IPAB Attività di revisione. A cura di Giorgio Cavallari Consigliere Fondazione Centro Studi UNGDCEC

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IPAB Attività di revisione A cura di Giorgio Cavallari Consigliere Fondazione Centro Studi UNGDCEC

IPAB Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Istituite per garantire assistenza ai poveri, la loro istruzione e il miglioramento delle loro condizioni economiche. Case di riposo per anziani, strutture residenziali per portatori di handicap, asili nido, orfanotrofi e scuole materne. NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO Legge Crispi del 17 luglio 1890, n. 6972 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 24 Legge 8 novembre 2000, n. 328 D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 Legge Costituzionale 18 novembre 2001, n. 3

SITUAZIONE IPAB - REGIONE VENETO Dal 2001 la Regione Veneto ha discusso diversi Progetti di Legge di riforma delle IPAB senza arrivare ad approvarne uno. P.D.L.R. 257/2015 (ultimo progetto di Legge Regionale) Disposizioni per la trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona. Art. 8, Legge Regionale n. 43/2012 A partire dall esercizio 2014 per le IPAB venete è entrata in vigore la nuova contabilità di tipo economico-patrimoniale superando la vigente contabilità finanziaria.

LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO INTERNO DELLE IPAB IN VENETO Legge Regionale n. 21/2010: riorganizzazione attività ispettiva trasferendo la struttura regionale di controllo al Consiglio Regionale del Veneto. 2011: analisi su 20 IPAB. Gruppo di lavoro composto da: Direzione attività ispettiva e vigilanza settore socio-sanitario, dirigenza IRE di Venezia, componenti del Collegio dei Revisori di IPAB. 10 dicembre 2012: Direzione attività ispettiva e vigilanza settore sociosanitario del Consiglio Regionale del Veneto emana linee guida. Linee guida suddivise in due parti: una prima parte contiene indicazioni rivolte agli Organi di gestione; una seconda è indirizzata ai Collegi dei Revisori.

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE Legge Regionale n. 45 del 1 settembre 1993: prevede l istituzione dell Organo di revisione contabile nelle IPAB, disciplinandone le modalità di nomina e la composizione. COMPOSIZIONE I componenti del Collegio devono oggi essere scelti: uno (il Presidente) tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali; due tra gli iscritti all Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Nel caso di Revisore unico, la scelta dovrà essere effettuata tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

VERIFICHE Devono risultare da verbale redatto in forma collegiale. Verifiche individuali concordate con Presidente e successivo recepimento collegiale. In caso di riscontro di gravi irregolarità: segnalazione al Segretario/Direttore; comunicazione al Consiglio di Amministrazione; comunicazione alla Direzione regionale dei Servizi Sociali e alla Direzione ispettiva regionale; obbligo di segnalazione alle Autorità competenti.

ATTIVITA DI VERIFICA L attività di controllo e vigilanza deve riguardare: la gestione dell Ente nella sua interezza; la vigilanza sul rispetto dei vincoli giuridici e contabili (non solo aspetti formali, ma anche aspetti sostanziali di natura finanziaria, patrimoniale ed economica della gestione); l analisi e la valutazione, anche prospettica, dei risultati dell attività amministrativa dell Ente. Si concretizza in osservazioni e suggerimenti che possono tradursi in un complesso di elementi utili al Consiglio di Amministrazione ad operare valutazioni e scelte ragionate, avendo riguardo alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento dell Ente.

FASI DEL CONTROLLO L attività di controllo si articola in fasi successive. Prima fase: deve essere effettuata la valutazione delle aree maggiormente esposte a rischio, sulla base degli elementi e delle informazioni acquisiti attraverso la conoscenza dell Ente e del contesto in cui opera. L attività di controllo dovrà essere prioritariamente incentrata sulle suddette aree. Seconda fase: dovranno essere avviate le procedure di verifica, idonee a rilevare gli elementi di criticità nelle aree di rischio individuate nella prima fase. Terza fase: dovranno essere formulati i rilievi (idoneamente supportati da documentazione probatoria), debitamente verbalizzati.

AREE DI CONTROLLO Ambiti che devono essere necessariamente oggetto di controllo: bilancio di previsione; utilizzo di entrate derivanti da alienazione di beni; spesa del personale; capacità di indebitamento; fondo di riserva; verifica dei servizi in partita di giro (fino ad adozione della contabilità economico-patrimoniale); gestione delle entrate/iscrizione ricavi; gestione della spesa/iscrizione dei costi; agenti contabili e obblighi fiscali dell Ente; patrimonio dell Ente.

VERBALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI (I) Rilevazione delle presenze dei componenti del Collegio dei Revisori Indicare la presenza dei componenti a ciascuna riunione. In caso di assenza, annotare se è stata fornita o meno giustificazione. Indicare la presenza del numero legale e la validità della seduta. Criteri di campionamento Indicazione del criterio utilizzato per la scelta del campione degli atti da controllare. Il campione deve essere significativo. Modus operandi: suddivisione dell universo degli atti oggetto del controllo in categorie omogenee; estrazione, all interno di ciascuna categoria, secondo un criterio ragionato (ad es. valore) o random (casuale), degli atti da controllare.

VERBALI DEL COLLEGIO DEI REVISORII (II) Modalità di redazione del verbale Omogeneità nelle tecniche redazionali dei verbali. Verbale identificato da un numero progressivo annuale. In allegato al verbale elenco completo degli atti controllati. VERBALE n. ATTO n. DATA OGGETTO MOTIVO DELLA SOSPENSIONE