PROVINCIA DI CAMPOBASSO

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PROVINCIA DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI AD ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE ART. 1 Finalità Con il presente regolamento la Provincia determina le modalità di autorizzazione all uso di impianti sportivi scolastici in adempimento dell art. 12, comma 2, della L. n. 517 del 4.08.1977 e dell art. 90, comma 26, della L. n. 289 del 27.12.2002, al fine di promuovere la pratica dell attività sportiva, motoria e ricreativa, non agonistica, tra la popolazione, con conseguenti benefici effetti sia sul piano sociale, sia su quello della salute pubblica. ART. 2 Attività sportive Gli interventi della Provincia per la promozione, il sostegno e lo sviluppo dello sport sono destinati alle attività sportive praticate a livello dilettantistico, volte alla formazione educativa e sportiva dei giovani e degli adulti, nel rispetto delle diversità e con particolare riguardo alle esigenze dei diversamente abili. ART. 3 Destinatari Possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi scolastici provinciali, previa stipula di apposita convenzione e pagamento del canone stabilito, le Associazioni sportive dilettantistiche, legalmente costituite ed affiliate a Federazioni Sportive del C.O.N.I. o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., che operano nel territorio provinciale. La concessione non viene accordata a privati o enti che pratichino attività a scopo di lucro. E fatto divieto di ogni forma di subaffitto. ART. 4 Procedimento Le istanze per l uso degli impianti sportivi scolastici provinciali devono essere presentate al Dirigente Scolastico dell istituto di cui è pertinenza l impianto richiesto. Il dirigente scolastico predisporrà un piano di assegnazione sulla base delle istanze pervenute nel termine prefissato. L assegnazione dovrà avvenire sulla base di criteri preventivamente stabiliti dai dirigenti scolastici in osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione. L accesso all impianto sportivo sarà possibile previa sottoscrizione di apposite convenzioni con gli enti assegnatari, ove deve essere espressamente dichiarato dagli utilizzatori di aver preso conoscenza del presente Regolamento. 1

Copia del piano di assegnazione e delle convenzioni sottoscritte, nonché degli allegati e delle polizze assicurative di cui al successivo art. 5 n. 1 e n. 2, dovranno essere tempestivamente trasmesse dal dirigente scolastico al competente ufficio provinciale. Art. 5 Oneri degli utilizzatori 1. Gli utilizzatori sono responsabili civilmente e patrimonialmente per i danni prodotti agli immobili, ai locali ed alle relative attrezzature nonché per i danni che dall uso dei locali e delle attrezzature derivino a persone o a cose, con obbligo di contrarre polizza assicurativa, da consegnare al momento della stipula della convenzione, al dirigente scolastico, che ne trasmetterà copia al competente ufficio provinciale. 2. E fatto obbligo agli enti utilizzatori di rilasciare, preventivamente alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente art. 4, specifica dichiarazione liberatoria - secondo il modello allegato al presente Regolamento sotto la lettera A) - nei confronti della Provincia con la quale si impegnano a non avanzare alcuna richiesta di risarcimento per danni o infortuni connessi con l attività ginnico-sportiva praticata in virtù della concessione. 3. Gli stessi sono tenuti ad assicurare i loro praticanti contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare dall esercizio della pratica sportiva, oltre che a sottoporre loro preventivamente a visita medica tesa ad accertare l idoneità fisico-sanitaria. 4. Gli accompagnatori sono, a tutti gli effetti di legge, responsabili di ogni e qualsiasi danno, sia diretto che indiretto, che a qualsiasi titolo i praticanti possano causare a persone o cose, nonché degli infortuni che comunque possano occorrere nel periodo di permanenza negli impianti, per difetto della dovuta vigilanza sui medesimi e sull efficienza delle attrezzature ed accessori durante l uso. 5. La concessione in uso degli impianti e delle attrezzature si intende effettuata nello stato di fatto in cui si trovano, rimanendo a carico degli utilizzatori l accertamento, da effettuarsi di volta in volta prima dell uso, che nessun pregiudizio possa derivare dall uso degli impianti stessi a chiunque, compresi praticanti, allenatori, dirigenti, accompagnatori, ecc. 6. L utilizzatore dovrà controllare lo stato degli impianti e delle attrezzature prima, durante e dopo l uso concesso e segnalare tempestivamente all Istituto scolastico ed alla Provincia eventuali pericoli o danni occorsi a cose o a persone. 7. Al termine dell attività, i praticanti dovranno essere riaccompagnati in modo da evitare uscite isolate o il permanere negli impianti sportivi. 8. L ente utilizzatore assume l obbligo di garantire a proprie spese e per ogni giorno di utilizzo la corretta pulizia delle strutture e in particolare degli spogliatoi e dei servizi igienici, corridoi e area di gioco. 9. L utilizzatore dovrà rispettare la normativa fiscale in tema di rapporti di collaborazione con le figure professionali impiegate nello svolgimento delle attività di utilizzo del bene, restando esclusa ogni responsabilità della Provincia per violazioni in materia. 10. E fatto obbligo agli utilizzatori che praticano le attività sportive di prendere tutte le idonee precauzioni volte alla salvaguardia degli impianti e delle attrezzature in modo da evitare danneggiamenti e in modo da non compromettere la normale funzionalità delle strutture. 11. Gli utilizzatori sono tenuti ad utilizzare con la massima cura gli immobili, le attrezzature e gli arredi degli spogliatoi o dei locali adiacenti. Gli oneri per gli eventuali danni, quantificati sul valore commerciale di reintegro, saranno a carico del soggetto riconosciuto responsabile. Art. 6 Limiti e divieti 1. E fatto tassativo divieto di utilizzare, anche parzialmente e temporaneamente, gli impianti concessi per finalità che non siano quelle per le quali è stata richiesta ed accordata l autorizzazione. 2. E, altresì, vietato l utilizzo degli impianti e delle attrezzature a scopo di lucro. 2

