Proposta di legge Alienazione degli immobili di ERP. Documento preliminare



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ALLEGATO A Proposta di legge Alienazione degli immobili di ERP Documento preliminare 1. Inquadramento normativo La materia dell edilizia residenziale pubblica comprende il complesso delle attività delle amministrazioni e degli enti pubblici dirette a soddisfare il fabbisogno abitativo di soggetti a basso reddito o appartenenti a particolari categorie sociali. Il trasferimento dell intera materia alla competenza regionale è avvenuto in primo luogo con il decreto legislativo n. 112 del 1998, con la soppressione del Comitato per l edilizia residenziale (avente il compito di provvedere al riparto dei fondi previsti per i piani di ERP, alla redazione di essi ed alla verifica della loro attuazione) e con l attribuzione alle regioni dei fondi volti al finanziamento degli interventi, accanto alla competenza in ordine alla fissazione dei criteri per l assegnazione degli alloggi e per la definizione dei canoni. Allo Stato sono rimasti i compiti di semplice determinazione di principi e finalità di carattere generale, di raccolta di informazioni, di impulso, di garanzia e di sostegno delle fasce economicamente più deboli. La ripartizione di competenze operata dal citato decreto legislativo presenta carattere di marcata novità rispetto alla precedente disciplina che aveva mantenuto allo Stato le funzioni di programmazione nazionale dei finanziamenti dell edilizia residenziale pubblica. Nel ristretto e definito nucleo di competenze mantenute allo Stato dall articolo 59 del decreto legislativo n. 112 del 1998, non compare più infatti tale funzione, mentre al successivo articolo 60, fra le funzioni conferite alle regioni viene indicata la «programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore» (programmazione/localizzazione). Tali norme vengono integrate dal successivo articolo 61 che reca l insieme delle disposizioni di dettaglio necessarie a rendere effettivo l accreditamento alle singole regioni delle risorse finanziarie previste dalle numerose leggi vigenti che hanno previsto finanziamenti di interventi di edilizia residenziale pubblica. Con la riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001, la materia dell edilizia residenziale pubblica non è stata inclusa né tra le materie su cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva (articolo 117, secondo comma), né tra quelle in cui la competenza è concorrente (articolo 117, terzo comma). 1

Pertanto, ai sensi del comma quarto del nuovo articolo 117 della Costituzione, tale materia appartiene alla competenza esclusiva di carattere residuale delle Regioni. A livello regionale, la materia è regolata dalle disposizioni contenute nella legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica) e nella legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). Per quanto concerne invece la disciplina dell alienazione degli alloggi, n materia di alienazione alloggi si segnalano in particolare le seguenti leggi regionali e specificatamente: Legge regionale 30 aprile 1990, n. 57 (Programma regionale per la cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed il reimpiego delle relative risorse), superata in sostanza dalla legge nazionale 560/93; Legge regionale 2 novembre 2005, n. 59 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 Assistenza a favore dei profughi ovvero all articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 Normativa organica per i profughi ) che norma la cessione degli alloggi con riferimento ad una particolare categoria di cittadini Con deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2008, n. 43, sono stati sospesi tutti i procedimenti in corso relativi alla vendita degli immobili di edilizia residenziale pubblica in qualunque stato di definizione, fatti salvi i procedimenti in cui, previa verifica dei requisiti costituenti titolo all acquisto, il prezzo fosse stato determinato in via definitiva ed espressamente accettato e fosse stata prodotta la documentazione necessaria per la stipula dell atto di compravendita. Valutata la necessità di provvedere ad un ulteriore breve sospensione delle attività di vendita degli immobili di edilizia residenziale pubblica, in attesa di un riordino complessivo della materia che introduca nuovi criteri per la cessione degli alloggi, diversi rispetto alla l. 560/1993 e più rigorosi, la legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) ha stabilito la sospensione dell efficacia dei piani di cessione degli alloggi approvati dal Consiglio regionale, consentendo peraltro la conclusione delle procedure di alienazione solo nei casi in cui era intervenuto un accordo per la cessione dell alloggio alla data del 27 maggio 2008; tali procedure si dovevano concludere entro il 31 dicembre 2010. Infine, dal momento che è stata segnalata dai soggetti gestori la difficoltà di portare a termine le procedure di alienazione entro il termine previsto, si è reso necessario modificare il termine prorogandolo al 31 dicembre 2011 con la legge 30 dicembre 2010, n. 68. Attualmente, per grandi linee, la materia dell edilizia residenziale pubblica è disciplinata da diverse leggi statali ed in particolare dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l edilizia residenziale), dalla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l edilizia residenziale pubblica) e dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). 2

