COMUNE DI BOSCO MARENGO



Documenti analoghi
Comune di San Polo dei Cavalieri

REGOLAMENTO PER ACCESSO AGLI ATTI, NOTIZIE E INFORMAZIONI DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

Comune di Bracciano. Regolamento per la pubblicazione di atti e documenti amministrativi sul sito Internet Istituzionale

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO PSICOLOGI ELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Regolamento comunale per la valorizzazione delle attivita agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.Co. (denominazione comunale)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

Comune di SOVERE Provincia di BERGAMO CRITERI. gestione ed aggiornamento Sito Web Istituzionale

COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

COMUNE DI VILLONGO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI ALL ALBO PRETORIO ON LINE

COMUNE DI MESSINA REGOLAMENTO PER L AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N.15 AL DOMICILIO DELLE PERSONE INFERME

C O M U N E D I CASTEL SANT ANGELO

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Regolamento sulla tenuta dell Albo aziendale telematico

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO DEI DIRITTI DI ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI ED AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

Città di Castiglione delle Stiviere

Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO SULL ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

REGOLAMENTO. PER L UTILIZZO DELLE SALE DI PERTINENZA COMUNALE (SALA Consiliare e SALA Cav. F.Fontana)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Regolamento GESTIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE

COMUNE DI MASSA DI SOMMA Provincia di Napoli PEC:

C O M U N E D I S E L V I N O

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SUL DIRITTO D ACCESSO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI

REGOLAMENTO ALBO ON LINE Allegato n. 4

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

COMUNE DI BONITO Provincia di Avellino

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO DI MERITO

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

ISTRUZIONI APPLICATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO E RILASCIO DEL LIBRETTO UMA

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona

REGOLAMENTO DEI DIRITTI DI ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI ED AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

CITTA DI BARLETTA Settore Servizi Istituzionali Servizi Demografici

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE

Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità.

Comune di LOMBRIASCO. Provincia di TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO

PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Regolamento Pubblicazione su Area Pubblicità Legale

Città di Lecce SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

COMUNE DI VILLACHIARA. Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PART TIME, DELLE INCOMPATIBILITA E DEI SERVIZI ISPETTIVI

ART.1 OGGETTO ART.2 PRINCIPI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTI VITA ECONOMICHE CONSUMATORI 10 aprile 2014, n. 62

COMUNE DI GRADARA Provincia di Pesaro e Urbino R E G O L A M E N T O. Stralcio al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NELL ALBO INFORMATICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CROTONE

Istituzione del marchio De.C.O. Denominazione Comunale di Origine. Regolamento.

Regolamento per l'organizzazione del servizio relativo alla tenuta dell'albo pretorio on line

Prefettura di Milano Ufficio territoriale del Governo

COMUNE DI INVERUNO Provincia di Milano

COMUNE DI ATRANI PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON - LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI

PROVA PRESELETTIVA SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA 3 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

DISCIPLINA DELL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN ATTUAZIONE AI PRINCIPI DI CUI AL REGOLAMENTO CAPO REGIONALE D.P.G.R N.

Istituzione del marchio De.C.O. Denominazione Comunale di Origine Regolamento.

COMUNE DI RAGALNA (Provincia di Catania) REGOLAMENTO PER LE VIDEORIPRESE E LE TRASMISSIONI DELLE SEDUTE PUBBLICHE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Regolamento sull accesso e visione degli atti e. sulla trasparenza amministrativa

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali

ISTITUZIONE DELLA De.Co (Denominazione Comunale)

REGOLAMENTO. PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.

IV DIPARTIMENTO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Comune di Oggiono Provincia di Lecco

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Comune di Avellino REGOLAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON-LINE

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI VOBARNO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

Transcript:

COMUNE DI BOSCO MARENGO PROVINCIA DI ALESSANDRIA REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 30.09.2010

Regolamento sul diritto di accesso dei Consiglieri comunali INDICE Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Diritto d informazione e di accesso agli atti amministrativi Art. 3 - Esercizio del diritto di accesso e oggetto dello stesso Art. 4 - Atti accessibili Art. 5 - Casi di esclusione e di differimento Art. 6 - Requisiti di ammissibilità della richiesta di accesso per l estrazione di copia Art. 7 - Il procedimento per l accesso alle informazioni e agli atti Art. 8 - Il diniego dell accesso Art. 9 - Orari Art. 10 - Gratuità dell accesso Art. 11 - Segreto d ufficio Art. 12 - Entrata in vigore...