3. E fatto divieto assoluto di svolgere gare all interno degli impianti sportivi, di consentire l ingresso di estranei non iscritti e/o non aderenti all ente utilizzatore, per i quali non sussistano le su indicate coperture assicurative. 4. Non è consentito l ingresso agli impianti di praticanti e atleti non accompagnati da un dirigente o da un allenatore. 5. E tassativo l obbligo degli accompagnatori di accertare l identità degli stessi accompagnati e di evitare qualsiasi introduzione abusiva. Art.7 Canone d uso 1. Per l uso degli impianti sportivi scolastici è dovuto alla Provincia il pagamento di un canone che è determinato con apposito provvedimento dalla Giunta Provinciale. A tal fine il dirigente del servizio Edilizia Scolastica predisporrà, periodicamente o anche qualora ne ravveda la necessità e l opportunità, un prospetto dal quale risultino i parametri minimi entro i quali determinare l importo del canone orario correlato alle spese vive sostenute per utenze e manutenzione degli edifici. 2. Il canone stabilito dalla Provincia non comprende gli oneri relativi ai servizi complementari, quali, ad esempio, la custodia, il controllo e la vigilanza, le pulizie dei locali ecc. Le istituzioni scolastiche fisseranno, sulla base di opportune valutazioni, gli importi complessivi da richiedere agli utilizzatori per la copertura dei costi di tali servizi. 3. Il versamento dell importo dovuto alla Provincia - ottenuto moltiplicando il canone orario (commi 1 e 2 del presente articolo) per le ore assegnate - va effettuato dagli utilizzatori, a scadenza trimestrale, direttamente alla Provincia. La prima rata deve essere versata prima della stipula della convenzione di cui al precedente art. 4, la quale dovrà riportare al suo interno gli estremi della ricevuta di versamento. 4. Il versamento dell importo relativo ai servizi complementari è dovuto all istituto scolastico cui è annesso l impianto sportivo utilizzato e va effettuato, direttamente all istituto, secondo le modalità da esso stabilite. 5. L uso delle palestre non potrà essere consentito nei confronti di soggetti che non abbiano provveduto ad effettuare entrambi i versamenti secondo le modalità ed i tempi fissati. 6. La continuità della concessione è subordinata all effettiva erogazione delle quote previste. 7. L eventuale mancato utilizzo degli impianti nel periodo indicato nel provvedimento di autorizzazione, per cause dipendenti dagli utilizzatori, non dà diritto al rimborso del canone dovuto alla Provincia, né a recupero sui canoni ancora dovuti. Art. 8 Facoltà del concessionario L utilizzatore può proporre alla Provincia opere di recupero e/o riparazione e/o manutenzione e/o infrastrutturazione che rendano l impianto idoneo all uso consentito e che ne migliorino la fruibilità. Tali opere, preventivamente autorizzate, resteranno a carico dell utilizzatore stesso e rimarranno patrimonio della Provincia, senza che se ne abbia nulla a pretendere. Art.9 Attività di controllo Il dirigente scolastico effettua, a mezzo di propri addetti, attività di controllo sull uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori; sul rispetto dei limiti della autorizzazione e sul rispetto delle norme del presente Regolamento. Art. 10 Revoca Il dirigente scolastico o la Provincia possono, per impreviste e inderogabili necessità di interesse pubblico, rispettivamente, revocare l autorizzazione rilasciata o vietare l accesso agli impianti 3