La l. 560/1993 è la norma di riferimento per l alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica e definisce i criteri e le modalità di alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica. Tale legge ha consentito agli enti proprietari di alloggi di ERP di porre in vendita parte del patrimonio immobiliare amministrato. La disciplina introdotta con tale legge, come modificata dalla legge n. 136 del 1999, ha definito i requisiti richiesti agli acquirenti, i criteri per la determinazione del prezzo di vendita, la destinazione delle risorse così acquisite, fissando altresì una percentuale massima, pari al 75 per cento, del patrimonio alienabile nel territorio di ciascuna provincia. Precedentemente la legge n. 513 del 1977 era stata una delle prime leggi che aveva consentito agli assegnatari di acquistare l alloggio, avviando il finanziamento di un programma straordinario di intervento nel settore dell ERP, fissando le condizioni generali sia per l edilizia residenziale agevolata sia per l edilizia sovvenzionata. La disciplina dell intera materia edilizia residenziale pubblica, a seguito dell approvazione del nuovo titolo V della Costituzione, può essere quindi adeguata in virtù dell ordinamento costituzionale vigente che ha attribuito alle Regioni competenza esclusiva o residuale per quanto concerne le politiche della casa, compresi gli aspetti relativi all alienazione del patrimonio degli alloggi ricompresi nei programmi regionali di vendita; in tale adeguamento normativo occorre comunque considerare gli eventuali vincoli derivanti da competenze legislative esclusive dello Stato (es. in materia di ordinamento civile). 2. Obiettivi che si intendono perseguire con la proposta e necessità dell intervento legislativo Con riferimento ai requisiti ed alle condizioni di alienabilità del patrimonio ERP, si rende oggi necessario intervenire con un atto legislativo specifico e non a carattere temporaneo come già avvenuto da parte della Regione Toscana. La proposta di legge intende normare l alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, definendo una più selettiva disciplina basata sui seguenti principi: 1. alienazione del patrimonio immobiliare di ERP consentita esclusivamente per esigenze di sviluppo del servizio pubblico e di razionalizzazione ed economicità della gestione dei relativi immobili. 2. determinazione del prezzo di vendita più vicino ai valori di mercato delle abitazioni civili ancorché agevolato in relazione alle condizioni oggettive degli acquirenti; 3. prevenzione di possibili speculazioni da parte dei nuovi proprietari attraverso vincoli alla cessione e locazione degli alloggi ceduti e previsione di un bonus 3

