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COMUNE DI Provincia di Ancona COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE NUMERO 18 DEL 28-04-16 OGGETTO: REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. - CON= FERMA ALIQUOTE L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 21:05, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri: ====================================================================== BREGA MIRCO P TRIPPOLINI SARA P BRAMATI PATRIZIA P VICO MARIA GIUSEPPINA P CARBINI LORIS P ROSSETTI LORENZO A CESARINI STEFANO P GRIZI DENIS P CHIODI GIANLUCA P MAZZOLI GIOVANNA P GRIZI NIVIANA A ====================================================================== Consiglieri assegnati n. 11 In carica n. 11 Presenti n. 9 Assenti n. 2 Risulta presente il consigliere straniero aggiunto, sig. SAD RACHID Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. DR.SSA LORELLA ORSILLO Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: CARBINI LORIS TRIPPOLINI SARA MAZZOLI GIOVANNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 11-04-16 N.17 DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE Oggetto: REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. - CON= FERMA ALIQUOTE ====================================================================== VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante: "Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191", e in particolare l'art. 1, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: "3.I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le Politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"; VISTO l'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: "143.A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'irpef é effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma"; VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni; RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 21/06/2011, mediante la quale veniva applicata l'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,4% a valere per l'anno 2011; ATTESO che, in materia di addizionale comunale all IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazione dell aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall art. 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. In L. n. 126/2008) e dall art. 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo: a)-la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 28-04-2016 - pag. 2 - COMUNE DI

b)-a seguire la possibilità, con effetto dal 1 gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l aliquota dell addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. 148/2011); RICHIAMATO in particolare l art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall art. 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: 11.la sospensione di cui all art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall anno 2012, con riferimento all addizionale comunale all imposta su reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E abrogato l art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo. ; DATO ATTO che, in virtù di quanto sopra indicato, con atto deliberativo n. 25 del 27/06/2012, esecutivo, il Consiglio comunale provvedeva a deliberare le nuove aliquote per scaglioni di reddito relative all addizionale comunale IRPEF a decorrere dal 1^ gennaio 2012 con conseguente modifica del relativo Regolamento in vigore, riapprovandone in via ricognitiva l intero testo; ATTESO che, con successiva delibera n. 29 del 15/11/2013, il Consiglio comunale confermava per l esercizio finanziario 2013 le tariffe di cui al citato atto n. 25/2012 e, con delibere n. 40 del 28/07/2014 e n. 41 del 27/07/2015, si riconfermavano le tariffe anche per gli esercizi finanziari 2014 e 2105; VISTO l'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 488, che testualmente recita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 Settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, é stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione..."; VISTO il Decreto del Ministro dell Interno del 01 marzo 2016, mediante il quale viene differito al 30 aprile 2016 il termine per la DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 28-04-2016 - pag. 3 - COMUNE DI

deliberazione del bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 degli enti locali; RILEVATO che, in ragione del differimento al 30/04/2016 dell adozione del bilancio di previsione per il triennio 2016-2018, è differito a tale data anche il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 2016, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 488; VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO lo statuto comunale; SI PROPONE 1)-Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione e si intende qui di seguito riportata; 2)-Di confermare per ciò stesso le aliquote dell addizionale comunale IRPEF vigenti nell esercizio finanziario 2015, in quanto deliberate da ultimo con atto consiliare n. 41/2015, così come segue: Scaglioni di reddito complessivo Aliquota addizionale comunale IRPEF Fino a 15.000,00 0,60 Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 0,70 Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 0,75 Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 0,78 Oltre 75.000,00 0,80 3)-di provvedere all invio telematico, mediante inserimento del testo della presente delibera nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro i termini e le modalità previste dal combinato disposto dell art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e dell art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si propone altresì la dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 28-04-2016 - pag. 4 - COMUNE DI

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18/08/2000, ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.17 DEL 11-04-16 DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE con oggetto: REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. - CON= FERMA ALIQUOTE Il sottoscritto Istruttore Responsabile dell Unita Organizzativa I^ AFFARI GENERALI Riscontrata la regolarità tecnica della proposta; ESPRIME in merito alla relativa adozione parere favorevole. L ISTRUTTORE RESPONSABILE DELL UNITA ORGANIZZATIVA I^ AFFARI GENERALI F.to Rag. Cinzia Pastori Il sottoscritto Istruttore Responsabile dell Unita Organizzativa I^ AFFARI GENERALI Riscontrata la regolarità contabile della proposta; ESPRIME in merito alla relativa adozione parere favorevole. L ISTRUTTORE RESPONSABILE DELL UNITA ORGANIZZATIVA I^ AFFARI GENERALI F.to Rag. Cinzia Pastori DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 28-04-2016 - pag. 5 - COMUNE DI

IL CONSIGLIO COMUNALE Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Responsabile della I^ U.O., con oggetto: REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. CONFERMA ALIQUOTE Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo N. 267 del 18/08/2000; Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto del Comune di Montecarotto; Sentita la illustrazione del punto da parte del Sindaco; Visti i pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18/08/2000; Mediante voti favorevoli unanimi resi in forma palese DELIBERA di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato, approvandola integralmente. Inoltre il Consiglio comunale, stante l'urgenza, con separata votazione mediante voti favorevoli unanimi resi in forma palese DELIBERA di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo N. 267 del 18/08/2000. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 28-04-2016 - pag. 6 - COMUNE DI

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: IL PRESIDENTE F.to BREGA MIRCO F.to DR.SSA LORELLA ORSILLO E' copia conforme all'originale. Montecarotto, lì 10-05-16 DR.SSA LORELLA ORSILLO ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Montecarotto li,10-05-16 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. F.to DR.SSA LORELLA ORSILLO ESECUTIVITA' La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dal 10-05-16 data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il Montecarotto li, F.to DR.SSA LORELLA ORSILLO DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 28-04-2016 - pag. 7 - COMUNE DI