sportivi, in tal caso tali enti sono sollevati da ogni obbligo di rimborsare agli utilizzatori qualsiasi spesa sostenuta o eventuali danni, fermo restando il rimborso del canone e del costo dei servizi supplementari già versati per l uso. Nei casi di revoca della concessione da parte del dirigente scolastico, riconducibile a colpe dei concessionari, non è dovuto agli stessi, a nessun titolo, alcun rimborso totale o parziale delle quote già versate. Art.11 Disposizioni transitorie e finali Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal termine di scadenza delle convenzioni in corso al tempo della sua approvazione, le quali potranno, eventualmente, essere prorogate fino al completamento delle procedure necessarie al passaggio di titolarità del potere autorizzatorio dalla Provincia agli istituti scolastici cui sono connessi gli impianti sportivi interessati. 4

All. A) Regolamento PROVINCIA DI CAMPOBASSO DICHIARAZIONE LIBERATORIA Il sottoscritto nato a il residente a in nella sua qualità di rappresentante legale del con sede in in via ove elegge il proprio domicilio in relazione alla convenzione sottoscritta il giorno relativa all utilizzo dell impianto sportivo annesso all Istituto di DICHIARA 1. di conoscere personalmente le norme di sicurezza e di igiene negli ambienti di lavoro e dei possibili rischi esistenti nell impianto sportivo sopra indicato relativamente a: condizioni generali dell ambiente; condizioni microclimatiche; condizioni illuminotecniche; inquinamento indoor; arredo; presenza di polveri; concentrazione di fattori di rischio biologico; esposizione al rumore; rischio elettrico; 2. che tali rischi e le norme di sicurezza ambientali sono stati illustrati; 3. di aver effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute degli atleti, nella scelta delle loro attrezzature sportive, nonché nella sistemazione dei luoghi sportivi; 4. di aver designato il responsabile dell attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione, pronto soccorso e comunque gestione dell emergenza nella persona di, che ha accettato, e di aver predisposto il piano di emergenza;

5. di aver preso le misure appropriate affinché soltanto gli atleti che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio specifico; 6. di informare gli atleti esposti ai rischi connessi alla loro attività; 7. di permettere agli atleti di accedere alle informazioni ed alla documentazione servita per effettuare la valutazione dei rischi; 8. di essere responsabile civilmente e patrimonialmente - fermo restando l obbligo di contrarre assicurazione globale - per i danni prodotti ai locali scolastici ed ai relativi impianti ed attrezzature, nonché per i danni che derivino a persone o a cose dall uso dei locali e delle attrezzature; SI IMPEGNA 1. a far rispettare le specifiche norme di sicurezza e comportamentali nell impianto; 2. ad osservare le misure disposte dal Dirigente scolastico ai fini della sicurezza individuale e collettiva; 3. segnalare immediatamente, al Dirigente scolastico ed alla Provincia, eventuali deficienze di impianti ed attrezzature e le condizioni di pericolo di cui venga a conoscenza; 4. non prendere iniziative di rimozione di dispositivi di sicurezza senza espresso ordine del Dirigente Scolastico; 5. non compiere di propria iniziativa operazioni che non siano di propria competenza e che possono risultare di pericolo per se stesso o per altri; 6. ad assicurare gli utilizzatori contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare dall esercizio della pratica sportiva; Tutto ciò premesso, RILASCIA specifica dichiarazione liberatoria nei confronti della Provincia, dichiarando di essere a conoscenza della situazione statico-igienica dell impianto richiesto in uso, dei rischi presenti nello stesso, che possono compromettere la salute e sicurezza degli utenti. In modo consapevole, sottoscrivendo la presente dichiarazione liberatoria, ne accetta, comunque, l utilizzo, assumendosi tutte le relative responsabilità. Al contempo, si obbliga a non avanzare alcuna richiesta di risarcimento per danni o infortuni connessi con l attività ginnico-sportiva praticata in virtù della autorizzazione ricevuta. Campobasso, lì Il legale rappresentante