di uscita dal patrimonio di ERP a titolo di contributo per la ricostituzione del patrimonio medesimo. 3. Materia e oggetto della proposta I contenuti della proposta di legge possono essere sintetizzati come segue: si riafferma innanzitutto il principio, già contenuto in previgenti normative statali di settore, secondo il quale l alienazione del patrimonio immobiliare di ERP è consentita esclusivamente per esigenze di sviluppo del servizio pubblico e di razionalizzazione ed economicità della gestione dei relativi immobili. Il procedimento di alienazione degli alloggi di ERP è definito ponendo in capo ai Comuni, in forma associata in ambito LODE, la formulazione di proposte motivate di cessione degli immobili che intendono alienare, nonché proposte di destinazione e reimpiego dei relativi proventi; le suddette proposte di alienazione, unitamente alle proposte di reinvestimento dei proventi, sono trasmesse al soggetto gestore che procede alla redazione tecnica delle proposte medesime e da questo vengono poi trasmesse alla Regione che procede alla loro acquisizione e conseguente predisposizione del piano regionale di cessione. La proposta di legge definisce i requisiti soggettivi che gli assegnatari di alloggi di ERP devono necessariamente possedere per l acquisto degli alloggi cedibili; si stabiliscono inoltre le fattispecie di inalienabilità a terzi di alloggi assegnati (nuclei familiari in cui siano presenti soggetti ultrasessantacinquenni o portatori di handicap, che non intendono acquistare gli alloggi stessi; titolarità, da parte dell assegnatario, di un reddito familiare complessivo non superiore al limite reddituale di decadenza fissato dalla Regione). Sono anche definite le condizioni in presenza delle quali gli assegnatari sono tenuti al rilascio dell alloggio occupato, qualora non intendano procedere all acquisto dell alloggio stesso (titolarità di un reddito familiare complessivo superiore, per due anni consecutivi, al limite reddituale di decadenza fissato dalla Regione) Si stabiliscono i criteri, i termini e le condizioni per la successiva alienazione dell alloggio nei primi dieci anni decorrenti dalla data di registrazione del contratto di acquisto, o per la successiva locazione dell alloggio nei primi cinque anni decorrenti dalla data di registrazione del contratto di acquisto. La proposta di legge definisce altresì le modalità per la determinazione del prezzo di vendita, anche per quanto concerne.le aree e le unità immobiliari ad uso non abitativo. Nella parte finale della legge saranno comprese le disposizioni che disciplinano le modalità di rendicontazione dei proventi delle alienazioni, e una norma transitoria sulla cessione degli alloggi ricompresi nel piano regionale approvato ai sensi della legge 560/1993 4

4. Indicare se la legge prevede un regolamento di attuazione o un piano. La legge prevede, per la sua concreta operatività, un piano regionale di cessione degli alloggi di ERP, formato sulla base delle proposte avanzate dai Comuni associati ed elaborate tecnicamente dal soggetto gestore; tale piano ha una validità quinquennale e viene attuato dai gestori tramite lotti annuali di vendita. 5. Indicare se la proposta produce effetti finanziari sul bilancio regionale (solo effetti di spesa, solo effetti sulle entrate o entrambe le fattispecie), ed in particolare se gli effetti sul bilancio regionale hanno carattere una-tantum o ricorrente e se le eventuali spese hanno natura corrente o di investimento Non sono previsti effetti sul bilancio regionale, in quanto i proventi delle alienazioni sono contabilizzati a cura dei soggetti gestori erp competenti per territorio e versati in appositi conti presso la sezione di tesoreria provinciale. 6. Indicare la quantificazione di massima delle spese (e/o eventualmente delle entrate) connesse all'attuazione della legge, nonché le ipotizzate fonti di copertura degli oneri connessi alla proposta di legge La modifica non comporta oneri a carico del bilancio regionale 7. Indicare se la proposta ha un impatto sotto il profilo organizzativo e procedurale, se prevede il coinvolgimento nella sua attuazione di soggetti istituzionali e/o strutture amministrative esistenti o se prevede l'istituzione di nuove procedure o nuove strutture Per quanto esposto nel punto 6 la proposta di legge ha effetto solo sotto il profilo procedurale, e non va sostanzialmente a modificare le procedure di controllo ed approvazione dei piani di reinvestimento previsti dalla Legge 560/93, per cui inciderà in minima parte sull organizzazione degli uffici regionali coinvolti. Per quanto concerne, invece, il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali, i soggetti coinvolti restano i comuni ed i soggetti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, per i quali non sono previsti nuovi oneri procedurali 9. Indicare se la proposta ha un impatto sui temi dell amministrazione elettronica e digitale o se prevede l'istituzione di un sistema informativo o di un servizio di innovazione tecnologica, anche attraverso la condivisione di strumenti informatici o di basamenti informativi quali banche dati, cooperazione applicativa, ecc. 5

Il monitoraggio degli interventi ed il popolamento del Data base regionale è realizzato con l esistente Sistema MonErs che prevede fra l altro l apposito Portale "monitoraggio edilizia residenziale sociale", per cui la proposta non risulta avere nuovi impatti sui temi dell amministrazione elettronica. 6