La riforma forense: importanti novità per gli avvocati A cura di Marina Leogrande Proseguendo quanto già chiarito nei precedenti contributi relativi alla Riforma forense, tratteremo, in questo, delle novità che appaiono essere più rilevanti per gli avvocati. Obbligo di formazione continua, nuove regole in merito alla determinazione del compenso e del conferimento dell incarico, obbligo di stipulare un assicurazione per la responsabilità civile e una contro gli infortuni e le nuove regole sull incompatibilità sono alcune delle nuove disposizioni introdotte con la Legge n. 247/2012 entrata ufficialmente in vigore a febbraio 2013 che "supera" il regolamento di delegificazione degli ordinamenti professionali, il DPR n. 137/2012. Va, inoltre, rilevato che alcune disposizioni sono immediatamente applicabili, altre, invece, rimandano a numerosi regolamenti del Ministro della giustizia da adottare entro 2 anni, previo parere del Consiglio nazionale forense e, in alcuni casi, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. La formazione continua (art. 11) L'articolo 11 rende obbligatoria la formazione professionale, chiarendo che ogni avvocato ha l'obbligo di doversi tenere sempre in aggiornamento mediante la frequentazione di corsi o di eventi di formazione al fine di mantenere un alto livello di professionalità nell interesse dei propri clienti e dell amministrazione della giustizia. Vengono esentati da quest obbligo: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche. La nuova riforma vede, tuttavia, superato l attuale sistema dei crediti formativi, attraverso nuove modalità e condizioni per l assolvimento di tale obbligo che saranno stabilite dal CNF. L Assicurazione per la responsabilità civile e quella contro gli infortuni (art. 12) La nuova riforma prevede che l'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti stipulino una polizza assicurativa, i cui estremi devono essere riferiti ai propri clienti, a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione. La polizza può essere stipulata autonomamente o La Tribù dei Tributaristi 1
tramite convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi. Gli stessi soggetti, inoltre, sono obbligati a stipulare una polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale. Si badi che degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione deve essere data comunicazione al consiglio dell'ordine e che la mancata osservanza di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare. Il conferimento dell'incarico e la pattuizione del compenso (art. 13) L incarico professionale può essere svolto anche a titolo gratuito; inoltre l avvocato può svolgere l incarico professionale anche a proprio favore. Sulla scorta dell art. 2233 c.c., è previsto che di regola il compenso spettante al professionista sia pattuito per iscritto all atto del conferimento dell incarico professionale. La locuzione di regola sembra far apparire tale disposizione più come un consiglio che come un obbligo, in modo da evitare l eventuale insorgere di questioni controverse in merito a tale questione. In tal senso si potrebbe far riferimento ad uno schema di contratto tipo per incarico professionale in cui è compreso l'obbligo di preventivo reso noto dal CNF. Solo quando il cliente lo richieda, il professionista è altresì tenuto a comunicare in forma scritta la misura del costo della prestazione prevedibile al momento del conferimento dell incarico, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso. Tale onere si aggiunge agli altri obblighi informativi vengono imposti all avvocato, nel rispetto del principio di trasparenza: si tratta dell obbligo di rendere noto al cliente il livello della complessità dell incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell incarico. La pattuizione dei compensi è libera; viene ammessa: 1. la pattuizione a tempo, 2. in misura forfetaria, 3. per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, 4. per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, 5. a percentuale sul valore dell'affare La Tribù dei Tributaristi 2
6. a percentuale su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione. Quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in caso di mancata determinazione consensuale, di liquidazione giudiziale dei compensi e nel caso in cui la prestazione professionale sia resa nell'interesse di terzi e per prestazioni officiose previste dalla legge, trovano applicazione i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF. Allo stato attuale si attende che le tabelle proposte dal CNF siano approvate dal Ministero della Giustizia. Il mandato professionale, le sostituzioni e le collaborazioni (art. 14) La legge di riforma prevede che, salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale, anche qualora venga conferito l incarico ad un avvocato componente di un'associazione o società professionale. Per quanto riguarda le sostituzioni, è previsto che gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta. Le incompatibilità e le relative eccezioni (art. 18 e 19) La disciplina delle incompatibilità e le sue eccezioni è contenuta, rispettivamente, negli artt. 18 e 19 della Legge n. 247/2012. L articolo 18 prevede l'incompatibilità dell esercizio della professione forense con: qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. Tuttavia, è consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro; l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. E' fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, La Tribù dei Tributaristi 3
nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione; qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato. All articolo 19 vengono previste alcune eccezioni, anche se alcune di esse, come già visto, sono state inserite nell art.18 quali circostanze volte a specificare la non incompatibilità nelle varie ipotesi di sua sussistenza elencate in esso. L'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici. L effettività, la continuatività, l abitualità e la prevalenza dell esercizio professionale (art. 21) La legge di riforma prevede che l iscrizione all albo e la permanenza nello stesso non saranno più consentite a tutti gli abilitati, ma soltanto a chi dimostri di esercitare realmente la professione. L'art. 21 prevede che la permanenza dell'iscrizione all'albo sia subordinata all'esercizio della professione in modo effetivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. La mancanza dei requisiti di effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. Obbligo di iscrizione alla previdenza forense (art. 21) L articolo 21 della Legge di riforma forense prevede che l'iscrizione all albo determini la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Per evitare che si venga a sfuggire all'obbligo d'iscrizione alla previdenza degli avvocati, è vietata l iscrizione ad altre forme di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore dellla Legge n.247/2012, i minimi contributivi dovuti nel caso di La Tribù dei Tributaristi 4
soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo. Questa norma, se da un lato tutela la categoria, riscontrandosi una grossa percentuale di avvocati che, sebbene svolgano effettivamente la professione, non sono iscritti alla Cassa previdenziale e quindi sfuggono agli oneri contributivi che gravano sui colleghi, dall altro non tutela senza dubbio la categoria dei "giovani avvocati" i quali, molto spesso con redditi IRPEF e volume d affari relativamente bassi, saranno iscritti automaticamente alla Cassa e dovranno pagare anche i contributi minimi. 10 giugno 2013 La Tribù dei Tributaristi 5