Università La Sapienza sede di Latina Facoltà di Economia Cattedra di RAGIONERIA a.a. 2013-2014 APPUNTI DI RAGIONERIA Dispensa n. 3: Immobilizzazioni immateriali Il presente materiale è di ausilio alla didattica frontale svolta in aula e viene utilizzato al solo scopo di favorire il proficuo apprendimento delle lezioni. Pertanto, non rappresenta materiale di studio autonomo e non sostituisce in alcun modo i contenuti trattati nelle lezioni, né quelli del libro di testo. 1
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Il Codice Civile include in tale classe (B-I) i seguenti elementi: 1. Costi di impianto e di ampliamento; 2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno; 4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5. Avviamento; 6. Immobilizzazioni in corso e acconti; 7. Altre. 2
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Il documento n. 24 dei principi contabili dell OIC Precisa che i tratti comuni a tale gruppo di elementi consistono nel: Assenza di tangibilità; Il sostenimento effettivo di costi (per la loro acquisizione o la loro produzione interna) e la capacità di identificare e misurare tali oneri; L utilità pluriennale. 3
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Il documento n. 24 dei principi contabili dell OIC Beni immateriali in senso proprio Oneri pluriennali Brevetti Diritti di utilizzazione delle opere di ingegno Marchi Concessioni Licenze Costi di impianto e di ampliamento Costi di ricerca Pubblicità Altri oneri pluriennali Rappresentano invece categorie autonome: Avviamento Costi per lo sviluppo non ancora ultimato degli elementi sopra descritti Acconti 4
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Art. 2426 del codice civile prevede forme di tutela prudenziale per: Costi di impianto e di ampliamento Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità Subordinazione della loro capitalizzazione al consenso del collegio sindacale Ammortamento in un tempo massimo di cinque anni; Possibilità di distribuire utili in presenza di valori non ancora ammortizzati solo se a copertura del costo residuo vi sono riserve di utili disponibili capienti. 5
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Art. 2426 del codice civile prevede forme di tutela prudenziale per: Avviamento Subordinazione della capitalizzazione al consenso del collegio sindacale Ammortamento in un tempo massimo di cinque anni (tuttavia è possibile ammortizzarlo in un periodo limitato di durata superiore) 6
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Il documento n. 24 dei principi contabili dell OIC Beni immateriali in senso proprio e Avviamento Oneri pluriennali Obbligo di iscrizione nell attivo se i requisiti dell utilità futura e della misurabilità sono soddisfatti Facoltà di iscrizione nell attivo anche se i requisiti dell utilità futura e della misurabilità sono soddisfatti 7
IL VALORE DI ISCRIZIONE (art. 2426 n. 1 del Codice Civile) Devono essere inizialmente registrate al costo sostenuto per la loro acquisizione Acquisto Produzione interna Costo d acquisto comprensivo di tutti gli oneri accessori. Tutti i costi diretti e la quota ragionevolmente imputabile di costi indiretti. 8
AMMORTAMENTO (art. 2426 n. 2 del Codice Civile) Le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo devono essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione L ammortamento prende inizio dal momento in cui l immobilizzazione è disponibile per l uso 9
AMMORTAMENTO I tre elementi da cui dipende il processo 1. Il valore da ammortizzare 2. La vita utile Quote costanti 3. Il criterio di ripartizione del valore Quote decrescenti La quota di ammortamento è riepilogata in Conto Economico nella voce B.10.a), mentre il fondo ammortamento accreditato in contropartita è inserito nello Stato patrimoniale a diretta rettifica delle Immobilizzazioni cui si riferisce. 10
LA RIVALUTAZIONE Conformemente al dettato civilistico, il documento OIC n. 24 consente la possibilità di compiere rivalutazioni solo se ciò è permesso da leggi speciali e nei limiti da queste stabiliti. In ogni caso le rivalutazioni non possono determinare ricavi da iscrivere a Conto Economico, ma possono solo comportare aumenti di riserve del netto (nella voce A.III Riserve di rivalutazione ) 11
IL VALORE RECUPERABILE COME LIMITE SUPERIORE I principi contabili nazionali sanciscono che il valore attribuito in bilancio alle immobilizzazioni immateriali non possa superare il valore recuperabile. Questo è definito dall OIC come il maggiore tra il valore netto di realizzo derivante da una eventuale vendita ed il suo valore d uso, determinato come il valore attuale dei flussi netti di cassa generati dall impiego del bene entro la combinazione produttiva 12
LA SVALUTAZIONE (art 2426 n.3 del Codice Civile) Le immobilizzazioni devono essere svalutate in caso di perdita durevole emergente alla data di chiusura dell esercizio. 13
LA SVALUTAZIONE Il documento n. 24 dei principi contabili dell OIC L accertamento sulla recuperabilità del bene deve essere fatto inizialmente, nel momento in cui il bene per la prima volta è iscritto in contabilità e poi ogni qualvolta certe condizioni di utilizzo del bene o addirittura l operatività stessa della società possa subire mutamenti di rilievo. 14
IL RIPRISTINO DI VALORE Se le cause che avevano determinato la svalutazione vengono meno, la svalutazione non può essere mantenuta Rivalutazione di ripristino 15
IL RIPRISTINO DI VALORE Il documento n. 24 dei principi contabili dell OIC La Rivalutazione di ripristino non può essere operata sugli oneri pluriennali e sull avviamento. 16
LE VOCI DEL BILANCIO RELATIVE ALLE SVALUTAZIONI E AI RIPRISTINI DI VALORE Nel Conto Economico: la svalutazione confluisce nella voce B.10.c) << altre svalutazioni delle immobilizzazioni>> Nello Stato Patrimoniale: la svalutazione si porta a diretta detrazione della voce a cui si riferisce. *** Nel Conto Economico: la rivalutazione per ripristino confluisce nella voce A.5 << altri ricavi>> Nello Stato Patrimoniale: la rivalutazione si porta a diretto incremento della voce a cui si riferisce. 17
IL CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA relativamente alle immobilizzazioni immateriali Art. 2427, numeri: 1) 2) 3) 3 bis) Art. 2426, num.: 6) 18