ASSEGNI PER L'ASSISTENZA" Destinatari - Requisiti di ammissione 1 - Anziani ultrasessantacinquenni. 2 - in condizioni di non autosufficienza certificata dalla scheda di valutazione di cui alla delibera C.R. 214/91. 3 - in condizioni di bisogno di assistenza risultante dal piano terapeutico assistenziale. 4 - che abbiano parenti e affini, anche diversi dalle persone obbligate per legge, che assicurino il mantenimento e la cura dell'anziano non autosufficiente presso il proprio domicilio, impegnandosi, in particolare a: a) evitare lo stato di abbandono; b) curare l'igiene della persona, l'igiene degli indumenti e della biancheria; c) preparare i pasti e assicurarne la somministrazione; d) curare il mantenimento di idonee condizioni igienico sanitarie nonché la climatizzazione ed areazione degli ambienti di vita; e) seguire lo stato di salute per il rapporto con il medico di fiducia e per gli interventi sanitari prescritti dal medico stesso e per le prestazioni sanitarie domiciliari. f) favorire le occasioni di vita di relazione mediante significativi rapporti, graditi dalla persona, di ordine sociale, religioso, affettivo; g) aiutare la persona nell'espletamento e nella gestione delle normali attività quotidiane. Situazione familiare Non è necessario che la persona disponibile ad assicurare l'assistenza conviva con l'anziano non autosufficiente, purchè risulti di fatto che l'assistenza all'anziano venga garantita nelle modalità definite e sottoscritte nel piano terapeutico assistenziale, in modo da consentire la sua permanenza nel proprio domicilio.

Situazione economica Alla formazione del reddito concorrono: a) redditi dell'anziano compresi quelli aventi natura risarcitoria (pensione di guerra, rendite INAIL, pensioni privilegiate), conseguiti nell'anno solare precedente, considerati al netto delle ritenute fiscali come da Regolamento delle prestazioni assistenziali. b) redditi dei familiari conviventi (anagraficamente e/o di fatto). c) redditi dei figli e/o loro familiari non conviventi, al 30% del loro importo complessivo dell'imponibile netto: In caso di utente titolare dell'assegno di accompagnamento o indennità analoga, l'importo non si considera ai fini della determinazione del reddito complessivo, ma il contributo erogato è ridotto del 40% anche se l'indennità non viene ancora percepita pur essendone riconosciuto il diritto. Formazione della graduatoria Subordinatamente all'accertamento dell'esistenza dei requisiti di ammissione, di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) dei destinatari si procederà alla formazione della graduatoria dei beneficiari con le modalità di seguito indicate. A) sarà data priorità, nell'ordine, alle seguenti situazioni; - anziani ultrasessantacinquenni colpiti dal morbo di Alzheimer; - anziani ultrasessantacinquenni colpiti da cerebropatie invalidanti, con particolare riguardo agli esiti da ictus cerebrale; - anziani ultrasessantacinquenni affetti da demenze senili gravi o da pluripatologie invalidanti; - anziani ultrasessantacinquenni con gravi limitazioni della autonomia per lo svolgimento degli ordinari atti della vita quotidiana, secondo le risultanze della valutazione, della non autosufficienza di cui alla deliberazione C.R.T. n. 214/91. B) La graduatoria sarà formulata sulla base del reddito valutato secondo le indicazioni sopra richiamate. A parità di condizioni e/o situazioni di vita e di reddito sarà data la priorità alla maggiore anzianità del soggetto ed alla condizione di solitudine (riferita alla assenza o carenza di parenti o affini). E' tuttavia fatta salva, per i servizi che definiscono il piano individualizzato di intervento, la possibilità di valutare motivate situazioni di urgenza della prestazione, in riferimento alla gravità e particolarità del contesto socio-ambientale della persona L'importo dell'assegno di assistenza è stabilito in. 20.000 giornaliere e in.12.000 quale importo abbattuto del 40% in presenza di indennità di accompagnamento. Nell'ambito delle disponibilità specificatamente a ciò destinate saranno ammessi al beneficio gli utenti collocati nelle graduatorie formulate per ciascun Comune. La formazione delle graduatorie, suddivise per ambiti comunali di provenienza degli utenti, sarà redatta dal Servizio Sociale delle zone socio-sanitarie della USL 9.

Tempi di presentazione delle domande, durante ed importi degli assegni. Le domande per l'ottenimento del beneficio dovranno essere presentate presso le sedi distrettuali del servizio di Assistenza Sociale, redatte su appositi moduli, entro e non oltre il giorno 31 maggio 1996. Gli assegni di assistenza saranno erogati per il periodo di un anno a partire dall'1/6/1996 a favore degli utenti collocati nelle graduatorie formulate per ciascun Comune secondo gli ordini di proprietà stabiliti dal presente regolamento e fino alle disponibilità specificatamente assegnate dalla Regione Toscana per ciascun Comune. Verifiche. All'atto della domanda di ammissione al beneficio i dati conoscitivi possono essere acquisiti tramite autocertificazione. Prima di procedere all'erogazione del contributo, il beneficiario dovrà presentare la documentazione comprovante quanto dichiarato con l'autocertificazione. Durante l'erogazione del beneficio il Servizio Sociale distrettuale competente per territorio, effettuerà le dovute verifiche, con periodicità almeno semestrale, relativamente a quanto sottoscritto nel piano terapeutico assistenziale. Il beneficiario è tenuto altresì a comunicare tempestivamente al medesimo servizio Sociale distrettuale ogni variazione sopravvenuta sia in relazione alle condizioni economiche- personali e familiari- sia assistenziali che sanitarie dell'anziano. In particolare ogni tre mesi dovrà essere consegnato al Servizio Sociale distrettuale il certificato di esistenza in vita dell'anziano non autosufficiente. CRITERI PER L'AMMISSIONE ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE EROGATA IN FORMA DIRETTA Destinatari-Requisiti di ammissione 1 - Anziani ultrasessantacinquenni. 2 - In condizioni di non autosufficienza certificata dalla scheda di valutazione di cui alla delibera C.R. 214/91. 3 - In condizione di bisogno di assistenza risultante dal piano terapeutico assistenziale. Situazione economica Alla formazione del reddito concorrono: a) redditi dell'anziano compresi quelli aventi natura risarcitoria (pensione di guerra, rendite INAIL, pensioni privilegiate), conseguite nell'anno solare precedente, considerati al netto delle ritenute fiscali come da Regolamento delle prestazioni assistenziali. b) redditi dei familiari conviventi (anagraficamente e/o di fatto);

c) redditi dei figli e/o loro familiari non conviventi, al 30% del loro importo complessivo dell'imponibile netto; d) indennità di accompagnamento o indennità analoga, anche se non ancora percepita dall'anziano pur essendone riconosciuto il diritto. Modalità di ammissione ed erogazione de servizio. Le domande di ammissione per l'assistenza domiciliare diretta potranno essere inoltrate al servizio Sociale del distretto di residenza dell'anziano al momento della determinazione del bisogno. Le prestazioni assistenziali domiciliari saranno effettuate da persone dipendente o convenzionato, secondo tempi e modalità definite nel piano terapeutico assistenziale, predisposto dai servizi sociali e sanitari distrettuali. ************************* Regolamento approvato con delibera C.C. n. 28/96.