Regolamento sul diritto di accesso dei Consiglieri comunali Art. 1 Oggetto del regolamento 1.Il presente regolamento, ai sensi della legge 267 / 2000 e degli art. 14 e 52 dello Statuto Comunale e degli art. 11 e 12 del Regolamento del Funzionamento del Consiglio Comunale, disciplina il diritto dei consiglieri comunali all informazione, all accesso ed alla copia degli atti e documenti utili all espletamento del mandato elettivo. Art. 2 Diritto d informazione e di accesso agli atti amministrativi 1. Ai Consiglieri comunali è riconosciuto, ai sensi dell art. 43 D.Lgs. n. 267/2000, un potere generale di verifica e di controllo dell attività del Comune; a tal fine hanno diritto di ottenere dai Responsabili dell Area di competenza e dai Responsabili delle aziende, società ed enti cui il Comune di Bosco Marengo partecipa, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all espletamento del proprio mandato. 2. Il consigliere comunale, nell esercitare il suo diritto di accesso: - deve comportarsi nel rispetto dei limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, evitando atteggiamenti eccessivamente gravosi per l organizzazione comunale e per la corretta funzionalità amministrativa dell ente civico; - non può abusare del diritto all informazione riconosciutogli dall ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute. E generale dovere della pubblica Amministrazione ispirare la propria attività al principio di economicità che incombe non solo sugli uffici tenuti a provvedere ma anche su soggetti che richiedono prestazioni amministrative i quali se appartenenti alla stessa Amministrazione sono tenuti, in un clima di leale cooperazione a modulare le proprie richieste in modo da contemperare i diversi interessi; Art. 3 Esercizio del diritto di accesso e oggetto dello stesso 1. Il diritto di accesso si esercita con modalità di cui ai seguenti articoli. 2. Per accesso si intende la possibilità di prendere conoscenza dei documenti amministrativi mediante visione e/o estrazione di copia dell atto in qualsiasi forma sia rappresentato il contenuto, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento comunale. 2. L accesso deve essere esercitato personalmente dai Consiglieri comunali e/o a mezzo di persona delegata, restando esclusa qualsiasi comunicazione via fax o e-mail a richiesta del Consigliere; 3. Il Consigliere non è tenuto a motivare la richiesta, né l Ente ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l esercizio del mandato. 4. Il diritto di accesso si esercita attraverso: - l acquisizione di notizie ed informazioni verbali ed in forma scritta; - la visione e l acquisizione di copie di atti e documenti. 5. Le notizie e le informazioni devono essere in possesso degli uffici. 6. Non sono consentite richieste generiche che riguardino intere aree di attività o intere materie poiché non coerenti con i compiti dei consiglieri che non riguarda il controllo specifico ma il controllo politico generale Art. 4 Atti accessibili 1. Tutti gli atti dell Amministrazione Comunale sono, ai sensi del Testo Unico degli Enti locali, pubblici.

2. I Consiglieri hanno in particolare diritto di accesso agli Atti formati, ai provvedimenti adottati e agli Atti preparatori, nonché agli Atti istruttori del procedimento, anche se non provenienti dall Amministrazione. 3. Per quanto riguarda i dati «riservati» il D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, all art. 59 ne consente l accesso nei limiti previsti dalla normativa vigente (per gli enti locali art. 43 del D.L.vo n. 267/2000) invece qualora l accesso riguarda dati «sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale», il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare è di rango almeno pari ai diritti dell interessato ovvero consiste in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (art. 60 D.L.vo n. 196/2003). Art. 5 Casi di esclusione e di differimento 1. L esercizio del diritto di accesso è escluso nei casi previsti da specifiche disposizioni di legge. 2. Il Responsabile di Area, con provvedimento motivato, ha la facoltà di differire l accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa costituire grave pregiudizio all azione che l Amministrazione intende assumere con particolare riferimento ad atti legali o tecnici afferenti liti in potenza o in atto, fermo restando comunque l obbligo di fissare il tempo del differimento, dandone notizia al richiedente. 3. La visione e l estrazione di copia dei documenti relativi a procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è consentita secondo quanto disposto dall art. 13 del D.Lgs.163/06. 4. I Consiglieri possono accedere ad atti e/o documenti che, in relazione alla loro provenienza e/o alla loro natura e/o al loro contenuto siano da considerarsi coperti da segreto o da riservatezza, previa acquisizione del nulla osta da parte dell organo competente (per es: Procura della Repubblica o Procura Regionale delle Corte dei Conti) da cui dipende la segretezza ovvero la natura riservata dell atto e/o del documento Art. 6 Requisiti di ammissibilità della richiesta di accesso per l estrazione di copia 1. La richiesta, in forma scritta, deve essere determinata e non generica e dovrà riportare l esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti richiesti, specificando l oggetto, se indicato, o, se sono ignoti gli estremi, l indicazione degli elementi che consentano di individuare univocamente l atto oggetto dell accesso. 2. La richiesta è inammissibile: - se formulata in modo generico o priva dei dati identificativi del documento oggetto dell accesso o priva degli elementi che consentano comunque di individuare l atto; - se concerne tutti gli atti adottati successivamente ad una determinata data; - se riguarda atti ancora da adottare; - se concerne intere categorie di atti. Art. 7 Il procedimento per l accesso alle informazioni e agli atti 1. La richiesta di informazioni viene fatta verbalmente e senza alcuna formalità dal Consigliere interessato al Funzionario responsabile dell Area in cui ricade il servizio cui attiene l informazione;. 2. Ugualmente informale è la richiesta di visione degli atti e documenti che deve essere fatta direttamente al Responsabile dell Area di competenza. il quale provvede a metterli a disposizione del richiedente, entro i cinque giorni lavorativi successivi, contemperando le proprie esigenze di servizio con quelle del Consigliere richiedente. 3. In caso di necessità, per la individuazione del Funzionario Responsabile ( Responsabile dell Area, cui attiene lo svolgimento del procedimento), il Consigliere può avvalersi del Segretario Comunale. 4. Qualora la consultazione non si concluda entro la giornata concordata, essa va reiterata nei giorni individuati dal Consigliere interessato, previo accordo con il Responsabile interessato. 5. Non è consentito al Consigliere apporre alcun segno sui documenti e atti avuti in visione. 6. La richiesta di rilascio di copie di atti, indirizzata al Responsabile competente, va formulata dai Consiglieri direttamente e personalmente, su apposito modulo fornito dagli uffici comunali.

7. Il Responsabile provvede nel minor tempo possibile e, comunque, entro dieci giorni dalla richiesta al rilascio della copia del documento; se la richiesta concerne più documenti o riguardi atti non immediatamente disponibili, il Responsabile provvederà al più tardi nei trenta giorni successivi. 8. Viene fissata deroga ai termini summenzionati, qualora la richiesta di accesso verta su delibere di Consiglio Comunale, su delibere di Giunta Comunale e su determina del Responsabile del Servizio, che sono in fase di stesura: in tal caso, non appena verrà pubblicato il provvedimento collegiale e/o individuale all Albo Pretorio Comunale, esso verrà recapitato al Consigliere Comunale richiedente. 9. Il Responsabile o Funzionario incaricato dallo stesso, consegnerà personalmente al Consigliere interessato le copie richieste.. 10. Il Consigliere all atto del ritiro delle copie sottoscriverà per ricevuta la domanda di accesso già presentata, che sarà custodita in apposito fascicolo dal Responsabile comunale. 11. Sulla documentazione consegnata al Consigliere dovrà essere apposto un timbro recante la seguente dicitura: la copia è rilasciata in carta libera, per finalità inerenti l esercizio del mandato, al Consigliere comunale, tenuto al segreto d ufficio nei casi previsti dalla legge e con espresso divieto di riproduzione e diffusione. 12. Per l accesso agli atti in visione per il Consiglio Comunale, si applicano le norme previste nello Statuto comunale e nel regolamento del Consiglio comunale. Art. 8 Il diniego dell accesso 1. Avverso gli atti con i quali i Funzionari responsabili dichiarano l inammissibilità della domanda di accesso o comunque evidenziano le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta, il Consigliere può proporre istanza di riesame al Segretario comunale, entro 15 dalla data di comunicazione, del diniego. Il Segretario si pronuncia sull istanza di riesame, in via definitiva, nei 15 giorni successivi. Art. 9 Orari 1. Il diritto di accesso, sia di visione che di estrazione di copia, viene esercitato secondo le regole sottoindicate: - la presentazione della richiesta deve avvenire nei giorni e negli orari di apertura al pubblico dell ufficio protocollo; - la visione degli atti, presso la Sala Consiliare o altra sala idonea, è consentita 2 (due) giorni alla settimana, individuati con provvedimento del Segretario comunale, che indicherà a tal fine apposite fasce orarie, al di fuori dell orario di apertura al pubblico degli uffici stessi; - la visione del protocollo è consentita non più di due volte al mese, onde evitare intralci agli uffici comunali, concordando le date e gli orari con l addetto al servizio; - il rilascio di copia avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all art.7 del presente Regolamento, anche in orario di apertura al pubblico. Art. 10 Gratuità dell accesso 1. I Consiglieri comunali hanno titolo ad ottenere copie di atti e documenti gratuitamente. Art. 11 Segreto d Ufficio 1. Il Consigliere relativamente alle notizie e informazioni acquisite con l esercizio del diritto di accesso, è tenuto al segreto di ufficio nelle ipotesi specificatamente determinate dalla Legge. Art. 12 Entrata in vigore

1.Il presente Regolamento entra in vigore dalla data dell avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione. 2. Il Sindaco dispone la massima diffusione ed informazione del presente regolamento a tutti gli uffici comunali ed il rilascio di copia ai Consiglieri comunali.